Con l’art. 1, comma 22 quinquies, del D.L. n. 198 del 29.12.2022, cosiddetto DECRETO MILLEPROROGHE, convertito con legge n. 14 del 24.02.2023 (testo coordinato pubblicato nella G.U. 49 del 27.02.2023) è stato modificato l’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all’art. 9-ter, comma 5, del D.L. n. 137/2020.
Il comma 5 dell’art. 9ter del D.L. 137/2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prevede che “la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni” da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, “non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” e dispone che “per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
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