Newsletter servizio Unicoperl’impresa n. 3 in data 10 feb 2019
Buona consultazione Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi
Artigianato
Tintolavanderie
La Regione precisa che la disciplina nazionale e regionale si applica anche alle tintolavanderie industriali |
Regione |
In data 07.02.2019 il Comune di MIRA ha formulato alla Regione un quesito in materia di TINTOLAVANDERIE chiedendo “…. se la disciplina nazionale (L. 84/2006) e regionale (LR 24/2012) sulle tintolavanderie si applica anche alle tintolavanderie industriali che non hanno rapporto con il pubblico o se invece si applica solo alle attività aperte al pubblico”.
La Regione Veneto con email in data 08.02.2019 ha risposto al quesito suddetto precisando che:
“… la normativa nazionale inerente all’esercizio dell’attività di tintolavanderia identifica, all’art. 2 della L. 22 febbraio 2006, n. 84 una nozione ampia dell’oggetto dell’attività in questione, prevedendo che “costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti
tessili di ogni tipo di fibra”.
La legislazione regionale, attuata con la L.R. n. 24 del 6 luglio 2012, stabilisce tra l’altro che l’attività di tintolavanderia è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19, n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni … .
Stante quanto esposto, l’ambito di applicazione della legge in esame comprende tutte le imprese, non prevedendo un regime diverso a seconda delle dimensioni, né in considerazione dell’apertura al pubblico dell’attività. Di conseguenza, anche le tintolavanderie industriali sono soggette agli obblighi previsti dalla disciplina menzionata. Restano comunque escluse quelle lavorazioni che, seppur riconducibili alle attività di tintolavanderia, sono esercitate non autonomamente in forma di impresa, ma nell'ambito di un ciclo produttivo di aziende tessili o, comunque, all’interno di uno stabilimento industriale indirizzato alla realizzazione di prodotti finali”. |
|
|
Nota ANCI su lavanderie self service |
ANCI |
Con nota prot. 353 del 04.02.2019, indirizzata a tutti i Comuni del Veneto, l'ANCI VENETO ha fornito alcune precisazioni sulle attività di LAVANDERIA SELF-SERVICE, richiamando anche la nota del MISE prot. 156299 del 09.5.2018.
Nelle note suddette viene in particolare precisato quanto segue:
- le lavanderie cosiddette “self-service” sono escluse dall'obbligo di designazione del responsabile tecnico;
- l'obbligo di designare un responsabile tecnico, previsto dalla legge 84/2006, rimane invece per tutte le attività di lavanderia diverse da quelle self-service;
- per l'eventuale attività secondaria di”stireria”, anche in una lavanderia self-service, il SUAP potrà valutare se l'attività stessa presenta o meno profili di complessità in relazione ai quali far applicare oppure no l'obbligo di avere un responsabile tecnico.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura delle allegate note ANCI e MISE. |
|
Vedi documento
|
Carburanti
Varie
Alcuni chiarimenti del MISE sull'anagrafe impianti carburanti |
Ministero |
Con email in data 28.01.2019 il MISE ha risposto a vari quesiti posti dal Comune di PAESE in data 21 gennaio 2019 (vedi allegato) relativi all'ANAGRAFE IMPIANTI STRADALI DISTRIBUZIONE CARBURANTE, introdotta con legge 4 agosto 2017, n. 124, ed ha precisato quanto segue:
- la duplice iscrizione è dovuta al fatto che, in caso di errori omissioni o variazioni in itinere, non essendo il portale (al momento) in grado di gestire variazioni, le società titolari di autorizzazione altro non potevano fare che inviare una nuova iscrizione contenente la modifica. Si consiglia di prendere in considerazione l’ultima richiesta di iscrizione pervenuta;
- al Comune è demandato il compito di verificare la correttezza della dichiarazione circa la compatibilità dell’impianto con le norme specificatamente indicate nella L. n. 124/2017. Questo sia in caso di impianto soggetto ad adeguamento sia per tutti gli altri impianti;
- nel caso di iscrizione tardiva, nessun adempimento spetta per i Comuni: il caso di mancata iscrizione di un impianto, invece, è il caso di segnalarlo anche con PEC;
- la “presa in carico” indica solamente che il Comune si è attivato e sta effettuando le verifiche del caso sulla correttezza della dichiarazione;
- l’iscrizione è onere dei titolari e non dei “gestori”: l’impianto tuttavia, è stato iscritto anche se in maniera non corretta. Nella fase attuale, necessiterebbe una nuova iscrizione che, come nel caso sub 1), andrebbe a sostituire la precedente. Si informa che sono in corso adeguamenti informatici al portale, in grado di supportare questa funzione;
- il portale è studiato per essere un sistema che consente l’interoperabilità tra le amministrazioni: tuttavia, come detto al punto 3), l’ipotesi di mancata iscrizione è tra quelle che sembrano necessitare di gestione “extra portale”.
|
|
Vedi documento
|
Formazione
Uffici Attività Produttive
Giornata di studio su IL SINDACO – AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA |
Centro Studi Amministrativi MT |
Il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza, presso la Provincia di Treviso, per lunedì 25 marzo 2019 una giornata di formazione durante la quale si approfondirà l'argomento “IL SINDACO AUTORITA’ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA competenze e funzioni”.
Relatori di tale giornata saranno il dr. Saverio LINGUANTI, libero professionista, consulente specialista di diritto amministrativo e legislazione sanitaria, esperto di legislazione del commercio, e il dr. Luigi ALTAMURA, Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Verona.
Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2019 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questo corso potrà avvenire utilizzando una di queste.
L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione sul sito www.comunitrevigiani.it .
Per maggiori dettagli, si allega il folder informativo di questo incontro. |
|
Vedi documento
|
Polizia amministrativa
Giochi leciti, sale giochi
DECRETO LEGGE n. 4/2019 e disposizioni in materia di giochi |
Legislazione |
Il D.L. n. 4 del 28.01.2019, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28.01.2019, contenente “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, prevede all'art. 27 anche alcune disposizioni in materia di giochi e stabilisce in particolare:
- l'introduzione di un corrispettivo una tantum di euro 100 per apparecchio, dovuto da importatori di apparecchi e congegni da intrattenimento per il rilascio del nulla osta di distribuzione;
- la maggiorazione del 10% dei versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento;
- l'aumento del periodo di reclusione e l'introduzione di una multa per “Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario”, al fine di contrastare l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico;
- la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di un Piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale, al fine di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegato articolo di legge. |
|
Vedi documento
|
Per il Tar Lazio è legittima l'ordinanza del Sindaco volta a ridurre gli orari degli apparecchi da gioco con vincita in denaro |
TAR |
Con sentenza n. 750 in data 21.11.2018, pubblicata il giorno 21.01.2019, il TAR LAZIO ha esaminato il ricorso di una società, titolare di tre autorizzazioni rilasciate dalla Questura di Roma per altrettante sale da gioco VLT, che chiedeva l’annullamento del Regolamento del Comune di Roma "Sale da Gioco e Giochi leciti" approvato nel 2017, e dell''Ordinanza del Sindaco del Comune di Roma del 2018 avente ad oggetto "Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS", con la quale è stato previsto un orario di apertura massimo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.
La ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti comunali in particolare per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 50, comma 7, TUEL, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza e carenza di motivazione: in quanto, pur volendo ammettere che il Sindaco abbia esercitato poteri attribuitigli dalla normativa statale, mancherebbe, nella specie, l’atto di indirizzo del Consiglio comunale;
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e per eccesso di potere per carenza ed insufficienza di motivazione: poiché mancherebbe un’adeguata istruttoria, essendosi il Sindaco limitato a richiamare un orientamento giurisprudenziale generico, nonché il presunto superiore interesse pubblico rispetto a quello degli imprenditori che hanno investito in tale settore;
- eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà manifesta ed illogicità del provvedimento, nonché per violazione del principio di proporzionalità, per irragionevolezza e mancata comparazione dei contrapposti interessi: in quanto l’ordinanza sindacale sarebbe caratterizzata dall’assenza di qualsiasi considerazione degli interessi dei gestori, alla luce del principio di proporzionalità.
Il Tar ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite, ritenendo infondati i motivi in particolare per le seguenti ragioni:
- con sentenza n. 220 del 9 luglio 2014 la Corte Costituzionale “ha affermato che ….il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;
- la circostanza che l’autorità comunale possa inibire l’esercizio di una attività autorizzata dal Questore non implica alcuna interferenza con le diverse valutazione demandate all’autorità di pubblica sicurezza;
- al Sindaco è riconosciuto il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati;
- l'ordinanza impugnata, nonostante non sia soggetta all’obbligo di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, contiene comunque un puntuale riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo dei cittadini, al cui soddisfacimento è preordinata, attraverso la lotta alla dipendenza da gioco cui è strumentale la riduzione oraria degli apparecchi per il gioco lecito in tutto il territorio comunale;
- l’ordinanza ha una valenza fortemente preventiva, in quanto non mira solo a ridimensionare il fenomeno esistente, sia palese che sommerso e non registrato nei dati ufficiali, ma a evitare ulteriori casi di contrazione del vizio della ludopatia, in particolare tra le fasce più giovani di utenti, come dimostrato con il fermo degli apparecchi disposto negli orari di uscita dalle scuole;
- risulta rispettato il principio di proporzionalità e garantito un idoneo contemperamento degli interessi: da una parte la tutela della salute e del benessere individuale e collettivo, dall’altra la libertà di iniziativa economica e la tutela del lavoro.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
|
Vedi documento
|
Somministrazione alimenti e bevande
Varie
La Regione precisa che nei corsi ONLINE l'erogazione totale in FORMAZIONE A DISTANZA non abilita alla somministrazione di alimenti e bevande |
Regione |
In data 30.01.2019 il Comune di QUINTO DI TREVISO ha formulato alla Regione un quesito in materia di REQUISITI PROFESSIONALI per SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE chiedendo “…. se un CORSO DI FORMAZIONE ONLINE, organizzato da una società privata nella Regione Campania e dichiarato valido dalla società stessa ex lege 287/1991, può soddisfare come requisito professionale per l'esercizio di attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”.
La Regione Veneto con email in data 01.02.2019 ha risposto al quesito suddetto precisando che:
“...ai sensi dell’attuale disciplina regionale, i percorsi per Somministrazione alimenti e bevande e in generale tutti i corsi afferenti al settore commercio, possono essere erogati in modalità FAD – Formazione A Distanza, nella misura massima del 40% del monte ore complessivo. Resta obbligatoria, pertanto, una presenza fisica in aula per almeno il 60% del monte ore.
A tal proposito si ritiene utile precisare che, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni n. 200/2017– articolo 1 – paragrafo 2ter (allegato), l’utilizzo della modalità on line è consentita ad esclusione delle materie espressamente previste al punto 3 dell’Accordo 236 del 21/12/2011 (allegato), ovvero salute , sicurezza, aspetti igienico sanitari, attività di laboratorio o esercitazioni pratiche (pari al 50% del monte ore complessivo del corso). Ne consegue che l’erogazione totale in FAD non è ammessa”.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura degli Accordi richiamati dalla Regione, allegati alla presente. |
|
Vedi documento
|
Turismo e strutture ricettive
Varie
Il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo PIANO STRATEGICO DEL TURISMO VENETO |
Regione |
Nel sito del Consiglio Regionale del Veneto è stato pubblicato in data 29 GENNAIO 2019 un COMUNICATO STAMPA con il quale viene data notizia dell'approvazione da parte del Consiglio stesso del nuovo Piano Strategico Regionale del Turismo, di cui alla L.R. n. 11/2013.
Nel COMUNICATO si precisa che il nuovo Piano definisce i seguenti sei Assi di intervento:
- Prodotti Turistici, con il passaggio da un modello di offerta di ‘destinazione’ ad uno di motivazione ed esperienza, dalla logica del tematismo territoriale a quella del prodotto, a beneficio di un rinnovato turista, consapevole ed informato e che può organizzare in autonomia ogni parte della sua vacanza;
- Infrastrutture, che definisce le azioni per favorire la mobilità turistica nel Veneto, in considerazione del fatto che le nostre destinazioni turistiche, per poter essere competitive sul mercato, nazionale ed internazionale, devono poter fruire di una rete di infrastrutture, anche digitali, che possano garantire una mobilità efficiente;
- Turismo Digitale, per dare vita alla ‘sharing economy’, o economia collaborativa;
- Accoglienza e Capitale umano, per far crescere le destinazioni turistiche regionali in capacità di organizzazione, informazione ed accoglienza;
- Promozione e Comunicazione, per definire azioni per organizzare e praticare un marketing integrato (Italia, Regione Veneto, Unioncamere, OGD, Consorzi, Club di Prodotto e Reti d'impresa, imprese) per creare economie di scala;
- Governance partecipata, per la costruzione di un Osservatorio regionale per il turismo, azioni di comunicazione interna del Piano, al fine di favorirne la condivisione a livello regionale, e azioni per il monitoraggio e la valutazione del Piano Strategico”.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del COMUNICATO STAMPA. |
|
Vedi documento
|
_Altre categorie_
Varie
Avviso disattivazione servizi di UNICO 2019 ai Comuni che non hanno comunicato l'adesione |
Centro Studi Amministrativi MT |
Il 31 gennaio 2019 è scaduto il termine per comunicare l'adesione al Progetto “Unico per l’Impresa” per l’anno 2019 proposto dal CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA.
Pertanto, a decorrere DA LUNEDI' 11 FEBBRAIO 2019 SARANNO DISATTIVATI – per i Comuni che non hanno comunicato l'adesione a UNICO 2019 - I SERVIZI PREVISTI DA TALE PROGETTO (Newsletter, consulenza telefonica, incontri autogestiti periodici, informazioni e materiale su varie materie come ad es. le linee guida per manifestazioni temporanee, strutture sanitarie, ecc.).
Il ripristino dei servizi potrà successivamente avvenire solo previo invio della COMUNICAZIONE DI ADESIONE secondo una delle seguenti modalità:
- inviando via PEC a comunitrevigiani@pec.it l’apposito modulo che si trova anche in allegato alla presente;
- effettuando la Trattativa Diretta in MEPA (il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana è abilitato in Mepa per il Bando Servizi - Categoria “Servizi di supporto specialistico”).
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell’allegato programma e della nota di trasmissione. |
|
Vedi documento
|
Per il TAR Lazio non si può negare l'autorizzazione ad installare un'insegna per l'esclusivo motivo che i manufatti costituenti insegna siano più di uno |
TAR |
Con sentenza n. 64 in data 19.12.2018, pubblicata il giorno 04.01.2019, il TAR LAZIO-Roma ha esaminato il ricorso di una società, che chiedeva l'annullamento del provvedimento dell'ANAS di diniego al rilascio autorizzazione all’installazione di una insegna di esercizio con contestuale diffida a rimuovere i mezzi pubblicitari installati.
La società ricorrente contesta il diniego dell'ANAS per vari motivi ed in particolare per:
- la diffida a rimuovere l’impianto è carente dei presupposti previsti dal procedimento disciplinato dagli artt. 23 e 211 CdS;
- mancata comunicazione preventiva dei motivi di rigetto dell’istanza, in violazione dell’art. 10–bis della legge n. 241/1990;
- motivazioni prive di fondamento, in quanto l’insegna in questione non presenterebbe le caratteristiche di un impianto pubblicitario;
- mancata tempestiva conclusione del procedimento, e della conseguente violazione del legittimo affidamento ingeneratosi nella società ricorrente sulla correttezza del suo operato.
Il TAR, pur non ritenendo accoglibili alcuni motivi (la diffida a rimuovere l’impianto deve essere sottoposta al giudice ordinario, cui spetta la cognizione della sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva; il diniego all’installazione lungo le strade di manufatti pubblicitari che possano recare intralcio alla sicurezza viaria costituisce un atto dovuto e in quanto tale non viziato dalla mancata comunicazione ex art. 10-bis dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il termine previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990 per l'adozione di provvedimenti amministrativi ha natura ordinatoria e non perentoria e la sua inosservanza da parte dell'amministrazione non esaurisce il potere di provvedere, né determina di per sé l'illegittimità dell'atto adottato fuori termine) ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento
dell'ANAS, salvo il dovere di quest'ultima di rideterminarsi sull’istanza della parte ricorrente, e compensando le spese, per le seguenti particolari ragioni:
- ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, lungo le autostrade, le strade extraurbane principali ed i relativi accessi, è ammessa l’installazione di cartelli indicatori di servizio di insegne di esercizio, necessarie ai fini della normale attività aziendale in quanto atte a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell’impresa;
- per insegna di esercizio va intesa l’insegna che risulti installata sulla sede dell’attività per individuare l’azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell’impresa medesima;
- qualora con il dichiarato fine di delimitare ed individuare i locali di un’azienda vengano apposti più manufatti, ciò non costituisce una condizione automaticamente ostativa alla loro qualificazione quali insegne di esercizio;
- l’assioma formulato nel diniego, che equipara la presenza di plurimi segni distintivi con il necessario perseguimento di finalità pubblicitarie, non trova conferma nel dettato normativo e non risulta neppure coerente con le indicazioni fornite in giurisprudenza circa gli elementi di cui tenere conto;
- Il diniego impugnato, concentrandosi unicamente sulla esistenza di una pluralità di insegne, si palesa inadeguato nel suo apparato motivazionale.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata. |
|
Vedi documento
|
Proposta ANCI di un Regolamento per disciplinare l'uso del personale della Polizia Locale durante manifestazioni ed eventi |
ANCI |
Con comunicato pubblicato in data 04.02.2019 nel proprio sito, l'ANCI nazionale informa che con il QUADERNO OPERATIVO n. 17 di gennaio 2019 è stato approvato un “Regolamento delle prestazioni del personale della Polizia locale a carico di soggetti privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale”.
In tale QUADERNO l'ANCI :
-
richiama l’obbligo, per gli organizzatori privati o promotori di un evento, “di farsi carico integralmente delle spese del personale relative alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessarie allo svolgimento di attività ed iniziative da loro promosse di carattere privato”, così come stabilito dall’art. 22, comma 3-bis, del DL 50/2017, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n.96,
- ricorda alle amministrazioni municipali che hanno il compito di provvedere preventivamente a disciplinare l'ambito di applicazione, i casi di esenzione o riduzione del corrispettivo, le modalità di quantificazione degli oneri, le regole procedurali;
-
allega i seguenti documenti:
- schema di Regolamento (composto da 14 articoli, che individuano le attività soggette al Regolamento e la loro programmazione, le attività accessorie, le attività escluse, le condizioni che comportano la presenza della polizia locale, gli spazi e le aree utilizzabili, il procedimento con presentazione ed esame domande, i termini, la quantificazione dei costi, le garanzie, la rendicontazione e pagamento);
- schema di delibera di giunta di approvazione del Regolamento;
- schema di domanda che gli organizzatori di eventi devono inoltrare al Comune;
- nota ANCI n. 273 del 23.11.2017 (vedi Newsletter n. 26 del 26.11.2017);
- nota della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali n. 532 del 26.7.2018;
- delibera della Corte dei Conti, Sezione Emilia Romagna, del 15.10.2018.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell’allegato Quaderno Anci. |
|
Vedi documento
|
|