Newsletter servizio Unicoperl’impresa n. 4 in data 24 feb 2019

Buona consultazione
Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

Artigianato

Tintolavanderie

Ridotta la durata dei corsi di qualificazione per attività di tintolavanderia
Legislazione

Con l’articolo 3, comma 1-octies, della legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, pubblicata nella G.U. n. 36 del 12.02.2019, di conversione D.L. n. 135 del 15.12.2018, è stato modificato l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 84 del 22 febbraio 2006 “Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia”, riducendo da 450 a 250 ore complessive nell'arco di un anno la durata dei corsi per il conseguimento della qualificazione tecnico-professionale di tintolavanderia.

In alternativa al corso di qualificazione professionale della durata di 250 ore sopracitato, l’idoneità professionale del responsabile tecnico, che ogni impresa di tintolavanderia deve designare, può essere dimostrata attraverso il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti previsti dall’art. 2 della legge 84/2006:

  • attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

  • diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;

  • periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva; due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Per approfondimenti, si rinvia alla lettura del testo aggiornato della legge 84/2006, allegato alla presente.

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Carburanti

Varie

Manuale Utenti di InfoCamere su anagrafe impianti distribuzione carburante
Ministero

Nel portale dell'Anagrafe Nazionale degli impianti di distribuzione dei carburanti stradali e autostradali, accessibile attraverso il seguente link https://registrazioneimpianti.mise.gov.it/ospbWeb/ è stato pubblicato in data 12.02.2019 un MANUALE UTENTE predisposto da INFOCAMERE (che si può aprire, una volta entrati con le proprie credenziali, cliccando sulla dicitura MANUALE UTENTE in alto a sinistra) attraverso il quale vengono fornite in particolare le seguenti informazioni:

  • quali sono le tipologie di utenti, le modalità di registrazione, cambio o recupero password, accesso all'applicazione, ricerca pratiche, il dettaglio di ogni dichiarazione;

  • la presa in carico equivale alla “presa in consegna” di ciascuna pratica da parte dell'operatore comunale (per le pratiche che ci riguardano) e da tale momento la dichiarazione può essere lavorata solo dall'operatore in questione;

  • l'operatore, dopo aver preso in carico una pratica, deve effettuare l'istruttoria con “tutte le verifiche del caso” e al termine può approvare la dichiarazione (conferma positivamente) o bocciare la dichiarazione (conferma negativamente) riportando le relative motivazioni nel campo NOTE.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del MANUALE UTENTE, allegato alla presente.

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Commercio aree pubbliche

Varie

Criticità delle modifiche introdotte con legge 145/2018 nella normativa del commercio su aree pubbliche
Regione

Come riportato in alcune recenti Newsletter, con legge n. 145 del 30.12.2018, entrata in vigore il 01 gennaio 2019, sono state introdotte alcune modifiche alla normativa in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare: esclusione di tale settore dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, abrogazione dell'art. 70 del d.to lgs 59/2010, ecc. .

Si ritiene utile condividere in questa sede la Circolare della REGIONE EMILIA ROMAGNA n. 118181 in data 30.01.2019, inviata a tutti i SUAP di tale Regione, con la quale viene evidenziato che le disposizioni della legge 145/2018 presentano sotto il profilo tecnico-giuridico alcuni problemi di armonizzazione con la vigente normativa e alcune criticità applicative in relazione alle abrogazioni e disapplicazioni ivi contenute, ed in particolare:

    • aspetti di incertezza connessi alla disapplicazione dell’articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che individua i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione (requisiti di onorabilità e professionali), in precedenza contenuti ai commi 2, 4, 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 114/1998 e all’art. 2 della l. 287/1991, disposizioni che lo stesso art. 71 ha esplicitamente abrogato;

    • non viene fatto alcun riferimento ai commi 1180 e 1181 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), che prevedono l’uno la proroga delle concessioni al 31 dicembre 2020 e l’altro la necessità di integrare i criteri stabiliti con l’Intesa del 2012 con altri, da definirsi anch’essi in sede di Conferenza Unificata.

A fronte di quanto sopra emerge la necessità di colmare in via interpretativa e/o legislativa i vuoti normativi che si sono creati, e per questo la Regione Emilia ha chiesto la convocazione urgente del “Tavolo di coordinamento tecnico tra Regioni” per condividere modalità attuative uniformi e per ottenere un intervento chiarificatore da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

In attesa di conoscere gli approfondimenti che le Regioni faranno sulla questione, si rinvia, per eventuali approfondimenti, alla lettura dell'allegata circolare.

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Promemoria di giornata di studio su IL SINDACO – AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA
Centro Studi Amministrativi MT

Si ricorda che lunedì 25 marzo 2019 si terrà presso la Provincia di Treviso, una giornata di formazione organizzata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, sull'argomento IL SINDACO AUTORITA’ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA competenze e funzioni”, con relatori il dr. SAVERIO LINGUANTI, libero professionista, consulente specialista di diritto amministrativo e legislazione sanitaria, esperto di legislazione del commercio, e il dr. Luigi ALTAMURA, Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Verona.

Si precisa che per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2019 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questo corso potrà avvenire utilizzando una di queste, e che l’iscrizione è comunque obbligatoria e va effettuata nella sezione formazione sul sito www.comunitrevigiani.it .

Si allega folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa.

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Legge Regionale 22/2002

LR 22/2002 Strutture sanitarie

Pubblicata nel BUR la DGR 2015 del 28.12.2018 in materia di nuovi requisiti autorizzatori e di accreditamento per le strutture sanitarie
Regione

Nel BUR n. 10 del 29.01.2019 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2015 del 28.12.2018 con la quale sono stati aggiornati i “.... requisiti generali di autorizzazione all'esercizio e dei requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di cui all'Allegato D alla DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 e di cui all'Allegato D alla DGR n. 1732 del 7 novembre 2017. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”, di cui si era data notizia nella Newsletter n. 2 del 27.01.2019.

Per dettagli e approfondimenti si rinvia alla lettura dell'allegata DGR e relativi allegati.

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LR 22/2002 Strutture sociali

Istituiti gli Elenchi Regionali dei Coordinatori di rete ed Educatori di NIDI IN FAMIGLIA
Regione

Con due recenti DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE in data 01 febbraio 2019, pubblicati nel BUR n. 15 del 12.02.2019, la REGIONE VENETO ha istituito i seguenti elenchi in materia di NIDI IN FAMIGLIA, ai sensi della DGR n. 153 del 16.2.2018:

  • DDR N. 6 - è stato istituito l’elenco dei “Coordinatori rete di Nidi in Famiglia” con contestuale iscrizione di n. 20 nominativi nel medesimo;

  • DDR N. 7 - è stato istituito l'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del Veneto con contestuale iscrizione di n. 212 nominativi nel medesimo.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dei DDR e relativi elenchi, allegati alla presente.

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Polizia amministrativa

Circolare Ministero Trasporti su competizioni motoristiche
Ministero

Con Circolare n. 604 del 31.01.2019, pubblicata nella G.U. n. 33 del 08.02.2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato disposizioni in materia di competizioni motoristiche su strada da svolgersi nel corso del 2019.

La Circolare precisa in particolare che:

  • l'art. 9, comma 1 del Codice della Strada, d.to lgs 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche (che comportano lo svolgersi di una gara ed hanno quindi carattere agonistico), possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate dalle Regioni, Province, Comuni (a seconda del tipo di strada su cui si svolge la gara);
  • e' prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma annuale delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
  • Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarita' amatoriali con velocita' per tutto il percorso inferiore a 80 km/h;
  • E' necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del CONI;
  • Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla direzione generale per la sicurezza stradale;
  • l'ente competente puo' autorizzare, per sopravvenute e motivate necessita', debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma;
  • la richiesta di autorizzazione deve essere presentata dagli organizzatori all'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, allegando il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara;
  • la validita' della autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, e al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti;
  • il collaudo del percorso di gara e' obbligatorio nel caso di gare di velocita' e nel caso di gare di regolarita' per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocita' medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico;
  • al termine di ogni gara l'ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti.

Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura della Circolare ministeriale, allegata alla presente.

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Pubblico spettacolo

Per il Consiglio di Stato sulle controversie relative a sanzioni per pubblici spettacoli privi di autorizzazione ex art. 69 TULPS è competente il giudice ordinario e non quello amministrativo
Consiglio di Stato

Con sentenza n. 587 in data 19.7.2018, pubblicata il 24.01.2019, il CONSIGLIO DI STATO, V Sezione, si è pronunciato sul seguente ricorso:

  • il Comune di RUOTI dispone con ordinanza in data 03.01.2017 l'ingiunzione di pagamento per sanzione pecuniaria e la chiusura di un pubblico esercizio per 15 giorni in quanto in due occasioni la Polizia Locale aveva accertato lo svolgimento di pubblici spettacoli senza la necessaria autorizzazione ex art. 69 TULPS;
  • la società titolare del pubblico esercizio ricorre al TAR Basilicata chiedendo l'annullamento del provvedimento comunale, contestandone la legittimità sotto plurimo profilo di violazione di legge;
  • con sentenza n. 759/2017 in data 7.12.2017 il TAR accoglieva il ricorso e annullava l'ordinanza comunale;
  • il Comune ricorre quindi al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR Basilicata, sostenendo in particolare che quest'ultima “...esorbitasse dai limiti della giurisdizione amministrativa..”.

 Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, compensando le spese, per le seguenti particolari ragioni:

  • vertendosi in materia di diritti soggettivi e non di interessi legittimi – la controversia si deve ritenere devoluta alla cognizione del giudice ordinario;
  • è inammissibile quindi il ricorso di primo grado, in ordine al quale la controversia potrà essere eventualmente riproposta dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

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Varie

Ordinanza della Questura di Treviso su manifestazioni ciclistiche 2019
Questura

Con nota n. 0188 del 15.02.2019, indirizzata ai Dirigenti delle varie forze dell'ordine e, per conoscenza, a Prefetto Sindaci ed altri Istituzioni di Polizia e Carabinieri, avente ad oggetto “Manifestazioni ciclistiche anno 2019. Disposizioni”, la Questura di Treviso, con riferimento al calendario delle principali competizioni ciclistiche del 2019 programmate nella nostra provincia (predisposto dall'ACSI -Associazione Centri Sportivi Italiani -Settore Ciclismo) e ad altre manifestazioni (es. le biciclettate per raccolta fondi, ecc.), ha invitato:

  • i Dirigenti di varie forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, ecc.) a segnalare eventuali necessità legate all'ordine e alla sicurezza pubblica;
  • i Comandanti della polizia stradale e provinciale a provvedere ai servizi di vigilanza stradale di propria competenza;
  • i Sindaci di predisporre – attraverso la polizia locale – i servizi di vigilanza e di viabilità al fine di “mantenere percorribili le sedi stradali interessate alle gare” attraverso l'individuazione di “percorsi alternativi in prossimità dei circuiti” ;
  • tutti i destinatari a comunicare alla Questura qualsiasi emergenza attinente l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine dell'adozione delle misure ritenute necessarie.

La Questura precisa poi che il Comitato Provinciale di Treviso della Federazione Ciclistica Italiana ha redatto uno specifico PIANO DI SICUREZZA per le proprie manifestazioni, con il quale vengono regolamentati vari aspetti delle gare (percorsi capienza, suddivisione della zona spettatori in settori gestione dell'emergenza ed evacuazione, ecc.) e viene precisato che gli operatori di sicurezza da impiegare devono avere i requisiti previsti dalla Direttiva Piantedosi.

Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura dell'Ordinanza della Questura, allegata alla presente.

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Turismo e strutture ricettive

Strutture non alberghiere

DGR di aggiornamento requisiti di classificazione dei RIFUGI ALPINI
Regione

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 05.02.2019, pubblicata nel BUR n. 18 del 19.02.2019, sono stati approvati i “Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione unica delle strutture ricettive complementari: rifugi alpini. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27, comma 2, lettera e). Deliberazione n. 122/CR del 27 novembre 2018. ”.

I RIFUGI ALPINI sono strutture ricettive complementari ubicate “... in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l’alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti. ...”.

Con la DGR 109/2019 viene precisato che i rifugi alpini si caratterizzano per la funzione ricettiva e per la funzione di soccorso alpino, e viene stabilito quanto segue:

  • si confermano gli stessi requisiti di classificazione già previsti per i rifugi alpini ed escursionistici nell'Allegato G della L.R. n. 33/2002, che vengono ora ripresi nell'Allegato A alla DGR 109/2019;
  • si prevede una CLASSIFICAZIONE UNICA per tutti i rifugi alpini e si rinvia ad una fase successiva una puntuale articolazione della classificazione su più livelli di requisiti e servizi per i rifugi alpini,;
  • entro il 21 aprile 2019 il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo dovrà approvare la necessaria modulistica;
  • entro il 19 febbraio 2020 i rifugi già classificati in base alla normativa previgente dovranno presentare domanda per ottenere la denominazione e la classificazione unica di "rifugio alpino".

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata DGR e relativo allegato, anche attraverso il seguente link https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=387851.

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Varie

Pubblicato nel BUR il nuovo PIANO STRATEGICO DEL TURISMO VENETO
Regione

Nel BUR n. 15 del 12.02.2019 è stata pubblicata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 19 del 29.01.2019 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Strategico Regionale del Turismo, come previsto dalla L.R. n. 11/2013, di cui si era data notizia nella Newsletter n. 3 del 10.01.2019.

Per dettagli e approfondimenti si rinvia alla lettura dell'Allegato PIANO REGIONALE.

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_Altre categorie_

Varie

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarisce che anche gli Enti del terzo settore sono soggetti ad obblighi di pubblicità e trasparenza se percettori di vantaggi economici pubblici
Ministero

Con circolare n. 2 dell’ 11 gennaio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti e indicazioni operative per l'adempimento dell'articolo 1, commi 125 - 129 della L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni, tra i quali rientrano anche gli enti del Terzo Settore.

La Circolare ricorda che gli obblighi di pubblicità in questione :

  • riguardano vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati, ad esclusione dei casi in cui le somme ricevute siano inferiori a 10.000,00 euro;
  • vanno pubblicati entro il 28 febbraio gli elementi informativi relativi a sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in genere (derivanti da risorse finanziarie o risorse strumentali) che, nell'anno precedente hanno concorso al raggiungimento o al superamento del limite di 10.000 euro;
  • in mancanza del sito internet, l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza può avvenire anche attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook dell'ente medesimo o sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce;
  • le informazioni da pubblicare dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; denominazione del soggetto erogante; somma incassata; data di incasso; causale.

La Circolare richiama poi il parere n.1449/2018 del Consiglio di Stato con il quale viene precisato che :

  • spetta alle singole P.A. eroganti verificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicità;
  • la nuova disciplina è applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018;
  • la sanzione, consistente nell'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, in caso di inadempimento degliobblighi di pubblicità e di trasparenza, è applicabile esclusivamente alle imprese.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della Circolare Ministeriale.

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Per l'Agenzia delle Entrate il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non è soggetto all'imposta di bollo
Ministero

Con risposta a un interpello n. 45 del 12 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione riguardante l'assoggettamento ad imposta di bollo del duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità agli articoli 22, 23 e 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD), precisando che “per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo”, per varie ragioni ed in particolare perché:

  • il presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo, previsto dall’articolo 1 della tariffa, si realizza quando sulle copie è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che rilascia la copia;

  • dal punto di vista tecnico il duplicato di un documento informatico è identico ed indistinguibile dall’originale e si ottiene replicando il file originale stesso;

  • per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’articolo 23bis, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005 non è prevista alcuna dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque, il rilascio di detti documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della allegata Risporta dell'Agenzia delle Entrate.

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Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
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tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: info@comunitrevigiani.it
 


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Comune di Quarto d'Altino
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