Newsletter servizio Unicoperl’impresa n. 6 in data 25 mar 2019
Buona consultazione Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi
Acconciatori ed estetisti
Tatuaggi e piercing
La Regione precisa che un tatuatore può affittare temporaneamente la propria postazione ad altro soggetto |
Regione |
In data 08.02.2019 il titolare di una azienda di tatuaggi sita in un Comune della nostra provincia, ha formulato alla Regione un quesito in materia di ATTIVITA' DI TATUAGGI chiedendo informazioni sulla possibilità di avvalersi all'interno del proprio esercizio dell'opera di un tatuatore professionista in forma occasionale.
La REGIONE VENETO con email in data 04.3.2019 ha risposto al quesito suddetto precisando quanto segue:
- l'attività di tatuatore è una attività di impresa artigianale, che si avvia con una SCIA al Comune, e non può esercitarsi come forma di lavoro autonomo;
- l'esercizio dell'attività presso i locali di un altro soggetto corrisponde al caso dell'AFFITTO DI POLTRONA/POSTAZIONE e il MISE nel 2016 aveva precisato che per fare ciò occorrono determinati requisiti che sono: idoneità professionale del concessionario e rispetto delle disposizioni normative previste dalle leggi nazionali e regionali;
- è necessario che sia ridotta la commistione delle attività svolte dai due soggetti, attraverso idonea pubblicità, gestione ben distinta dei clienti e fatturazione, assenza tra i due soggetti di atteggiamenti tipici del datore di lavoro.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della risposta della Regione, allegata alla presente. |
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Agricoltura
Agriturismo
Disposizioni su modalità di inoltro domanda di classificazione per agriturismi e uso marchio AGRITURISMO ITALIA |
Regione |
Come riportato nella NEWSLETTER n. 21 del 21.10.2018, la Regione Veneto con DGR n. 1423 del 02 ottobre 2018, pubblicata nel BUR n. 102 del 12.10.2018, ha approvato le “modalità di applicazione e la simbologia del sistema di classificazione delle attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti attuate dalle imprese agrituristiche riconosciute, nonché l’adozione dell’immagine coordinata regionale ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.”, ed ha stabilito che le aziende agrituristiche interessate devono presentare la domanda di classificazione entro e non oltre 180 giorni dall’approvazione della DGR (quindi entro il 01 aprile 2019), tramite SUAP, alla Provincia/Città metropolitana fino al 31.12.2018 e alla Regione a partire dal 01 gennaio 2019.
Con Decreto del Direttore Direzione Programmazione Economia e Internazionalizzazione n. 183 del 28.11.2018, pubblicato nel Bur n. 132S del 28.12.2018, sono stati approvati i modelli di TARGA DI RICONOSCIMENTO e i modelli di DOMANDA di utilizzo del marchio AGRITURISMO ITALIA ed è stato previsto – al fine di agevolare le aziende agrituristiche – che la domanda venga presentata tramite PEC e non più tramite SUAP come inizialmente indicato nella DGR 1423/2018.
A seguito di richiesta chiarimenti presentata dal Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO in merito alle modalità di invio della domanda (SUAP o PEC), la Regione ha precisato in data 19.02.2019 che non è possibile derogare a quanto prevede il DPR 160/2010 (in materia di SUAP), rilevando quindi implicitamente un aspetto che è sfuggito a chi ha adottato il DDR 183/2018; la Città metropolitana di Venezia con nota in data 05.3.2019 ha precisato di accettare sia le domande pervenute tramite SUAP (in base al DPR 160/2010) sia tramite PEC (come indicato nel DDR 183/2018).
Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura degli atti in questione (DGR, DDR, risposta di Regione e Città Metropolitana) allegati alla presente. |
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Varie
Il Ministero delle Politiche Agricole aggiorna l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali |
Ministero |
Con Decreto in data 07 febbraio 2019, pubblicato nella G.U. n. 60 del 12.3.2019, il Ministero delle Politiche Agricole ha approvato l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali da Regioni e Province autonome, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 12.12.2016 n. 238.
L'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali è stato introdotto con l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e viene aggiornato annualmente; nell'elenco allegato al DM sopracitato i prodotti del Veneto sono riportati alle pagine da 76 a 81 e troviamo bevande, carni, formaggi, prodotti vegetali, paste fresche e prodotti della panetteria, biscotteria, pasticceria e confetteria, preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi, prodotti di origine animale.
Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura del D.M. allegato alla presente. |
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Commercio aree pubbliche
Commercio aree pubbliche
La Regione precisa che il commercio in forma itinerante va svolto in modo unitario e contestuale |
Regione |
In data 05.02.2019 il Comune di CONEGLIANO ha formulato alla Regione un quesito in materia di COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE chiedendo “…. se un soggetto in possesso dei requisiti professionali per attività di somministrazione di alimenti e bevande possa svolgere commercio in forma itinerante utilizzando 3 o più mezzi attrezzati che opereranno con lavoratori dipendenti contemporaneamente in vari Comuni” e precisamente chiedendo “se ci debba essere un soggetto preposto con i requisiti professionali per ciascun mezzo” e se “deve essere ancora esibito il titolo in originale dato che c'è più di un mezzo”.
La REGIONE VENETO con nota prot. 98027 in data 11.3.2019 ha risposto al quesito suddetto precisando che lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve avvenire ESCLUSIVAMENTE in forma unitaria e contestuale per le seguenti ragioni:
- l'art. 3, comma 5, della parte II della DGR 2113 del 02.8.2005 non consente il rilascio al medesimo soggetto di più autorizzazioni per il commercio itinerante;
- l'art. 3, comma 10, della DGR sopracitata prevede l'obbligo di esibizione del titolo autorizzatorio in originale;
- l'utilizzo di più mezzi contemporaneamente in luoghi diversi richiede necessariamente una autorizzazione per ciascuna attività svolta.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della nota regionale, allegata alla presente. |
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Varie
Per il TAR LAZIO è legittimo richiedere all'assegnatario di un posteggio per commercio su aree pubbliche in manifestazione temporanea l'onere per stesura e attuazione del PIANO per la SAFETY |
TAR |
Con sentenza n. 165 in data 14.11.2018, pubblicata il giorno 07.01.2019, il TAR LAZIO-Roma ha esaminato il ricorso del titolare di una ditta individuale che chiedeva l'annullamento dei provvedimenti del Comune di ROMA con i quali gli era stato assegnato un posteggio per alcuni anni nell'ambito di una manifestazione temporanea e si subordinava la partecipazione all'adozione di specifico PIANO DI SAFETY secondo lo schema approvato dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza.
Il ricorrente contesta i provvedimenti del COMUNE per vari motivi ed in particolare per:
- eccesso di potere per illogicità, violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della P.A., contraddittorietà, difetto di istruttoria e/o motivazione, difetto dei presupposti;
- illegittimità degli atti nella parte in cui subordinano il rilascio della concessione all’assunzione degli oneri del Piano per la Sicurezza;
- illeggittimità degli atti nella parte relativa alla tutela dell’ordine pubblico, in quanto sarebbero funzioni riservate allo Stato e non all’Amministrazione comunale.
Il Comune di ROMA contesta il ricorso per i seguenti particolari motivi:
- il ricorrente ha partecipato alla selezione e ne ha quindi accettato le prescrizioni regolative, tra le quali è previsto che lo svolgimento della manifestazione è condizionato alla attuazione del piano di sicurezza con l’espressa indicazione che i relativi oneri si intendono a carico degli operatori assegnatari delle concessioni;
- il “Piano Safety” è stato attuato a seguito della “Circolare Gabrielli” del 25 maggio 2017, con la quale sono stati fissati i criteri di sicurezza per i pubblici eventi.
Il TAR ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, per le seguenti particolari ragioni:
- l’Avviso pubblico disponeva che “lo svolgimento della manifestazione è condizionato alla attuazione del piano della sicurezza i cui oneri che ne derivano, la cui quantificazione sarà indicata al momento dell’accettazione, si intendono a carico degli operatori assegnatari delle concessioni”;
- tali prescrizioni appaiono conformi alla normativa vigente in materia di oneri per la sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico e posti a carico dell’impresa;
- nessuna parte dell’avviso autorizzava a ritenere che tali oneri fossero limitati al solo ambito dello specifico posteggio;
- gli operatori sono onerati di costi legati alla sicurezza collettiva della quale sono peraltro anche beneficiari;
- il piano di sicurezza è stato elaborato di concerto tra le amministrazioni statale e locale, nel rispetto delle competenze di ciascuna;
- le competenze in ordine alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sono attribuite allo Stato ma includono anche gli Enti locali, per il tramite della polizia amministrativa e locale.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata. |
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Legge Regionale 22/2002
LR 22/2002 Strutture sanitarie
Per il Consiglio di Stato il regime autorizzatorio configurato dalla normativa nazionale per l'apertura di strutture sanitarie private, e dettato dal . lgs. n. 502 del 1992, non contrasta con i principi e le regole dell'Unione europea |
Consiglio di Stato |
Con sentenza n. 1589 in data 21.02.2019, pubblicata il 07.3.2019, il CONSIGLIO DI STATO, III Sezione, si è pronunciato sul seguente ricorso:
- una società chiede al Comune di BARLETTA l'autorizzazione per aprire una struttura sanitaria per l’esercizio di una attività ambulatoriale di radiologia diagnostica;
- il Comune chiede parere alla Regione, la quale esprime parere negativo in quanto il progetto non è compatibile con la programmazione regionale (che prevede una macchina TAC ogni 60.000 abitanti) essendo il fabbisogno già soddisfatto;
- la società ed anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ricorrono al TAR per ottenere l'annullamento del parere della Regione e degli atti pertinenti per violazione di varie normative (art. 8-ter del d. lgs. n. 502 del 1992, artt. 32 e 41 Cost., decreto legge n. 1 del 2012, art. 34 del d.l. n. 201 del 2011, art. 3 e 10bis della legge n. 241 del 1990) ed in particolare perché ritengono sussista una incompatibilità con l’ordinamento europeo in quanto si imporrebbe un blocco a tempo indeterminato all’ingresso di nuovi gestori;
- con sentenza n. 835 in data 7.6.2018 il TAR accoglieva il ricorso e annullava i provvedimenti impugnati ritenendo che il regime autorizzatorio costituirebbe un ostacolo alla libera esplicazione della concorrenza;
- la REGIONE ricorre quindi al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR Puglia, sostenendone l'erroneità per svariate ragioni.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, compensando le spese, ma per ragioni diverse da quelle rilevate dal TAR, come di seguito sintetizzate:
- il parere negativo della Regione è ancorato ad una ricognizione del fabbisogno ferma al 2012 e l’attuale dotazione strutturale del territorio interessato non sembra soddisfare il fabbisogno in modo pieno ed adeguato, con la formazione di lunghe liste d’attesa;
- gli atti di diniego impugnati vanno annullati pur sussistendo la compatibilità della normativa nazionale e regionale con il diritto eurounitario, poiché il sistema, per essere in equilibrio, presuppone la garanzia di una certa redditività che discende dal contingentamento delle apparecchiature: ove vi fosse la liberalizzazione vi sarebbe una distorsione del mercato, in quanto gli operatori economici che operano privatamente sarebbero indotti a moltiplicare gli impianti nelle zone a maggiore redditività, lasciando di conseguenza scoperte le zone meno remunerative, con pregiudizio per la popolazione ivi residente; l'autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, deve quindi restare inserita nell'ambito della programmazione regionale, in quanto la verifica di compatibilità,
effettuata dalla Regione, ha il fine di accertare l'armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Noleggio veicoli
NCC e TAXI
Il Ministero dell'Interno fornire un primo indirizzo operativo sulle nuove disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea – TAXI e NCC |
Ministero |
Come riportato nella Newsletter n. 5 del 10.3.2019, con legge n. 12 in data 11/02/2019, pubblicata nella G.U. n. 36 del 12.02.2019, di conversione del DL 135/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” è stato “di fatto” convertito con modifiche anche il DL 143 del 29/12/2018; l'art. 1, comma 2, di tale legge ha infatti abrogato il DL 143/2018 mentre il successivo art. 10-bis ha apportato modifiche alla legge quadro n. 21 del 15/01/1992 relativa all'attività di taxi e noleggio con conducente.
Con Circolare n. 300/A in data 28.02.2019, il Ministero dell'Interno fornisce un primo indirizzo operativo, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale una uniforme applicazione delle nuove norme, relativamente ai seguenti aspetti della materia:
- caratteristiche del servizio di noleggio con conducente (sede e rimessa, inizio e fine del servizio presso le rimesse, sosta dei veicoli in servizio NCC, foglio di servizio nell'attività NCC, accesso in ZTL da parte di operatori NCC di altri Comuni);
- sostituzione nella guida di NCC e TAXI;
- sanzioni per violazioni nei servizi di NCC e TAXI (per esercizio abusivo, per violazione delle norme di esercizio, sanzioni amministrative previste dalla legge 21/1992, entrata in vigore del regime sanzionatorio e moratoria delle sanzioni di cui all'art. 85 del CDS);
- altre disposizioni transitorie (specifiche del registro di servizio elettronico, registro informatico pubblico, sospensione temporanea rilascio nuove autorizzazioni, ecc.).
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della allegata Circolare. |
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Per il TAR EMILIA-Parma la certificazione dell'inabilità sopravvenuta alla guida, in caso di NCC, non deve essere certificata in base allo Statuto dei lavoratori |
TAR |
Con sentenza n. 33 in data 30.01.2019, pubblicata il giorno 07.02.2019, il TAR EMILIA-Parma ha esaminato il ricorso di un soggetto, titolare di una licenza di NCC che aveva chiesto la voltura della stessa ad altro soggetto a seguito di sopravvenuta inidoneità al servizio, il quale chiedeva l'annullamento del provvedimento di una UNIONE DI COMUNI con il quale era stata respinta la richiesta in quanto il certificato medico prodotto per attestare l’inidoneità non era stato rilasciato dal “medico competente”, individuato dall’UNIONE COMUNI nella Unità operativa di medicina legale dell’AUSL, in quanto organo preposto al rilascio delle certificazioni di inidoneità fisica ex art. 5 della L. n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), ma da un medico specialista in medicina del lavoro.
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e condannando l’UNIONE COMUNI al pagamento delle spese di lite, per le seguenti particolari ragioni:
- l'art. 9 della legge n. 21 del 15.01.1992 prevede che l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, quando il titolare stesso sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
- la legge n. 21/1992 non prescrive specifiche modalità con le quali l'esercente il servizio di n.c.c. può provare di essere divenuto permanentemente inidoneo al servizio;
- la L. n. 300 del 1970 è riferita ai rapporti di lavoro subordinato o simili, tra i quali non rientra il servizio svolto dal ricorrente, il quale quindi deve ritenersi legittimato a dare prova dell'inidoneità fisica anche con la produzione di un certificato rilasciato da un medico specialista in medicina del lavoro.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata. |
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Polizia amministrativa
Giochi leciti, sale giochi
Ciclo di Talk Show e Mostra interattiva sul gioco d’azzardo |
ULSS |
Come riportato nella Newsletter n. 5 del 10.03.2019, l’Azienda Ulss 2 MarcaTrevigiana ha organizzato, in collaborazione con la società di formazione e comunicazione scientifica TAXI1729 di Torino, una interessante Mostra interattiva sul tema del gioco d’azzardo, presso la Fondazione Benetton in Via Cornarotta n. 3 a Treviso, fino a sabato 06 aprile 2019 con ingresso gratuito.
Come eventi collaterali alla Mostra, è stato organizzato dall'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana anche un ciclo di TALK SHOW nel corso dei quali, come riportato nel sito della società TAXI1729, che gestirà gli incontri, "vengono smontate alcune delle più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo e viene restituito il senso delle reali probabilità di vincere attraverso simulazioni di gioco, video e una continua interazione con il pubblico".
Come segnalato dall'Azienda Ulss 2, i TALK hanno una durata di un'ora e mezza circa in fascia serale con inizio alle ore 20.45, si sono già svolti a Oderzo, Conegliano, Casier e Castelfranco Veneto, mentre sono ancora in programma le seguenti date e sedi:
- TREVISO, 05 APRILE 2019 presso Palazzo Bomben
- PIEVE DI SOLIGO, 08 aprile 2019, presso auditorium Battistella Moccia
- MONTEBELLUNA, 09 aprile 2019 presso auditorium Biblioteca Comunale
Per ulteriori dettagli si rinvia al sito dell'Azienda Ulss o al sito della società curatrice degli eventi https://www.fateilnostrogioco.it/ oppure alle Locandine dei TALK e della MOSTRA, allegate alla presente news. |
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Per il Tar Lazio è legittima l'ordinanza del Sindaco volta a ridurre gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro anche nelle SALE BINGO |
TAR |
Con sentenza n. 2132 in data 21.11.2018, pubblicata il giorno 18.02.2019, il TAR LAZIO ha esaminato il ricorso di una società, titolare di due autorizzazioni rilasciate dalla Questura di Roma per altrettante SALE BINGO, che chiedeva l’annullamento del Regolamento del Comune di Roma "Sale da Gioco e Giochi leciti" approvato nel 2017, e dell''Ordinanza del Sindaco del Comune di Roma del 2018 avente ad oggetto "Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS", con la quale è stato previsto un orario di apertura massimo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.
La ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti comunali in particolare per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, difetto di motivazione;
- l’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., rilasciata dalla Questura di Roma per l’esercizio del gioco del Bingo, già impone una limitazione oraria all’esercizio della sala, dovendo terminare tutte le operazioni di gioco entro le ore 4.00 del mattino e, pertanto, la limitazione disposta dal Sindaco, operante anche per le sale dedicate interamente al gioco, si porrebbe in contrasto con le prescrizioni dettate dall’Autorità di pubblica sicurezza;
- le limitazioni orarie, come quella in esame, devono basarsi su una istruttoria puntuale ed analitica, specificamente riferita al territorio comunale sul quale si mira ad intervenire, mentre nel caso di specie l’ordinanza sindacale impugnata si fonderebbe solo sui dati sul fenomeno della ludopatia forniti dal Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio;
- non sarebbe stata effettuata alcuna indagine sulla dimensione economica delle sale e degli operatori incisi dal provvedimento;
- eccesso di potere in quanto l’ordinanza si sarebbe dovuta limitare a prevedere l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di violazione della fascia oraria di esercizio imposta e non avrebbe potuto stabilire che in caso di recidiva fosse possibile disporre la sospensione degli apparecchi per cinque giorni consecutivi.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno evidenziato come una compiuta valutazione sulla rispondenza dell’Ordinanza ai canoni di adeguatezza e proporzionalità non possa che essere rinviata, all’esito di una analitica ricerca sugli effettivi volumi di gioco, prima e dopo l’applicazione dell’ordinanza e di un’attenta ed accurata verifica delle variazioni che i diversi provvedimenti comunali hanno avuto nei confronti dei giocatori patologici.
Il Tar ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite, ritenendo infondati i motivi in particolare per le seguenti ragioni:
- Il Sindaco ha adottato l’ordinanza impugnata nell’esercizio del potere attribuitogli dall’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000;
- con la sentenza n. 220 del 9.7.2014 la Corte Costituzionale ha affermato che “in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del D. L.gs. n. 267 del 2000 – il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;
- il potere del Sindaco di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza;
- l'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata tra Governo italiano, Regioni ed Enti Locali, sottoscritta in data 7.9.2017 non ha valore cogente in quanto non recepita da alcun atto normativo;
- l’ordinanza determina gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, ovunque installati e collocati, mentre ne sono esclusi tutti i giochi che non avvengono tramite apparecchi o che non erogano vincite in denaro, per cui tali orari non riguardano l’apertura e la chiusura delle sale bingo;
- l'ordinanza contiene un puntuale riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo dei cittadini, al cui soddisfacimento è preordinata, attraverso la lotta alla dipendenza da gioco cui è strumentale la riduzione oraria degli apparecchi per il gioco lecito in tutto il territorio comunale;
- risulta rispettato il principio di proporzionalità, così come appare garantito un idoneo contemperamento degli interessi: da una parte la tutela della salute e del benessere individuale e collettivo, dall’altra la libertà di iniziativa economica e la tutela del lavoro;
- è legittimo il potere sindacale di irrogare la sanzione di un periodo di sospensione degli apparecchi e di ordinare lo spegnimento degli stessi per un certo numero di ore giornaliero.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Varie
Alcuni chiarimenti del Ministero Interno su principio di personalità e istituto della rappresentanza nelle licenze di P.S. |
Ministero |
Con Circolare n. 557 del 28.01.2019, indirizzata a Prefetture e Questure, il Ministero dell'Interno ha fornito alcune precisazioni in merito al principio di personalità e all'istituto della rappresentanza nelle autorizzazioni di pubblica sicurezza, in base a specifico parere fornito dall'Avvocatura Generale dello Stato.
La Circolare richiama l'art. 8 del TULPS (il quale prevede che l'autorità di PS verifichi se il soggetto che richiede una licenza possa esercitare una determinata attività e prevede inoltre la possibilità che l'attività sottoposta a licenza sia svolta anche tramite rappresentante) e precisa che l'Avvocatura Generale dello Stato, su richiesta del Ministero dell'Interno, ha espresso il proprio parere in merito chiarendo quanto segue:
- un principio fondamentale in materia di autorizzazioni di PS è quello della PERSONALITA', per il quale il titolo va rilasciato a una precisa persona fisica al fine anche di consentire un controllo efficace sul soggetto autorizzato;
- anche in caso di società, l'autorizzazione di PS viene quindi rilasciata alla persona fisica che rappresenta la società;
- la rappresentanza è uno strumento di sostituzione nello svolgimento di attività rilevanti per l'ordinamento; il potere di rappresentanza può essere legale, ossia conferito dalla legge, oppure negoziale, ossia conferito dall'interessato;
- nel nostro caso è mantenuto il collegamento tra Amministrazione e titolare della autorizzazione, la cui responsabilità non viene quindi esclusa anche per violazioni commesse dal rappresentante;
- per le licenze di pubblica sicurezza si ritiene adeguato lo strumento della RAPPRESENTANZA DIRETTA NEGOZIALE, con la quale il rappresentante esercita l'attività per conto e per nome del rappresentato;
- il rappresentato, per ottenere la licenza, deve dimostrare di essere capace di svolgere l'attività oggetto della licenza, e deve avere la possibilità di conformare l'azione del delegato;
- il richiedente una autorizzazione di PS non può ricorrere all'istituto della rappresentanza per porre rimedio ad una sua carenza di requisiti previsti dalla legge.
Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura della Circolare ministeriale, allegata alla presente. |
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Il Centro Studi propone alcuni nuovi modelli per le manifestazioni temporanee |
Centro Studi Amministrativi MT |
La Prefettura di Treviso ha inviato al Ministero dell'Interno, ai fini della loro approvazione, le "Linee guida per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee" frutto del tavolo di lavoro tra la Prefettura, il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, la Questura di Treviso, l’Azienda ULSS2 “Marca Trevigiana”, l’ARPAV di Treviso, l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso e l’U.N.P.L.I. Veneto.
Il gruppo Attività Produttive, facente parte del tavolo per conto dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, si è impegnato nella redazione della modulistica relativa all'organizzazione delle manifestazioni/eventi con l'obbiettivo di semplificare e tradurre nei modelli da utilizzare da parte degli organizzatori degli eventi stessi, quanto disposto nelle suddette linee guida.
Pertanto, nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'Interno delle suddette Linee guida, dato anche l'imminente arrivo del flusso delle manifestazioni temporanee che vedrà impegnati gli uffici comunali soprattutto nel periodo estivo, si provvede alla pubblicazione nel portale "Unico per l'Impresa" di alcuni modelli "in bozza" che potranno essere da subito utilizzati dai colleghi, tenendo conto che ogni Comune dovrà valutarne l'eventuale personalizzazione in coerenza con i regolamenti adottati.
I modelli, che saranno pubblicati nel portale Unico per l'Impresa, nella sezione "Manifestazioni temporanee" - Bozze atti marzo 2019, sono i seguenti:
- Comunicazione preventiva di organizzazione manifestazione temporanea/evento;
- Allegato alla Comunicazione Preventiva, relativo all'indicazione delle misure a tutela dell'incolumità e della sicurezza ;
- Domanda cumulativa di manifestazione temporanea – TEMP1;
- SCIA di pubblico spettacolo/trattenimento per eventi fino 200 persone che si concludono entro le ore 24 stesso giorno – TEMP2;
- elazione tecnica descrittiva TEMP3;
- Relazione tecnica sostitutiva del parere, delle verifiche e degli accertamenti di competenza della CCVLPS – TEMP4S;
- Trasmissione della documentazione tecnica certificativa – TEMP4D.
Si precisa che il nuovo modello relativo alla comunicazione dei componenti della squadra di emergenza, riportando testualmente le indicazioni delle Linee Guida, verrà proposto appena queste saranno ufficialmente approvate. |
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Il Ministero pubblica delle LINEE GUIDA sulle misure di sicurezza e di tutela dell'ordine in occasione di manifestazioni ed eventi |
Ministero |
In data 08 marzo 2019 il MINISTERO DELL'INTERNO ha approvato la prima edizione di LINEE GUIDA contenenti “indicazioni per l’ottimizzazione dell’attività di governo e pianificazione ai fini dell’individuazione delle misure più efficaci a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni ed eventi di particolare rilievo”.
Attraverso queste LINEE GUIDA, formate da 156 pagine e 4 allegati, il MINISTERO intende realizzare “procedure e modelli unitari ed omogenei di intervento in tutto il territorio nazionale" e fornisce in particolare le seguenti indicazioni:
- le LINEE GUIDA vanno utilizzate secondo un approccio flessibile alla gestione del rischio, in relazione al contesto, alla particolare manifestazione in programma, alle specifiche “vulnerabilità” in concreto rilevate per l’evento;
- vengono proposte le soluzioni organizzative, tecniche ed operative, risultate più efficaci nel corso degli eventi svoltisi in ambito nazionale;
- nell’ampia categoria di manifestazioni che interessano, sono inclusi i c.d. “grandi eventi” e le manifestazioni ad essi simili, le pubbliche manifestazioni ed eventi rientranti tra i c.d. soft target, quali eventi di carattere culturale, sportivo, musicale e d’intrattenimento;
- il percorso virtuoso, che deve svilupparsi a cura delle Autorità di P.S., deve prevedere una costante azione di raccordo e di coordinamento delle componenti a vario titolo coinvolte;
- il Prefetto e il Questore devono attivare, con periodica frequenza, i rispettivi organismi consultivi: il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per il Prefetto, il Tavolo Tecnico per il Questore;
- è necessario un flusso informativo anche durante la gestione dell’evento e l'acquisizione di tutte le notizie e informazioni attinenti all’evento stesso (tipologia, programma, località, ecc.);
- ruolo fondamentale spetta al “documento di valutazione del rischio”, redatto dalla Questura;
- le misure di vigilanza devono essere oggetto di una accurata pianificazione, prevedere l'adozione di dispositivi di sicurezza integrata, impedire forme di contestazione e consentire l'accesso agli aventi titolo;
- i luoghi interessati devono essere oggetto di bonifica preventiva al fine di neutralizzare eventuali minacce;
- vanno individuate aree di sicurezza includendo eventuali zone per verifiche integrative di sicurezza sui veicoli;
- deve essere valutata la necessità di adottare un apposito piano con specifiche limitazioni e/o divieti per la circolazione dei mezzi stradali, aerei e marittimi;
- vengono forniti criteri per il corretto uso della forza, per la gestione della folla, il controllo dello spazio aereo;
- per i profili di SAFETY viene riportata integralmente la Direttiva Piantedosi del 18.7.2018 e vengono forniti utili riferimenti a varie disposizioni normative e tecniche (da pag. 117 a pag. 126);
- vengono fornite indicazioni per la pianificazione antiterrorismo e per la conseguente gestione delle emergenze;
- viene fornita una utile tabella per la programmazione delle attività di governo e gestione della sicurezza pubblica (pag. 144);
- viene fornito anche un vademecum che riepiloga i contenuti delle LINEE GUIDA, per un veloce riscontro (da pag. 145 a pag. 156);
- sono presenti n. 4 allegati che contengono rispettivamente i principali riferimenti normativi, altri documenti di riferimento, le pianificazioni di emergenza, i principali riferimenti internazionali.
Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura delle LINEE GUIDA sopracitate, allegate alla presente. |
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La Questura di Treviso chiede maggiori controlli sul territorio e più dispositivi di vigilanza |
Questura |
A seguito degli eventi delittuosi verificatisi in Nuova Zelanda il 15 marzo scorso, con Circolare prot. n. 345 del 19 marzo 2019, indirizzata in particolare ai Dirigenti delle varie forze dell'ordine, ai Sindaci e ai Comandanti della Polizia Locale, ed avente ad oggetto “Intensificazione dei servizi di controllo del territorio e prevenzione a carattere generale e dei dispositivi di vigilanza”, la QUESTURA DI TREVISO dispone una maggiore attività di prevenzione e controllo coordinato del territorio nonché di vigilanza e tutela di obiettivi sensibili, al fine di mantenere ordine e sicurezza pubblica, e dispone in particolare quanto segue:
- tutte le forze dell'ordine destinatarie della Circolare dovranno assicurare sugli obiettivi ritenuti esposti ai rischi in questione e presenti nei territori di rispettiva competenza “scrupolosi controlli tesi a neutralizzare eventuali insidie e impedire il compimento di azioni delittuose”;
- i Comandanti delle Polizie Locali dovranno intensificare i servizi di propria competenza prevedendo controlli stradali ai veicoli in transito e valutando – in caso di cerimonie o intrattenimenti in ambito locale – di adottare impedimenti, anche fisici, all'accesso di veicoli alle aree pedonali.
Per una puntuale presa visione si rinvia alla lettura della Circolare, allegata alla presente. |
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Turismo e strutture ricettive
Alberghi
La Regione approva una deroga al requisito di classificazione relativo all'ascensore o montacarichi in strutture ricettive alberghiere |
Regione |
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 22.02.2019, pubblicata nel BUR n. 24 del 12.03.2019, sono state approvate delle modifiche e delle integrazioni alla DGR n. 807 del 27 maggio 2014 in materia di “Requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Deroga al requisito di classificazione relativo all'ascensore o servizio di montacarichi in strutture ricettive alberghiere. Deliberazione n. 137/CR del 28 dicembre 2018.”.
La DGR 807/2014 prevede l'ascensore o servizio di montacarichi quale requisito di classificazione per gli hotel, con 4 stelle, 4 stelle superior e 5 stelle, e per i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere con 4 stelle, ma si è riscontrato che in certi casi sussiste l’impossibilità di realizzazione dell’impianto di montacarichi.
La DGR 185/2019 introduce quindi una deroga al requisito di classificazione in questione prevedendo il servizio di montacarichi NON OBBLIGATORIO quando sia impossibile la realizzazione dell'impianto per motivi tecnici o amministrativi, espressamente dichiarati in una attestazione asseverata da un tecnico abilitato allegata alla domanda di classificazione della struttura ricettiva alberghiera.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata DGR anche attraverso il seguente link https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=389080. |
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_Altre categorie_
Varie
Il Ministero dell’Ambiente precisa le modalità di versamento sanzioni per inquinamento acustico |
Ministero |
Il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio con Circolare n. 2824 in data 14/02/2018, indirizzata all’ANCI, ha fornito le seguenti precisazioni in merito al versamento delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alla legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico:
- il 100% dell’importo delle sanzioni deve essere versato allo Stato;
- in base all’art. 10, comma 4, della legge 447/95, il 70% degli importi versati sarà successivamente redistribuito a cura del Ministero dell’Ambiente a favore dei Comuni (per finanziare piani di risanamento) e delle Agenzie per la protezione ambientale (per i controlli di competenza).
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell'allegata Circolare. |
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Nuovi servizi offerti dalla CCIAA alle Imprese e ai Comuni: CASSETTO DELL’IMPRENDITORE e DATI STATISTICI COMUNALI |
Camera di Commercio |
Di recente la CCIAA di Treviso e Belluno ha segnalato ai Comuni due interessanti novità:
- con email in data 19 marzo 2019 è stato chiesto ai Comuni e in particolare ai SUAP di fornire una collaborazione per la diffusione del servizio gratuito offerto alle imprese e denominato “Cassetto digitale dell’imprenditore” attraverso il quale gli iscritti al Registro imprese possono usufruire di una serie di servizi (propria visura camerale anche in inglese, consultazione diretta documenti ufficiali del proprio fascicolo d’impresa, ecc.); la collaborazione richiesta è di inserire un banner di quelli proposti (vedi allegati) nella pagina del sito del Comune dedicata al SUAP e di linkare il banner su www.impresa.italia.it; per chiarimenti o precisazioni è disponibile un contatto telefonico al n. 0437-955150 oppure la consultazione delle faq al portale accessibile con il link https://impresa.italia.it/itlg/app/public/#/faqpublic ;
- con pec in data 21 marzo 2019 la CCIAA informa che nel proprio sito è stata realizzata una sezione per la consultazione della banca dati della demografia d’impresa fino al dettaglio comunale (numero imprese nel territorio, numero addetti, ecc.); la sezione è accessibile attraverso il link https://www.tb.camcom.gov.it/content/14504/studi/tb_demografia.htm.
Maggiori dettagli sono reperibili alle pagine internet sopraindicate. |
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