Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 7 in data 08.04.2019
Stampa newsletter Buona consultazione Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi Gentili colleghi, come potrete notare, a partire da oggi sono state introdotte alcune migliorie alla NEWSLETTER, al fine anche di renderne più agevole e funzionale la lettura.
Sono stati fatti alcuni aggiustamenti formali ed aggiunte nuove funzionalità: sono stati aggiunti dei link che permettono la visualizzazione via web integrale o parziale della newsletter, in base alle necessità, agevolandone quindi anche un'eventuale stampa cartacea; inoltre, per ogni singolo articolo, gli allegati sono evidenziati con una denominazione specifica e sono visualizzabili e scaricabili singolarmente.
Al fine di capire quanti di voi visualizzano e leggono la Newsletter, si chiede cortesemente di selezionare “Mostra-consenti i contenuti remoti del messaggio”. Argomenti newletterAgricolturaAgriturismo
La Regione proroga il termine di presentazione domanda di classificazione per agriturismi e di comunicazione uso marchio AGRITURISMO ITALIA
|
Regione |
Con DGR n. 341 del 26.3.2019, pubblicata nel BUR n. 29 del 29.3.2019, la REGIONE ha prorogato al 30 settembre 2019 il termine, inizialmente previsto dalla DGR 1423/2018 e scaduto il 01.4.2019, per la presentazione delle domande di classificazione degli agriturismi con ospitalità e delle comunicazioni d'uso del marchio Agriturismo Italia, in relazione alla sovrapposizione della scadenza dei termini per detta classificazione e del termine per la riallocazione delle competenze in materia in capo alla Regione, con il conseguente riordino organizzativo e logistico.
La DGR 341/2019 ha chiarito come segue le modalità di presentazione alla Regione del Veneto- Direzione Promozione economica e internazionalizzazione, nel periodo dal 01.4.2019 al 30.9.2019, della DOMANDA di classificazione dell'azienda agrituristica e della COMUNICAZIONE di utilizzo del Marchio "Agriturismo Italia":
- tramite PEC per le DOMANDE e le COMUNICAZIONI di imprese agrituristiche in attività con ospitalità ricettiva alla data di pubblicazione della DGR n. 1423/2018;
- tramite SUAP per le DOMANDE e le COMUNICAZIONI di imprese agrituristiche non in attività alla data di pubblicazione della DGR n. 1423/2018;
- tramite PEC per le COMUNICAZIONI di imprese agrituristiche non soggette alla classificazione.
Si segnala al riguardo che, a seguito della riallocazione delle competenze relative all’agriturismo in capo alla Regione, con Decreto del DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n. 24 del 19 marzo 2019, pubblicato nel BUR n. 29 del 29.3.2019, sono state modificate le procedure e la modulistica, già adottate con i Decreti n. 183 del 28/11/2018 e n. 11 del 21/02/2019, relative alla presentazione delle istanze per la classificazione da parte degli agriturismi che offrono servizio di pernottamento e per l’adozione, da parte di tutti gli agriturismi, dell’immagine coordinata regionale.
Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura della DGR 341/2019, allegata alla presente o accessibile con il seguente link DELIBERA e al DDR 24/2019 attraverso il link DECRETO . |
|
Allegati: DGRTorna agli argomenti
|
CarburantiVarie
Il Ministero ha aggiornato le norme di prevenzione incendi per impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione
|
Ministero |
Con D.M. in data 12 marzo 2019, pubblicato nella G.U. N. 67 del 20.3.2019, il MINISTERO DELL'INTERNO ha aggiornato le norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, in precedenza contenute nel DM 24.5.2002.
Con questo Decreto, che entrerà in vigore dal 19 aprile 2019, viene data attuazione a quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il quale prevedeva la necessità di un aggiornamento della normativa in questione al fine di sviluppare la modalita' self-service per gli impianti di distribuzione di GNC (Gas Naturale Compresso).
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegato Decreto Ministeriale. |
|
Allegati: DECRETO
Torna agli argomenti
|
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli approva nuove prescrizioni per impianti stradali distribuzione carburante self-service
|
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI |
Con Determinazione n. 724 in data 21.3.2019, pubblicata sul sito internet www.adm.gov.it, l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI introduce varie prescrizioni su “Impianti di distribuzione stradale di carburante funzionanti in modalità self – service” e relative in particolare a:
- Definizione di un impianto di distribuzione stradale operante in modalità self-service ed individuazione del soggetto obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico;
- Registro telematico di carico e scarico dell’esercente un impianto non presidiato e principi che ne regolano la tenuta;
- Caratteristiche e funzionalità della dotazione strumentale di un impianto non presidiato;
- Denuncia di un impianto non presidiato e rilascio licenza di esercizio;
- Gestione della fase di carico dei prodotti;
- Tempi e modalità per la presentazione dei dati rilevati presso un impianto non presidiato;
- Obblighi dell’esercente in caso di indisponibilità dei sistemi informatici e in caso di verifiche e di controlli.
Gli esercenti di impianti non presidiati già attivi alla data di pubblicazione della determinazione si devono adeguare alle prescrizioni introdotte entro il 1° gennaio 2020.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata Determinazione, scaricabile anche attraverso il seguente link DETERMINA AGENZIA DOGANE. |
|
Allegati: DETERMINAZIONE
Torna agli argomenti
|
Commercio fissoForme speciali di vendita
Il MISE interviene con una Risoluzione sulle modalità di esercizio del commercio elettronico
|
Ministero |
Con Risoluzione n. 15438 del 22 gennaio 2019 il MISE ha fornito dei chiarimenti in materia di commercio elettronico con deposito, caratterizzato dal fatto che la merce viene ritirata personalmente a cura del cliente finale presso il deposito del soggetto titolare dell’attività, precisando quanto segue:
- il pagamento e la consegna del prodotto acquistato non appaiono dover essere obbligatoriamente effettuati l’uno on line e l’altra al domicilio del consumatore, in quanto è possibile pagare in contrassegno e ritirare la merce anche presso un punto vendita dell’esercente;
- nei casi in cui il prodotto non sia consegnato, bensì ritirato direttamente dal consumatore finale, non cambia quindi la disciplina applicabile, che rimane pertanto quella dell’e-commerce.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell’allegata risoluzione. |
|
Allegati: RISOLUZIONE
Torna agli argomenti
|
Medie e grandi strutture
Il Consiglio di Stato precisa i requisiti per la formazione del silenzio-assenso e per il rilascio di autorizzazione unica da parte del SUAP
|
Consiglio di Stato |
Con sentenza n. 428 del 22.11.2018, pubblicata il 17 gennaio 2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso di una società per il caso di seguito evidenziato:
- la società presenta il 02.3.2015 domanda al SUAP del Comune di ARZANO per ottenere un titolo unico per realizzare l'intervento edilizio ed ottenere l'autorizzazione commerciale per una media struttura di vendita al dettaglio;
- decorso il termine per il rilascio del titolo unico senza che il SUAP emettesse alcuna comunicazione, la società diffida in data 27.5.2015 il Comune per ottenere la dichiarazione dell'intervenuto perfezionamento del titolo unico a seguito di silenzio assenso;
- il COMUNE in data 27 agosto 2015 emette provvedimento di rigetto dell'istanza per rilascio del provvedimento unico generale per media struttura di vendita in quanto ritiene che non sia maturato alcun silenzio assenso;
- la società ricorre al TAR per ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego del Comune lamentando in particolare violazioni degli articoli 2, commi 1 e 21, art. 10bis e art. 17-bis della legge 241/1990, eccesso di potere, violazione dell’art. 97 Cost., violazione dell’art. 7, comma 3, d.p.r. 160 del 2010 e dell’art. 38 della legge n. 133 del 2008;
- il TAR Campania con sentenza n. 2547/2016 respinge il ricorso ritenendo che il termine per la formazione del silenzio assenso decorre dalla data di ricezione da parte del Comune del parere obbligatorio chiesto ad un ente terzo e pervenuto in data 29 giugno 2015;
- la società presenta quindi ricorso al CDS per ottenere la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA per vari motivi ed in particolare contesta il riconoscimento dell’effetto interruttivo della richiesta di parere all'Ente terzo e la violazione dell'art. 10Bis della legge 241/1990.
Il CDS ha accolto il ricorso, riformando la sentenza del TAR e annullando il provvedimento di rigetto del COMUNE, compensando le spese, ritenendo validi alcuni motivi e respingendone altri, come di seguito indicato:
- l’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è entrato in vigore il 28.8.2015 e quindi dopo l'adozione del provvedimento di diniego da parte del SUAP, che riporta la data del 27.8.2015;
- non può considerarsi automaticamente accolta per silenzio-assenso la domanda di autorizzazione o di provvedimento unico generale in caso di richiesta, dopo la presentazione di tale domanda, di pareri di altre autorità costituenti presupposto indispensabile per l'istruttoria, qualora questi pervengano dopo il decorso del termine fissato per la formazione del titolo per silentium;
- l’interruzione del termine per la formazione del silenzio-assenso si viene a determinare non soltanto nel caso in cui l’amministrazione inviti l’interessato a fornire documentazione integrativa ma anche nel caso in cui, dopo la presentazione della domanda, sia richiesto dalla legge o comunque ritenuto indispensabile l’espletamento di qualsivoglia altra attività istruttoria, compresa quella consultiva (es. richiesta di un parere);
- è fondata la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in quanto il mancato invio del preavviso di diniego ha pregiudicato alla ricorrente di rappresentare le ragioni di assoluta inesistenza e/o erroneità delle motivazioni addotte a sostegno del rigetto;
- il COMUNE non ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento conclusivo del procedimento autorizzatorio non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
|
Allegati: SENTENZA
Torna agli argomenti
|
Per il Consiglio di Stato è legittimo il Regolamento della Regione Veneto in materia di commercio al dettaglio, che introduce una disciplina idonea a tutelare territorio e ambiente urbano
|
Consiglio di Stato |
Con sentenza n. 298 del 15.11.2018, pubblicata il 14 gennaio 2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il seguente caso:
- la Federdistribuzione presenta ricorso al TAR VENETO per ottenere l'annullamento del Regolamento della Regione Veneto n. 1 del 21.6.2013 recante "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale";
- Il TAR con sentenza n. 766/2015 respinge il ricorso per vari motivi ed in particolare perché la realizzazione di una grande struttura di vendita ha un considerevole impatto sul territorio, condizionandone la destinazione e gli sviluppi futuri, e impone la necessità che i principi in materia di liberalizzazione del commercio siano contemperati dalla tutela di un interesse generale; deve quindi ritenersi ammissibile una disciplina regionale che non impone limitazioni di tipo economico, ma stabilisce solo una disciplina idonea a tutelare il territorio e l’ambiente urbano;
- la Federdistribuzione chiede quindi la riforma della sentenza del TAR, “deducendone l’erroneità e riproponendo a tal fine le censure del ricorso di primo grado, malamente apprezzate, superficialmente esaminate ed ingiustamente respinto con motivazione lacunosa ed affatto condivisibile”.
Il CDS ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in particolare per le seguenti ragioni:
- l’art. 4 della l.r. 50/2012 autorizza la Giunta regionale ad adottare un regolamento contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale;
- l’intervento di liberalizzazione di cui al d.l. n. 201 del 2011 è direttamente vincolante nei confronti dei legislatori regionali nel senso che “l’insediamento delle attività economiche è assoggettabile a specifiche restrizioni, solo se giustificate da un interesse pubblico,.... nel rispetto dei principi di non discriminazione, stretta necessità e proporzionalità”;
- la Direttiva Bolkestein, nell’enunciare principi generali in ordine all’esercizio delle attività economiche, improntati su una sostanziale liberalizzazione e sulla semplificazione delle procedure amministrative ai fini dell’esercizio medesimo, ha espressamente sancito il divieto di programmazione delle predette attività fondata su meccanismi di ordine quantitativo ovvero sulla base delle esigenze del mercato ammettendo però l’introduzione di vincoli a tutela dei cd. motivi imperativi di interesse generale;
- sono considerati pacificamente legittimi gli interventi volti a regolamentare le attività economiche che siano necessari o proporzionati rispetto alla tutela dei beni costituzionalmente protetti;
- si ritiene che le fattispecie relative alle medie strutture aventi superficie superiore a mq. 1.500, nonché alle grandi strutture di vendita, atteso l’impatto generato dalle stesse, debbano restare assoggettate al regime autorizzatorio ai fini, in primo luogo, della necessità di assicurare un adeguato grado di tutela dell’ambiente e del territorio, ivi incluso l’ambiente urbano;
- l’esigenza di una preventiva valutazione in ordine all’impatto territoriale connesso all’insediamento o allo sviluppo di tipologie distributive di rilevanti dimensioni renda inapplicabile la previsione di una misura meno restrittiva, quale, a titolo esemplificativo, l’applicazione del regime della S.C.I.A.;
- l’esistenza di un regime differenziato in presenza di situazioni dissimili non può costituire alterazione del confronto concorrenziale e non costituisce in ogni caso violazione del principio di uguaglianza.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
|
Allegati: SENTENZA
Torna agli argomenti
|
Formazione
Incontro del 25 marzo 2019 su "SINDACO: autorità locale di P.S. -competenze e funzioni"
|
Centro Studi Amministrativi MT |
Lunedì 25 marzo 2019 si è svolto nella Sala Corsi della sede provinciale, con la presenza di circa 70 persone, l’incontro di formazione su “IL SINDACO AUTORITA’ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA competenze e funzioni”, con relatori il dr. SAVERIO LINGUANTI, libero professionista, consulente specialista di diritto amministrativo e legislazione sanitaria, esperto di legislazione del commercio, e il dr. Luigi ALTAMURA, Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Verona.
I saluti iniziali sono stati fatti dal dr. Vittorino Spessotto, Coordinatore dei Gruppi di Lavoro del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, il quale con l'occasione ha informato che è stato costituito il nuovo gruppo di lavoro della POLIZIA LOCALE, grazie al quale viene offerta al gruppo ATTIVITA' PRODUTTIVE una nuova opportunità di confronto e collaborazione, visto che le materie delle Attività Produttive interessano per alcuni aspetti anche la Polizia Locale.
Nel corso della mattinata è stato illustrato in particolare il ruolo del Sindaco e le problematiche legate alle attività di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa; per un dettagliato approfondimento si rinvia alla visione della documentazione illustrata e richiamata durante l'incontro, che viene allegata alla presente oppure, per gli iscritti al corso, è disponibile nell'area riservata alla formazione del sito www.comunitrevigiani.it , oppure è disponibile nell’area riservata di UNICOPERLIMPRESA, tra le NEWS, link https://www.unicoperlimpresa.it. |
|
Allegati: MATERIALE CORSO
Torna agli argomenti
|
Uffici Attività Produttive
Incontro Autogestito di formazione per giovedì 18 aprile 2019
|
Centro Studi Amministrativi MT |
Si segnala che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza per GIOVEDI' 18 APRILE 2019, presso l'Auditorium della Provincia di Treviso, un “incontro autogestito” per le attività produttive, con l'intervento di alcuni funzionari del “Gruppo di Lavoro per le Attività Produttive” e di due professionisti esterni, ing. Luca Taffarello, consulente di prevenzione incendi e componente di varie CCVLPS, e p.i. Mauro Canal, consulente e formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e componente di varie CCVLPS, che approfondiranno la materia delle “MANIFESTAZIONI TEMPORANEE” (accenni su aspetti salienti della bozza finale delle linee guida elaborate dal Tavolo di coordinamento prefettizio, illustrazione della nuova modulistica amministrativa predisposta dal Gruppo di lavoro attività produttive in applicazione delle nuove linee guida, illustrazione della nuova modulistica tecnica predisposta in collaborazione con i tecnici esterni Taffarello e Canal).
La partecipazione sarà gratuita solo per gli Enti iscritti al Progetto UNICOPERLIMPRESA anno 2019 e prevede l’iscrizione obbligatoria da effettuarsi nella sezione formazione sul sito www.comunitrevigiani.it .
Si allega folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa. |
|
Allegati: FOLDER
Torna agli argomenti
|
Legge Regionale 22/2002LR 22/2002 Strutture sociali
La Regione approva i requisiti per le unità di offerta denominate "Gruppo Appartamento per Minori Stranieri non Accompagnati"
|
Regione |
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 08.3.2019, pubblicata nel BUR n. 30 del 29.3.2019, sono stati approvati i requisiti per la nuova unità di offerta "Gruppo Appartamento per Minori Stranieri non Accompagnati" in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1029 del 17 luglio 2018.
Con DGR 1029/2018 era stata confermata la sperimentazione del modello di accoglienza, riservato ai minori stranieri non accompagnati appartenenti alla fascia di età dai 16 anni ai 17 anni, in strutture residenziali in semiautonomia, denominate "Gruppi Appartamento", secondo le direttive di cui all'Allegato A della D.G.R. 1839/2015, ad integrazione degli standard previsti nell'Allegato A della D.G.R. n. 84/2007, disponendo la prosecuzione fino al termine del 30.06.2019.
Questa nuova unità di offerta integra l'Allegato B della DGR n. 84 del 6 marzo 2007 (LR 16 agosto 2002, n. 22) che include le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio ma che entrano a far parte del sistema dei servizi resi in quanto previsti dal Piano socio-sanitario regionale.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata DGR 249/2019 anche attraverso il seguente link DELIBERA. |
|
Allegati: DGR
Torna agli argomenti
|
Polizia amministrativaGiochi leciti, sale giochi
Comunicato stampa del Consiglio Regionale su audizioni sul Testo Unificato per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)
|
Regione |
Nel sito del Consiglio Regionale del Veneto è stato pubblicato in data 29 marzo 2019 un COMUNICATO STAMPA con il quale si informa, in particolare, che nella seduta di giovedì 28 marzo la Quinta Commissione consiliare permanente ha audito New ASGI Italia, UTIS, STS, SAPAR, in ordine al Testo Unificato per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (gap), frutto della sintesi tra il PdL n. 395 della Giunta “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”, assunto quale testo di riferimento, ed i PdL n. 68, 85 e 297.
Da informazioni riportate nel portale di informazione dedicato al mondo del gioco GIOCONEWS.IT, link gioconews , alle audizioni è emerso in particolare quanto segue:
- il SAPAR, Servizi e Apparecchi per le Pubbliche Attrazioni Ricreative, ha evidenziato che nel T.U. Si ritrovano “.. solamente tre tipologie di giochi interessate dalla normativa, mentre la vera incidenza sulla ludopatia non arriva solamente dagli apparecchi ma soprattutto dal gioco online”.
- l'UTIS, Unione Totoricevitori Italiani Sportivi, ha fatto notare che si lascia ancora eccessivo spazio ai Comuni nella regolamentazione delle distanze, mentre per gli orari finalmente si prende a riferimento l'accordo stipulato in Conferenza unificata Stato-Regioni del settembre 2017 con massimo un tetto massimo di sei ore. Ha poi suggerito di adottare criteri aderenti all'accordo anche sulle distanze, per bloccare la proliferazione di luoghi sensibili che non hanno attinenza con lo scopo sanitario che si prefigge, ed ha proposto l'iniziativa del patentino del ricevitore, come titolo qualificante che permette all'amministrazione – sia comunale che regionale - di avere la garanzia che tale soggetto sia effettivamente preparato, in grado di gestire eventuali effetti negativi delle attività di gioco.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del COMUNICATO STAMPA attraverso il seguente link comunicato e al testo del PDL n. 395, allegato alla presente. |
|
Allegati: PDL 395
Torna agli argomenti
|
Spettacoli viaggianti
Attenzione alle attrazioni dello spettacolo viaggiante con codice registrazione proveniente da alcuni Comuni
|
Centro Studi Amministrativi MT |
Come riportato di recente da notizie di stampa e confermato anche da alcune Prefetture (si allega nota della Prefettura di Modena n. prot. 22075 del 22.3.2019), ci sono delle verifiche in corso sulla validità della registrazione di alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante i cui codici risultano rilasciati da alcuni Comuni italiani (BORGO D'ALE in provincia di Vercelli, LA CASSA in provincia di Torino e MONTESILVANO in provincia di Pescara).
Si invitano i Comuni che leggono la presente a far proprio l'invito della Prefettura di Modena procedendo – nel caso si trovassero pratiche autorizzatorie per giostre registrate nei Comuni sopraindicati – a “verificare direttamente la regolarità dell'avvenuto rilascio del codice identificativo” contattando i Comuni in questione (si allega fac-simile di richiesta verifica, segnalato da un Comune della nostra provincia che ha una pratica relativa ad una attrazione registrata proprio in uno di questi Comuni). |
|
Allegati: NOTA PREFETTURA E MODULO VERIFICA
Torna agli argomenti
|
Varie
Per il Consiglio di Stato è legittimo il provvedimento di sospensione attività di discoteca e pubblico esercizio quando accadono fatti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
|
Consiglio di Stato |
Con sentenza n. 1021 del 24.01.2019, pubblicata il 12 febbraio 2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il seguente caso:
- la Questura di Brescia con provvedimento in data 10.8.2017 dispone, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la sospensione, per quindici giorni, delle autorizzazioni intestate al legale rappresentante di una società, per lo svolgimento di “trattenimenti danzanti” e di "attività di somministrazione di alimenti e bevande", a seguito di interventi effettuati dalle Forze dell’Ordine in relazione a situazioni che accadevano sia all’interno del locale (frequenti episodi di violenza con spaccio di sostanze stupefacenti distribuite anche a minori di età), sia all’esterno del locale (risse, furti);
- la società ricorre al TAR al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento della Questura;
- il TAR con sentenza n. 496 del 21.5.2018 respinge il ricorso;
- la società impugna innanzi al CDS la sentenza del TAR per vari motivi (eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione di legge, difetto dei presupposti per l’applicazione dell’art. 100 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, motivazione contraddittoria della sentenza impugnata).
Il CDS ha respinto il ricorso, compensando le spese, in particolare per le seguenti ragioni:
- l’art. 100 del T.U.L.P.S. attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza e, in particolare, al Questore il potere di sospendere e revocare la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico “che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”;
- è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione della misura cautelare;
- non risponde alla realtà che all’interno della discoteca non si facesse spaccio di sostanze stupefacenti;
- presupposto per la sospensione cautelare della licenza di un pubblico esercizio è anche che esso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e per il buon costume e per la sicurezza dei cittadini;
- la lunga serie di episodi verificatisi nel biennio 17 gennaio 2016 - 6 agosto 2017 dimostra l’esistenza di un pericolo per la sicurezza dei cittadini, essendo altresì frequente lo spaccio all’esterno – ma anche all’interno – della discoteca.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
|
Allegati: SENTENZA
Torna agli argomenti
|
Somministrazione alimenti e bevandeVarie
Il MISE interviene con una nuova Risoluzione sulla questione dei requisiti professionali per attività di somministrazione alimenti e bevande
|
Ministero |
Con Risoluzione n. 9686 del 15 gennaio 2019 il MISE ha fornito dei chiarimenti in materia di requisiti professionali per esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande precisando quanto segue:
- si ritengono validi quei diplomi di Ragioniere e Perito Commerciale nel cui corso di studi sia stata ricompresa la materia “Merceologia”, anche per una sola annualità;
- la pratica come “dipendente qualificato” deve essere riconosciuta dal contratto collettivo di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato (solitamente solo considerati qualificati i livelli professionali per i quali è previsto i possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi);
- nei contratti collettivi per i dipendenti del “terziario: commercio, …” e del “turismo e pubblici esercizi”, sono considerati qualificati i dipendenti inquadrati almeno al QUARTO livello.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell’allegata risoluzione. |
|
Allegati: RISOLUZIONE
Torna agli argomenti
|
Turismo e strutture ricettiveVarie
La Regione ricorda che dal 01 aprile 2019 ha riassorbito le competenze esercitate fino al 31.3.2019 da province e città metropolitana di Venezia in materia di turismo e agriturismo ed aggiorna la relativa modulistica
|
Regione |
Nella newsletter n. 27 del 30.12.2018 era stato riferito che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1997 del 21.12.2018 (link DGR), pubblicata nel BUR n. 132 del 28 dicembre 2018, la REGIONE aveva completato il nuovo modello organizzativo e definito “i relativi aspetti logistici, …., per l’esercizio delle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e agriturismo, nonché di turismo rurale, ittiturismo, pescaturismo e fattorie didattiche, …...”, disponendo in particolare che a far data dal 01 aprile 2019:
- le attività in materia di agriturismo e turismo rurale siano gestite a livello centrale dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
- le attività in materia di ittiturismo e pescaturismo siano gestite a livello centrale dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
- le attività in materia di fattorie didattiche restino gestite dalla Direzione Turismo;
- i Comuni esercitano le funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e di applicazione delle relative sanzioni amministrative in materia di turismo e in materia di agriturismo, turismo rurale, ittiturismo, pescaturismo e fattorie didattiche.
Con mail in data 26.3.2019 la REGIONE ha ricordato alle CCIAA del Veneto la riallocazione in capo alla Regione stessa delle competenze esercitate dalle province e dalla città metropolitana di Venezia in materia di turismo (classificazione e locazioni turistiche) e agriturismo (classificazione), ed ha informato di aver provveduto ad aggiornare i relativi percorsi tematici.
Si segnala inoltre che con Decreto del DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 55 del 19 marzo 2019, pubblicato nel BUR n. 29 del 29 marzo 2019, sono stati revocati con decorrenza dal 01 aprile 2019 i DDR n.37/2015, n.38/2015, n.45/2015, n.99/2016, n.145/2016, n.23/2017, n.72/2018, n.211/2018, n.35/2019, con i quali erano stati approvati sia i modelli regionali di domanda, presentabili alla Provincia/Città metropolitana, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive, sia i modelli regionali delle relative asseverazioni tecniche.
Contestualmente, con Decreti del DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 56, 57, 58 e 59 del 19 marzo 2019, pubblicati nel BUR n. 29 del 29 marzo 2019, sono stati approvati i nuovi modelli che devono essere utilizzati a decorrere dal 01 aprile 2019 per le seguenti procedure:
- comunicazione alla Regione per locazione turistica;
- domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive alberghiere nonchè delle relative asseverazioni tecniche;
- domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast nonchè delle relative asseverazioni tecniche;
- domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive all'aperto: villaggi turistici e campeggi nonchè delle relative asseverazioni tecniche.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei provvedimenti sopracitati, allegati alla presente. |
|
Allegati: DGR 1997 DDR 55 DDR 56,57,58,59
Torna agli argomenti
|
Altre categorieVarie
Comunicato stampa del Consiglio Regionale su PDL per riordino POLIZIA LOCALE
|
Regione |
Nel sito del Consiglio Regionale del Veneto è stato pubblicato in data 28 marzo 2019 un COMUNICATO STAMPA della Prima commissione consiliare permanente con il quale si informa, in particolare, che è stata fatta l'audizione della Prefettura di Venezia, in rappresentanza di tutte le Prefetture del Veneto, dei Carabinieri ‘Legione Veneto’ e della Questura di Venezia, in ordine al PdL n. 409 della Giunta su “Normativa regionale in materia di Polizia Locale e Politiche di sicurezza”.
Si tratta sostanzialmente di una Legge Quadro che:
- ridisegna gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni di Polizia Locale e delle Politiche integrate di sicurezza;
- costituisce presìdi tecnico-operativi per l'esercizio associato e coordinato delle funzioni di Polizia Locale;
introduce modifiche all’organizzazione della Polizia Locale;
- incrementa la formazione degli operatori della sicurezza e sostiene Politiche integrate per la sicurezza.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del COMUNICATO STAMPA attraverso il seguente link comunicato e al testo del PDL, allegato alla presente. |
|
Allegati: PDL 409
Torna agli argomenti
|
La Regione ricorda ai Comuni l'obbligo di versamento di un terzo delle sanzioni in materia di igiene introitate nel 2018
|
Regione |
Con nota prot. 130843 in data 02.4.2019, indirizzata a tutti i Comuni del Veneto, la REGIONE informa che entro il 30 aprile 2019 i Comuni devono versare alla Regione stessa l'importo di un terzo delle somme introitate nel 2018 da sanzioni amministrative in materia di igiene sanità pubblica, igiene alimenti nutrizione e igiene veterinaria.
L'obbligo di versare un terzo delle sanzioni alla Regione è previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 23 del 16 agosto 2007.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della nota regionale, allegata alla presente. |
|
Allegati: NOTA REGIONALE
Torna agli argomenti
|
Promemoria scadenza invio dati 2018 per Anagrafe Tributaria
|
Ministero |
Si ricorda che il 30 aprile 2019 scade il termine per inviare la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria (A.T.) contenente i dati e le notizie relativi agli atti di concessione, autorizzazione e licenza emessi nell'anno solare 2018.
La Comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE.
I dati da inviare sono indicati nelle specifiche tecniche del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 10.3.2005, e le principali attività a cui tali dati si riferiscono e che a noi interessano maggiormente sono le seguenti: commercio fisso, pubblici esercizi, rimesse di veicoli, concessioni di aree pubbliche.
Per creare il file da inviare all'A.T. si deve utilizzare un apposito software denominato LICENZE20; il file generato con questo software deve infine essere controllato attraverso altro specifico software.
Il provvedimento del 2005 viene allegato alla presente ed è consultabile, insieme ai software di compilazione e di controllo, nella pagina dell'Agenzia delle Entrate visibile attraverso il seguente link "anagrafe tributaria". |
|
Allegati: PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATETorna agli argomenti
|
|