Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 8 in data 23.04.2019
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Decreto ministeriale di approvazione LINEE GUIDA e INDIRIZZI in materia di attività enoturistica
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Ministero |
Con DECRETO in data 12 marzo 2019, pubblicato nella G.U. n. 89 del 15.04.2019, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestale del Turismo ha approvato le “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica”.
Il D.M. entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., e quindi a partire dal 16 aprile 2019, e stabilisce in particolare quanto segue :
- all'art. 1 precisa che l'attivita' enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato; sono considerate attivita' enoturistiche tutte le attivita' formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l'attività, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attivita' di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, ecc. ;
- all'art. 2, comma 1, individua in 11 punti i requisiti e gli standard di servizio (apertura, strumenti di prenotazione, cartelli, sito web,parcheggi, materiale informativo, ecc.);
- all'art. 2, comma 3, viene previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i Comuni che ricevono la SCIA, possono istituire elenchi regionali degli operatori che svolgono attivita' enoturistiche;
- all'art. 3 prevede che il Ministero può istituire un logo identificativo per le attività enoturistiche.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegato Decreto Ministeriale. |
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Allegati: DECRETO
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Commercio fissoVarie
Per il Consiglio di Stato l'ordinanza di chiusura di un esercizio commerciale deve essere firmata dal dirigente e non dal Sindaco
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Consiglio di Stato |
Con sentenza n. 1566 del 21.02.2019, pubblicata il 07 marzo 2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il seguente caso:
- il Comune di Napoli emette nel 2005 un'ordinanza di chiusura di un esercizio di vicinato per mancata conformità della destinazione d'uso dei locali;
- la società titolare dell'esercizio ricorre al TAR rilevando l'incompetenza del Sindaco all’emanazione dell’ordinanza di chiusura dell’esercizio commerciale;
- il TAR con sentenza n. 1375/2009 accoglie il ricorso;
- il Comune ricorre al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR in quanto sostiene che il provvedimento era comunque sottoscritto anche dal dirigente competente e, pertanto, le due firme apposte, quella del dirigente e quella del Sindaco, avrebbero una valenza assolutamente autonoma.
Il CDS ha respinto il ricorso, condannando il Comune ricorrente al pagamento delle spese di lite, in particolare per le seguenti ragioni:
- spetta al dirigente, e non al sindaco, la competenza a disporre la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale, ovvero la chiusura immediata;
- il provvedimento impugnato è inequivocabilmente un'ordinanza sindacale, come emerge dalla sua intestazione (“Il Sindaco”) e dalla sottoscrizione, per il Sindaco, dell’Assessore al Commercio; nel mentre, la firma del dirigente apposta sulla sinistra dell’ordinanza è solo indicativa della provenienza dell'atto da parte dell'ufficio competente alla sua redazione.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Per il Consiglio di Stato l'ordinanza di disciplina degli orari di apertura e chiusura esercizi commerciali deve essere firmata dal Sindaco
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Consiglio di Stato |
Con sentenza n. 1567 del 21.02.2019, pubblicata il 07 marzo 2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il seguente caso:
- il Comune di Viterbo emette nel 2008 un'ordinanza sindacale recante una nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e, in generale, delle attività produttive insistenti sul territorio comunale;
- alcuni operatori economici ricorrono al TAR contestando alcune violazioni al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e alla legge 241/1990;
- con sentenza n. 4583 del 5 Maggio 2009, il T.A.R. del Lazio, ravvisando l’illegittimità del ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco (articolo 50, comma 5 del citato T.U.), accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato;
- il Comune ricorre al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR per violazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998.
Il CDS ha accolto il ricorso, compensando le spese, riformando la sentenza del TAR e respingendo il ricorso iniziale, in particolare per le seguenti ragioni:
- il T.A.R. aveva dato per acquisita la qualificazione dell’atto impugnato quale ordinanza contingibile ai sensi dell’articolo 50, comma 5 e dell’articolo 54, comma 4 del TUEL, mentre una serie di elementi depongono nell’opposto senso di qualificare tale ordinanza quale ordinanza volta a coordinare e riorganizzare - ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 50 - gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;
- non possono quindi trovare accoglimento gli argomenti volti a negare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 50, comma 5 del TUEL;
- l’ordinanza impugnata in primo grado, in quanto atto a contenuto generale, non resta a rigore assoggettata all’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della l. 241 del 1990.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Formazione
Due giornate di studio in materia di Manifestazioni e Spettacoli
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si informa che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza, presso la sala consiliare della provincia di Treviso, due interessanti incontri di studio sul tema MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI, con relatori alcuni funzionari del Gruppo di Lavoro Attività Produttive, l'ing. Luca Taffarello (libero professionista e componente di CCVLPS), il p.i. Mauro Canal (consulente e componente di CCVLPS) e l'avv. Cristiano Bruno (Commissario di PL di Treviso) :
- primo incontro mercoledì 08 maggio 2019, in cui si tratterà la “progettazione degli eventi”, con indicazioni amministrative e documentazione, ecc.;
- secondo incontro martedì 04 giugno 2019, in cui si tratterà la “organizzazione e gestione operativa degli eventi”, con indicazioni su installazione impianti e attrezzature, safety e security, gestione spazi, ecc. .
I destinatari di tali incontri sono, oltre a funzionari comunali degli uffici attività produttive, suap e polizia locale, anche tecnici ed enti di volontariato, che organizzano eventi.
Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2019 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione ad una o a entrambe queste iniziative potrà avvenire utilizzando rispettivamente una o due di queste.
L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione sul sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi .
Per maggiori dettagli, si allegano i folder informativi di entrambe le giornate. |
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Allegati: PRIMA GIORNATA SECONDA GIORNATA
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Uffici Attività Produttive
Alcuni appunti su incontro autogestito del 18.04.2019
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Centro Studi Amministrativi MT |
Venerdì 18 aprile 2019 si è svolto all'Auditorium della sede provinciale – con la presenza di circa 100 partecipanti - l’incontro autogestito tenuto da alcuni funzionari comunali del Gruppo di Lavoro per le Attività Produttive e di due professionisti esterni, ing. Luca Taffarello, consulente di prevenzione incendi e componente di varie CCVLPS, e p.i. Mauro Canal, consulente e formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e componente di varie CCVLPS, con approfondimenti sulla materia delle “MANIFESTAZIONI TEMPORANEE”.
Il relatore RINO FRANCESCHI ha introdotto i lavori con i seguenti approfondimenti:
- breve riepilogo del lavoro fatto negli ultimi due anni;
- richiamo alle modifiche normative intercorse dal 2001 ad oggi;
- richiamo alle varie proposte intervenute dal 2003 ad oggi dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
- alcuni cenni sulle LINEE GUIDA (attualmente all’esame del Ministero, al quale sono state di recente inviate dalla Prefettura): richiamo testuale della Direttiva Piantedosi in più punti, definizioni puntuali di compiti delle Commissioni di vigilanza e di cosa si intende per evento a carattere pubblico, casi di esclusione dalla competenza delle Commissioni di vigilanza, precisazioni per gli eventi all’aperto da escludere dalla competenza delle Commissioni, calendario delle manifestazioni temporanee, precisazioni dei casi in cui è ammessa la SCIA per eventi con capienza inferiore alle 200 persone, ecc..
La collega LAURA RIZZO ha proseguito la presentazione delle LINEE GUIDA, soffermandosi in particolare sull’art. 14 relativo alla squadra di emergenza (requisiti, composizione, competenze, ecc.), sull’art. 17 relativo alle “raccomandazioni in acustica”, con le distinzioni tra attività permanenti e attività temporanee, sull’art. 18 relativo a casistiche particolari.
La collega ELENA CONTESSOTTO ha invece illustrato la MODULISTICA che è stata predisposta, in coerenza con i contenuti delle nuove LINEE GUIDA, e relativa a:
- Comunicazione preventiva, con relativi quattro allegati (programma, relazione, planimetria e misure di sicurezza previste);
- Domanda cumulativa, Modello TEMP1
- Scia per eventi entro le 24 ore e con capienza inferiore a 200 persone, Modello TEMP2
- Allegati a domanda o scia: relazione tecnica TEMP3, asseverazione tecnica TEMP4S, trasmissione documentazione TEMP4D.
Il relatore MAURO CANAL ha concluso la mattinata illustrando i contenuti della modulistica tecnica e in particolare il modello allegato alla comunicazione preventiva e relativo alle “misure di sicurezza”, nel quale si dovranno indicare elementi utili per la valutazione dell’evento quali capienza, varchi di esodo, presìdi anticendio, divisone in settore, tipo di operatori previsti, sistemi di comunicazione col pubblico, ecc.
Per un ulteriore approfondimento, si rinvia alla visione delle SLIDES allegate, che sono scaricabili anche dall’area riservata - sezione formazione - nel sito del CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI www.comunitrevigiani.it selezionando “I tuoi corsi”, e che saranno disponibili anche nell'area riservata di https://www.unicoperlimpresa.it , colonna LINK UTILI, Ramo INCONTRI AUTOGESTITI. |
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Allegati: SLIDES
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Legge Regionale 22/2002Varie
L’Autorità Garante della Concorrenza inoltra al Parlamento alcune osservazioni sulle recenti norme in materia di pubblicità sanitaria e di iscrizione all’ordine provinciale
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Autorità per la concorrenza |
Con nota n. AS1574 del 19.3.2019, pubblicata nel proprio Bollettino n. 13 del 01 aprile 2019, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato alla Camera dei Deputati, al Senato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alcune considerazioni in merito alle criticità concorrenziali e di tutela del consumatore derivanti da alcune previsioni contenute nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare alle disposizioni in materia di comunicazioni informative sanitarie e iscrizione all’albo territoriale dei direttori sanitari (art. 1, commi 525 e 536).
Come già riportato nella Newsletter n. 1 del 13.01.2019, le novità introdotte con i commi 525 e 536 dell'art. 1 della legge 145/2018 sono le seguenti:
- con il comma 525 sono state introdotte limitazioni per le pubblicità delle strutture sanitarie private e per gli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, mediante la previsione che le comunicazioni informative da parte di tali strutture e di tali iscritti, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività possono contenere unicamente le informazioni relative ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio offerto, nonché al prezzo ed ai costi complessivi delle prestazioni, in quanto ritenute funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari; viene quindi escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria;
- con il comma 536 viene previsto che in caso di violazione alla suddetta nuova disposizione sulle comunicazioni informative sanitarie, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza; con tale comma è stato inoltre stabilito che tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi - entro il 01 aprile 2019 (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 145/2018) - di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa.
Ora l’Autorità segnala che le suddette disposizioni:
- sottraggono l’intero comparto delle professioni sanitarie alla possibilità di ricorrere alla leva pubblicitaria, limitando la concorrenza tra professionisti sanitari in misura non proporzionata all’interesse generale di tutelare la sicurezza dei consumatori;
- violano le disposizioni che attribuiscono all’Autorità la competenza a vigilare sulla correttezza e trasparenza delle comunicazioni informative sanitarie;
- introducono ingiustificati vincoli all’esercizio della figura del direttore sanitario.
Per approfondimenti si rinvia alla lettura dell’allegata nota dell’Autorità. |
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Allegati: NOTA AUTORITA'
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Polizia amministrativaVarie
Il Ministro dell’Interno fornisce alcune indicazioni ai Prefetti in materia di sicurezza pubblica
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Ministero |
Con Direttiva n. 11001/118/7 in data 17 aprile 2019, il MINISTRO DELL'INTERNO ha fornito ai Prefetti degli indirizzi operativi in materia di “Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro l’illegalità” ed in particolare:
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richiama il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, con il quale sono stati affidati ai Sindaci ed alle Autorità di Pubblica sicurezza strumenti operativi, volti a prevenire e contrastare l’insorgenza di condotte di diversa natura che – pur non costituendo violazioni di legge – sono comunque di ostacolo alla piena mobilità e fruibilità di specifiche aree pubbliche;
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ricorda che il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, estende l’utilizzo degli istituti di allontanamento e divieto di accesso anche ai presidi sanitari e alle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli, e demanda ai Comuni la disciplina, con proprio regolamento, dell’esercizio delle attività in tale materia;
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ricorda che sono stati forniti nuovi strumenti ai Sindaci, consentendo loro, con proprie ordinanze, di limitare l’orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutte le aree interessate da fenomeni di assembramento notturno, nonché di limitare l’orario di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;
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invita i Prefetti a convocare “specifiche riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel cui ambito dovrà essere avviata una previa disamina delle eventuali esigenze di tutela rafforzata di taluni luoghi del contesto urbano”.
Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura della DIRETTIVA sopracitata, allegata alla presente. |
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Allegati: DIRETTIVA
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La Prefettura di Treviso prevede misure straordinarie su safety e security in occasione delle festività pasquali e delle ricorrenze del 25 aprile e del 01 maggio 2019
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Prefettura |
Con nota Fasc. W.A. 7455/2015 del 10.4.2019 (prot. 38995), la PREFETTURA DI TREVISO informa le varie forze dell'ordine a livello provinciale e tutti i Comuni della nostra provincia sulla necessità di definire “le situazioni e gli obiettivi da attenzionare” in occasione delle festività pasquali e delle ricorrenze del 25 aprile e del 01 maggio 2019, al fine in particolare di garantire la safety e security delle manifestazioni ed eventi in luoghi pubblici e aperti al pubblico.
La Prefettura quindi , oltre a ricordare che il Questore svolge funzioni di coordinamento tecnico operativo ed a individuare le azioni di prevenzione generale che le varie forze dell'ordine dovranno attuare, invita i Sindaci a:
- riunire la CCVLPS per una analisi preventiva dei rischi per l'incolumità e la sicurezza e per l'adozione delle misure occorrenti allo svolgimento in sicurezza degli eventi;
- programmare e predisporre gli interventi necessari per assicurare un adeguato livello di safety e security;
- valutare l'opportunità di consentire lo svolgimento di eventi solo in aree messe in sicurezza tramite “posizionamento di ostacoli fisici...(robuste fioriere, automezzi pesanti,...)” che impediscano l'accesso di automezzi , tenendo comunque conto che tali ostacoli debbano poter essere spostati in caso di accesso di mezzi di soccorso;
- garantire una collaborazione delle polizie locali nell'attività di vigilanza, che dovrà essere potenziata presso le località ove sono ubicate chiese, santuari, monumenti, musei, luoghi di interesse turistico, centri commerciali, ecc., in quanto luoghi che prevedibilmente registrano in questi periodi notevole afflusso di persone;
- sensibilizzare i dipendenti della Polizia Locale a garantire un “efficiente ausilio alle Forze dell'Ordine” sia nel controllo del territorio e sia nel supporto informativo.
Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura della nota sopracitata, allegata alla presente. |
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Allegati: NOTA PREFETTURA
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La Questura di Treviso chiede una intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo in occasione delle festività pasquali e delle ricorrenze del 25 aprile e del 01 maggio 2019
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Questura |
Con nota n. 0453 del 09 aprile 2019, la QUESTURA DI TREVISO informa le varie forze dell'ordine a livello provinciale e tutti i Comuni della nostra provincia sulla necessità di una intensificazione delle “attività di controllo del territorio e di vigilanza a tutti gli obiettivi sensibili” in occasione delle festività pasquali e delle ricorrenze del 25 aprile e del 01 maggio 2019.
La Questura, in particolare, invita:
- ad adottare ogni utile intervento diretto ad assicurare massima visibilità alle forze di polizia;
- i Comandanti delle Polizia Locali ad intensificare i servizi di specifica competenza nei rispettivi ambiti territoriali.
Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura della nota sopracitata, allegata alla presente. |
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Allegati: NOTA QUESTURA
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Somministrazione alimenti e bevandeVarie
Per la Corte di Cassazione un menù che non indica se un prodotto è congelato e non fresco integra il reato di “frode in commercio”
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Corte di Cassazione |
Con sentenza n. 13726 del 22.11.2018, pubblicata il 29 marzo 2019, la Corte di Cassazione, Terza sezione Penale, ha esaminato il seguente caso:
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il Tribunale di Terni con sentenza del 22.6.2015 assolve due ristoratori -perché il fatto non sussiste - dal reato loro contestato per aver commesso atti idonei a vendere al pubblico pesce surgelato come pesce fresco, non avendo indicato nel menù che si trattava di pesce surgelato;
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la Corte d'appello con sentenza del 03.3.2017, su ricorso del P.M., riforma la sentenza del Tribunale di Terni e condanna i due ristoratori alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 80 di multa ciascuno;
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i due ristoratori ricorrono in Cassazione sostenendo in particolare che la condotta descritta nel capo d'imputazione non era stata riscontrata, non essendo dimostrato che nel menù fosse specificato che i prodotti erano freschi, essendo stata provata la sola circostanza che nel locale vi fosse anche pesce fresco.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e confermando quindi la condanna di due ristoratori alla reclusione ed alla multa, in quanto la detenzione all'interno di un esercizio commerciale di alimenti congelati o surgelati, senza che nel menù siano indicate queste qualità, integra il reato di tentativo di frode in commercio. |
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Allegati: SENTENZA
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Turismo e strutture ricettiveVarie
La Regione aggiorna la modulistica in materia di turismo
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Regione |
Con vari Decreti del DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO in data 28 marzo 2019, pubblicati nel BUR n. 35 del 12 aprile 2019, sono stati approvati i nuovi modelli regionali che, a seguito della riallocazione in capo alla Regione a partire dal 01 aprile 2019 delle competenze in materia di turismo, devono essere utilizzati per le seguenti procedure:
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decreto 65: richiesta di autorizzazione alla Regione, da inviare tramite PEC, per l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti di agenzia di viaggio e di rilascio del relativo tesserino di riconoscimento;
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decreto 66: richiesta alla Regione, da inviare tramite PEC, di prenotazione di denominazione per agenzia di viaggio;
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decreto 67: tesserini di riconoscimento per le professioni di animatore turistico, guida turistica, guida naturalistico ambientale, accompagnatore turistico libero professionista, accompagnatore turistico dipendente di agenzia di viaggio;
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decreto 68: richiesta di autorizzazione alla Regione, da inviare tramite PEC, per sede principale di agenzia di viaggio;
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decreto 69: domanda alla Regione, da inviare tramite SUAP, per il rilascio e il rinnovo di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort;
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decreto 70: comunicazione preventiva, da presentare al Comune ed alla Regione tramite SUAP, di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n. 11/2013 (escluse le locazioni turistiche) e degli agriturismo ricettivi disciplinati dalla L.R. n. 28/2012; Revoca del Decreto Direttore Direzione Turismo n. 114 del 25.5.2018;
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decreto 71: domanda alla Regione, da inviare tramite SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive complementari rifugi alpini, nonchè delle relative asseverazioni tecniche;
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decreto 72: domanda alla Regione, da inviare tramite SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive alberghiere: villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, nonchè delle relative asseverazioni tecniche;
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decreto 73: SCIA da presentare al Comune, tramite il SUAP, per le strutture ricettive alberghiere: alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere ed alberghi diffusi; Revoca del Decreto Direzione Turismo n. 122 del 20 luglio 2017 (dal 01 aprile 2019 tale SCIA non deve più essere comunicata anche alla Città Metropolitana/Provincia competente per territorio);
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decreto 74: SCIA da presentare al Comune, tramite il SUAP, per le strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici; Revoca del Decreto Direzione Turismo n. 123 del 27 luglio 2017 (dal 01 aprile 2019 tale SCIA non deve più essere comunicata anche alla Città Metropolitana/Provincia competente per territorio);
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decreto 76: SCIA da presentare al Comune, tramite il SUAP, per le strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast; Revoca del Decreto Direzione Turismo n. 150 del 5 dicembre 2016 (dal 01 aprile 2019 tale SCIA non deve più essere comunicata anche alla Città Metropolitana/Provincia competente per territorio);
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decreto 80: comunicazione alla Regione, da inviare tramite PEC, di modifica di elementi operativi di agenzia di viaggio;
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decreto 81: comunicazione alla Regione, da inviare tramite PEC, di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio.
Con i seguenti Decreti del DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO in data 10 aprile 2019, pubblicati nel BUR n. 38 del 19 aprile 2019, sono stati approvati i nuovi modelli regionali che devono essere utilizzati per le seguenti procedure:
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decreto 87: comunicazione alla Regione, da inviare tramite PEC, di chiusura di agenzia di viaggio;
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decreto 88: SCIA da presentare al Comune tramite il SUAP, per le strutture ricettive complementari: rifugi alpini.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei provvedimenti sopracitati, allegati alla presente. |
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Allegati: DECRETI 65-81 DECRETO 87 DECRETO 88
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La Regione ha approvato nuove disposizioni per la presentazione di progetti strategici turistici di interesse regionale
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Regione |
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 356 del 26 marzo 2019, pubblicata nel Bur n. 37 del 16.4.2019, la Regione ha approvato nuove disposizioni operative relative alla “..procedura da seguire in caso di attivazione di progetti strategici di interesse regionale per lo sviluppo e la sostenibilità del turismo veneto, ai sensi della L.R. 11/2013 e della L.R. 11/2004”.
Per dettagli si rinvia alla lettura della DGR e al relativo allegato. |
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Allegati: DGR ALLEGATO DGR
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Nuovo Accordo della Conferenza Unificata Regioni-province autonome in materia di MODULISTICA UNIFICATA
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Conferenza Unificata |
Con provvedimento n. 28CU in data 17.4.2019 la Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato un nuovo Accordo tra il Governo le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni comunicazioni e istanze.
Con l'art. 1 dell'ACCORDO viene adottata la modulistica (riportata nell'Allegato 1 e con specifiche tecniche riportate nell'Allegato 2) relativa alle seguenti procedure e viene precisato che la stessa potrà essere adattata dalle Regioni entro il 31 maggio 2019 e successivamente - entro il 28 agosto 2019 – i Comuni dovranno pubblicarla nel proprio sito istituzionale:
- SCIA per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali;
- DOMANDA di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali in zone tutelate;
- SCIA per strutture ricettive alberghiere;
- SCIA per strutture ricettive all’aria aperta.
Con gli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell'ACCORDO in questione è stata modificata anche la modulistica approvata con precedenti accordi del 04.5.2017, 06.7.2017 e 22.02.2018 e relativa a:
- DOMANDA di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande;
- SCIA per somministrazione di alimenti e bevande;
- DOMANDA di autorizzazione per media o grande struttura di vendita;
- SCIA per attività di acconciatore o estetista;
- SCIA per vendita per corrispondenza e altri sistemi di comunicazione compreso il commercio on line;
SCIA per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico;
- SCIA per l'esercizio dell'attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
Con l'art. 5 dell'ACCORDO in questione è stata integrata la modulistica approvata con precedente accordo del 04.5.2017 e relativa a:
- SCIA per esercizio di vicinato;
- DOMANDA di autorizzazione per media o grande struttura di vendita.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'ACCORDO e relativi allegati. |
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Allegati: ACCORDO ALLEGATO 1 ALLEGATO 2
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Varie
Per il Consiglio di Stato la comunicazione di avvio procedimento è necessaria anche in caso di procedimenti vincolati
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Consiglio di Stato |
Con sentenza n. 1759 del 14.02.2019, pubblicata il 18 marzo 2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il seguente caso:
- la proprietaria di un manufatto impugna innanzi al Tar Lazio il provvedimento del Comune di FONDI con il quale era stata respinta nel 2011 la domanda di condono edilizio;
- con sentenza adottata nel 2012 il TAR respinge il ricorso, ritenendo fondate le motivazioni del Comune;
- la proprietaria impugna innanzi al CDS la sentenza del TAR per vari motivi e in particolare per violazione dell'art. 7 L. 241/1990 in quanto è mancata la comunicazione dell'avvio del procedimento.
Il CDS ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha annullato il provvedimento del Comune, compensando le spese, in particolare per le seguenti ragioni:
- l’avvio del procedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva non può prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- l’omissione procedimentale ha di fatto precluso un idoneo approfondimento istruttorio delle questioni sollevate dal ricorrente, alcune delle quali bisognose di un adeguato riscontro concreto;
- la comunicazione di avvio del procedimento deve essere intesa quale strumento idoneo a consentire un approfondimento valutativo delle questioni ed una maggiore trasparenza nell’azione amministrativa, e la sua omissione da parte del Comune è tale da potenzialmente pregiudicare dal punto di vista sostanziale gli interessi della ricorrente;
- la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la violazione del contraddittorio procedimentale è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti vincolati “quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato avrebbe potuto fornire all’Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, ad esempio in ordine alla ricostruzione dei fatti o all’esatta interpretazione delle norme da applicare”.
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Allegati: SENTENZA
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