Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 10 in data 19.05.2019
Stampa newsletter Buona consultazione Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi Argomenti newletterCommercio fisso
Il Ministero dell'Interno fornisce indirizzi operativi in materia di commercio di canapa e derivati
|
Ministero |
Con Circolare n. 11013/110 del 09.5.2019, indirizzata ai Prefetti, il Ministero dell'Interno ha fornito precisazioni e indirizzi operativi in materia di “Commercializzazione di canapa e normativa sugli stupefacenti”.
La Circolare precisa in particolare che:
- la coltivazione della canapa può riguardare solo le varietà ammesse, e da essa è possibile ottenere esclusivamente i prodotti puntualmente indicati all’art. 2, comma 2, della legge n. 242/2016;
- si sta assistendo ad una crescita esponenziale del mercato di derivati e infiorescenze di Cannabis, in esercizi commerciali dedicati o misti nonché on line;
- tra le finalità della coltivazione della canapa industriale non è compresa la produzione e la vendita al pubblico delle infiorescenze;
- il Consiglio Superiore di Sanità ha sottolineato che l’impiego di simili preparati rischia di tradursi in un danno anche grave alla salute ed ha raccomandato l’adozione di misure per vietare la libera vendita di tali prodotti;
- vengono invitati i Prefetti a sottoporre all’attenzione dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica l’esigenza di una analisi del fenomeno e di una ricognizione di tutti gli esercizi e le rivendite presenti sul territorio, in condivisione con i Comuni, i Comandi di Polizia Locale e gli Sportelli deputati al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative;
- il monitoraggio dovrà consentire una verifica del possesso delle certificazioni su igiene, agibilità, impiantistica, urbanistica e sicurezza, richieste dalla legge per poter operare, ed una valutazione sulla localizzazione degli esercizi, con riferimento alla presenza nelle vicinanze di luoghi sensibili quanto al rischio di consumo delle sostanze;
- il Comitato dovrà quindi redigere un programma straordinario di prevenzione di eventuali comportamenti vietati da parte degli operatori commerciali, specialmente se diretti verso la categoria più vulnerabile degli adolescenti;
- le preminenti ragioni della tutela della salute e dell’ordine pubblico messe in pericolo dalla circolazione di siffatte sostanze dovranno essere segnalate agli enti locali affinché le tengano in debita considerazione in relazione alle possibili nuove aperture di simili esercizi commerciali, prevedendo una distanza minima di almeno cinquecento metri dai luoghi considerati a maggior rischio, con specifico provvedimento comunale sul modello di quello che ha già interessato le sale da gioco;
- entro il 30 giugno 2019 le Prefetture dovranno fornire al Ministero un report sulla ricognizione svolta e sulle azioni intraprese.
Il coinvolgimento dei Comuni riguarderà soprattutto la ricognizione degli esercizi e le rivendite presenti sul territorio, la loro localizzazione, e successivamente, su indicazioni che dovrebbero pervenire dalla Prefettura, anche l'adozione di un possibile Regolamento con distanze minime da rispettare per la categoria di esercizi di commercio in questione.
In attesa di conoscere le scelte che opererà il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico della provincia di Treviso, si rinvia, per maggiori dettagli, alla lettura della Circolare ministeriale, allegata alla presente. |
|
Allegati: CIRCOLARE
Torna agli argomenti
|
La CONFERENZA DELLE REGIONI in audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati esprime perplessità sul testo unificato per la disciplina degli orari del commercio
|
Conferenza Unificata |
Con Comunicato Stampa in data 08 maggio 2019 pubblicato nel sito della Conferenza delle Regioni e Province autonome, è stato comunicato che in pari data si è tenuta presso la Commissione Attività produttive della Camera, un'audizione di una delegazione della Conferenza stessa sulla proposta di legge relativa alla “disciplina degli orari di aperura degli esercizi commerciali”.
Nel corso dell'audizione le REGIONI hanno evidenziato perplessità e criticità su tre questioni:
-
si sta perseguendo un obiettivo condivisibile – ovvero il riposo settimanale dei lavoratori del comparto del Commercio - con uno strumento inadeguato; una cosa sono gli orari di vendita, altra gli orari di lavoro degli addetti che non sono regolati dalle leggi del commercio, ma dalla contrattazione;
-
la prevista abrogazione di un articolo della normativa in vigore (articolo 31, comma 2, D.L. 201/2011) fa venir meno il principio in cui si garantisce la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli; tale abrogazione mina in radice il sistema della liberalizzazione, compreso il divieto di porre limiti quantitativi all'insediamento delle attività;
-
il provvedimento vincola al rispetto degli orari anche la “vendita al dettaglio mediante altre forme di distribuzione”; per il commercio on-line risulterebbe complicato il sistema di controllo sul rispetto dei limiti di orario; qualora invece la stessa disciplina non si applicasse alle forme speciali di vendita, non si comprende perché non ci si dovrebbe preoccupare dei turni di lavoro del personale addetto alle attività di logistica connesse alle vendite online e, in generale, a distanza; inoltre, nessuna disposizione derogatoria è prevista per strutture commerciali come gli outlet e i grandi negozi di bricolage, di medie e grandi dimensioni e collocati fuori dai centri storici, i quali verrebbero fortemente penalizzati dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva, perdendo molta parte del loro giro di affari.
Per le REGIONI appare inoltre difficile e poco rispettoso delle competenze dei Comuni il ruolo attribuito alle Regioni stesse, chiamate ad effettuare scelte in materia di deroghe alle chiusure domenicali e festive a seguito di complesse intese annuali. |
|
Allegati: COMUNICATO STAMPATorna agli argomenti
|
Per il TAR LAZIO è compatibile con la normativa statale sulle “liberalizzazioni” il Regolamento Comunale che introduce limiti al commercio e all’artigianato in zone aventi particolari caratteristiche storiche, artistiche o culturali
|
TAR |
Con sentenza n. 5321 in data 16 aprile 2019, pubblicata il giorno 26.4.2019, il TAR LAZIO ha esaminato il ricorso di la Confesercenti e alcune società che chiedevano in particolare l’annullamento della DELIBERAZIONE n. 47/2018 con la quale il Comune di Roma ha approvato il nuovo “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica”, prevedendo tre ambiti territoriali caratterizzati da diversa disciplina (uno con molte restrizioni e altri con minori restrizioni), al fine di “conciliare le esigenze di sviluppo del tessuto economico …… con quelle di tutela del decoro nelle aree di maggior pregio, alcune delle quali attualmente caratterizzate da un diffuso degrado dovuto anche alla scarsa qualità offerta dalle attività commerciali e artigianali della tipologia alimentare”.
Le ricorrenti contestano il provvedimento del Comune per violazione dei principi e dei criteri normativi propri della c.d. “liberalizzazione” delle attività produttive ed in particolare :
- per eccesso di potere, carenza di potere e di attribuzione, arbitrarietà difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, arbitrarietà e illogicità,
- la Regione non attribuirebbe al Comune un potere così ampio di riordino della materia del commercio, con introduzione di limiti per il consumo sul posto, restrizioni alla vendita di prodotti alimentari, divieto di nuove aperture di esercizi di generi alimentari per tre anni, requisito di iscrizione di almeno tre anni presso la CCIIAA per accedere alle attività tutelate, ecc..
Il TAR ha respinto quasi interamente il ricorso, accogliendo e approvando solo alcune specifiche modifiche al Regolamento (previsione di un periodo di esperienza, ecc.), in particolare per le seguenti ragioni:
- la giurisprudenza ritiene tale tipo di regolamentazione pienamente compatibile con il quadro normativo nazionale e comunitario in forza dei particolari requisiti e caratteristiche locali di natura storica, artistica, culturale ed urbanistica di Roma;
- la disciplina regolamentare non contrasta con la normazione statale in materia di liberalizzazione del commercio (nella misura in cui questa contempla l’esclusione della apponibilità di limitazioni quantitative e qualitative di vendita delle merci per gli esercizi autorizzati), né con il principio costituzionale di libertà nell’iniziativa economica privata;
- in materia di commercio il Comune è titolare di competenze proprie e quindi è legittimato ad adottare una regolamentazione che introduca limiti e restrizioni nelle tipologie di attività ammesse nei diversi ambiti territoriali “protetti;
- le limitazioni relative al consumo sul posto di prodotti alimentari non costituiscono violazioni delle norme sulle liberalizzazioni, né introducono vincoli privi di ragionevolezza alle attività economiche, essendo invece rivolti a costituire un giusto contemperamento tra gli interessi di tutela dell’ambiente urbano, la tutela della popolazione e della comunità residente, la tutela del corretto equilibrio nell’offerta commerciale;
- la previsione regolamentare di un periodo di specifica esperienza di almeno tre anni ai fini dell’abilitazione all’esercizio, rappresenta invece un appesantimento delle condizioni soggettive già vigenti in termini di legittimazione all’apertura dell’esercizio commerciale che si aggiunge, duplicandoli, ai già previsti oneri di legge e di regolamento e quindi l’articolo del Regolamento deve essere annullato.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata. |
|
Allegati: SENTENZA
Torna agli argomenti
|
Legge Regionale 22/2002
Per il TAR LIGURIA la legge 175/1992 sulla pubblicità sanitaria è una normativa ancora in vigore
|
TAR |
Con sentenza n. 384 in data 18.4.2019, pubblicata il giorno 29.4.2019, il TAR LIGURIA ha esaminato il ricorso di una società, titolare di ambulatorio odontoiatrico, la quale chiedeva l'annullamento del provvedimento del Comune di Santo Stefano Magra adottato in data 11.7.2018 con il quale era stata disposta la sospensione per un periodo di sei mesi dell’attività di ambulatorio odontoiatrico in quanto “secondo un documentato esposto del Presidente della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di La Spezia, avrebbe esposto materiale pubblicitario non recante il nominativo del direttore sanitario, in violazione dell’art. 4 comma 2 della legge 5.2.1992, n. 175”.
La società ricorrente contesta il provvedimento del Comune per varie ragioni (violazione di legge, erroneità dell'istruttoria,eccesso di potere, ecc.) e in particolare perché:
- il procedimento sanzionatorio si basa totalmente su tre fotografie dalle quali non si vedono - se non parzialmente - i contenuti delle pubblicità e non se ne comprende la collocazione fisica e temporale;
- la normativa sulla pubblicità di cui alla Legge n. 175/1992 sarebbe stata espressamente abrogata dalla successiva normativa di liberalizzazione a fini pro concorrenziali del settore.
Il TAR ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, per le seguenti particolari ragioni:
- ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. e) del D.Lgs. C.P.S. 13.9.1946, n. 233, alle Commissioni di albo spetta, tra l’altro, di dare il proprio concorso alle autorità locali nell'attuazione dei provvedimenti “che comunque possano interessare la professione”, sicché la Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici è titolare di una specifica posizione qualificata che la facoltizza a segnalare – a tutela dell’intera categoria rappresentata - gli illeciti professionali e a sollecitare alle autorità locali l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori;
- la documentazione fotografica, allegata all’esposto del Presidente della Commissione albo odontoiatri dell’Ordine dei medici, comprova che né i pieghevoli né l’insegna all’esterno dei locali in cui si svolge l'attività professionale recassero l’obbligatoria indicazione del medico responsabile della direzione sanitaria;
- la normativa sulla pubblicità di cui alla Legge n. 175/1992 non è stata abrogata dalla successiva normativa di liberalizzazione a fini pro concorrenziali del settore. Altro è infatti liberalizzare un’attività pubblicitaria prima vietata, altro è conformarne i contenuti minimi in funzione della repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, e quindi - in ultima istanza - della tutela del diritto fondamentale alla salute.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata. |
|
Allegati: SENTENZA
Torna agli argomenti
|
Somministrazione alimenti e bevande
Per la Corte di Cassazione non può essere esercitata attività di somministrazione se il Regolamento di Condominio consente solo apertura di negozi per attività di commercio
|
Corte di Cassazione |
La Corte di Cassazione, Seconda sezione Civile, con sentenza n. 9402 del 30.01.2019, pubblicata il 04 aprile 2019, ha esaminato il seguente caso:
- l'assemblea di un Condominio di Roma approva nel 2006 una delibera con la quale si inibisce l'attività di ristorazione nel Condominio stesso in quanto il Regolamento condominiale vieta la destinazione dei negozi ad uso "diverso da ... commercio regolarmente autorizzato dalle autorità competenti”;
- due società ricorrono al Tribunale di Roma per annullare la delibera dell'assemblea di condominio;
- il Tribunale accoglie il ricorso e annulla la delibera impugnata;
- il Condominio ricorre alla Corte d'Appello e quest'ultima con sentenza del 2014 accoglie il ricorso e riforma la decisione del Tribunale respingendo l'impugnazione iniziale delle due società;
- le due società ricorrono quindi alla Corte di Cassazione per ottenere la riforma della sentenza della Corte d'Appello.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in particolare per le seguenti ragioni:
- l'interpretazione delle clausole di un regolamento condominiale contrattuale, contenenti il divieto di destinare gli immobili a determinati usi (al fine di tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'intero edificio, nonché ad incrementare il valore di scambio delle singole unità immobiliari) è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale;
- l'interpretazione di una clausola del regolamento di condominio, contenente il divieto di destinare i negozi ad uso diverso da "commercio regolarmente autorizzato dalle autorità competenti", secondo cui collide con lo stesso divieto l'esercizio dell'attività di ristorazione, non risulta né contrastante con il significato lessicale delle espressioni adoperate nel testo negoziale, né confliggente con l'intenzione comune dei condomini;
- esula dalla mera attività di commercio l'esercizio di un'attività di ristorazione, in quanto comunque connotata dalla trasformazione delle materie prime alimentari a fini di commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario oppure consistente nella produzione di beni per la somministrazione di alimenti e bevande avvalendosi di laboratori di carattere artigianale.
Per approfondimenti, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
|
Allegati: SENTENZA
Torna agli argomenti
|
Turismo e strutture ricettive
Comunicato stampa del Consiglio Regionale del Regione Veneto su Pdl n. 396 in materia di ricettività turistica e Pdl n. 36 su modifiche alla normativa statale in materia di turismo
|
Regione |
Nel sito del Consiglio Regionale del Veneto è stato pubblicato in data 30 APRILE 2019 un COMUNICATO STAMPA con il quale si rende noto che la Sesta Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto ha approvato le seguenti due proposte di legge:
-
Progetto di Legge n. 396: contiene il Testo Unificato recante disposizioni in materia di ricettività turistica con il quale, nel trattare la materia della locazione turistica, viene istituito il Codice Identificativo della Struttura ricettiva, inteso come adempimento amministrativo successivo per far conoscere le strutture ricettive e per assicurare la leale concorrenza tra operatori del settore, oggetto tra l’altro di una recente, favorevole, pronuncia della Corte costituzionale, la n. 84/2019 (vedi Newsletter n. 9 del 06.5.2019); tale Progetto di legge sarà ora sottoposto al vaglio della Prima commissione per il parere di competenza, in vista dell’approvazione definitiva da parte della Sesta commissione.
-
Proposta di legge statale di iniziativa regionale n. 36: riguarda la “Modifica del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio” e l'integrazione dell’articolo 53 del d. lgs. n. 79/2011, in base al quale gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione, con le parole “e dalla normativa regionale sulla disciplina e durata della locazione turistica”.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura delle due proposte di legge. |
|
Allegati: PDL 36 PDL 396
Torna agli argomenti
|
La Regione aggiorna la modulistica in materia di Strutture ricettive in ambienti naturali
|
Regione |
Con Decreto del DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 109 in data 24 aprile 2019, pubblicato nel BUR n. 45 del 03 maggio 2019, è stato approvato il nuovo modello regionale che, a seguito della riallocazione in capo alla Regione a partire dal 01 aprile 2019 delle competenze in materia di turismo, deve essere utilizzato per la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione e delle relative asseverazioni tecniche, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, per strutture ricettive in ambienti naturali: alloggi galleggianti, case sugli alberi, palafitte, botti e grotte.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del DDR con relativi allegati. |
|
Allegati: DDR
Torna agli argomenti
|
La Regione ha aggiornato le FAQ sulle LOCAZIONI TURISTICHE
|
Regione |
Come noto, le LOCAZIONI TURISTICHE sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e sono strutture ricettive senza prestazioni di servizi, non aperte al pubblico, né soggette a classificazione.
In data 09 aprile 2019, la REGIONE VENETO ha aggiornato le FAQ sulle “locazioni turistiche”, che adesso contengono risposte a 22 domande frequenti (cosa sono, riferimenti normativi, obblighi e adempimenti vari, anagrafe regionale, dati statistici, dati da comunicare alla Questura, ecc.).
Altre informazioni su questa tipologia di struttura ricettiva, in aggiunta alle FAQ sopracitate, si trovano nel sito internet della Regione, in apposita pagina dedicata. |
|
Allegati: FAQ
Torna agli argomenti
|
Altre categorie
Approvata in Consiglio Regionale della Regione Veneto la nuova LEGGE QUADRO sulla CULTURA
|
Regione |
Nel sito del Consiglio Regionale del Veneto è stato pubblicato in data 08 maggio 2019 un COMUNICATO STAMPA sull’approvazione della nuova Legge Quadro sulla Cultura in un Testo Unico che è il frutto della sintesi di quattro Progetti di Legge, uno della Giunta, il n. 261, assunto quale testo di riferimento, e tre di iniziativa consiliare.
Nel COMUNICATO viene in particolare precisato quanto segue:
- con questa Legge Quadro sono abrogate ben 23 leggi che gestivano la materia e vengono ora disciplinati in modo organico tutti gli aspetti legati alla Cultura, rendendo più semplice e snella la procedura amministrativa e quindi la capacità di intervento della Giunta regionale;
- tra gli aspetti più rilevanti della nuova normativa, il Programma triennale della Cultura, articolato in singoli programmi annuali, la Consulta regionale, formata da soggetti rappresentanti i diversi comparti, con funzioni consultive nell’ambito della programmazione triennale regionale, il Sistema Informativo regionale sulla programmazione triennale, le imprese culturali e creative, la digitalizzazione dei beni culturali, la promozione del volontariato culturale, la valorizzazione dei beni paesaggistici e la promozione degli eco musei, delle attività culturali ed editoriali, del teatro amatoriale e degli spettacoli dal vivo, delle produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo;
- presso la Giunta viene istituito l’Osservatorio dello spettacolo dal vivo, che analizzerà l’offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme.
Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura del Testo approvato dal Consiglio Regionale. |
|
Allegati: TESTO LEGGE QUADRO
Torna agli argomenti
|
Il Consiglio Regionale della Regione Veneto approva il Pdl SU ORARI, TURNI E FERIE delle farmacie
|
Regione |
Nella newsletter n. 5 del 10.3.2019 era stata data notizia che la Quinta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto aveva esaminato il Progetto di Legge n. 393 su 'Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie'.
Nel sito del Consiglio Regionale del Veneto è stato pubblicato in data 08 maggio 2019 un COMUNICATO STAMPA con cui si informa che il Consiglio Regionale ha approvato il PDL n. 393, e vengono richiamati i principali contenuti della nuova regolamentazione degli orari, turni e ferie delle farmacie che riguardano:
- le modalità del servizio notturno e i turni di servizio: le farmacie aperte per turno di servizio "a chiamata" effettueranno la propria prestazione solo al cittadino che sia fornito di regolare prescrizione medica o nei casi di effettiva necessità;
- l'introduzione dell'obbligo di esposizione di un cartello indicatore allo scopo dì rendere reperibili le farmacie di turno in ordine di vicinanza con denominazione, indirizzo e numero dì telefono per contattare il farmacista in reperibilità;
- l'obbligo per ogni azienda AULSS di attivare un portale informativo web o una sezione del portale aziendale tutta dedicata a fornire informazioni ai cittadini in merito alle farmacie ed ai loro turni.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Piano proposto al Consiglio, allegato alla presente. |
|
Allegati: PDL
Torna agli argomenti
|
Il Consiglio Regionale della Regione Veneto approva il Piano pluriennale per lo Sport 2019-2021
|
Regione |
Nel sito del Consiglio Regionale del Veneto è stato pubblicato in data 07 maggio 2019 un COMUNICATO STAMPA sull’approvazione del Piano pluriennale per lo Sport 2019-2021, previsto dall’articolo 6, comma 2, della L.R. 11 maggio 2015, n. 8, ‘Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva’.
Nel COMUNICATO viene in particolare precisato quanto segue:
- il nuovo Piano triennale per lo Sport definisce le linee guida della futura programmazione regionale in materia, con attenzione particolare per la promozione dello sport nelle scuole e per il mondo della disabilità;
- il Piano si articola nelle seguenti parti: a) normativa regionale in materia di Sport, a cui viene riconosciuto un valore sociale, educativo e formativo; istituzione della Consulta regionale dello Sport e avvio delle Palestre della Salute; b) scenari dello Sport, con un focus sull’attività sportiva in Italia e nel Veneto; c) interventi regionali effettuati nel precedente triennio 2016/2018; d) pianificazione regionale nel triennio 2019/2021, per intercettare le nuove esigenze del mondo sportivo e calibrare così le politiche regionali, coinvolgendo tutti gli attori in campo nell’ottica di diffondere la pratica sportiva, con una attenzione particolare per il mondo della scuola e della disabilità e per il miglioramento dell’impiantistica sportiva; e) Grandi Eventi e altre iniziative promozionali.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Piano proposto al Consiglio, allegato alla presente. |
|
Allegati: PIANO
Torna agli argomenti
|
Il MISE ridefinisce le competenze e le priorità dei servizi delle CCIAA
|
Ministero |
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 3 del d.to lgs 219 del 25.11.2016, con Decreto del 07.03.2019, pubblicato il 30 aprile 2019 nel sito del Ministero, il MISE ha ridefinito i servizi che il sistema delle CCIAA è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale e gli ambiti prioritari di intervento, ed in particolare ha stabilito:
- i servizi da garantire sono quelli indicati nell'Allegato 1) al decreto stesso (tra questi al punto C1.2 c'è la gestione del SUAP, da svolgersi, su convenzione, per le pubbliche amministrazioni);
- gli ambiti prioritari di intervento sono indicati nell'Allegato 2) e riguardano il sostegno del settore turismo e di sviluppo all'impresa, e la qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Decreto e relativi allegati. |
|
Allegati: DECRETO
Torna agli argomenti
|
Il Ministero dell'Interno ricorda che le Associazioni Sportive dilettantistiche riconosciute al CONI sono esenti da imposta di bollo
|
Ministero |
Con Circolare n. 300 del 15.4.2019, pervenuta ai Comuni tramite la Prefettura, il Ministero dell'Interno ricorda che il comma 646 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ha esteso l'esenzione dall'imposta di bollo a tutti gli atti relativi alle Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI, con decorrenza 01 gennaio 2019.
Nell'ambito delle attività produttive, tale esenzione trova applicazione – a titolo esemplificativo – per eventuali domande di autorizzazione di pubblico spettacolo e per l'autorizzazione conseguente, per domanda di concessione di area pubblica e conseguente concessione, per richiesta autorizzazione deroga alle emissioni sonore, ecc. |
|
Allegati: CIRCOLARE
Torna agli argomenti
|
La Regione precisa le esatte procedure da applicare per istanze relative a impianti alimentati da fonti rinnovabili
|
Regione |
In data 12.4.2019 il Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO ha formulato alla Regione un quesito in materia di NORMATIVA REGIONALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E SOGLIE PER L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA EX ART. 6 D. LGS. 28/2011, chiedendo in particolare chiarimenti sui procedimenti per impianti alimentati a biogas attivati da imprenditori agricoli.
La REGIONE VENETO con nota prot. 155906 in data 17.4.2019 ha risposto al quesito suddetto precisando l’esatta procedura da applicare su istanze per la costruzione ed esercizio di impianti termoelettrici alimentati da fonti rinnovabili, in particolar modo se alimentati a biogas.
Per i dettagli si rinvia alla lettura del quesito e della nota regionale di risposta, allegati alla presente. |
|
Allegati: QUESITO RISPOSTA
Torna agli argomenti
|
Per la Corte Costituzionale è incostituzionale la norma del CDS sulla determinazione della sanzione per “installazione difforme di cartello pubblicitario”
|
Corte Costituzionale |
Con sentenza n. 113 del 03.4.2019, pubblicata il 26.4.2019, la Corte Costituzionale, ha esaminato il seguente caso:
- il Comune di Verona emette tre processi verbali a carico di una società per violazione dell’art. 23, comma 12, del d.to lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dall’articolo 36, comma 10-bis, del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto erano stati collocati dei cartelli pubblicitari in modo difforme da quanto consentito dal provvedimento autorizzatorio;
- la società ricorre al giudice di pace di Verona il quale però respinge il ricorso;
- la società impugna quindi, innanzi al Tribunale Ordinario di Verona, la decisione del giudice di pace;
- il Tribunale Ordinario di Verona promuove il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 12, cod. strada, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della eguaglianza e della ragionevolezza, in quanto la scelta operata dal legislatore dal 2011 – di elevare sensibilmente (da euro 159,00 ad euro 1.388,00 nel minimo e da euro 639,00 ad euro 13.876,00 nel massimo) la sanzione pecuniaria per l’ipotesi di collocazione di cartelloni pubblicitari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio – è ritenuta irragionevole, e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost., poiché sottopone ad un trattamento sanzionatorio più severo una ipotesi di illecito oggettivamente meno grave rispetto a quelle di installazione senza autorizzazione (per le quali la sanzione prevista è da euro 422 a euro 1.695).
La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso dichiarando quindi l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 12, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare per i seguenti motivi:
- la modifica introdotta dal legislatore nel 2011 al regime sanzionatorio della “installazione difforme” di cartelli pubblicitari, prevede un valore di sanzione inspiegabilmente più che triplicato nel minimo, e quasi decuplicato nel massimo, rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per il caso di “installazione abusiva”, ben più grave fattispecie di illecito;
- Il nuovo regime sanzionatorio della infrazione sub comma 12 dell’art. 23 cod. strada è manifestamente irragionevole in quanto finisce con il punire più severamente la condotta di installazione non conforme a prescrizione autorizzativa, e la misura dell’aumento della sanzione è eccessiva e non proporzionata.
- pertanto l’infrazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative contenute nel comma stesso deve ricadere nella generale previsione sanzionatoria di cui al comma 11 del medesimo art. 23 (con importi quindi notevolmente inferiori a quelli introdotti nel 2011).
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell’allegata sentenza. |
|
Allegati: SENTENZA
Torna agli argomenti
|
|