Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 11 in data 02.06.2019
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La Regione precisa che per avviare l'attività di ONICOTECNICO è sufficiente possedere i requisiti previsti per attività di Estetista
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Regione |
In data 17.5.2019 il Comune di SAN POLO DI PIAVE ha formulato alla Regione un quesito in materia di ONICOTECNICO chiedendo un parere in merito al possibile divieto prosecuzione attività relativo ad una SCIA di esercizio di onicotecnico pervenuta il 19.4.2019 atteso che per tale pratica sussiste “…. la mancata frequentazione del corso di formazione all'attività di onicotecnico, che è in attesa di ..istituzione" da parte della Regione stessa.
La REGIONE VENETO con nota prot. 201844 in data 23.5.2019 ha risposto al quesito suddetto precisando che:
- i corsi di formazione per attività di onicotecnico, previsti dalla L.R. 30/2016, non sono ancora stati avviati;
- come chiarito anche dal Consiglio di Stato con parere del 2012, i requisiti richiesti per l'attività di onicotecnico sono quelli previsti per l'attività di estetista dalla legge 1/1990.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del quesito, della risposta regionale e del parere CDS, allegati alla presente. |
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Allegati: QUESITO RISPOSTA PARERE CDS
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Formazione
Seconda giornata di studio in materia di Manifestazioni e Spettacoli
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si ricorda che martedì 04 giugno 2019 si terrà, presso la provincia di Treviso, la seconda giornata di formazione organizzata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana sul tema MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI, con relatori alcuni funzionari del Gruppo di Lavoro Attività Produttive, l'ing. Luca Taffarello (libero professionista e componente di CCVLPS), il p.i. Mauro Canal (consulente e componente di CCVLPS) e l'avv. Cristiano Bruno (Commissario di PL di Treviso) .
In tale incontro si tratterà la “organizzazione e gestione operativa degli eventi”, con indicazioni su installazione impianti e attrezzature, safety e security, gestione spazi, ecc.
I destinatari di tale incontro sono, oltre a funzionari comunali degli uffici attività produttive, suap e polizia locale, anche tecnici ed enti di volontariato, che organizzano eventi.
Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2019 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione potrà avvenire utilizzando una di queste.
L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione sul sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi.
Per maggiori dettagli, si allega il folder informativo. |
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Allegati: FOLDER
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Noleggio veicoli
Il 14 maggio 2019 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea – TAXI e NCC
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Legislazione |
Come noto, con legge n. 12 in data 11/02/2019, pubblicata nella G.U. n. 36 del 12.02.2019, di conversione del DL 135/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, sono state introdotte importanti modifiche alla legge quadro n. 21 del 15/01/1992 relativa all'attività di taxi e noleggio con conducente.
In data 14 maggio 2019 (90^ giorno successivo al 13 febbraio 2019, data di entrata in vigore della legge 12/2019) sono entrate pienamente in vigore le nuove disposizioni introdotte dalla legge 12/2019, come dettagliate dal Ministero dell’Interno con Circolare n. 300/A in data 28.02.2019 (Vedi Newsletter n. 6 del 25.3.2019), e quindi da tale data valgono i seguenti obblighi a carico del titolare di autorizzazione NCC e/o TAXI:
- la sede operativa del vettore ed almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. E’ possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti;
- le prenotazioni devono essere effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici;
- i titolari di autorizzazione per NCC e per TAXI, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, possono mantenere la titolarità dell’autorizzazione o della licenza facendosi sostituire alla guida per tutta la durata dell’impedimento (e non più, come in passato, per un massimo di sei mesi) e nel rispetto dell’articolo 10, comma 3, della legge 21/92;
- l’inizio ed il termine del servizio devono avvenire presso la sede o le rimesse con ritorno alle stesse;
- l’inizio di un nuovo servizio, può avvenire senza rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza, più prenotazioni oltre alla prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui si trova il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
- è consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio;
- il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana;
- nel servizio di NCC è previsto l’obbligo di compilazione da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico (nel quale riportare targa del veicolo, nome del conducente, data, luogo e chilometri di partenza e arrivo, orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio, dati del fruitore del servizio), con specifiche che saranno disposte con futuro decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro il 30 giugno 2019; fino a tale ultima data, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa
Ci sono poi le seguenti disposizioni che prevedono specifici adempimenti entro termini non ancora scaduti:
- entro il 15 dicembre 2019, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà essere istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza di TAXI e di NCC, con le modalità da stabilirsi mediante decreto del Ministero stesso; fino alla piena operatività di tale archivio non sarà consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente;
- con DPCM dovrà essere disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea;
- fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 10-bis del decreto legge 135/2018 e comunque non oltre il 15 dicembre 2020, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data successivamente al 1° dicembre 2018, regolarmente registrato. L’originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controllo.
Si riallega, per opportuna presa visione, la TABELLA pubblicata nella Newsletter n. n. 5 del 11.3.2019, nella quale si compara il testo di legge originario della L. 21/92 e quello attualmente in vigore con evidenziate le norme modificate dall'art. 10-bis del DL 14-12-2018 n. 135 convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. |
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Allegati: TABELLA
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Polizia amministrativa
L’AGCOM fornisce LINEE GUIDA sui divieti di cui all’art. 9 del DL 87/2018 per contrastare il gioco d’azzardo patologico
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AGCOM |
Come si ricorderà, l’art. 9 del DL 87/2018, prevede al comma 1 che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, ….., a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (14 luglio 2018) è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.”.
Con Delibera n. 132/19/CONS del 18.4.2019, pubblicata nel proprio sito in data 26.4.2019, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, AGCOM, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione dell'art. 9 sopracitato e, dopo aver effettuato varie audizioni con i diversi soggetti coinvolti, ha predisposto delle LINEE GUIDA, allegate alla Delibera, con le quali coordina le nuove regole con la complessa disciplina di settore e con i principi costituzionali e dell’Unione europea, precisando in particolare:
- fornisce all’art. 3 utili definizioni per l’applicazione delle linee guida, relative ad es. a pubblicità, pubblicità indiretta, sponsorizzazioni, ecc.;
- all’art. 5 chiarisce l’ambito di applicazione oggettivo e precisa ad es. che non rientrano nel divieto di cui all’art. 9 del decreto i segni distintivi del gioco legale solo ove strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attività (a titolo esemplificativo: mere insegne di esercizio o domini di siti online);
- all’art. 7 precisa i casi di esclusione dal divieto, come ad es. l’organizzazione di fiere sul tema del gioco riservate agli operatori del settore;
- precisa che si è tenuto conto della necessità di garantire una protezione rafforzata delle categorie vulnerabili, con particolare riferimento ai minori e ai giocatori patologici, contrastando il gioco a pagamento illegale in contrapposizione all’offerta di gioco a pagamento autorizzata, tramite concessione, dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli;
- precisa che si vuole rendere riconoscibile l’offerta di gioco a pagamento autorizzata rispetto a quella illegale, tramite l’utilizzo di appositi loghi elaborati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e si intende garantire trasparenza sulle condizioni e servizi offerti, in modo da favorire decisioni di gioco consapevoli.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della Delibera dell'Autorità e delle LINEE GUIDA, allegate alla presente. |
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Allegati: DELIBERA E ALLEGATO
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Per il Tar Veneto gli SPORTELLI BANCOMAT non possono essere considerati luoghi sensibili ai fini dell'apertura di nuove SALE GIOCHI
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TAR |
Con sentenza n. 448 in data 27.3.2019, pubblicata il giorno 10.4.2019, il TAR VENETO ha esaminato il ricorso di una società che chiedeva l’annullamento:
- del provvedimento della Questura di Belluno in data 27.8.2018 con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio licenza ex art. 88 TULPS per aprire una sala giochi;
- del Regolamento sulle sale giochi del Comune di Belluno, approvato il 01.3.2017, nella parte in cui prevede lo sportello bancomat quale luogo sensibile;
- della nota in data 27.6.2018 con la quale il Comune di Belluno ha comunicato alla Questura che i locali dove la società intendeva aprire una sala giochi non rispettano la distanza di 300 metri dagli sportelli bancari e bancomat.
La ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti per violazione di legge ed eccesso di potere atteso che:
- nel giugno 2017 il Comune aveva risposto ad una richiesta di informazioni sull'insediamento di una nuova sala dedicata al gioco precisando che "le sale da gioco possono essere insediate all’interno delle zone territoriali omogenee D.." e che "..l’insediamento delle nuove sale da gioco risulta subordinato all’ottenimento del permesso di costruire";
- il permesso a costruire veniva quindi rilasciato a dicembre 2017 e ad aprile 2018 veniva ottenuta l'agibilità.
Il Tar ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite, con conseguente annullamento del diniego della Questura e della previsione del Regolamento del Comune di Belluno che annovera il bancomat tra i luoghi sensibili, in particolare per le seguenti ragioni:
- la previsione del Regolamento Comunale che annovera lo sportello bancomat tra i luoghi da ritenersi sensibili è illegittima perché violativa dell’art. 41 Cost, irragionevole e contraddittoria;
- la locuzione “altri luoghi sensibili” contenuta nell’art. 20, co. 3, lett a) della L.R.V. n.6/2015, non può essere estesa a dismisura, sino a includere gli sportelli bancomat, atteso che.... gli sportelli bancomat non hanno alcuna similitudine o analogia con i luoghi sensibili individuati dal legislatore regionale (tutti centri di aggregazione: istituti scolastici, impianti sportivi, centri giovanili) ed inoltre, considerato l’elevato numero di luoghi sensibili già esistenti (scuole, impianti sportivi, centri di aggregazione giovanile, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, parchi pubblici, palestre), l’aggiunta degli sportelli bancomat finisce, di fatto, per impedire pressochè ovunque l’insediamento dell’attività di gioco lecito, con conseguente svuotamento della libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.;
- il divieto di apertura di una sala da gioco ad una distanza inferiore a metri 300 da uno sportello bancomat introduce nell’ordinamento elementi di contradditorietà rispetto alla disciplina normativa e convenzionale che consente l’installazione dei “pos” per l’acquisto dei titoli da gioco all’interno delle medesime case da gioco;
- Il Regolamento comunale, per l’eccessiva latitudine attribuita alla nozione di “luogo sensibile”, finisce col vietare l’apertura degli esercizi di cui trattasi in quasi tutto il territorio comunale, espropriando il diritto di iniziativa economica;
- gli atti dell’Amministrazione comunale non possono arrivare a vietare tout court un’attività considerata lecita dall’ordinamento.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Somministrazione alimenti e bevande
Per il Tar Lombardia il Questore può ordinare la chiusura temporanea di un BAR se questo è frequentato da persone con precedenti penali e di polizia per fatti di particolare allarme sociale
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TAR |
Con sentenza n.379 in data 11 aprile 2019, pubblicata il 20.4.2019, il TAR LOMBARDIA-Brescia ha esaminato il ricorso di una società che gestisce un bar e che chiedeva l’annullamento del provvedimento adottato dalla Questura di Cremona in data 18.4.2016, con il quale era stata disposta, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la sospensione per 7 giorni dell’attività di BAR gestita dalla ricorrente in quanto da ripetute verifiche era emerso che il locale costituiva “…ritrovo abituale di persone con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e in materia di stupefacenti…”.
La ricorrente contesta il provvedimento della Questura in particolare per le seguenti ragioni:
- nullità e/o annullabilità del provvedimento per mancata identificazione del soggetto destinatario e mancata notificazione alla società titolare dell’autorizzazione: il provvedimento risulta indirizzato solo al socio della società;
- illegittimità costituzionale dell’art. 100 TULPS per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione: la norma non si estende agli esercizi, diversi dai bar, presenti all’interno dei centri commerciali, da cui la disparità di trattamento, trattandosi di attività commerciali di pari rilevanza;
- eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, sproporzionalità, violazione e falsa applicazione dell’art. 100 TULPS, ingiustizia manifesta.
Il TAR ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, per le seguenti particolari ragioni:
- la signora a cui è stato notificato il provvedimento è la rappresentante legale e socia accomandataria della società;
- la disposizione di cui all’art. 100 si rivolge in termini generali a tutte le ipotesi di licenze di esercizio, anche di vicinato, così da coinvolgere in via astratta pure gli esercizi che a vario titolo operano anche nell’ambito delle grandi strutture di vendita;
- la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata in quanto il Questore, ai sensi dell’art. 100 TULPS, ha esercitato un potere di natura tipicamente preventiva e cautelare avendo rilevato la sussistenza di un pericolo per la sicurezza pubblica;
- le verifiche effettuate a breve distanza di tempo da parte delle Forze dell’Ordine hanno evidenziato in più occasioni la presenza all’interno del locale di soggetti pregiudicati, ed è quindi fondato il presupposto per l’adozione della misura di prevenzione disposta dal Questore.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Per il CDS non è legittimo disporre la cessazione attività di somministrazione per motivi igienico-sanitari se non vengono prima valutate le misure alternative adottate dal gestore e previste dai regolamenti comunali
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Consiglio di Stato |
Con sentenza n. 2866 del 11.10.2018, pubblicata il 03.5.2019, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha esaminato il seguente caso:
- il Comune di Roma adotta nel marzo 2016 un provvedimento di divieto prosecuzione dell’attività di cottura dei cibi nell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande gestito da una società, per violazione del regolamento comunale di igiene in quanto era stata riscontrata l'assenza della canna fumaria ed era stato ritenuto inadeguato l’impianto alternativo di smaltimento dei fumi, a carboni attivi;
- la società ricorre al TAR per ottenere l'annullamento del provvedimento comunale per violazione in particolare della legge 241/1990;
- il TAR con sentenza di luglio 2016 respinge il ricorso in quanto ritiene vigente il regolamento comunale di igiene e rileva che è mancato l’accertamento preventivo circa l’equivalenza degli effetti di neutralizzazione dei fumi con l’impianto a carboni attivi rispetto a quelli tradizionali;
- la società ricorre al CDS chiedendo la riforma della sentenza del TAR e, a tal fine, effettua una un’indagine ambientale, tradottasi in perizia giurata, in base alla quale l’impianto con filtrazione di carboni attivi garantisce una resa qualitativamente maggiore di quella assicurata da una via di fumo tradizionale con canna fumaria;
- la ricorrente provvede nel frattempo ad acquisire le necessarie autorizzazioni per l’installazione della canna fumaria, eliminando quindi l'impianto a carboni attivi.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento del Comune inizialmente impugnato e compensando le spese del giudizio, per le seguenti particolari ragioni:
- le risultanze della perizia giurata svolta dall’appellante consentono di ritenere illegittimo il provvedimento comunale con il quale è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di cottura nell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- varie disposizioni (regolamento comunale di igiene, regolamento edilizio) consentono un’alternativa al sistema delle canne fumarie (nel caso di specie, l’impianto a carboni attivi di smaltimento dei fumi) purchè in grado di abbattere il livello delle emissioni inquinanti;
- l’ordine di cessazione è illegittimo in quanto il Comune non ha verificato la possibilità di percorrere le alternative previste a livello regolamentare interno.
Per approfondimenti, si rinvia alla lettura della allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Altre categorieVarie
La Regione approva i criteri di riordino istituzionale delle Province
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Regione |
Con DGR n. 550 in data 09 maggio 2019, pubblicata nel BUR n. 51 del 21.5.2019, la REGIONE VENETO ha approvato lo schema del Documento condiviso, da sottoscrivere tra Regione, Upi Veneto e Anci Veneto, recante criteri per il riordino istituzionale delle Province, con il quale in particolare:
- si concorda sulla necessità di una nuova configurazione degli organi provinciali (con elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, con ricostituzione della Giunta provinciale, nominata da parte del Presidente, con la conferma dell'Assemblea dei Sindaci) e di un riconoscimento alla Regione di un ruolo attivo di programmazione e di governo del Sistema degli Enti Locali;
- si evidenzia che il riordino istituzionale delle Province dovrà essere effettuato anche alla luce del percorso di acquisizione di autonomia differenziata avviato dalla Regione, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione: un processo di riforma che coinvolgerà necessariamente tutti gli Enti territoriali;
- viene precisato che la collaborazione tra le Province e i Comuni (soprattutto quelli più piccoli del territorio) può riguardare tutte le funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, sulla base di indirizzi condivisi nelle Assemblee dei Sindaci, quali sedi istituzionali in cui condividere con i Comuni strategie di semplificazione del sistema di governo locale.
Tale DOCUMENTO verrà presentato al Tavolo tecnico-politico, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 2 ter, del decreto-legge n. 91/2018, presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con il compito di individuare alcune proposte per la revisione delle disposizioni di legge sugli enti locali.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della DGR e relativo allegato. |
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Allegati: DGR
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