Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 12 in data 16.06.2019
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La Regione aggiorna l'elenco regionale fattorie didattiche alla data del 30 aprile 2019
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Regione |
Con DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO N. 113 del 10 maggio 2019, pubblicato nel BUR n. 61 del 07.6.2019, la REGIONE VENETO ha approvato “… l'elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto al 30 APRILE 2019. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. D.G.R. n. 591/2015. Decreto n. 117 dell'8 novembre 2016”.
Con tale provvedimento è stato aggiornato l’elenco delle FATTORIE DIDATTICHE che, a seguito di cessazione dell’attività didattica da parte di n. 1 azienda, sospensione da parte di n. 1 azienda, incorporazione di n. 1 azienda in un'altra già riconosciuta, e riconoscimento di n. 8 nuove fattorie didattiche attive, porta a n. 287 le FATTORIE iscritte nell’elenco regionale (alla data del 31.12.2018 erano 282).
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegato Decreto Regionale e relativo allegato. |
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Allegati: DDR
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Commercio fissoMedie e grandi strutture
Per il Consiglio di Stato un COMUNE può controbilanciare la libertà di iniziativa economica privata, e in particolare la LIBERALIZZAZIONE COMMERCIALE, con l'esercizio delle potestà connesse alla pianificazione urbanistica
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Consiglio di Stato |
Con sentenza n. 3419 del 16.5.2019, pubblicata il 24 maggio 2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il seguente caso:
- il Comune di Lecce rilascia negli anni 2015 e 2016 ad una società della grande distribuzione il permesso a costruire e la successiva autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita;
- una società concorrente, titolare di due medie strutture in Lecce, ricorre al TAR Puglia per ottenere l'annullamento dei provvedimenti sopraindicati e contestando violazione di normative regionali e prescrizioni locali ;
- il TAR Puglia con sentenza del 03.10.2016 respinge il ricorso in quanto le normative regionali e prescrizioni locali richiamate dalla ricorrente sono in contrasto con le norme europee e nazionali in materia di liberalizzazione (in particolare art. 31, comma 2, del d.l. 201/2011) e quindi implicitamente abrogate;
- la società ricorre quindi al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR.
Il CDS ha accolto il ricorso, compensando le spese, riformando la sentenza del TAR e accogliendo il ricorso iniziale, in particolare per le seguenti ragioni:
- l’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011, richiamando la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, individua come “principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”;
- la disciplina comunitaria della liberalizzazione non può essere intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l'attività economica, dovendo, anche tale libertà economica, confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali;
- la Corte costituzionale ha ritenuto che l'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011 non ponga al legislatore regionale divieti assoluti di regolazione delle zone adibite alle attività commerciali attraverso gli strumenti urbanistici, né obblighi assoluti di liberalizzazione, ma, al contrario, consenta alle Regioni e agli enti locali la possibilità di prevedere “anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”, purché ciò avvenga senza discriminazioni tra gli operatori e a tutela di specifici interessi di adeguato rilievo costituzionale, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
- le norme del piano urbanistico consentono nella zona "destinazioni funzionali al quartiere e fra queste ricomprendono anche le destinazioni commerciali pubbliche, quali appunto i mercati di quartiere, che .... costituiscono una categoria a sé stante nella quale non rientrano le medie o grandi strutture commerciali private";
- l’annullamento dei titoli edilizi comporta il venir meno degli atti giuridicamente presupposti dal rilascio delle autorizzazioni commerciali e ne provoca la caducazione.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Varie
La Corte di Cassazione sancisce lo stop alla vendita dei prodotti «derivati dalla coltivazione della cannabis», come l'olio, le foglie, le inflorescenze e la resina, e la Prefettura di Treviso avvia la ricognizione degli esercizi che vendono canapa
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Prefettura |
Nella Newsletter n. 10 del 19.5.2019 si era riferito che con Circolare n. 11013/110 del 09.5.2019, indirizzata ai Prefetti, il Ministero dell'Interno aveva fornito varie precisazioni ed indirizzi operativi in materia di “Commercializzazione di canapa e normativa sugli stupefacenti” ed in particolare aveva invitato i Prefetti a sottoporre all’attenzione dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica l’esigenza di una analisi del fenomeno e di una ricognizione di tutti gli esercizi e le rivendite presenti sul territorio, in condivisione con i Comuni, i Comandi di Polizia Locale e gli Sportelli deputati al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.
Si segnala che anche la Corte di Cassazione è intervenuta in questa materia con due recenti sentenze:
- con sentenza 31 gennaio 2019 n. 4920, la Corte aveva dichiarato lecita la commercializzazione delle inflorescenze di cannabis light;
- con sentenza in data 30.5.2019, la Corte è intervenuta nuovamente sull'argomento, precisando che la commercializzazione di “cannabis sativa L.” e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà per uso a fini medici; pertanto è reato la vendita e la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della “cannabis sativa L.”, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.
Si informa in particolare che con nota prot. 2336 del 30.5.2019 la Prefettura di Treviso ha dato attuazione a quanto richiesto dal Ministero con la Circolare sopracitata, ed ha chiesto ai COMUNI di "attivare le verifiche finalizzate alla ricognizione" di tutti gli esercizi e rivendite di canapa presenti nel proprio territorio, inoltrando specifica relazione ENTRO il 20 giugno 2019, solo in caso di presenza di esercizi del tipo in questione, ed effettuando accertamenti relativi a:
- possesso delle certificazioni su igiene, agibilità, impiantistica, urbanistica e sicurezza, richieste dalla legge per poter operare,
- ubicazione delle attività con indicazione dell'eventuale presenza nelle vicinanze di luoghi sensibili quanto al rischio di consumo delle sostanze.
A ogni Comune spetta la valutazione sulla metodologia da attuare per l'individuazione di queste unità commerciali.
Potrebbe anche essere valutata la classificazione ATECO, il cui codice può però variare se il negozio è registrato come "vendita al dettaglio non specializzata" oppure se è "specializzato unicamente in infiorescenze e semi di canapa sativa" oppure "negozio per esclusiva vendita di alimenti a base di canapa" oppure "specializzato in soli prodotti cosmetici e per l'igiene della persona con estratti di canapa".
Utile strumento di ricerca può essere poi il portale delle CCIAA http://www.infoimprese.it/impr/index.jsp nel quale si possono trovare informazioni su imprese del proprio territorio che trattano un certo tipo di prodotto.
Come già adottato da diversi Comuni, il metodo più efficace rimane probabilmente quello di un controllo a tappeto sul territorio comunale da parte della Polizia Locale. |
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Allegati: NOTA PREFETTURA
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Fiere e mostre mercatoVarie
ANCI Veneto ricorda il termine per segnalare alla Regione le manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel 2020
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ANCI |
Con nota prot. n. 1489 del 12.6.2019 indirizzata a tutti i Comuni della Regione, l'ANCI Veneto ha ricordato che la L.R. n. 11 del 23.5.2002 sulla “Disciplina delle manifestazioni fieristiche”, prevede all'art. 6 la stesura del CALENDARIO ANNUALE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE di rilevanza internazionale, nazionale ed anche locale.
I Comuni sono invitati a segnalare alla Regione ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019 i dati delle fiere a rilevanza locale (escluse sagre paesane) che si svolgeranno nel 2020, inviando le informazioni indicate nella nota ANCI al seguente indirizzo pec promoeconomia@pec.regione.veneto.it.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata nota. |
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Allegati: NOTA ANCI
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FormazioneUffici Attività Produttive
Ampia partecipazione agli incontri del 08 maggio e 04 giugno 2019 su MANIFESTAZIONI e SPETTACOLI
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Centro Studi Amministrativi MT |
Mercoledì 08 maggio 2019 e martedì 04 giugno 2019 si sono svolti all'Auditorium della Provincia i due incontri di formazione sul tema MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI, con relatori alcuni funzionari del Gruppo di Lavoro Attività Produttive, l'ing. Luca Taffarello (libero professionista e componente di CCVLPS), il p.i. Mauro Canal (consulente e componente di CCVLPS) e l'avv. Cristiano Bruno (Commissario di PL di Treviso).
Ad ogni incontro erano presenti oltre 100 persone tra funzionari comunali, amministratori comunali, tecnici e rappresentanti degli organizzatori di eventi.
Gli interventi dei relatori hanno riguardato la “progettazione degli eventi”, per la quale sono state fornite indicazioni amministrative e di documentazione, con particolare riferimento alla bozza di nuove LINEE GUIDA e all'importante strumento del PIANO DI EMERGENZA, e la “organizzazione e gestione operativa degli eventi”, con indicazioni su installazione impianti e attrezzature, safety e security, gestione spazi, ecc.
Per un dettagliato approfondimento si rinvia alla visione della documentazione illustrata e richiamata durante gli incontri, che viene allegata alla presente oppure, per gli iscritti al corso, è disponibile nell'area riservata alla formazione del sito www.comunitrevigiani.it, oppure è disponibile nell’area riservata di UNICOPERLIMPRESA, link https://www.unicoperlimpresa.it (NEWS, procedimento 007-Manifestazioni Temporanee-Formazione, Modulistica). |
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Allegati: DOCUMENTAZIONE INCONTRI
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Noleggio veicoli Varie
Il Garante per la protezione dei dati personali segnala al Governo alcune criticità in tema di trattamento di dati personali da parte dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di NCC
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Garante della Privacy |
Con Segnalazione in data 16 maggio 2019, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato al Presidente del Consiglio dei Ministri alcune criticità in relazione alle seguenti modifiche introdotte alla legge 15.01.1992 n. 21 in materia di obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di NCC:
- l’articolo 10-bis, comma 1, lett. e) del d.l. 14.12.2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), ha previsto per gli esercenti il servizio di NCC “l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico” che deve riportare, fra l’altro, “luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio”;
- fino all’adozione del previsto decreto ministeriale di attuazione, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, avente i medesimi contenuti, da tenere in originale a bordo del veicolo per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
Il Garante esprime perplessità al riguardo poiché :
- i dati che devono essere riportati nel foglio di servizio consentono l’identificazione del soggetto che usufruisce del servizio di noleggio e la tracciabilità del percorso effettuato e tali informazioni possono essere suscettibili di disvelare anche dettagli sensibili della vita degli stessi: pertanto ciò non risulta conforme al canone di proporzionalità previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
- il legislatore avrebbe dovuto prevedere misure adeguate ed efficaci al fine di escludere o ridurre i rischi per i diritti degli interessati sia sotto il profilo della sicurezza informatica, che riguardo alle modalità di conservazione dei dati riportati nel foglio di servizio, ai soggetti legittimati ad accedere alle informazioni o a coloro ai quali gli stessi possono essere comunicati;
- non ha potuto evidenziare in via preventiva i rischi sottesi ad una tale previsione normativa non essendo stato richiesto il parere di cui all’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, che ha introdotto l’obbligo di consultazione preventiva dell’Autorità anche con riguardo agli atti normativi di natura primaria;
- la norma pertanto non è idonea a soddisfare i requisiti richiesti di proporzionalità dalla normativa in tema di protezione dei dati personali, con serie ricadute sulla liceità del trattamento dei dati che su di essa si dovesse fondare;
- si rende pertanto necessario un intervento correttivo della disciplina, al fine di superare i profili di criticità evidenziati ed evitare ingiustificate limitazioni dei diritti degli interessati.
Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura dell'allegata Segnalazione del Garante. |
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Allegati: SEGNALAZIONE
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Polizia amministrativaGiochi leciti, sale giochi
L'Agenzia delle Dogane definisce le modalità tecniche di abilitazione al monitoraggio, da parte dei Comuni, degli orari di funzionamento apparecchi da gioco
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AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI |
Nella Newsletter n. 5 del 10.02.2019 era stato riferito che con provvedimento n. 31516 in data 22.02.2019 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva stabilito le norme di attuazione della norma introdotta con il comma n. 569 dell'art. 1 della legge 145/2018, relativa alla messa a disposizione degli enti locali degli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS, allo scopo di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento di tali apparecchi, di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni.
In attuazione di quanto stabilito dal provvedimento n. 31516/2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione n. 25231/R.U. in data 31 maggio 2019 ha definito le seguenti modalità tecniche di abilitazione e di accesso all’applicativo informatico di monitoraggio degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT:
- il Comune invia tramite PEC specifica richiesta di abilitazione (art. 2)
- l'accesso all'area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) avviene tramite SPID di livello 2 (art. 3)
- il soggetto indicato dal Comune come incaricato alla gestione delle utenze, può attivare un numero di utenze variabile per scaglioni di popolazione residente (art. 4)
- le modalità di utilizzo dell'applicativo sono contenute in apposito MANUALE disponibile nell'area riservata del PUDM (art. 5 comma 1)
- l'applicativo segnala le anomalie di orari funzionamento discordi da quelli caricati dal Comune (art. 5 comma 2).
Per approfondimenti si rinvia alla lettura della Determinazione e Guida Operativa con relativo allegato. |
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Allegati: DETERMINAZIONE GUIDA OPERATIVA ALLEGATO A GUIDA OPERATIVA
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Spettacoli viaggianti
Attenzione alle attrazioni dello spettacolo viaggiante con CODICE REGISTRAZIONE proveniente da alcuni Comuni piemontesi e abruzzesi
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Centro Studi Amministrativi MT |
Come riportato nella Newsletter n. 7 del 07.4.2019, ci sono delle attrazioni dello spettacolo viaggiante che hanno una REGISTRAZIONE non regolare, rilasciata da alcuni Comuni italiani (BORGO D'ALE in provincia di Vercelli, LA CASSA in provincia di Torino e MONTESILVANO in provincia di Pescara).
Alcuni Comuni della nostra provincia si sono di recente ritrovati tra le pratiche d'ufficio delle richieste di licenza temporanea per spettacoli viaggianti con attrazioni registrate presso il Comune di Borgo D'Ale, e quest'ultimo - contattato al riguardo da questi Comuni trevigiani - ha precisato in particolare quanto segue:
- tutti i codici emessi a decorrere dal 2011, riferiti a medie e grandi attrazioni, “sono affetti da gravi vizi di legittimità… in quanto emessi … in carenza del parere della CPVLPS”;
- con riferimento alle piccole attrazioni “.. conferma l’emissione di codici illegittimi in quanto emessi… in carenza della relazione asseverata prevista ex art. 4 D.M. 18.5.2007”.
Considerato che durante la stagione estiva aumenta nei Comuni il numero di richieste licenza temporanea per spettacoli viaggianti, si rinnova l'invito – nel caso si trovassero pratiche autorizzatorie per giostre registrate nei Comuni sopraindicati – a “verificare direttamente la regolarità dell'avvenuto rilascio del codice identificativo” contattando i Comuni in questione (si riallega fac-simile di richiesta verifica).
Per un approfondimento si rinvia alla lettura dell’allegata risposta del Comune di Borgo D’Ale. |
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Allegati: RICHIESTA VERIFICA RISPOSTA COMUNE
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Varie
Con DECRETO-LEGGE in data 14.6.2019 sono state introdotte nuove “disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”
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Legislazione |
Con DECRETO LEGGE n. 53 approvato in data 14.6.2019, pubblicato nella G.U. n. 138 del 14.6.2019, il Governo ha approvato nuove disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, con le quali intende – in particolare – potenziare l’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza e di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo in particolare:
- che la comunicazione alle Questure, da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, pensioni, B&B, ecc.),delle persone alloggiate per un solo giorno vada effettuata “con immediatezza”;
- che al fine di assicurare il regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, si applicheranno sanzioni importanti per chi contravvenga al divieto di fare uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona;
- la reclusione da uno a quattro anni per chi, nel corso delle manifestazioni, lanci o utilizzi illegittimamente razzi, oggetti contundenti o gas;
- l’introduzione di specifiche circostanze aggravanti per reati commessi nel corso delle manifestazioni quali violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, nonché per le condotte di devastazione e saccheggio e di danneggiamento.
- l’incremento della durata del DASpo che, per i recidivi, passa dal minimo di sei al massimo di dieci anni, a fronte degli attuali cinque e otto anni. Per coloro che violano il divieto, il periodo massimo di durata della misura è innalzato dagli attuali otto a dieci anni.
- l’inasprimento delle sanzioni volte a colpire il fenomeno della rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto “bagarinaggio”), eliminando il riferimento ai luoghi di vendita, in modo da colpire qualunque condotta di vendita non autorizzata, anche se effettuata per via telematica.
- una proroga fino al 31 dicembre 2019 del termine entro il quale il Governa dovrà adottare uno specifico regolamento per individuare le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali in tema di trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, con particolare riferimento agli adattamenti che si impongono nella parte in cui si prevede l’accesso al citato CED da parte del personale dei Corpi e dei servizi di polizia municipale per verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei riguardi delle persone controllate.
Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura del testo del D.L., allegato alla presente. |
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Allegati: DECRETO LEGGE
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Somministrazione alimenti e bevandeSomministrazione in circoli privati
La Regione ha approvato i nuovi modelli di DOMANDA o di SCIA per somministrazione in circoli privati, in attuazione dell'Accordo in Conferenza Unificata del 17.4.2019
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Regione |
Nella Newsletter n. 8 del 23.4.2019 era stato riferito che con provvedimento n. 28CU in data 17.4.2019 la Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome aveva approvato l’Accordo tra il Governo le Regioni e gli Enti locali con il quale è stata adottata la modulistica relativa a varie procedure, tra le quali quelle relative alla somministrazione in circoli privati, e veniva precisato che la stessa poteva essere adattata dalle Regioni entro il 31 maggio 2019.
Con DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 186 del 23 maggio 2019, pubblicato nel BUR n. 61 del 07.6.2019, è stata approvata, in attuazione dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 17 aprile 2019, la seguente modulistica regionale:
- DOMANDA di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali in zone tutelate (Allegato A);
- SCIA per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali (Allegato B).
Entro il 28 agosto 2019 i COMUNI dovranno pubblicare i modelli in questione nel proprio sito istituzionale anche attraverso un link di rinvio alla piattaforma SUAP di riferimento.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del DDR e relativi allegati. |
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Allegati: DDR
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Turismo e strutture ricettiveVarie
Il Consiglio Regionale del Regione Veneto ha approvato il PdL n. 323 che introduce modifiche alla disciplina dell'albergo diffuso
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Regione |
Nel BUR n. 62 del giorno 11.6.2019 è stata pubblicata la legge regionale n. 20 del 06 giugno 2019 con la quale viene modificato l'art. 31 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11, "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto e smi", prevedendo, ai fini dello sviluppo della forma ricettiva dell'albergo diffuso, che la destinazione d’uso turistico-ricettiva sia obbligatoria esclusivamente per l’edificio principale.
Come precisato anche in uno specifico COMUNICATO stampa pubblicato dal CONSIGLIO REGIONALE in data 28.5.2019, l'albergo diffuso:
- è una "impresa ricettiva alberghiera situata in un unico centro abitato, formata da più stabili vicini fra loro, con gestione unitaria e in grado di fornire servizi di standard alberghiero a tutti gli ospiti";
- è una proposta concepita per offrire agli ospiti l'esperienza di vita di un centro storico di una città o di un paese, potendo contare su tutti i servizi alberghieri, cioè su accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni per gli ospiti, alloggiando in case e camere che distano non oltre 200 metri dal "cuore" dell'albergo diffuso: lo stabile nel quale sono situati la reception, gli ambienti comuni, l'area ristoro;
- è un modello di sviluppo del territorio che non crea impatto ambientale in quanto per dare vita ad un albergo diffuso non è necessario costruire niente, dato che ci si limita a recuperare/ristrutturare l'esistente.
Consultando il sito dell'Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, si rileva che queste strutture alberghiere sono già presenti in 18 Regioni italiane mentre nel Veneto ed in Val D'Aosta non risultano ancora esempi di tale tipologia di attività ricettiva.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Comunicato Stampa e del testo di legge. |
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Allegati: LEGGE REGIONALE
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La Regione aggiorna la modulistica in materia di Strutture ricettive ALBERGHI DIFFUSI
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Regione |
Con Decreto del DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 119 in data 21 maggio 2019, pubblicato nel BUR n. 61 del 07 giugno 2019, è stato approvato il nuovo modello regionale che, a seguito della riallocazione in capo alla Regione a partire dal 01 aprile 2019 delle competenze in materia di turismo, deve essere utilizzato per la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione e della relativa asseverazione tecnica, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, per strutture ricettive alberghiere tipologia ALBERGHI DIFFUSI.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del DDR con relativi allegati. |
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Allegati: DDR
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Altre categorieVarie
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti sugli obblighi di adeguamento statutario previsti dal Codice del Terzo Settore
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Ministero |
Con Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla previsione di cui all’art. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo settore), secondo il quale gli enti iscritti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale:
- “si adeguano alle disposizioni inderogabili … (dello stesso) entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore”, potendo “entro il medesimo termine… modificare i propri statuti con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”;
- “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, ODV e APS”.
La Circolare fornisce chiarimenti con riguardo principalmente alle conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi, che scade il 03 agosto 2019, per gli adeguamenti statutari e alla tempistica degli adeguamenti statutari per gli enti dotati di personalità giuridica ed in particolare precisa:
- che la sede naturale di esercizio della funzione di accertamento circa la effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del Codice è il procedimento finalizzato al perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), incardinato presso il competente omonimo ufficio istituito presso la Regione;
- la scadenza individuata dalla legge (03 agosto 2019) si riferisce alla data entro la quale l’organo statutario dell’ETS dotati di personalità giuridica delibera la modifica statutaria, adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche, e non a quella entro cui deve intervenire il provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’Amministrazione pubblica preposta.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della Circolare Ministeriale. |
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Allegati: CIRCOLARE
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