Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 13 in data 30.06.2019
Stampa newsletter Buona consultazione Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi Argomenti newletterCommercio aree pubblicheVarie
L'Associazione Comuni Marca Trevigiana propone di aggiornare lo schema di "Regolamento per il commercio su aree pubbliche" alle novità introdotte con legge statale di bilancio 2019
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Associazione Comuni MT |
Nella Newsletter n. 23 del 18.11.2018 si informava che con lettera prot. 82 del 16.11.2018 l'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA aveva trasmesso a tutti i Comuni della nostra provincia la versione definitiva dello schema di nuovo REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE insieme ai seguenti documenti :
- ALLEGATO A -schema di REGOLAMENTO con indicazione analitica delle modifiche;
- ALLEGATO B - schema di nuovo REGOLAMENTO con testo coordinato con le modifiche;
- ALLEGATO C -schema di delibera consiliare di approvazione nuovo REGOLAMENTO, con modifica quindi del PIANO all'interno del quale è inserito il Regolamento;
- ALLEGATO D -schema di lettera di richiesta parere alle Associazioni.
Con legge n. 145 del 30.12.2018, definita “legge di bilancio” ( pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62 della G.U. n. 302 del 31.12.2018), entrata in vigore il 01 gennaio 2019, sono state introdotte importanti modifiche al settore del commercio su aree pubbliche come quelle di seguito indicate:
- viene modificato il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Direttiva Bolkestein, inserendo tra i servizi esclusi dall'applicazione del decreto stesso anche le attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
- viene abrogato l'art. 70 del decreto 59/2010, con il quale erano state introdotte specifiche disposizioni relative al “commercio su aree pubbliche” come ad es. la previsione che l'autorizzazione al commercio in forma itinerante veniva rilasciata dal Comune dove il richiedente intende avviare l'attività.
Con nota prot. 49 del 25.6.2019, indirizzata a Comuni e ad Associazioni di categoria, l'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA segnala quanto segue :
- comunica che le disposizioni contenute al comma 686 dell’art. 1 della L. 145/2018 presentano sotto il profilo tecnico-giuridico, problemi di armonizzazione con la vigente normativa, anche regionale, e criticità applicative in relazione alle abrogazioni e disapplicazioni ivi contenute, che determinano vuoti normativi da colmare in via interpretativa e/o legislativa;
- comunica che la Regione Veneto non si è ancora espressa;
- comunica che si intende effettuare una mattinata di formazione ad ottobre per i funzionari comunali al fine di approfondire le modifiche introdotte con la legge di bilancio e di inviare successivamente, entro novembre 2019, un nuovo testo di Regolamento-tipo;
- invita i Comuni che non hanno ancora approvato il Regolamento ad attendere il nuovo testo;
- segnala ai Comuni che hanno già approvato il testo trasmesso a novembre 2018 la disponibilità a gestire l'aggiornamento del Regolamento stesso.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della nota del 25.6.2019, allegata alla presente. |
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Allegati: NOTA
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Commercio fissoVarie
Per il Tar Puglia un Comune può disporre ad una impresa il divieto di esercitare attività di commercio di prodotti alimentari su suolo pubblico se quest'ultimo è concesso esclusivamente per la vendita di giornali e riviste
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TAR |
Con sentenza n. 852 in data 05 FEBBRAIO 2019, pubblicata il 23.5.2019, il TAR PUGLIA-Lecce ha esaminato il ricorso di una società che gestisce un chiosco su area pubblica per la vendita di "giornali e riviste" e che chiedeva in particolare l’annullamento del provvedimento adottato dal Comune di Lecce in data 28.3.2017, con il quale era stato comunicato il “divieto assoluto di dare avvio o proseguire nell’esercizio delle attività di commercio al dettaglio attraverso distributori automatici di prodotti alimentari", in quanto l’area pubblica su cui sorge il chiosco era stata individuata, con delibera di Consiglio Comunale del 6 febbraio 2003, quale punto vendita esclusivo di giornali e riviste.
La ricorrente contesta il provvedimento del Comune in particolare per le seguenti ragioni:
- violazione dell’art. 23-ter D.P.R. n. 380/01: eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione in quanto non sarebbe mutata la destinazione d’uso del bene, che rimarrebbe sempre commerciale, mutando solo il settore merceologico dei prodotti da vendere;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 19 Legge n. 241/1990: carenza di istruttoria, illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta, in quanto sarebbero state disattese le prescrizioni dell’art. 19 L. n. 241/90 che impongono all’Amministrazione di richiedere formalmente al privato di conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente.
Il TAR ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite, per le seguenti particolari ragioni:
- con la concessione di suolo pubblico si attua anche una valutazione di compatibilità tra l'esercizio del commercio e la destinazione del bene pubblico che consiste nell'accertare la conformità dell'uso particolare concesso al privato rispetto all'uso collettivo;
- la porzione di suolo è stata concessa dal Comune solo ed esclusivamente per esercitare un’attività commerciale di vendita di riviste e giornali, in coerenza con il quieto orientamento giurisprudenziale secondo cui l'Amministrazione può scegliere la destinazione del bene demaniale valutando l'interesse pubblico prevalente;
- l'attività prevalente deve rimanere quella della vendita di quotidiani e periodici salva al più la possibilità di destinare solo una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico;
- non è possibile variare unilateralmente l'utilizzo del chiosco, utilizzo che è stato fissato da precisi atti amministrativi;
- non era possibile alcuna conformazione dell’attività per cui era stata presentata la S.C.I.A., atteso che la stessa non poteva essere svolta in quanto relativa alla vendita di prodotti commerciali differenti da quelli previsti dalla concessione di uso pubblico rilasciata;
- l’attività di vendita di bevande ed alimenti tramite apparecchi automatici era possibile solo mediante la richiesta di una nuova concessione dell’area pubblica, essendo attività difforme da quella autorizzata originariamente, ossia la vendita di giornali e riviste.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Vendite straordinarie
Iniziano in Veneto i saldi di fine stagione estate 2019
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Regione |
Si ricorda che, in base alle disposizioni regionali, nella Regione VENETO i SALDI ESTIVI DI FINE STAGIONE inizieranno sabato 06 luglio 2019 e termineranno sabato 31 agosto 2019.
Si consiglia ai Comuni di pubblicizzare nei propri siti il periodo sopracitato per favorire così una adeguata informazione alla cittadinanza.
Va tenuto presente che la REGIONE VENETO vieta le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti il periodo dei saldi di fine stagione (il periodo di divieto delle vendite promozionali è quindi iniziato il 06 giugno 2019 e termina il 05 luglio 2019). |
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Allegati: SITO DELLA REGIONETorna agli argomenti
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Polizia amministrativaVarie
La REGIONE approva il BANDO 2019 per contributi in materia di sicurezza urbana
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Regione |
Nel BUR n. 64 del 14 giugno 2019 è stata pubblicata la DGR n. 812 in data 11 giugno 2019, con la quale è stato approvato, per l'anno 2019, il BANDO per l’accesso ai contributi destinati agli enti locali per l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza, dei mezzi e delle dotazioni strumentali della polizia locale, ai sensi della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2002, art. 3.
La domanda va presentata ENTRO IL 29 LUGLIO 2019 (45 giorni dalla pubblicazione nel BUR) e, come precisato nel BANDO (allegato A alla DGR), può essere concesso un contributo, fino ad un massimo del 70% della spesa in conto capitale, per uno dei seguenti progetti:
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Ripristino della piena funzionalità e implementazione dei sistemi di videosorveglianza, rendendoli interoperabili centralizzando la gestione delle immagini, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n.558/SICPART/421.2/70;
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Approntamento o implementazione di sistemi tecnologicamente avanzati per il controllo visivo di telesorveglianza o di sistemi informatici per la sicurezza, installati presso le centrali operative uniche della polizia locale, interoperabili anche con le centrali delle forze di polizia nazionali, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n.558/SICPART/421.2/70;
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Acquisto di mezzi mobili (Allegato E alla DGR n. 2689/2004 e s.m.i), cartelli di segnaletica verticale per zone sottoposte a controllo di vicinato e strumenti operativi per la Polizia Locale, compresi apparati radio compatibili con la rete radio regionale TETRA. Sono escluse le uniformi (Allegato B alla DGR n.2689/2004 e s.m.i) e il materiale in dotazione al personale (Allegato D alla DGR n. 2689/2004 e s.m.i.) con l’eccezione delle armi da fuoco in dotazione e dell’equipaggiamento speciale di servizio.
Per approfondimenti, si rinvia alla consultazione della DGR e del BANDO. |
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Allegati: BANDO
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Turismo e strutture ricettiveVarie
Comunicato stampa della Regione sul PdL n. 331 'Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike Lands'"
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Regione |
Nel sito del Consiglio Regionale del Veneto è stato pubblicato in data 26 giugno 2019 un COMUNICATO STAMPA sull’approvazione da parte della Sesta Commissione consiliare permanente del PdL n. 331 "Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike Lands".
Come evidenziato nel COMUNICATO, il cicloturismo riduce le distanze tra natura ambiente, paesaggio e turista; rappresenta per molte destinazioni una opportunità concreta di rigenerare la propria offerta turistica; se promosso e praticato secondo precise regole, è forse la forma, assieme al turismo escursionistico a piedi, più rispettosa dell'ambiente e del paesaggio.
Con questo PDL si vogliono creare in modo strutturale le migliori condizioni per la promozione del cicloturismo, prevedendo varie novità tra le quali:
- uno strumento di programmazione per la promozione e valorizzazione del cicloturismo denominato "Piano regionale dì sviluppo del cicloturismo";
- gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei percorsi cicloturistici, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore cicloturistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente;
- vengono introdotte tre nuove tipologie di strutture ricettive: alberghiere denominate bike hotels, all'aperto denominate bike outdoor shelter, complementari denominate bike rooms.
- vengono istituiti il Registro regionale dei PERCORSI CICLOTURISTICI del Veneto, il logo VENICE BIKE LANDS, l'elenco regionale degli ACCOMPAGNATORI TURISTICI.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del COMUNICATO STAMPA e del PDL. |
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Allegati: PDL
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La Regione Veneto con L.R. 23/2019 introduce l'obbligo del CODICE IDENTIFICATIVO DI RIFERIMENTO (CIR) per gli alloggi in locazione turistica
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Regione |
Gli alloggi in locazione turistica sono una tipologia particolare di strutture ricettive disciplinata dall’articolo 27 bis della legge regionale n. 11/2013,“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, a seguito di modifica legislativa introdotta con la legge regionale n. 45/2014, e si caratterizzano perché:
- non è prevista la prestazione di servizi per gli ospiti durante il loro soggiorno;
- sono strutture ricettive non soggette a classificazione né a SCIA;
- i locatori turistici hanno attualmente solo obblighi di comunicazione alla Regione, riguardanti sia l’anagrafica di tale tipologia di alloggi, sia la movimentazione turistica;
- il Comune esercita sugli alloggi in locazione turistica la vigilanza, l’accertamento di eventuali violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei locatori, per inadempimento degli obblighi di comunicazione.
Al fine di accrescere la qualità dell’accoglienza turistica e di migliorare la conoscibilità dell’offerta turistica regionale relativa ai numerosi alloggi in locazione turistica, con LEGGE REGIONALE n. 23 del 19.06.2019, pubblicata nel BUR n. 66 del 21.6.2019, la REGIONE VENETO ha approvato il PDL n. 396 (vedi Newsletter n. 10 del 19.5.2019) che detta nuove "Disposizioni in materia di ricettività turistica", con le quali:
- viene istituito il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) della Struttura ricettiva, che dovrà essere esposto e utilizzato anche nella promozione pubblicitaria su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva;
- viene stabilito che le modalità di rilascio, esposizione ed operatività del codice identificativo degli alloggi saranno oggetto di disciplina applicativa con Regolamento di Giunta regionale che definirà anche le modalità d’inserimento del codice nel Sistema Informativo Regionale del Turismo (S.I.R.T.), il cui accesso è consentito ai Comuni per lo svolgimento della loro attività;
- viene assicurata con il CIR la leale concorrenza tra operatori del settore, oggetto di una recente, favorevole, pronuncia della Corte costituzionale, la n. 84/2019 (vedi Newsletter n. 9 del 06.5.2019).
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della legge allegata. |
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Allegati: LEGGE
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La Regione approva DIRETTIVE su obblighi assicurativi e pubblicità delle agenzie di viaggio e degli organizzatori di viaggi
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Regione |
Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 768 del 04 giugno 2019, pubblicata nel BUR n. 65 del 18 giugno 2019, avente ad oggetto "Direttive regionali in materia di obblighi assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo 2019", sono state approvate:
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le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli altri organizzatori di viaggi, nonché le direttive disciplinanti l’assicurazione o garanzia per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio (Allegato A);
- le direttive disciplinanti la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi delle agenzie nei confronti degli enti pubblici (Allegato B).
Entro il 17 agosto 2019 dovranno essere approvati con specifici DDR i seguenti modelli regionali obbligatori per le agenzie di viaggio e turismo operanti nel Veneto: SCIA per l’apertura della sede principale; comunicazione di apertura di sede secondaria; comunicazione di variazione di dati contenuti nella SCIA; richiesta di prenotazione di una nuova denominazione o di cambio di denominazione; comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede principale; comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede secondaria.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della DGR con relativi allegati. |
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Allegati: DGR e ALLEGATI
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Altre categorie
La Regione Veneto approva criteri e modalità per assegnare nel 2019 contributi per progetti di esercizio in forma associata di funzioni comunali
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Regione |
Con due recenti deliberazioni, pubblicate nel BUR n. 66 del 21.6.2019, la Regione Veneto ha approvato i criteri e le modalità di erogazione nell'anno 2019 per i seguenti contributi:
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deliberazione di Giunta Regionale n. 823 del 19 giugno 2019, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità (Allegato A) per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni, ed ha approvato il relativo modello di domanda di assegnazione contributi (Allegato B);
- deliberazione di Giunta Regionale n. 824 del 19 giugno 2019, con la quale sono stati approvati i criteri (Allegato A) per l’assegnazione e l’erogazione del contributo statale "regionalizzato" e del contributo regionale ordinario per il finanziamento delle spese di gestione per l’esercizio associato di funzioni comunali, ed ha approvato i relativi modelli di domanda di assegnazione contributi (Allegati B e C).
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura delle suddette deliberazioni di Giunta Regionale e relativi allegati. |
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Allegati: DGR 823 E ALLEGATI DGR 824 E ALLEGATI
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Varie
Anche nei Comuni deve essere nominato un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)
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Ministero |
L'art. 17 del D.to Lgs n. 82 del 07.3.2005 di approvazione del CAD (Codice Amministrazione Digitale), come modificato dal d.to lgs 179 del 26.8.2016, prevede che ogni Pubblica Amministrazione individui al proprio interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) al cui Ufficio sono attribuiti vari compiti ed in particolare:
- indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture;
- accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità;
- analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilità.
Le PP.AA. dovevano adempiere al suddetto obbligo a partire dal 14 settembre 2016 ma poiché molte non vi avevano provveduto, il Ministero per la Pubblica Amministrazione con Circolare n. 3 del 01.10.2018 ha sollecitato tutte le PP.AA. inadempienti a provvedere a tale nomina.
Di recente ANCI, interpellata sul tema, ha fornito ad un Comune delle interessanti indicazioni sulla procedura da seguire per la nomina del RTD, precisando in particolare che la figura del RTD:
- è chiamata a svolgere un ruolo centrale per la concreta applicazione nei territori degli indirizzi dettati dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale)
- è di nomina del vertice dell'Amministrazione, quindi di emanazione diretta del Sindaco e della Giunta e risponde direttamente all’organo di vertice politico (nel caso dei Comuni al Sindaco) o, in sua assenza, a quello amministrativo dell’ente (Segretario comunale);
- pone in essere tutte le azioni necessarie per la realizzazione di servizi pubblici rivisitati in un’ottica che ne preveda la piena integrazione con le nuove tecnologie;
- pianifica e coordina gli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e con quelli stabiliti nel piano triennale.
Per approfondimenti, si rinvia alla lettura della Circolare ministeriale e della risposta ANCI. |
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Allegati: CIRCOLARE
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Con legge n. 56 del 19 giugno 2019 viene previsto un PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI CONCRETE PER L'EFFICIENZA DELLE PP.AA. che verrà attuato da un NUCLEO DELLA CONCRETEZZA
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Legislazione |
Con legge n. 19 del 19 giugno 2019, pubblicata nella G.U. n. 145 del 22.6.2019, che entrerà in vigore dal 07 luglio 2019, sono state approvati “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” ed in particolare è stato previsto quanto segue:
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istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "NUCLEO DELLA CONCRETEZZA" che dovrà assicurare la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, effettuare sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle PPAA, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa, proponendo eventuali misure correttive;
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approvazione di un Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà contenere:
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le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;
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le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
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l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del NUCLEO DELLA CONCRETEZZA nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.
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l'inosservanza del termine assegnato dal NUCLEO DELLA CONCRETEZZA per adottare misure correttive comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare e le relative PPAA verranno iscritte in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
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Il prefetto puo' segnalare al NUCLEO DELLA CONCRETEZZA eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento.
Per approfondimenti, si rinvia alla lettura della legge 56/2019, allegata alla presente. |
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Allegati: LEGGE
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Per il Consiglio di Stato il preavviso di rigetto va comunicato anche per le SCIA
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Consiglio di Stato |
Con sentenza n. 3453 del 21.5.2019, pubblicata il 27 maggio 2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il seguente caso:
- la società Wind Tre S.p.A. presenta al Comune di Venezia tre SCIA tra novembre 2017 e gennaio 2018 per lavori di riconfigurazione di impianti esistenti, ai sensi dell'art. 87-bis del D.Lgs. 259/2003;
- il Comune di Venezia con tre successivi provvedimenti ha diffidato la società a non procedere alla realizzazione degli interventi di riconfigurazione degli impianti per contrasto con l’art. 50 del Regolamento Edilizio che vieta l’istallazione o la riconfigurazione con aumento di potenza di impianti di telefonia in una serie di siti considerati sensibili, quali “scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per gioco e lo sport”;
- la società ricorre al TAR per ottenere l'annullamento delle diffide del Comune;
- il TAR con sentenza 729/2018 ha respinto i ricorsi;
- la società ricorre quindi al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR contestando la parte della sentenza in cui è stato rigettato il motivo di ricorso attinente al mancato invio del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il CDS ha accolto il ricorso, compensando le spese, riformando la sentenza del TAR e accogliendo i ricorsi iniziali, per le seguenti ragioni:
- l’istituto del preavviso di diniego di cui all'art. 10bis ha la funzione di portare a conoscenza del soggetto che ha fatto una domanda all’amministrazione, i motivi che non consentono di poter accogliere la sua domanda in modo da consentire all’interessato, in via amministrativa e precontenziosa, di rappresentare all’amministrazione, nel termine assegnato, le ragioni che militano invece in favore dell’accoglimento della sua domanda;
- la disciplina ex art. 10-bis L. n. 241/1990 è senz’altro applicabile al procedimento ex art. 87-bis del D.L.vo n. 259/2003, per l’esame delle pratiche relative all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Vi informiamo che la prossima NEWSLETTER
uscirà LUNEDI' 22 LUGLIO 2019
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