Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 15 in data 04.08.2019
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Pubblicata la sentenza della Cassazione che sancisce lo stop alla vendita dei prodotti «derivati dalla coltivazione della cannabis»; la Prefettura di Treviso invita i Comuni a prevedere, per le nuove aperture, il rispetto di una distanza di almeno 500 metri da luoghi sensibili
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Prefettura |
In data 10 luglio 2019 è stata pubblicata la sentenza n. 30475 del 30 maggio 2019 della CORTE DI CASSAZIONE con la quale, come anticipato nella Newsletter n. 12 del 16.6.2019, viene precisato che la commercializzazione di “cannabis sativa L.” e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà per uso a fini medici; pertanto è reato la vendita e la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della “cannabis sativa L.”, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.
Su questo argomento il Ministero dell'Interno aveva fornito alcuni indirizzi operativi con Circolare n. 11013/110 del 09.5.2019 (vedi Newsletter n. 10 del 19.5.2019) e la Prefettura di Treviso con Circolare prot. 55674 del 30.5.2019 aveva poi avviato una ricognizione di tutti gli esercizi e le rivendite presenti sul territorio (vedi Newsletter n. 12 del 16.6.2019).
La PREFETTURA DI TREVISO con circolare del 24 luglio 2019, prot. 71737, è intervenuta nuovamente sull'argomento informando i Comuni sull'esito della ricognizione e precisando quanto segue:
- sono state individuate circa venti rivendite di "canapa e relativi derivati" distribuite in 13 Comuni della nostra provincia;
- alcune rivendite sono vicine a luoghi sensibili individuati dal Ministero con la Circolare del 09 maggio 2019 (scuole, centri sportivi, ecc.);
- invita le Amministrazioni dei 13 Comuni in questione "a tenere alta l'attenzione su tali esercizi commerciali...";
- invita tutte le Amministrazioni Comunali, in relazione a possibili nuove aperture di simili esercizi commerciali, a prevedere "una distanza minima di almeno cinquecento metri dai luoghi considerati a maggior rischio".
Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura dei vari atti sopracitati (circolare ministeriale, circolari prefettura, sentenza Corte di Cassazione), allegati alla presente. |
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Allegati: CIRCOLARE MINISTERO CIRCOLARE PREFETTURA 30 MAGGIO 2019 SENTENZA CIRCOLARE PREFETTURA 24 LUGLIO 2019
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FormazioneUffici Attività Produttive
Giornata di studio in materia di COMMERCIO su AREE PUBBLICHE e di FIERE E MERCATINI
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si informa che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza presso l'Auditorium della provincia di Treviso, per la giornata di martedì 15 ottobre 2019, un interessante incontro sul tema COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE e FIERE E MERCATINI, con relatori il dr. Simone Chiarelli, dirigente di ente locale, e il dr. Franco Santinelli, funzionario di agenzia regionale.
I destinatari di tale incontro sono i funzionari comunali degli uffici attività produttive, suap e polizia locale.
Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2019 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questa iniziativa potrà avvenire utilizzando una di queste.
L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione sul sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi.
Per maggiori dettagli, si allega il folder informativo della giornata. |
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Allegati: FOLDER
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Polizia amministrativaGiochi leciti, sale giochi
La Conferenza Unificata Regioni-Province Autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto MISE che regolamenta l'uso del logo NO SLOT
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Conferenza Unificata |
Con l'art. 9-quinquies del decreto legge 87 del 12.7.2018, convertito in legge 09 agosto 2018 n. 96, è stato istituito il logo identificativo "No Slot".
Il medesimo articolo ha previsto che con decreto del MISE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (termine scaduto il 12 febbraio 2019), su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo "No Slot".
I Comuni potranno rilasciare il logo identificativo "No Slot" ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Nella seduta del 03 luglio 2019, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del MISE (Atto rep. 61CU del 03.7.2019) che detta le condizioni per l’uso del logo identificativo "No slot", considerando anche il parere delle Regioni e dell'ANCI di “tenere conto delle autonome disposizioni regolamentari che i singoli Comuni hanno adottato sul tema del gioco pubblico”.
In attesa dell'emanazione del Decreto in questione da parte del MISE, si rinvia - per ulteriori dettagli - alla lettura del parere della Conferenza, allegato alla presente. |
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Allegati: PARERE
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Varie
Dossier del Servizio Studi Senato-Camera sul decreto-sicurezza bis
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Legislazione |
Come riportato nella Newsletter n. 12 del 16.6.2019, con DECRETO LEGGE n. 53 in data 14.6.2019, pubblicato nella G.U. n. 138 del 14.6.2019, il Governo ha approvato nuove disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, con le quali intende – in particolare – potenziare l’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza e di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.
In data 19 luglio 2019 il Servizio Studi del Senato-Camera ha pubblicato il DOSSIER n. 136/1 con il quale viene analizzato l’iter legislativo che ha portato all'approvazione del decreto legge 53/2019, e viene esaminata articolo per articolo la nuova disciplina introdotta con tale decreto, in particolare:
- alle pagine 26 e 27 viene esaminato l'art. 5, con il quale è stato stabilito che i titolari di strutture ricettive (hotel, pensioni, B&B, ecc.) devono comunicare alle Questure entro sei ore (nel testo originario del decreto-legge era prevista la comunicazione “immediata”), anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo, le generalità delle persone alloggiate per periodi non superiori alle ventiquattro ore; l’entrata in vigore di tale disposizione viene subordinata alla adozione di un decreto del Ministero dell’interno che integri le modalità di comunicazione telematica alle questure;
- alle pagine 45 e 46, viene esaminato l'art. 9, comma 1, con il quale è stata disposta una proroga fino al 31 dicembre 2019 del termine entro il quale il Governo dovrà adottare uno specifico regolamento per individuare le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali raccolti, per le finalità di polizia, dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, con particolare riferimento agli adattamenti che si impongono nella parte in cui si prevede l’accesso al citato CED da parte del personale dei Corpi e dei servizi di polizia municipale per verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei riguardi delle persone controllate.
Per un approfondimento si rinvia alla lettura dell’allegato Dossier. |
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Allegati: DOSSIER
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiorna il DISCIPLINARE per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada
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Ministero |
Con provvedimento in data 30.4.2019, pubblicato nella G.U. n. 142 del 19 giugno 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato alcune modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada di cui al decreto interdirigenziale 27 novembre 2002, ed in particolare viene previsto quanto segue:
- sono state adattate le disposizioni alle manifestazioni che prevedono anche migliaia di concorrenti;
- viene previsto un più rigoroso riferimento alle norme sportive federali;
- il responsabile della scorta non potrà iniziare la scorta né consentirne la continuazione se non è costantemente garantita la presenza al seguito della corsa di un certo numero di ambulanze o veicoli sanitari equiparati, di personale medico;
- accanto al personale abilitato di scorta, dovrà essere garantita anche la presenza di persone in possesso della specifica tessera di moto-staffettista rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un ente di promozione sportiva;
- viene disciplinato meglio il tema delle barriere protettive, a sicurezza dei concorrenti;
- deve essere garantita - per eventi con oltre mille concorrenti - la presenza di personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva per tutte le intersezioni ed i punti sensibili del percorso;
- viene ridisegnata completamente la figura del responsabile dei servizi di scorta definendone compiti e ruolo e tenendola ben distinta da quella, di nuova definizione, del capo-scorta, a cui sono affidati compiti operativi di coordinamento del personale abilitato.
Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura dell'allegato provvedimento ministeriale. |
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Allegati: PROVVEDIMENTO MINISTERIALE
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Somministrazione alimenti e bevandeVarie
Per il Consiglio di Stato la Pianificazione Commerciale integra e completa la Pianificazione Urbanistica e comunque non si può adottare un provvedimento sanzionatorio in pendenza di una domanda di sanatoria
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Consiglio di Stato |
Con sentenza n. 3839 del 04 giugno 2019, pubblicata il 07 giugno 2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il seguente caso:
- una società è titolare di licenza rilasciata dal Comune di Solofra nel 2006 per attività di somministrazione di alimenti e bevande in un fabbricato di cui ha la disponibilità;
- nel 2011 la Polizia locale riscontra l'esecuzione di opere edilizie non consentite ed il Comune con Ordinanza di marzo 2011 dispone il ripristino dello stato dei luoghi e delle destinazioni d'uso previste dall'originario permesso di costruire;
- la società presenta nell'aprile 2011 la SCIA per i lavori edilizi contestati ma il Comune con Ordinanza di maggio 2011 dispone la sospensione di ogni attività;
- la società ricorre quindi al Tar per contestare i vari provvedimenti del Comune ma il TAR Campania con sentenza di luglio 2011 respinge il ricorso in quanto "l’attività di somministrazione di alimenti e bevande doveva considerarsi incompatibile.." con la destinazione urbanistica attribuita all’area interessata e indicata nel permesso di costruire;
- la società ricorre quindi al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR e contesta vizi per "violazione di legge ed eccesso di potere, omissione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, difetto assoluto del presupposto e di istruttoria, mancanza di una congrua motivazione negli atti impugnati, non riconducibilità ad alcuna base normativa dell’ingiunzione di sospensione dell’attività di somministrazione, sospensione di un’attività regolarmente autorizzata".
Il CDS ha accolto il ricorso, compensando le spese, riformando la sentenza del TAR e accogliendo il ricorso iniziale, in particolare per le seguenti ragioni:
- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui il Comune ha ingiunto la sospensione, era stata a suo tempo autorizzata dallo stesso Comune con licenza del 6 luglio 2006, con la quale veniva richiamata la destinazione attribuita all’area interessata dal Piano comunale dei pubblici esercizi;
- la destinazione dei locali ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve ritenersi in linea anche con la destinazione di zona contenuta nel P.R.T. in quanto il contrasto fra le diverse previsioni pianificatorie, quella urbanistica e quella di settore commerciale, può essere risolto nel senso che il Piano commerciale integra e completa la pianificazione urbanistica riveniente dal P.R.T.;
- le opere contestate dalla polizia locale nel 2011 apparivano effettivamente abusive in quanto avevano determinato un mutamento di destinazione d’uso dei locali, ma nel 2009 risultava presentata una domanda di accertamento di conformità ex articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione al mutamento di destinazione d’uso, e tale domanda avrebbe dovuto essere esaminata e valutata prima di adottare qualsiasi provvedimento sanzionatorio, stante il "notorio principio dell’impossibilità di adozione di siffatte misure in pendenza di domande di sanatoria".
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Altre categorieVarie
E' stata pubblicata nel BUR la legge regionale n. 25/2019 con la quale viene introdotta la possibilità di regolarizzare gli adempimenti e rimuovere gli effetti sanzionatori relativi a violazioni di norme regionali
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Regione |
Nel BUR n. 80 del 23.7.2019 è stata pubblicata la legge regionale n. 25 del 16.7.2019 con la quale, come anticipato nella Newsletter n. 14 del 22.7.2019, sono state approvate "Norme per introdurre l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative”.
La suddetta legge, che si compone di 6 articoli ed è entrata in vigore il 24 luglio 2019, stabilisce in particolare quanto segue:
- introduce il principio in base al quale, nei procedimenti di accertamento per violazione di disposizioni normative sanzionati in via amministrativa, con riferimento alle materie di competenza esclusiva della Regione, nessun provvedimento sanzionatorio può essere irrogato se prima non è stata consentita la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione da parte del soggetto interessato;
- entro il 22 ottobre 2019 la Giunta regionale dovrà adottare i provvedimenti atti a individuare la tipologia della violazione e gli adempimenti che la regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione comportano, nonché dovrà individuare le fattispecie per le quali non è possibile ricorrere alla regolarizzazione o alla rimozione degli effetti;
- la regolarizzazione non potrà essere applicata per un comportamento che ne è già stato oggetto nei TRE anni precedenti alla data di accertamento della violazione (non quindi nei CINQUE anni precedenti come inizialmente previsto nel Progetto di Legge);
- viene abrogato l'istituto della DIFFIDA AMMINISTRATIVA previsto dall'art. 2bis della legge 28 gennaio 1977 n. 10, con decorrenza - per ciascun procedimento sanzionatorio - dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale previsto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 25/2019.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della legge, allegata alla presente. |
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Allegati: LEGGE REGIONALE
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La Regione Veneto con L.R. 29/2019 introduce alcuni adeguamenti alle leggi in materia di governo del territorio e paesaggio, di turismo e di suap
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Regione |
Con LEGGE REGIONALE n. 29 del 25.7.2019, pubblicata nel BUR n. 83 del 30.7.2019 ed entrata in vigore il 31 luglio 2019, la REGIONE VENETO ha approvato alcuni adeguamenti a normative regionali in materia di ".. governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia".
Si segnalano in particolare, le seguenti modifiche a normative regionali:
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alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" viene aggiunto l'art. 44bis "Riutilizzo di strutture in zona agricola per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso", con il quale viene prevista la possibilità di utilizzare - a determinate condizioni - le strutture agricolo-produttive non più utilizzate per esigenze dell'agricoltura e dell'allevamento, per finalità di locazione turistica o di dipendenza di albergo diffuso;
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alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante" viene aggiunto l'art. 6bis, con il quale viene previsto che "Nelle procedure relative allo sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010, decorsi inutilmente i termini fissati dall'articolo 7, commi 1 e 2, del medesimo decreto, senza che il responsabile del procedimento presso la struttura dello sportello unico comunale o intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento conclusivo, ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 3, il richiedente può presentare istanza alla struttura provinciale o della Città metropolitana competente in materia di sportello unico per le imprese affinché, entro quindici giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l'eventuale prosecuzione del procedimento. Le medesime procedure si applicano nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DPR 160/2010, non sia stato comunicato l'avvio della conferenza dei servizi entro i termini dell'articolo 7, comma 1.";
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viene soppresso l'art. 48 della L.R. 11 del 13 aprile 2001, con il quale erano state subdelegate alle province le funzioni di polizia mineraria su terraferma e quelle relative alle risorse geotermiche su terraferma; tali funzioni a decorrere dal 30.7.2019 sono riallocate alla Regione;
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alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", viene aggiunto l'art. 26bis con il quale viene introdotta una disciplina specifica della gestione del verde nelle strutture ricettive all'aperto stabilendo in particolare che "... Il gestore della struttura ricettiva all'aperto è tenuto a predisporre un piano di gestione quinquennale delle essenze ad alto fusto presenti all'interno della struttura ricettiva all'aperto, avente ad oggetto lo svolgimento delle pratiche agronomiche e fitosanitarie, nel rispetto delle prescrizioni in vigore relative alla struttura ricettiva. Il piano, predisposto ...... da dottori agronomi e dottori forestali nonché da periti agrari secondo le modalità e nei limiti di competenza stabiliti dalla vigente normativa, deve essere presentato alla struttura regionale territorialmente competente in materia di foreste, ed è approvato con autorizzazione unica, sostitutiva di ogni altro atto di assenso, comunque denominato. Il piano può essere aggiornato annualmente tramite la medesima procedura. La procedura si svolge con la partecipazione del Comune nonché, ove previsto, della Soprintendenza, tramite conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato. Lo svolgimento degli interventi previsti dal piano di gestione non richiede ulteriori atti autorizzativi, comunque denominati. La Giunta regionale individua i contenuti del piano e disciplina le modalità di attuazione nonché le forme di monitoraggio e di controllo".
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della allegata legge regionale. |
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Allegati: LEGGE REGIONALE
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La Conferenza Unificata Regioni-Province Autonome approva il PATTO per la SEMPLIFICAZIONE
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Conferenza Unificata |
Nella seduta del 25 luglio 2019, la Conferenza Unificata ha approvato il Patto per la semplificazione 2019-2021 con il quale "il Governo, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni si impegnano per una politica di riforma della burocrazia fondata su semplificazione e digitalizzazione, razionalizzando l'insieme dei procedimenti nella prospettiva di ridurre i tempi e i costi complessivi per il destinatario".
Come riportato nel sito della Conferenza delle Regioni e Province autonome, i primi quattro interventi previsti dal PATTO PER LA SEMPLIFICAZIONE sono:
- Realizzazione del Fascicolo Informatico di Impresa attraverso l'interoperabilita' dei SUAP. A fronte della forte disomogeneita' dei SUAP presente nel territorio nazionale, l'adozione di standard comuni consentira' per la prima volta di far dialogare i sistemi informativi esistenti. La digitalizzazione sarà preceduta da interventi di semplificazione a vantaggio di una modalità intelligente ed efficace di gestione dei procedimenti e di accesso condiviso da parte di tutte le amministrazioni ai dati presenti presso ciascun sistema informativo;
- Istituzione del Portale informativo delle imprese. Tutte le informazioni utili alle imprese per aprire e svolgere la propria attività' saranno accessibili da un unico portale web collegato a quelli già esistenti, organizzate per i principali "eventi della vita" delle imprese, comprensibili e semplificate. I lavori per la realizzazione del portale mirano a mettere a sistema le migliori esperienze già realizzate sul territorio italiano e ad agevolare le amministrazioni nell'adeguamento al Regolamento UE 2018/1724 sulla istituzione dello Sportello unico digitale;
- Semplificazione dei controlli sulle imprese per renderli trasparenti e piu' efficaci. Si avvia un nuovo programma di semplificazione e razionalizzazione per migliorare l'efficacia e la qualità dei controlli, a partire da due aree molto rilevanti in termini di oneri amministrativi per le imprese: igiene e sicurezza degli alimenti e sicurezza sul lavoro. Saranno individuati strumenti efficaci di coordinamento delle attivita' e modalita' operative per realizzare un sistema informativo unico nazionale;
- Estensione della standardizzazione della modulistica d'impatto sull'attivita' d'impresa, con riferimento a tipologie di procedimenti, d'interesse sia per le imprese sia per i cittadini, per assicurare semplificazione, chiarezza e trasparenza. Tutta la modulistica sarà digitalizzata per garantire la piena interoperabilità tra amministrazioni.
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Allegati: COMUNICATO CONFERENZATorna agli argomenti
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Nuovo Accordo in data 25 luglio 2019 della Conferenza Unificata Regioni-Province Autonome in materia di MODULISTICA UNIFICATA
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Conferenza Unificata |
Con provvedimento in data 25.7.2019 la Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione dei seguenti tre nuovi moduli, completi dei relativi schemi XML, al fine di consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni:
- SCIA per apertura Autoscuole;
- SCIA per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate);
- DOMANDA autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate).
La scheda anagrafica, approvata con l'Accordo del 4 maggio 2017, è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascuno dei suddetti moduli.
La nuova modulistica potrà essere adattata dalle Regioni entro il 15 ottobre 2019 e successivamente - entro il 31 dicembre 2019 – i Comuni dovranno pubblicarla nel proprio sito istituzionale con una delle seguenti modalità:
- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento;
- Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’accordo, e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.
Con lo stesso Accordo è stata approvata una modifica al Quadro riepilogativo della documentazione allegata per la modulistica precedentemente approvata, relativa a tutte le attività che prevedono vendita e somministrazione di alcolici.
In attesa della pubblicazione del testo dell’Accordo sopracitato, si rinvia per ulteriori dettagli alla nuova modulistica approvata con il suddetto Accordo, allegata alla presente. |
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Allegati: SCHEMA XML SCIA AUTOSCUOLE SCIA SOMMINISTRAZIONE CIRCOLI PRIVATI DOMANDA SOMMINISTRAZIONE CIRCOLI PRIVATI
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