Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 18 in data 15.09.2019

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Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

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Commercio aree pubbliche

Varie

La REGIONE ricorda ai Comuni di inviare entro il 15 ottobre 2019 i dati sui mercati e sui mercatini dell'antiquariato e collezionismo, al fine di aggiornare il CALENDARIO REGIONALE DEI MERCATI

Regione

L'articolo 12, comma 2, della LEGGE REGIONALE n. 10 del 06.4.2001 relativa a NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, stabilisce che "Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni devono inviare alla Regione, al fine della predisposizione di un calendario regionale dei mercati, una comunicazione che riporti per ogni mercato o per i posteggi isolati: a) dati identificativi, luogo e denominazione; b) giorno di svolgimento; c) settori merceologici con rispettivo numero di posteggi; d) orario di vendita; e) numero dei posteggi riservati agli agricoltori; f) servizi di mercato; g) i dati delle autorizzazioni itineranti concesse dal comune; h) ogni ulteriore elemento utile riguardante la situazione del commercio su aree pubbliche nel proprio territorio".

Con nota prot. 375657 in data 29.8.2019, la REGIONE VENETO ha quindi chiesto ai COMUNI di trasmettere entro il 15 OTTOBRE 2019 i dati di cui all'art. 12, comma 2, sopraindicato, distinti per mercati e mercatini dell'antiquariato e collezionismo, escludendo i dati relativi ai posteggi isolati singoli, ed utilizzando i moduli disponibili sul sito internet della Regione.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della nota regionale e relativo allegato.

Allegati:
NOTA REGIONALE
ALLEGATO ALLA NOTA
MODULO MERCATI
MODULO MERCATINI

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Commercio fisso

Varie

Individuazione da parte della Regione di altri SETTE distretti del commercio

Regione

Come noto, il comma 1 dell’art. 8 della legge regionale n. 50 del 28.12.2012, “POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO”, prevede che “I Comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, propongono l’individuazione dei distretti del commercio alla Giunta regionale che li approva con proprio provvedimento”.

Il primo riconoscimento dei distretti del commercio è avvenuto con deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 06.3.2018, con la quale sono stati riconosciuti 58 distretti, comprendenti 111 amministrazioni comunali.

Con DGR n. 1232 del 20.8.2019, pubblicata nel BUR n. 103 del 13.9.2019, sono state approvate altre SETTE proposte comunali di individuazione dei distretti del commercio, che portano a 65 i distretti inseriti nell’ELENCO REGIONALE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO così ripartiti tra le varie province:

  • Treviso 8 (Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Motta di Livenza, Oderzo, Treviso, Preganziol e Valdobbiadene)
  • Belluno 1
  • Padova 16
  • Rovigo 5
  • Venezia 13
  • Verona 10
  • Vicenza 12

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della DGR 1232/2019 e relativo allegato.

Allegati:
DGR e ALLEGATO

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Promemoria su Convegno di aggiornamento in materia di "Azioni di contrasto al gioco d'azzardo" previsto per lunedì 23-9-2019

Centro Studi Amministrativi MT

Si ricorda che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza per LUNEDI' 23 settembre 2019, presso l'Auditorium della Provincia di Treviso, un Convegno rivolto a Sindaci, Assessori e Funzionari degli Uffici Attività Produttive, Polizia Locale, Servizi Sociali sul tema "RETI ISTITUZIONALI COME RISORSA NEL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO: verifica percorsi attuati e possibili nuovi interventi di prevenzione", e che avrà come relatori la dott.ssa Michela Frezza, Direttore del Dipartimento per le dipendenze ULSS n. 2, il dott. Paolo Jarre, Direttore Dipartimento Dipendenze della ASL TO3, e l'avv. Gigliola Osti, Consulente giuridico dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria e va effettuata nella sezione formazione sul sito www.comunitrevigiani.it.

Si allega folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa.

Allegati:
FOLDER

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Polizia amministrativa

Giochi leciti, sale giochi

Indagine conoscitiva dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana sulla LUDODIPENDENZA

Associazione Comuni MT

Con pec inviata in data 14.8.2019, l'Associazione Comuni Marca Trevigiana ha avviato una indagine conoscitiva per rilevare la situazione attuale dei Comuni riguardo alle azioni intraprese in materia di "lotta alla ludodipendenza".

Ai Comuni è stato chiesto di comunicare:

  • se hanno approvato il manifesto dei Sindaci della Marca Trevigiana;
  • se hanno approvato il regolamento proposto dall'Associazione Comuni o un regolamento diverso;
  • se hanno approvato l’ordinanza proposta dall'Associazione Comuni o un’ordinanza diversa;
  • se hanno intenzione di approvare i provvedimenti in questione.

Si INVITANO i Comuni che non hanno ancora risposto alla suddetta richiesta a rispondere il prima possibile inviando una semplice comunicazione all’indirizzo email  info@unicoperlimpresa.it oppure alla pec comunitrevigiani@pec.it .

Si confida nella consueta collaborazione di tutti i Comuni aderenti a UNICOPERLIMPRESA e si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

Allegati:
RICHIESTA ASSOC. COMUNI

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Pubblicata nel BUR la nuova legge della Regione che rafforza l'azione di contrasto al "gioco d'azzardo patologico(GAP)"

Regione

Con legge regionale n. 38 del 10.9.2019, pubblicata nel BUR n. 103 del 13.9.2019, sono state approvate “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”, contenute nel Progetto di Legge  n. 395 ( vedi Newsletter n. 7 del 07.4.2019).

Come riportato in due  COMUNICATI STAMPA pubblicati in data  03.9.2019 e 04.9.2019 nel sito del Consiglio Regionale del Veneto:

  • questa nuova legge "...segna un passo importante della Regione Veneto nell’attività di contrasto alla ludopatia"
  • la ludopatia ha assunto dimensioni rilevanti anche nel nostro Paese e ciò porta sempre più a riflettere sul rischio per molti soggetti, soprattutto quelli più vulnerabili, di sviluppare una vera e propria dipendenza comportamentale, con gravi disagi per la persona. Vi è inoltre il rischio di compromettere anche l’equilibrio e la stabilità economico-finanziaria familiare. 

Il testo di questa nuova legge  è formato da 17 articoli, che stabiliscono in particolare quanto segue:

  • l'articolo 1 indica le finalità della legge, di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo;
  • l'articolo 2 definisce il gioco d'azzardo, il GAP e i punti gioco;
  • l'articolo 3 istituisce in Regione un Tavolo Tecnico permanente sul GAP;
  • l'articolo 4 indica gli interventi e le attività che farà la Regione (percorsi, programmi, sperimentazioni, indirizzi, collaborazioni, ecc.);
  • l'articolo 5 indica gli interventi delle ULSS in termini di prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione dal GAP;
  • l'articolo 6 individua i compiti dei Comuni, che sono di attuazione della legge regionale, di individuazione criteri di riordino e collocazione dei punti gioco, di determinazione distanze minime da luoghi sensibili, di sanzioni, di forme di premio per esercizi che non installano o disinstallano gli apparecchi da gioco;
  • l'articolo 7 prevede in particolare che la collocazione dei punti gioco debba rispettare una distanza di almeno 400 metri da determinati luoghi sensibili (istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, ecc.); i Comuni devono poi inserire nei Piani urbanistici e territoriali specifiche previsioni per l'ubicazione di sale da gioco;
  • l'articolo 8 stabilisce che la Giunta Regionale adotterà (entro il 13 novembre 2019) un provvedimento per rendere omogenee nella Regione le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco; entro tale termine i titolari di sale da gioco o di esercizi in cui ci sono forme di gioco d’azzardo, devono comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco;
  • l'articolo 9 indica i compiti dei gestori dei PUNTI GIOCO, tra i quali rientra l'esposizione materiale informativo sul GAP fornito dalle Ulss;
  • l'articolo 10 precisa che per la pubblicità del gioco d'azzardo si applica la legge nazionale 96/2018;
  • l’articolo 11 prevede che Regione e Comuni – in caso di concessione di finanziamenti o altri benefici economici - possono considerare titolo di preferenza l’assenza di forme di gioco d’azzardo;
  • l’articolo 12 detta disposizioni in materia di IRAP;
  • l’articolo 13 introduce il divieto di utilizzare  terminali che consentono l’accesso al gioco mediante prelievo di contante o il pagamento per l’uso del gioco;
  • l'articolo 14 precisa che la vigilanza spetta ai COMUNI e le relative sanzioni sono introitate dai Comuni che le devono utilizzare prioritariamente per interventi di prevenzione del GAP; i Comuni devono riversare alla Regione il 20% delle sanzioni introitate.

Viste le novità introdotte con la presente LEGGE REGIONALE, si ricorda che  lunedì 23 settembre 2019 si svolgerà presso l’auditorium della provincia di Treviso un Convegno in materia di  "Azioni di contrasto al gioco d'azzardo" (vedi altro punto di questa Newsletter), nel corso del quale si  affronterà la complessa materia della regolamentazione del gioco d’azzardo e si cercherà anche di fornire utili chiarimenti al riguardo.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della legge, allegata alla presente.

Allegati:
LEGGE REGIONALE

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Varie

Il GRUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE ha predisposto una specifica modulistica di back office per le manifestazioni temporanee

Centro Studi Amministrativi MT

Informiamo che il Gruppo Attività Produttive del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana sta proseguendo il suo percorso di revisione della modulistica in conformità alle nuove  Linee guida in materia di pubblico spettacolo/trattenimento.

Saranno a breve inseriti nel portale Unico per l'Impresa, nella sezione " Manifestazioni ed eventi temporanei"  i seguenti   modelli di back office - nuovi o aggiornati - che ci auguriamo possano essere d'ausilio ai colleghi nella gestione delle pratiche relative alle manifestazioni ed agli eventi temporanei:

  • Deliberazione di indirizzo per manifestazioni (CAPMA01S);
  • Avviso di manifestazione sportiva non avente caratteristiche di p.s. (CAPPA07C);
  • Riscontro comunicazione preventiva (CAPPB83D);
  • Licenza di pubblico spettacolo superiore 200 persone ripetitiva;
  • Licenza di pubblico spettacolo superiore 200 persone con CCVLPS;
  • Licenza di pubblico spettacolo fino 200 con dichiarazione tecnico abilitato;
  • Licenza di pubblico spettacolo senza strutture o allestimenti;
  • Licenza di pubblico spettacolo in struttura fissa agibile.
Allegati:
UNICOPERLIMPRESA

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L'Agenzia delle Dogane e Monopoli fornisce alcune precisazioni sulla licenza fiscale di esercizio reintrodotta per numerose attività produttive, in particolare per le manifestazioni temporanee

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Come riferito nella Newsletter n. 14 del 22.7.2019, con legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella G.U. n. 151 del 29.6.2019, è stato reintrodotto - a decorrere dal 30 giugno 2019 - l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate (esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi, rifugi alpini, mense aziendali e spacci annessi ai circoli privati, manifestazioni temporanee con somministrazione o vendita di alcolici).

Con nota Prot. 15942/RU del 16/08/2019 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trieste ha risposto ad un quesito posto dalla Regione Friuli precisando che:

  • per le attività ambulanti o temporanee, per la partecipazione a manifestazioni, fiere, mostre, mercati, svolte in una o più postazioni/spazi di aree pubbliche cittadine avute in concessione per un tempo determinato, è ammesso il rilascio di una licenza fiscale solo per ciascun evento, dove l'operatore autorizzato è presente ed esercita l'attività o, se l'evento è periodico, limitatamente ad un luogo e ad un periodo dell'anno prestabilito per più anni;

  • nel caso in cui le attività in questione si svolgano all'interno di spazi dedicati stabilmente a manifestazioni espositive, gestiti e disponibili dagli Enti a ciò preposti, quali Enti Fiera, la licenza può essere attribuita all'Ente stesso che ne fa richiesta, in luogo dei singoli soggetti espositori, rimanendo salvo il fatto che in capo all'ente stesso, titolare della licenza, ricade la responsabilità sulla liceità del consumo delle bevande alcoliche distribuite dai diversi soggetti espositori, anche sotto il profilo della disciplina sulle accise; in tale ultimo caso, l'Ente richiedente dovrà necessariamente essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di vendita di bevande alcoliche nonchè delle altre autorizzazioni previste.

Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura della nota dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, allegata alla presente.

Allegati:
NOTA AGENZIA DOGANE

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La Prefettura chiarisce quali servizi possono essere espletati solo da operatori della vigilanza privata in possesso di licenza ex art. 134 TULPS

Prefettura

Con nota Fasc. 2204/2019, prot. 82200 del 04.9.2019, la Prefettura di Treviso richiama la Circolare del Ministero dell'Interno n. 557 del 23.4.2019 avente ad oggetto “Servizi di vigilanza e custodia del patrimonio altrui riservati agli istituti di vigilanza privata e servizi di portierato. Contrasto dei fenomeni di abusivo esercizio di attività di vigilanza privata” con la quale sono state fornite delle direttive utili al fine dell'esatta individuazione del perimetro dei servizi che possono essere espletati solo da operatori economici in possesso della licenza di cui all'art. 134 TULPS per lo svolgimento di servizi di vigilanza ed investigazione privata.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata nota prefettizia.

Allegati:
NOTA PREFETTIZIA

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Turismo e strutture ricettive

Varie

La Regione Veneto segnala le modifiche introdotte con LR 29/2019 ad alcune disposizioni in materia di turismo e strutture ricettive

Regione

Nella Newsletter n. 15 del 04.8.2019 era stato riferito che con LEGGE REGIONALE n. 29 del 25.7.2019, pubblicata nel BUR n. 83 del 30.7.2019 ed entrata in vigore il 31 luglio 2019, la REGIONE VENETO aveva approvato alcuni adeguamenti a normative regionali in materia di ".. governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia".

Con nota prot. 390886 del 10.9.2019 la REGIONE VENETO segnala che con la L.R. 29/2019 è stato modificato anche l'art. 30 della L.R. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" ed evidenzia in particolare il nuovo comma 5 di questo articolo 30 che tratta di "indice di utilizzo territoriale delle strutture ricettive, rapporto di copertura della struttura ricettiva..".

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del testo aggiornato dell'art. 30 della L.R. 33/2002.

Allegati:
ARTICOLO 30

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La REGIONE fornisce precisazioni in materia di accertamento violazioni e applicazione sanzioni a strutture ricettive

Regione

Con nota prot. 394593 in data 12.9.2019, la REGIONE VENETO ha fornito alcune precisazioni in materia di “Accertamenti delle violazioni e applicazione delle sanzioni per illeciti amministrativi di strutture turistico ricettive. L.R. n. 11/2013 art. 49” ed in particolare ha chiarito che:

  • con DGR 1997 del 21.12.2018 (Vedi Newsletter n. 27 del 30.12.2018) era stato disposto che a decorrere “.. dal 01 aprile 2019 i Comuni esercitano le funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e di applicazione delle relative sanzioni amministrative in materia di turismo …”;
  • l’art. 49 della L.R. n. 11/2013 prevede che “l’accertamento delle violazioni degli obblighi e l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all’adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell’attività sanzionata.. sono attribuiti al Comune competente per territorio”;
  • i Comuni quindi NON DEVONO TRASMETTERE alla Regione verbali di accertamento al fine della decisione sulle relative sanzioni;
  • l’art. 35, comma 7, della L.R. n. 11/2013 prevede solamente uno scambio di informazioni tra REGIONE e COMUNI in materia di vigilanza sulle strutture ricettive soggette a classificazione; i Comuni sono quindi invitati a inviare alla Regione, solo per conoscenza, copia dei provvedimenti comunali di cessazione o sospensione di attività sanzionate e degli eventuali successivi provvedimenti di annullamento in autotutela.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della nota regionale, allegata alla presente.

Allegati:
NOTA REGIONALE

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La Regione aggiorna altra modulistica in materia di AGENZIE DI VIAGGIO

Regione

Come riportato nella Newsletter n. 13 del 30.6.2019, con DGR  n. 768 del 04 giugno 2019, avente ad oggetto "Direttive regionali in materia di obblighi assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo 2019", sono state approvate le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli altri organizzatori di viaggi, nonché le direttive disciplinanti l’assicurazione o garanzia per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio.

In attuazione di quanto previsto dalla DGR suddetta, con Decreti del DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 190, 191, 192 e 193 in data 06.9.2019, pubblicati nel BUR n. 103 del 13 settembre 2019, sono stati approvati i seguenti modelli regionali obbligatori per le agenzie di viaggio e turismo operanti nel Veneto:

  • Richiesta di prenotazione per modifica denominazione agenzia già esistente;
  • SCIA di modifica denominazione/ragione sociale di società che gestisce una agenzia in attività;
  • SCIA di modifica legale rappresentante o di organo amministrativo di società che gestisce una agenzia in attività;
  • SCIA di subingresso di un nuovo titolare nella gestione di una agenzia in attività.

I modelli suddetti si aggiungono a quelli già approvati con precedenti DDR n. 172, 173,174, 175, 176, 177 e 178 in data 14 agosto 2019 (vedi Newsletter n. 17 del 01.9.2019). 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei DDR sopracitati e dei relativi allegati.

Allegati:
DDR

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Altre categorie

Varie

Approvata una Legge Regionale in materia di tutela delle prestazioni professionali e di contrasto all'evasione fiscale

Regione

Con legge regionale n. 37 del 10 settembre 2018, pubblicata nel BUR n. 103 del 13 settembre 2019, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di contrasto all'evasione fiscale”, la REGIONE promuove anche il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti.

Questa legge è composta da 7 articoli i cui contenuti principali sono di seguito riassunti:

  • Art. 1: precisa oggetto e finalità della legge (tutela prestazioni professionali e lotta all'evasione fiscale);
  • Art. 2: stabilisce che alle istanze presentate da privati o imprese, previste da norme e regolamenti regionali, provinciali o comunali, deve essere allegata anche la “lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente” nella quale devono essere indicati gli estremi di iscrizione all'albo o collegio, gli estremi dell'assicurazione professionale, la descrizione della prestazione e il compenso, che deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto;
  • Art. 3: viene precisato che le PP.AA. al momento conclusivo del procedimento amm.vo dovranno acquisire specifica dichiarazione del professionista attestante il pagamento del compenso da parte del committente; tale dichiarazione dovrà essere formulata con apposito modello che verrà adottato dalla Giunta regionale; il pagamento delle prestazioni a carattere tecnico viene subordinato all'attestazione da parte della P.A. dell'idoneità del progetto o elaborato tecnico;
  • Art. 4: chiarisce il principio di equo compenso e prevede il divieto di clausole vessatorie;
  • Art. 5: prevede che la Giunta Regionale relazioni annualmente alla Commissione consiliare competente sull'attuazione di questa legge;
  • Art. 6: chiarisce che questa legge non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Per un approfondimento e ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell'allegata legge regionale.

Allegati:
LEGGE REGIONALE

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Con legge n. 81/2019 sono state prorogate le scadenze per l'adeguamento antincendio per scuole e asili nido

Legislazione

Con l'art. 4bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, introdotto con la legge di conversione 8 agosto 2019 n. 81, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 188 del 12 agosto 2019, sono state approvate le seguenti proroghe:

  • proroga al 31 dicembre 2021 del termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto;

  • proroga al 31 dicembre 2019 del termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura del decreto legge aggiornato con la legge di conversione, allegato alla presente.

Allegati:
DECRETO LEGGE CONVERTITO

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La REGIONE precisa che dal 01 ottobre 2019 viene delegata ai COMUNI la competenza per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca

Regione

Con nota prot. 56711 in data 11.9.2019 la Provincia di Treviso ha trasmesso la nota della REGIONE n. 0368484 del 22.8.2019, con la quale sono state fornite precisazioni in materia di "autorità competenti per le sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca.." ed in particolare viene chiarito che:

  • con DGR n. 1079 del 30.7.2019 è stato approvato il modello organizzativo di "riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca..";
  • con DGR n. 1080 del 30.7.2019 è stato approvato uno schema di convenzione tra province, città metropolitana e Regione per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca;
  • per i processi verbali già iniziati con la notifica entro il 30.9.2019, la competenza rimane in capo alle province e alla città metropolitana;
  • per i processi verbali notificati a decorrere dal 01.10.2019, la competenza viene delegata ai Comuni;
  • i Comandi delle Polizie Locali sono invitati a diffondere le informazioni in questione presso le guardie volontarie presenti nel territorio;
  • dal 01 ottobre 2019 entra in vigore il Regolamento Regionale n. 6 del 28.12.2018 relativo alla pesca e all'acquacoltura. 

La PROVINCIA chiede ai Comuni di comunicare agli uffici provinciali il numero di ccp per il versamento dell'importo delle violazioni.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura delle note regionale e provinciale, delle DGR e del Regolamento regionale, allegati alla presente.

Allegati:
REGOLAMENTO REGIONALE
DGR 1079/2019
DGR 1080/2019
NOTE PROVINCIA E REGIONE
SCHEMA CONVENZIONE

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Per il CDS l'accesso civico non deve avere carattere "massivo" ma deve riguardare atti ben individuati e non deve comunque essere di intralcio al buon funzionamento della P.A.

Consiglio di Stato

Con sentenza n. 5702 del 30.7.2019, pubblicata il 13 agosto 2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il seguente caso:

  • il titolare di alcuni esercizi di somministrazione nel Comune di SERRARA FONTANA ha un contenzioso col Comune a seguito della mancata concessione dell'agibilità in sanatoria in un immobile e alla sospensione delle attività commerciali ivi svolte;
  • il titolare presenta al Comune in data 25.6.2018 una istanza di accesso procedimentale ex art. 22 legge 241/1990 e di accesso civico ex art. 5 .to lgs 33/2013 per ottenere copia ".. di tutte le licenze commerciali..., dei certificati di agibilità di dette attività..., delle domande di condono non ancora evase ...";
  • il Comune con provvedimento in data 10.7.2018 nega l'accesso in particolare perché sono inammissibili le istanze di accesso rivolte ad un controllo generalizzato o ispettivo sull’operato della P.A. e perché l’accesso civico non può esser adoperato in modo distorto o divenire causa di intralcio dell’azione amministrativa;
  • il titolare impugna innanzi al TAR Napoli il diniego del Comune;
  • il TAR, con sentenza in data 09.5.2019, respinge il ricorso limitatamente all'accesso ex art. 22 ed accoglie il ricorso limitatamente all'accesso civico ex art. 5, per varie ragioni ed in particolare perchè lo scopo dell'accesso civico è ".. la trasparenza dell’azione concreta della P.A. diventi condizione per il controllo diffuso, anche con riguardo agli atti non soggetti a pubblicazione, sull’operato della stessa P.A.";
  • il Comune impugna innanzi al CDS la sentenza del TAR Napoli per varie ragioni ed in particolare perché "... l’istanza è ... “massiva” ed è in grado di creare grave disagio e nocumento alla regolare funzionalità degli uffici comunali ..., il TAR ha misconosciuto la gran mole dei controinteressati coinvolti dagli atti richiesti con l’istanza ...e l’esatto riparto dell’onere probatorio circa l’esatta identificazione dell’istante per i dati cui accedere".

Il CDS ha accolto il ricorso, riformando la sentenza del TAR e rigettando quindi il ricorso iniziale, in particolare per le seguenti ragioni:

  • la giurisprudenza esclude che le esigenze di cura e difesa di interessi giuridici siano tutelabili fino al punto d’ammettere istanze d’accesso di contenuto del tutto indeterminato o riferite a rapporti estranei alla sfera giuridica del richiedente;
  • l’accesso civico non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d’istituto e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, e non deve essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A. e va usato secondo buona fede;
  • l’istanza d’accesso civico in questione è “massiva” ed è quindi da ritenersi legittimo il rigetto del Comune motivato sia per l’ampiezza degli atti cui accedere sia per la totale assenza d’ogni specificità sugli atti stessi.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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