Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 19 in data 29.09.2019

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Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

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Commercio fisso

Varie

La Regione precisa che non sussiste una norma che obbliga ad avere una unicità di orari all'interno dei Centri Commerciali

Regione

In data 16.9.2019 il Comune di RONCADE ha formulato alla Regione un quesito in materia di COMMERCIO FISSO chiedendo informazioni e chiarimenti sulla disciplina degli orari per gli esercizi esistenti all'interno di un centro commerciale ed in particolare “…. se sia venuta meno la norma che prevedeva l’omogeneità di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e non, sia in termini di orari che di giorni, posti all’interno della stessa Autorizzazione generale e quindi se il soggetto proponente e gestore della Grande Struttura di Vendita possa liberamente determinare gli orari e i giorni di apertura di ciascuna attività posta al suo interno. Si precisa che non sono ... previsti accessi per il pubblico differenziati per le varie attività".

La REGIONE VENETO con mail in data 16.9.2019 ha risposto al quesito suddetto precisando che "...ad oggi gli orari degli esercizi commerciali sono liberalizzati in forza dell'articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, meglio noto come decreto Salva Italia; non vi è pertanto una specifica disposizione che imponga l'unicità di orario all'interno dei centri commerciali. Tale unicità di orario potrà  essere eventualmente stabilita dal gestore del centro commerciale, con rilievo, tuttavia, esclusivamente privatistico".

 

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Alcuni appunti sul Convegno di aggiornamento del 23.9.2019 sulle azioni di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)

Centro Studi Amministrativi MT

Lunedì 23 settembre 2019 si è svolto nella Sala Corsi della sede provinciale, con la presenza di circa 70 persone, il Convegno sul tema "RETI ISTITUZIONALI COME RISORSA NEL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO: verifica percorsi attuati e possibili nuovi interventi di prevenzione", con relatori la dott.ssa Michela Frezza, Direttore del Dipartimento per le dipendenze ULSS n. 2, il dott. Paolo Jarre, Direttore Dipartimento Dipendenze della ASL TO3, e l'avv. Gigliola Osti, Consulente giuridico dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

I saluti iniziali sono stati fatti dal Presidente dell’Associazione Comuni Marca Trevigiana, avv. Mariarosa Barazza, che ha in particolare sottolineato l’importanza – soprattutto per la problematica del GAP - di lavorare insieme tra i vari Enti coinvolti; la necessità di “fare rete” è stata ribadita anche dal Direttore Servizi Socio-Sanitari dell’Azienda Aulss 2 Marca Trevigiana, dr. George Louis Del Re, intervenuto ai saluti in rappresentanza del Direttore Generale dell’Aulss 2.

Nel corso della mattinata sono poi seguiti gli interventi dei relatori, con informazioni e dati statistici sull’entità del fenomeno del GAP nella nostra Ulss e future progettualità di intervento, presentazione dell’esperienza virtuosa della Regione Piemonte, commento e analisi delle disposizioni contenute nella nuova legge regionale del Veneto n. 38 del 10.9.2019.

Durante il Convegno è stato comunicato che l’Associazione Comuni provvederà ad aggiornare i vari atti a suo tempo predisposti (schema di Regolamento, di delibera consiliare di approvazione, di Ordinanza Orari) in base alle nuove disposizioni contenute nella L.R. 38/2019.

Le versioni aggiornate di tali atti saranno quindi trasmesse nei prossimi giorni a tutti i Comuni trevigiani, insieme ad alcuni approfondimenti specifici, e si anticipa sin d’ora che verrà probabilmente organizzato un ulteriore incontro per illustrare in maniera più approfondita l’intera tematica.

Si rinvia alla visione della documentazione illustrata e richiamata durante l'incontro, che viene allegata alla presente oppure, per gli iscritti al corso, è disponibile nell'area riservata alla formazione del sito www.comunitrevigiani.it, oppure sarà disponibile nell’area riservata di UNICOPERLIMPRESA, link https://www.unicoperlimpresa.it (LINK UTILI, Contrasto Gioco D’Azzardo, cartella CAPLU16D – Materiale Convegno 23.9.2019).

Si invita a monitorare i siti di cui sopra per ogni ulteriore integrazione a quanto inoltrato in data odierna.

Allegati:
MATERIALE CORSO

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Promemoria incontro di studio in materia di COMMERCIO su AREE PUBBLICHE e di FIERE E MERCATINI

Centro Studi Amministrativi MT

Si ricorda che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza presso l'Auditorium della provincia di Treviso, per la mattinata di martedì 15 ottobre 2019, un interessante incontro sul tema COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE e FIERE E MERCATINI, con relatori il dr. Simone Chiarelli, dirigente di ente locale, e il dr. Franco Santinelli, funzionario di agenzia regionale.

I destinatari di tale incontro sono i funzionari comunali degli uffici attività produttive, suap e polizia locale.

Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2019 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questa iniziativa potrà avvenire utilizzando una di queste.

L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione sul sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi.

Per maggiori dettagli, si allega il folder informativo dell'iniziativa.

Allegati:
FOLDER

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Legge Regionale 22/2002

LR 22/2002 Strutture sociali

La Regione ha approvato le LINEE-GUIDA per le violazioni alla disciplina sui NIDI IN FAMIGLIA

Regione

Con DGR n. 1308 del 10.9.2019, pubblicata nel BUR n. 107 del 24.9.2019, la REGIONE ha approvato le Linee Guida per le violazioni accertate alla disciplina prevista dalla DGR n. 153 del 16.02.2018 per le unità di offerta rivolte alla prima infanzia (in particolare di età compresa tra 3 mesi e 3 anni) e denominate "Nidi in Famiglia".

L'Allegato A della suddetta DGR 1308/2019 contiene una Tabella per la verifica dei requisiti, limiti ed obblighi inerenti al "Nido in famiglia" e per l'individuazione dei relativi provvedimenti da applicare in caso di violazione.

In particolare viene stabilito che l'attività di verifica viene decisa dal Comune in base a proprie autonome determinazioni, dalla Regione in base a specifico "Piano delle verifiche", oppure dal Comune in base a segnalazione motivata.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della DGR e relativo allegato.

Allegati:
DGR
ALLEGATO A

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Polizia amministrativa

Spettacoli viaggianti

Il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni operative sulla questione CODICI IDENTIFICATIVI ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE non regolari

Ministero

Come riportato nelle newsletter n. 07 del 07.4.2019 e n. 12 del 16.6.2019, ci sono delle attrazioni dello spettacolo viaggiante che hanno una REGISTRAZIONE non regolare, rilasciata da alcuni Comuni italiani (BORGO D'ALE in provincia di Vercelli, LA CASSA in provincia di Torino e MONTESILVANO in provincia di Pescara).

Il Ministero dell'Interno, con Circolare in data 13.9.2019, prot. 557/PAS/U/012669/13500.V del 16.9.2019, ha fornito le seguenti indicazioni operative in merito alla procedura di annullamento dei codici identificativi rilasciati ad attrazioni dello spettacolo viaggiante senza la prescritta acquisizione del parere CVLPS o di asseverazione di tecnico abilitato o certificazione:

  • la materia è disciplinata dal DM 18 maggio 2007, in base al quale il procedimento per attribuzione del codice identificativo è attivato dall'interessato nel Comune individuato secondo tre ipotesi;
  • il procedimento prevede l'acquisizione obbligatoria del parere della Commissione Comunale o Provinciale per i locali di pubblico spettacolo oppure, per le piccole attrazioni, di apposita asseverazione o certificazione;
  • la soluzione prospettata per regolarizzare la situazione è quella dell'esercizio - da parte del Comune che ha rilasciato inizialmente il codice - del potere di autotutela, annullando i provvedimenti illegittimi ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990; in alternativa il Comune potrebbe convalidare i provvedimenti annullabili acquisendo il prescritto parere tecnico (parere CVLPS/asseverazione/certificazione); se l'attrazione è installata in altro Comune, dovrà essere acquisito presso quest'ultimo il prescritto parere tecnico;
  • la soluzione sopraindicata vale comunque solo per questa situazione particolare.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata Circolare ministeriale.

Allegati:
CIRCOLARE

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Varie

Circolare della Prefettura chiarisce ambiti e modalità di applicazione dell'art. 100 TULPS

Prefettura

Con nota Fasc. 2204/2019, prot. 86197 del 18.9.2019, la Prefettura di Treviso richiama la Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/010024/12000 del 17.7.2019, con la quale sono stati forniti indirizzi applicativi riguardo alla "corretta applicazione dell'art. 100 TULPS" nei casi di sospensione e revoca delle autorizzazioni per la gestione di pubblici esercizi, e precisa in particolare quanto segue:

  • gli esercizi pubblici ex art. 86 TULPS sono soggetti a due tipi di normativa: quella del legislatore regionale per le condizioni ed i requisiti, e quella del legislatore statale per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
  • i poteri di sospensione e revoca dell'autorizzazione o dell'atto abilitante sono vari:
    • il dpr 309/1990 assegna ai Prefetti il potere di chiudere pubblici esercizi a seguito di condotte agevolative di consumo di sostanze stupefacenti;
    • l'art. 110 TULPS assegna ai Questori il potere di sospendere o revocare la licenza ex art. 88 TULPS per le situazioni previste dal dpr 309/1990;
    • l'art. 100 TULPS assegna ai Questori il potere di sospendere o revocare la licenza di un pubblico esercizio nel quale si siano verificati tumulti, disordini o altri pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica;
    • la legge 128/2001 consente al Prefetto di chiedere ai Comuni l'adozione di misure inibitorie a determinate attività di pubblico esercizio, per scopo di prevenzione di determinati delitti;
    • il dpr 616/1977 consente al Prefetto di chiedere al Sindaco di sospendere, annullare o revocare una licenza di pubblico esercizio, per motivi di pubblica sicurezza;
  • l'art. 21bis del dl 113/2018 introduce un sistema di cooperazione tra pubbliche autorità e gestori di pubblici esercizi, basato su specifiche LINEE GUIDA, che però devono ancora essere adottate, allo scopo di aumentare il livello di prevenzione dell'illegalità;
  • in base alla vigente normativa e a varia giurisprudenza, l'adozione di provvedimenti ex art. 100 TULPS è un potere autonomo ed esclusivo del Questore;
  • l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 100 TULPS riguarda esercizi di somministrazione alimenti e bevande, alberghi, sale giochi, stabilimenti balneari, strutture ricovero animali, imprese del gioco e - come introdotto di recente - anche gli esercizi di vicinato;
  • le fattispecie che richiedono l'applicazione dell'art. 100 TULPS sono state ampliate con l'art. 12 del dl 14/2017 e si riassumono come segue:
    • episodi di tumulti e disordini all'interno o nelle pertinenze del pubblico esercizio,
    • episodi di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose,
    • pericolo per l'ordine pubblico- la moralità - il buon costume e la sicurezza dei cittadini;
    • inosservanza di ordinanze del Sindaco adottate per esigenze sanitarie, tutela del riposo o altro esigenze di riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali;
  • per le ipotesi previste dal DL 14/2017 l'accertamento delle violazioni alle ordinanze spetta alla POLIZIA LOCALE, e viene richiamata l'attenzione dei Sindaci affinché siano trasmessi al Questore i verbali e le ordinanze ingiunzione per le conseguenti valutazioni ai fini dell'applicazione delle misure ex art. 100 TULPS;
  • la comunicazione di avvio procedimento per l'adozione di provvedimenti ex art. 100 TULPS, può essere omessa dal Questore solo nei casi in cui ci sia un rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica, e tale omissione andrà ben motivata nel provvedimento adottato.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata nota prefettizia.

Allegati:
NOTA PREFETTURA

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L'Agenzia delle Dogane e Monopoli fornisce INDIRIZZI APPLICATIVI sull'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Con nota Prot. 131411/RU del 20/09/2019 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indirizzi applicativi relativamente all'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune tipologie di esercizi, previsto dall'art. 29, comma 2, del d.to lgs 504/1995 e reintrodotto con legge 28 giugno 2019, n. 58, per alcune tipologie di esercizi, precisando in particolare quanto segue:

  • la reintroduzione di tale obbligo soddisfa a esigenze di interesse pubblico di carattere ricognitivo dei soggetti economici operanti nei comparti interessati, ricadenti in un settore d’imposta ad elevata tassazione;

  • sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche gli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia;

  • sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche gli esercenti che hanno avviato l’attività dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, senza essere tenuti all’osservanza di tale vincolo;

  • gli esercenti suddetti dovranno presentare entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa, utilizzando il modello di denuncia di avvenuta attivazione reperibile sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it - Dogane - In un click – Accise – Modulistica);

  • le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura della nota dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, allegata alla presente.

Allegati:
NOTA AGENZIA DOGANE

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Somministrazione alimenti e bevande

Varie

Promemoria della Regione su adempimenti previsti dalla DGR 184/2017 per “Calendario regionale delle sagre e delle fiere con somministrazione” per anno 2020

Regione

Con nota prot. 408159 del 23.9.2019, la Regione ricorda a tutti i Comuni che, ai sensi della DGR n. 184 del 21.02.2017, deve essere predisposto entro il termine del 30 novembre 2019 il CALENDARIO delle sagre e delle fiere programmate per il 2020 nelle quali è prevista anche attività di somministrazione.

Il CALENDARIO deve poi essere inviato alla Regione ENTRO IL 15 DICEMBRE 2019, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it, utilizzando il modulo disponibile ad un apposito link.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della nota regionale, allegata alla presente.

Allegati:
NOTA REGIONALE
MODULO

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Altre categorie

Varie

La REGIONE aggiorna INDIRIZZI e SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE per uso prodotti fitosanitari

Regione

Con DGR n. 1082 del 30 luglio 2019, pubblicata nel BUR n. 97 del 27 agosto 2019, la REGIONE ha aggiornato e ridefinito - a seguito della concertazione e del confronto avvenuto con le Strutture Regionali competenti e con i vari portatori di interesse - i contenuti degli Indirizzi e della Proposta di "Regolamento per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014), e delle DGR n. 380 del 28 marzo 2017 e n. DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018", già approvati con DGR n. 1262 del 1 agosto 2016.

In allegato alla DGR 1082/2019 si trovano quindi l'Allegato A "Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari" e l'Allegato B "Proposta di Regolamento comunale/intercomunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse".

Con nota prot. 407840 del 23.9.2019, la REGIONE ricorda ai Comuni che con il nuovo Regolamento comunale-intercomunale si potranno individuare le zone da tutelare, definite "Siti Altamente Sensibili" che comprendono strutture scolastiche, parrocchiali, ecc.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura della DGR e relativi allegati e alla nota regionale.

Allegati:
DGR
ALLEGATO A
ALLEGATO B
NOTA REGIONALE

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Per il CDS le informazioni antimafia si applicano anche alle attività soggette a SCIA

Consiglio di Stato

Con sentenza n. 6057 del 25.7.2019, pubblicata il 02 settembre 2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il seguente caso:

  • un Comune dispone in data 10.10.2017 la revoca di 5 SCIA e la chiusura di 5 strutture alberghiere e di ristorazione avendo la Prefettura competente emesso in data 06.10.2017 misure interdittive antimafia nei confronti del titolare di tali attività;
  • il titolare delle attività in questione ricorre al TAR per ottenere l'annullamento dei provvedimenti comunali e della informativa antimafia;
  • il TAr Calabria con sentenza in data 13.8.2018 respinge il ricorso;
  • il titolare impugna innanzi al CDS la sentenza del TAR Calabria per varie ragioni ed in particolare perché ritiene che "... il Tribunale abbia errato... nell'affermare che sussista un potere vincolato, per il Comune, di revocare la s.c.i.a. in riferimento ad attività di tipo squisitamente privatistico, come quelle oggetto della stessa s.c.i.a., in conseguenza di provvedimento interdittivo antimafia".

Il CDS ha respinto il ricorso, confermando la sentenza del TAR, in particolare per le seguenti ragioni:

  • l'art. 89, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente, alla lett. a), che l'autocertificazione, da parte dell'interessato, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, riguarda anche «attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione»;
  • le attività soggette a s.c.i.a. non sono esenti dai controlli antimafia e il Comune deve verificare che l'autocertificazione dell'interessato sia veridica e richiedere al Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria o, come nel caso di specie, revocare la s.c.i.a. in presenza di una informazione antimafia comunque comunicatagli o acquisita dal Prefetto;
  • l'art. 89-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 impone al Prefetto di emettere una informazione antimafia, in luogo della comunicazione antimafia liberatoria richiesta dal Comune, laddove accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa, anche quando tale richiesta sia effettuata in ipotesi di s.c.i.a. e/o durante i controlli che concernono le attività ad esse soggette, potendo le verifiche di cui all'art. 88, comma 2, essere attivate anche nel caso di autocertificazione, previsto dall'art. 89, comma 2, lett. a), anche per la s.c.i.a.;
  • la natura vincolata della revoca della s.c.i.a. o l'effetto inibitorio conseguente all'emissione della documentazione antimafia (anche nella forma dell'informazione antimafia), applicabile anche all'attività soggetta a s.c.i.a. per stessa previsione legislativa (art. 89, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), escludono qualsivoglia contrasto con l'affermata natura privatistica dell'attività soggetta a s.c.i.a..

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Per la Corte di Cassazione la presentazione di dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva (c.d. DURC) con contenuto ideologicamente falso integra il reato di cui all'art. 483 Codice penale

Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, Quinta sezione Penale, con sentenza n.32859 del 24.4.2019, pubblicata il 22.7.2019 ha esaminato il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Asti avverso la sentenza del 13 aprile 2018 con la quale il Tribunale di Asti aveva assolto una persona che aveva reso un'autocertificazione, resa in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ideologicamente falsa avendo dichiarato la regolarità contributiva (c.d. DURC) senza aver versato i contributi.

Il ricorrente contesta la sentenza in quanto ha escluso la rilevanza penale del fatto.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino per il relativo giudizio, in particolare per le seguenti ragioni:

  • nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge);
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con contenuto ideologicamente falso, in forza dell'obbligo di dichiarare il vero sancito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, integra il reato di Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 Codice penale);
  • le dichiarazioni ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/00 hanno funzione probatoria, in quanto dimostrative di stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato dichiarante; pertanto, dichiarare falsamente la regolarità contributiva (c.d. DURC) senza aver versato i contributi, integra “il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico".

Per approfondimenti, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Pubblicato nella GUUE il Programma di lavoro 2019-2020 per lo sviluppo dello Sportello Digitale Unico

Legislazione

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 luglio 2019 è stato pubblicato il Programma di Lavoro 2019-20 predisposto dalla COMMISSIONE EUROPEA al fine di orientare gli Stati membri della Unione Europea nelle attività di realizzazione dello SPORTELLO DIGITALE UNICO.

Questo Sportello è stato istituito con il Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di:

  • agevolare l’accesso in linea alle informazioni, alle procedure amministrative e ai servizi di assistenza di cui i cittadini e le imprese necessitano per spostarsi all’interno dell’Unione ed esercitare attività commerciali, stabilirsi ed espandere le proprie attività economiche in un altro Stato membro;

  • fornire ai cittadini e alle imprese informazioni sufficientemente complete per consentire loro di esercitare i propri diritti e obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale, incluse informazioni su come gestire le procedure amministrative;

  • fornire informazioni di facile utilizzo, ben strutturate e ben presentate, dal contenuto accurato e aggiornato, riportando il nome dell’autorità responsabile delle informazioni e i recapiti dei pertinenti servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi. Dovrà esporre riferimenti agli atti giuridici, alle specifiche tecniche e agli orientamenti.

Lo sportello digitale unico, che dovrà essere attivato entro dicembre 2020, comprenderà un'interfaccia utenti integrata nel portale "La tua Europa".

Per approfondimenti, si rinvia alla lettura del Programma di Lavoro pubblicato nella GUUE.

Allegati:
PROGRAMMA DI LAVORO

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