Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 20 in data 13.10.2019

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Agricoltura

Fattorie didattiche e turismo rurale

La Regione aggiorna l'elenco regionale Fattorie Didattiche alla data del 31 agosto 2019

Regione

Con DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO N. 196 del giorno 12 settembre 2019, pubblicato nel BUR n. 105 del 20.9.2019, la REGIONE VENETO ha approvato “… l'elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto al 31 agosto 2019. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45. D.G.R. n. 591/2015. D.G.R. n. 1997/2018. Decreto n. 117 dell'8 novembre 2016".

Con tale provvedimento è stato aggiornato l’elenco delle FATTORIE DIDATTICHE che, a seguito di cessazione dell’attività didattica da parte di n. 2 aziende e del riconoscimento di n. 12 nuove fattorie didattiche attive, porta a n. 297 le FATTORIE iscritte nell’elenco regionale (alla data del 30.4.2019 erano 287).

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura del Decreto Regionale e relativo allegato.

Allegati:
DDR
ALLEGATO a DDR

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Varie

E' stato pubblicato il DM che definisce criteri e modalità di attuazione dei “Distretti del cibo”

Ministero

Con Decreto del Ministero per le Politiche Agricole in data 22.7.2019, pubblicato nella G.U. n. 223 del 23.9.2019, sono stati approvati i "Criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo".

Questo Decreto è stato adottato in base all’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 228 del 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) - previa intesa acquisita in data 03.7.2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come prevista dalla sentenza n.72/2019 della Corte Costituzionale (vedi Newsletter n. n. 9 del 05.5.2019) - e stabilisce in particolare quanto segue:

  • art. 1  contiene molte definizioni utili (accordo di distretto, commercializzazione di prodotti agricoli, contratto di distretto, contratto di rete, filiera, prodotto agricolo , settore agricolo, ecc.);
  • art. 2 - definisce l'ambito operativo (aiuti di stato, interventi agevolativi,  ecc,);
  • art. 3 - individua le misure agevolative  (contributi in conto capitale ai contratti di distretto, ecc);
  • art. 4 - individua le finalità e le modalità istitutive dei contratti di distretto;
  • art. 5 - individua i soggetti proponenti del contratto di distretto ed i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste per il contratto stesso;
  • art. 6 - individua gli interventi ammissibili alle agevolazioni (investimenti nelle aziende agricole, investimenti per la commercializzazione dei prodotti agricoli, progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, ecc.);
  • art. 7 - definisce quali spese sono ammissibili e la percentuale di copertura;
  • art. 8 - precisa che tali aiuti possono cumularsi con altri aiuti di Stato;
  • art. 9 - definisce le procedure per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
  • art. 10 - precisa le modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di distretto;
  • art. 11 - disciplina  modalità e tempi di istruttoria della proposta di Contratto di distretto;
  • art. 12 - chiarisce come e quando verrà sottoscritto il Contratto di distretto;
  • art. 13 - chiarisce i tempi di erogazione delle agevolazioni;
  • art. 14 - disciplina i casi di variazione dei Programmi;
  • art 15 - disciplina i casi di revoca delle agevolazioni;
  • art. 16 – precisa le modalità di trasmissione della documentazione;
  • art 17 - disciplina le modalità di concessione definitiva delle agevolazioni, sulla base della documentazione pervenuta;
  • art. 18 - prevede attività di monitoraggio, controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari delle agevolazioni;
  • art. 19  - chiarisce i tempi di entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto ministeriale;
  • art. 20 - prevede una revisione del decreto in questione, dopo 24 mesi dall'entrata in vigore. 

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura del DM e delle tabelle ad esso allegate.

Allegati:
DECRETO MINISTERIALE

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Legge Regionale 22/2002

LR 22/2002 Strutture sociali

Istituito dalla REGIONE l’elenco delle Unità di offerta “NIDO IN FAMIGLIA”

Regione

Con DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE  n. 86 in data 06 settembre 2019, pubblicato  nel BUR n. 102 del 10.09.2019, la REGIONE VENETO ha istituito, in base alla disciplina stabilita dalla DGR n. 153 del 16.2.2018,  l’elenco delle unità di offerta “Nido in Famiglia” del territorio regionale del Veneto e vi ha iscritto – in base alle comunicazioni pervenute al protocollo della Regione alla data del 28.8.2019 incluso -  n.  212 “Nidi in Famiglia” comunicati dai Comuni e già inseriti nel rispettivo registro comunale. 

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del DDR e relativo elenco, allegati alla presente.

Allegati:
DDR
ALLEGATO

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Noleggio veicoli

NCC e TAXI

Per il CDS il Comune può prevedere sanzioni specifiche per i titolari di licenze di TAXI o NCC che non rispettano le regole previste per l'attività autorizzata

Consiglio di Stato

Con sentenza n. 5346 del 09.7.2019, pubblicata il 29.7.2019, il CONSIGLIO DI STATO, Sezione II, ha esaminato il seguente caso:

  • il Comune di Milano adotta nel 2011 un provvedimento con cui applica al titolare di una licenza di TAXI la "sanzione disciplinare della sospensione della licenza d’esercizio" per un determinato periodo, a seguito di varie irregolarità;
  • il titolare della licenza ricorre al TAR per vari motivi;
  • il TAR accoglie il ricorso ritenendo che il regolamento comunale, sulla base del quale era stato emanato il provvedimento impugnato, viola le disposizioni statali e regionali disciplinanti la materia, nella parte in cui conferisce al Comune un’ampia e generica facoltà sanzionatoria anziché prevedere la sospensione della licenza solo in caso di "violazione dell’obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico";
  • il Comune di MILANO ricorre al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della sentenza del TAR emanata nel 2012. 

Il CDS accoglie il ricorso, riformando quindi la sentenza del TAR e respingendo quindi il ricorso del titolare licenza di taxi, per vari motivi ed in particolare perchè:

  • l’art. 5 della legge 21 del 15.01.1992, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, prevede che: “1. I Comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: ..... le modalità per lo svolgimento del servizio;....";
  • l'attribuzione in capo al Comune, ex art. 5 della legge citata, della competenza a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio, i requisiti e le condizioni per il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi, implica necessariamente la legittimazione a stabilire le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività autorizzata;
  • la competenza del Comune a regolamentare il servizio e a rilasciare la licenza contiene già di per sé il potere di vigilanza e sanzione per tutti quei casi in cui il servizio non venga assolto secondo le modalità previste;
  • le misure oggetto d’impugnazione hanno carattere essenzialmente disciplinare. A seguito della domanda e dell’ottenimento della licenza, i conducenti di taxi debbono svolgere la loro attività nel rispetto delle regole stabilite dal regolamento comunale di settore. Ciò comporta l’instaurarsi di uno speciale rapporto tra conducente e Amministrazione, che giustifica il potere-dovere di controllo della seconda sulla regolarità dell’attività di servizio prestata dal conducente stesso.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Polizia amministrativa

Giochi leciti, sale giochi

Il TAR Campania precisa che il Comune può sospendere la licenza ex art. 86 del TULPS anche in assenza di condanna del giudice ordinario

TAR

Con sentenza n. 4379 in data 07.5.2019, pubblicata il giorno 21.8.2019, il TAR CAMPANIA ha esaminato il ricorso di una società che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del Comune di BENEVENTO in data 07.10.2014 con la quale era stata disposta la sospensione - ai sensi dell'art. 110 TULPS - dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, in quanto erano state accertate dalla Guardia di finanza varie violazioni amministrative nell’esercizio e nella gestione delle apparecchiature da gioco.

La società ricorrente contesta il provvedimento del Comune per varie ragioni e in particolare per:

  • difetto di competenza per violazione dell’art. 110 TULPS, in quanto il Comune avrebbe impropriamente disposto di un potere sanzionatorio, il cui esercizio - in assenza di una sentenza definitiva di condanna del giudice ordinario che abbia accertato la commissione dell’infrazione amministrativa - sarebbe rimesso in via esclusiva al Questore;
  • carenza di motivazione in quanto il Comune avrebbe ripreso il contenuto dei processi verbali, con i quali la Guardia di finanza avrebbe rilevato le infrazioni compiute dalla società ricorrente. 

Il TAR ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in particolare per le seguenti ragioni:

  • l’art. 110 TULPS, al comma 10, dispone che "se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86 ... le licenze o autorizzazioni sono sospese ... dal Sindaco competente...";
  • l’esistenza di una pluralità di infrazioni commesse è elemento sufficiente per fondare il presupposto di fatto e giuridico alla base della sospensione. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata.

Allegati:
SENTENZA

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L'Associazione Comuni ha trasmesso gli atti aggiornati in materia di lotta al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)

Associazione Comuni MT

Come anticipato nella Newsletter n. 19 del 29.9.2019 relativamente alle azioni di contrasto al Gioco D'Azzardo Patologico, l'Associazione Comuni con nota prot. 59 del 01.10.2019 ha inviato a tutti i Comuni della provincia una proposta di modifica e aggiornamento al REGOLAMENTO e all’ORDINANZA ORARI ed ha trasmesso i seguenti atti aggiornati in base alle nuove disposizioni della L.R. 38/2019:

  • schema di Regolamento comunale;
  • relazione dell'Azienda ulss 2 in data 20.3.2017;
  • schema di delibera consigliare di approvazione del Regolamento;
  • tabella comparativa sulle novità introdotte dalla L.R. 38/2019;
  • schema di ordinanza sindacale di regolamentazione orari;
  • relazione illustrativa sulle ripercussioni della LR sugli atti in questione.

L'Associazione ha inoltre precisato che nei prossimi mesi verrà organizzato uno specifico incontro per illustrare in maniera più approfondita l’intera tematica.

Si invitano i colleghi dei Comuni a prestare attenzione rispetto a quanto prevede l’art. 6 comma 1, lett a) della L.R. 38/2019, laddove si lascia agli Enti locali la possibilità di definire "... specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco..."; tali criteri andranno valutati ed eventualmente adottati da ogni singolo Ente secondo la specificità del Comune (Il Centro Studi sta valutando se predisporre uno schema tipo).

Inoltre va posta attenzione all’attuale quadro giuridico tenendo in evidenza il combinato disposto tra la legge regionale 38/2019 e gli eventuali atti adottati dal singolo Ente (Regolamento e ordinanza orari).

Potrebbe essere utile anche l’effettuazione di un monitoraggio del proprio territorio, individuando i luoghi sensibili esistenti e rientranti tra quelli previsti dalla LR, e calcolando i 400 mt da essi secondo i percorsi pedonali più brevi, in modo da conoscere le zone in cui sicuramente non possono essere aperti nuovi punti gioco.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura degli atti sopracitati, allegati alla presente. 

Allegati:
ATTI PROPOSTI

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Somministrazione alimenti e bevande

Varie

Per il CDS il COMUNE è competente a revocare una licenza di pubblico esercizio su segnalazione della PREFETTURA

Consiglio di Stato

Con sentenza n. 5829 del 20.6.2019, pubblicata il 23.8.2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il seguente caso:

  • un Comune dispone in data 27.02.2007 la revoca di una autorizzazione per bar con trattenimento a seguito di segnalazioni pervenute dalla Prefettura e relative alla "condotta morale" del  titolare e di alcuni suoi familiari;
  • il titolare delle attività in questione ricorre al TAR per ottenere l'annullamento dell'ordinanza comunale per vari motivi: difetto di motivazione ed incompetenza del Comune ad adottare il provvedimento impugnato, in quanto quest'ultimo è fondato su ragioni di ordine pubblico e sicurezza, e quindi la competenza è del Questore ai sensi dell’art. 100 del TULPS;
  • il TAR Calabria con sentenza in data 22.3.2010 respinge il ricorso;
  • il titolare impugna innanzi al CDS la sentenza del TAR Calabria ribadendo le motivazioni iniziali: insussistenza dei presupposti ed incompetenza.

Il CDS ha respinto il ricorso, confermando la sentenza del TAR e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in particolare per le seguenti ragioni:

  • la valutazione operata dal Prefetto risulta aver considerato molteplici aspetti di rilievo;
  • il Comune ha il potere di rilasciare determinate licenze ed ha quindi anche il potere opposto di sospenderle, annullarle o revocarle se i relativi titolari violano gli obblighi connessi al titolo rilasciato;
  • se i Comuni non hanno certamente una competenza propria ed autonoma in materia di ordine pubblico e, dunque, non possono compiere autonome valutazioni su tale interesse, tali enti sono tuttavia competenti a revocare le autorizzazioni commerciali da essi rilasciate, per motivi di ordine pubblico, se vi sia una richiesta in tal senso da parte dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Per il TAR Lombardia è legittima la sospensione dell'attività di somministrazione in una struttura esterna a un pubblico esercizio realizzata senza titolo edilizio

TAR

Con sentenza n. 1921 in data 30.4.2019, pubblicata il giorno 26.8.2019, il TAR LOMBARDIA- Milano ha esaminato il ricorso di una società, titolare di un esercizio di somministrazione, che chiedeva l'annullamento dei provvedimenti del Comune di BRIVIO in data 07 e 08 giugno 2017 con i quali era stata disposta la "demolizione di una struttura chiusa esterna all’immobile, adibita a locale ristorazione, ed il provvedimento di sospensione parziale dell’attività medesima", in quanto la struttura (una pergotenda) era stata realizzata senza i prescritti titoli abilitativi (autorizzazione paesaggistica, ecc.).

La società ricorrente contesta i provvedimenti del Comune per varie ragioni e in particolare per:

  • eccesso di potere per difetto o insufficienza dell’istruttoria e travisamento dei fatti;
  • violazione dell’art. 19, comma 3, legge 241/1990, in quanto il Comune non ha concesso la possibilità di conformare la struttura;
  • illegittimità della sospensione parziale dell’attività di somministrazione in quanto attività autorizzata dall’ASL.

Il TAR ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in particolare per le seguenti ragioni:

  • la pergotenda non è priva di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo e quindi rientra tra quelle soggette ad autorizzazione paesistica;
  • l’amministrazione ha adottato provvedimenti diretti alla conformazione dell’attività privata ai requisiti di legge, avendo comunicato che era necessaria la presentazione della richiesta di autorizzazione paesistica ed aveva invitato la ricorrente a non eseguire i lavori prima della presentazione della documentazione necessaria;
  • il potere di conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente previsto dall’art. 19 L. 241/90 riguarda le attività che non si sono ancora realizzate, mentre per le opere già eseguite che siano prive di titolo edilizio sussiste solo il potere sanzionatorio. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata.

Allegati:
SENTENZA

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Turismo e strutture ricettive

Varie

La Regione ricorda ai Comuni la recente modulistica per le AGENZIE DI VIAGGIO e le relative competenze sanzionatorie

Regione

Con nota prot 417594 del 30.9.2019, la REGIONE richiama la recente modulistica approvata in materia di AGENZIE VIAGGIO E TURISMO e ricorda ai Comuni che nel BUR n. 98 del 30 agosto 2019 sono stati pubblicati i Decreti della Direzione Turismo  nn. 172, 173,174, 175, 176, 177 e 178 in data 14 agosto 2019 (vedi Newsletter n. 17 del 01.9.2019) mentre nel BUR n.  103 del 13 settembre 2019 sono stati pubblicati i Decreti della Direzione Turismo  nn.  190, 191, 192 e 193 in data 06 settembre 2019 (vedi Newsletter n. 18 del 15.9.2019).

La Regione ricorda inoltre che:

  • i Comuni riceveranno i modelli regionali in questione al fine di vigilare e sanzionare i titolari di agenzie viaggio che violino le disposizioni regionali in materia;
  • ai sensi dell'art. 49 della LR 11/2013, il Comune competente per territorio accerta le violazioni, applica le sanzioni ed introita le relative somme, adotta i provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività sanzionata.  

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della nota regionale sopracitata e dei  DDR in essa richiamati.

Allegati:
NOTA REGIONALE

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Altre categorie

Varie

Il GOVERNO ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale la L.R. 29/2019

Conferenza Unificata

Nella Newsletter n. 15 del 04.8.2019 si informava che con LEGGE REGIONALE n. 29 del 25.7.2019 la REGIONE VENETO aveva approvato alcuni adeguamenti a normative regionali in materia di ".. governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia".

Con COMUNICATO STAMPA n. 5 del 26.09.2019, pubblicato nel sito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, viene riferito che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la legge della Regione Veneto n. 29/2019, in quanto:

  • una norma riguardante il contributo di costruzione per interventi edilizi contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  • un’altra norma riguardante lo sportello unico delle attività produttive per le procedure urbanistiche, provocando un aggravamento procedurale, viola l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e viola altresì l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza.
Allegati:
COMUNICATO STAMPA

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Il Ministero dell'Interno informa che è online la versione aggiornata del T.U.E.L.

Ministero

Il Ministero dell'Interno, con un comunicato del 23 settembre 2019, informa che è stata pubblicata online la versione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.

Per una migliore consultazione le modifiche introdotte rispetto alla precedente versione dell’ottobre 2017 sono stampate in corsivo ed in grassetto.

Il testo pubblicato contiene anche alcuni riferimenti giurisprudenziali, i principali provvedimenti attuativi ed i seguenti atti normativi:

  • Costituzione della Repubblica Italiana (estratto Titolo V);
  • Legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985);
  • Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Estratto): “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”;
  • Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
Allegati:
TUEL AGGIORNATO

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Secondo il CDS i Comuni non hanno potere di opposizione innanzi alla PCDM contro le decisioni della Conferenza di servizi

Consiglio di Stato

Con parere n. 2534 in data 25.9.2019, pubblicato il 30.9.2019, il CONSIGLIO DI STATO si è espresso su una quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCDM)  in materia di CONFERENZE DI SERVIZI.

Il quesito riguarda l'articolo 14 quinquies della legge 241/1990, introdotto nel 2016, che consente alle amministrazioni «preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità», che abbiano già espresso il loro dissenso durante la conferenza, di proporre opposizione direttamente alla Presidenza del Consiglio, «avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione».

Si tratta di un potere che tutela alcuni interessi particolarmente sensibili che, secondo il CONSIGLIO DI STATO, i Sindaci non sono legittimati ad esercitare in quanto il Comune non può essere considerato "amministrazione preposta alla tutela di quegli ambiti sensibili".

A questa regola generale ci possono però essere delle eccezioni in quanto, come rilevato dal Consiglio di Stato, bisogna considerare il «non infrequente ricorso», nella legislazione regionale in materia ambientale, a forme di delega di funzioni di tutela agli enti locali e quindi in questi casi potrebbe ritenersi esercitabile dai Comuni il potere di opposizione.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell''allegato parere del Consiglio di Stato.

Allegati:
PARERE CDS

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