Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 22 in data 10.11.2019

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Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

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Artigianato

Varie

La REGIONE disciplina le modalità di funzionamento del COMITATO regionale per le discipline del benessere e bio-naturali

Regione

Nella Newsletter n. 5 del 04 marzo 2018 è stato comunicato che con legge regionale n. 8 del 16 febbraio 2018, avente ad oggetto “Discipline del benessere e bio-naturali”, la REGIONE ha disciplinato le attività relative a tali discipline, definendone gli elementi ed i percorsi formativi necessari, al fine prioritario di assicurare l’esercizio corretto di attività “finalizzate al raggiungimento del benessere”.

Con l'art. 4 della legge è stato istituito un COMITATO regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, con funzioni propositive in materia di percorsi formativi e di monitoraggio sulle attività del settore.

Con DGR n. 1491 del 15.10.2019, pubblicata nel BUR n. 123 del 29.10.2019, è stato approvato il disciplinare per il funzionamento del COMITATO, con il quale viene individuato in particolare il soggetto che ricoprirà l'incarico di Presidente del Comitato, la durata in carica, il luogo delle adunanze.

Per un approfondimento e ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell'allegata DGR.

Allegati:
DGR

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La REGIONE semplifica le procedure per la tenuta dell'Albo Imprese artigiane presso le Camere di Commercio

Regione

Con DGR n. 1452 del 08 ottobre 2019, pubblicata nel BUR n. 123 del 29.10.2019, la REGIONE ha definito, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2018, le procedure per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane da parte delle Camere di commercio competenti per territorio nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese.

Con questa DGR viene effettuata una semplificazione delle procedure con l'obiettivo di evitare sia la comunicazione all'Albo di dati già denunciati al registro delle imprese, ma che non incidono sulla qualifica artigiana dell'impresa, sia l'ulteriore comunicazione al registro delle imprese di dati che l'impresa artigiana ha già denunciato all'Albo.

Nell'Allegato A alla DGR sono individuate le nuove procedure per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese dall'Albo delle imprese artigiane.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura della DGR e relativo allegato.

Allegati:
DGR e ALLEGATO

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Incontro di studio su "HOME RESTAURANT E DINTORNI - LE FORME PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE"

Centro Studi Amministrativi MT

Si segnala che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza presso l'Auditorium della provincia di Treviso, per la mattinata di mercoledì 27 novembre 2019, un interessante incontro sul tema HOME RESTAURANT E DINTORNI - LE FORME PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE, con relatore il dr. Michele Deodati, Responsabile SUAP di Unione di Comuni e Vicesegretario comunale nonché autore di numerose pubblicazioni in materia.

I destinatari di tale incontro sono i funzionari comunali degli uffici attività produttive, suap e polizia locale.

Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2019 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questa iniziativa potrà avvenire utilizzando una di queste.

L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione sul sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi.

Per maggiori dettagli, si allega il folder informativo dell'iniziativa.

Allegati:
FOLDER

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Polizia amministrativa

Giochi leciti, sale giochi

Il Tar Veneto conferma che è proporzionata, rispetto all'obiettivo di contrasto del GAP , la previsione regolamentare di un'apertura massima di 8 ore al giorno per le sale giochi e per l'uso degli apparecchi da gioco

TAR

Con sentenza n. 793 in data 12.6.2019, pubblicata il giorno 28.6.2019, il TAR VENETO ha esaminato il ricorso di una società che gestisce una sala VLT, che chiedeva l’annullamento della delibera consiliare del 2016 del Comune di LIMENA di approvazione "Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana per l'apertura di sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco" nonché del Regolamento medesimo, per i seguenti motivi:

  • vengono introdotte distanze minime da luoghi sensibili;
  • viene previsto l'obbligo di presentare una SCIA per installare nuovi apparecchi da gioco;
  • viene previsto l'obbligo di predisporre una offerta di giochi alternativa;
  • vengono previsti limiti agli orari di esercizio delle sale giochi.

Il Tar ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite, in particolare per i seguenti motivi:

  • carenza di interesse per le censure relative a distanze minime, obbligo di SCIA e obbligo di diversificazione, in quanto tali previsioni regolamentari riguardano solo nuove attività o ampliamenti di attività esistenti, quindi fattispecie che non interessano la ricorrente;
  • l’art. 42 del TUEL attribuisce al consiglio comunale il potere regolamentare e il compito di delineare gli indirizzi di carattere generale in tema di orari, sul cui tracciato il sindaco, ex art. 50, comma 7, TUEL, esercita il proprio potere discrezionale teso a fissare un orario più o meno contenuto nell’ambito delle fasce orarie predeterminate dal consiglio medesimo;
  • la previsione di un massimo di otto ore al giorno risulta proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico, realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Il Decreto Legge n. 124/2019 introduce alcune disposizioni in materia di giochi

Legislazione

Nella G.U. n. 252 del 26.10.2019 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", che al Capo II contiene alcune norme in materia di giochi, con le quali in particolare:

  • viene modificato il termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco (art. 25);
  • viene istituito un REGISTRO UNICO degli operatori del gioco pubblico, al quale dovranno iscriversi determinate tipologie di soggetti, chiaramente individuati all'art. 27, e tutti i soggetti che svolgono una attività funzionale alla raccolta del gioco; l'iscrizione sarà gestita dall'Agenzia delle Dogane, avrà validità annuale, avrà come presupposto il possesso delle licenze previste dal TULPS, costituirà titolo abilitativo per svolgere attività in materia di gioco e sarà obbligatoria anche per i soggetti già titolari di attività in tale settore;
  • vengono potenziate le forme di controllo in materia di giochi (art. 29) con l'introduzione della possibilità per il personale dell'Agenzia delle Dogane di effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b);
  • viene previsto che non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (art. 30);
  • viene prevista la chiusura, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta unica di cui al d.to lgs 23.12.1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa (art. 31).

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura degli articoli da 24 a 31 del Decreto Legge, allegati alla presente.

Allegati:
DECRETO LEGGE

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La Regione adotta il provvedimento in materia di orari delle SALE GIOCHI e degli APPARECCHI DA GIOCO

Regione

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 38 del 10.9.2019 in materia di “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”, la GIUNTA REGIONALE ha adottato un provvedimento per rendere omogenee nella Regione le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.

Quanto sopra risulta da COMUNICATO STAMPA N° 1794 del 05/11/2019 pubblicato nel sito della Regione, con il quale si informa che "la Giunta regionale del Veneto ha disposto che nelle fasce orarie comprese tra le 7 e le 9, le 13 e le 15 e le 18 e le 20 le sale gioco debbano interrompere l’attività di slot machine e le videolottery posizionate in bar e pubblici esercizi.".

Nel COMUNICATO si legge che le tre fasce di chiusura sono pensate per :

  • scoraggiare il nomadismo dei giocatori da un comune all’altro e per rinforzare il potere delle singole amministrazioni comunali, che con proprio provvedimento, possono limitare ulteriormente gli orari di apertura e di giocata, al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare problemi di pubblica circolazione;
  • dissuadere, per quanto possibile, il ricorso al gioco problematico delle categorie più esposte: al mattino i più a rischio sono i giovani, le donne, i lavoratori, i disoccupati; nella pausa pranzo, i ragazzi che escono da scuola, gli anziani e le persone inoccupate; nel tardo pomeriggio un po’ tutta la popolazione.

L’individuazione delle tre fasce orarie di chiusura obbligatoria è avvenuta con il coinvolgimento dei medici dei servizi regionali per le dipendenze delle 9 Ulss, delle Conferenze dei Sindaci, dei rappresentanti del terzo settore e dei legali della Regione, al fine di incrociare al meglio dati clinici, letteratura scientifica, buone prassi comunali, esperienze di prevenzione e dissuasione e di offrire ai Comuni uno strumento in più, al quale ancorare gli interventi locali di riduzione del danno.

Il provvedimento della Giunta Regionale, che verrà ora esaminato dalla quinta commissione consiliare per essere poi approvato in via definitiva, si colloca tra gli strumenti di dissuasione previsti dalla L.R. 38/2019 e fa salve le norme regolamentari e le ordinanze in materia di orari approvate dai Comuni che, infatti, possono adottare limiti più severi, motivati da ragioni di tutela della salute pubblica e dai singoli contesti locali.

In attesa dell'approvazione definitiva del provvedimento in questione, si rinvia per maggiori dettagli alla lettura del COMUNICATO REGIONALE.

Allegati:
COMUNICATO STAMPA

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Somministrazione alimenti e bevande

Somministrazione in circoli privati

La REGIONE ha approvato la modulistica per somministrazione all'interno di associazioni e circoli di cui all'Accordo del 25.7.2019

Regione

Come riportato nella Newsletter n. 16 del 18.8.2019, con ACCORDO n. 73/CU del 25.7.2019 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha adottato tre nuovi moduli in materia di attività commerciali e precisamente:

  • SCIA per apertura Autoscuole;
  • SCIA per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate);
  • DOMANDA autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate).

La REGIONE VENETO ha adattato una parte della suddetta modulistica, approvando con DDR n. 319 ddl 13.9.2019, pubblicato nel BUR n. 108 del 27.9.2019, i seguenti modelli:

  • ALLEGATO A: modulo regionale di DOMANDA autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate);
  • ALLEGATO B: modulo regionale di SCIA per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate).

 Per ulteriori dettagli , si rinvia alla lettura del DDR e relativi allegati.

Allegati:
DDR
ALLEGATO A
ALLEGATO B

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Altre categorie

Varie

Il Garante per la privacy ammette un diniego parziale a richiesta di accesso civico su concessioni demaniali

Garante della Privacy

Con parere n 179 del 02.10.2019, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato, in merito ad una richiesta di accesso civico presentata ad un Comune per avere "copia degli atti delle Concessioni Demaniali Marittime di stabilimenti e chioschi, comprese le relative planimetrie dagli anni 2000, nonché copia di tutte le Concessioni per Atto Formale complete di allegati, rilasciate dall’autorità comunale", che il Comune ha correttamente respinto in modo parziale l'accesso, in particolare per le seguenti ragioni:

  • le concessioni demaniali riportano tutte firme autografe e dati personali sia dei titolari, se persone fisiche, o dei legali rappresentanti, se persone giuridiche. Pertanto l’indiscriminata circolazione delle firme autografe unitamente ai dati personali costituisce un concreto rischio di pregiudizio al rispetto “dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale” ;
  • in relazione ai dati personali del tecnico progettista, non esiste un regime di pubblicità delle specifiche attività che lo stesso svolge per conto di privati;
  • la pubblicità di alcuni dati personali dei tecnici progettisti, che sono conoscibili perché contenuti nei rispettivi albi professionali, non comporta necessariamente anche la pubblicità dell’esistenza di un rapporto professionale con un determinato committente;
  • va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti;
  • è stato fornito solo un elenco contenente i dati delle concessioni, le superfici basi di calcolo del canone e il canone annuo richiesto, il nome dell’attività e l’ubicazione, gli scopi per cui sono state rilasciate le concessioni.

Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura dell'allegato Parere del Garante.

Allegati:
PARERE

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Il Ministero dell'Interno evidenzia le novità del DM 12 aprile 2019 in materia di prevenzione incendi entrato in vigore il 20 ottobre 2019 ed aggiorna ulteriormente il Codice Prevenzione Incendi

Ministero

Nella Newsletter n. 9 del 05.5.2019 è stato riferito che con D.M. in data 12 aprile 2019, pubblicato nella G.U. N. 95 del 23.4.2019, il MINISTERO DELL'INTERNO ha aggiornato le norme di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività di cui all'allegato I del DPR n. 151 del 01.8.2011, individuate con i numeri: 9 (officine e laboratori con saldatura e taglio metalli, ecc.); 14 (officine e laboratori per verniciatura, ecc.); da 19 a 40 (stabilimenti, fabbriche, impianti, zuccherifici, pastifici, depositi, ecc); da 42 a 47 (laboratori, stabilimenti, depositi, ecc.); da 50 a 54 (stabilimenti, officine, ecc.); 56; 57; 63; 64 (centri informatici); 66 (alberghi e strutture ricettive varie), ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67 (scuole), ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71 (locali per commercio con superficie superiore a 400 mq, depositi, ecc.); 73; 75 (autorimesse, ecc.); 76 (tipografie, ecc.), in precedenza contenute nel DM 03.8.2015.

Con questo Decreto, entrato in vigore dal 20 ottobre 2019, si è attuata l'azione di “semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico piu' aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali”.

Con Circolare n. 15406 del 15.10.2019, il Ministero dell'Interno ha evidenziato e chiarito i principali elementi di novità introdotti dal decreto in questione.

Con D.M. in data 18.10.2019, pubblicato nella G.U. n.  256 del 31.10.2019, entrato in vigore il 01 novembre 2019, il MINISTERO DELL’INTERNO ha ulteriormente modificato il D.M. del 03.8.2015, sostituendo integralmente l’allegato 1 ed aggiornando il Codice prevenzione incendi alle vigenti disposizioni tecniche e secondo i più aggiornati standard internazionali. 

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata Circolare Ministeriale e del successivo DM.

Allegati:
CIRCOLARE
DECRETO MINISTERIALE

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