Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 23 in data 24.11.2019
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Promemoria incontro di studio su "HOME RESTAURANT E DINTORNI - LE FORME PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE"
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si ricorda che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza presso l'Auditorium della provincia di Treviso, per la mattinata di mercoledì 27 novembre 2019, un interessante incontro rivolto a funzionari comunali degli uffici attività produttive, suap e polizia locale, sul tema HOME RESTAURANT E DINTORNI - LE FORME PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE, con relatore il dr. Michele Deodati, Responsabile SUAP di Unione di Comuni e Vicesegretario comunale nonché autore di numerose pubblicazioni in materia.
L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione sul sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi e, per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2019 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questa iniziativa potrà avvenire utilizzando una di queste.
Per maggiori dettagli, si allega il folder informativo dell'iniziativa. |
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Allegati: FOLDER
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Polizia amministrativaGiochi leciti, sale giochi
Per il TAR Veneto la L.R. 38/2019 non incide sulla legittimità di ordinanze sindacali in materia di orari sale giochi, adottate prima della sua entrata in vigore, almeno fino all'adozione del provvedimento della Giunta Regionale in materia di orari
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TAR |
Con sentenza n. 1209 in data 23.10.2019, pubblicata il giorno 11.11.2019, il TAR Veneto ha esaminato il ricorso di una società, titolare di una sala giochi, che chiedeva l'annullamento del "Regolamento per la disciplina dell'attività di Sala da gioco e per l'installazione di apparecchi elettronici per il gioco d'azzardo lecito e con vincita in denaro” del 30.10.2017 e della Ordinanza del 19.06.2018 emanata dal Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto, avente ad oggetto la “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. n. 773/1931, e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione” con la quale viene consentito il funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, c. 6 del TULPS, ovunque installati, solo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i giorni festivi.
La società ricorrente contesta i provvedimenti del Comune per varie ragioni e in particolare per:
- violazione e falsa applicazione dell’intesa raggiunta in sede di conferenza unificata e dell’art. 1 comma 1049 della legge di stabilità per il 2018;
- difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
- difetto di proporzionalità;
- incostituzionalità degli atti impugnati;
- inadeguatezza della misura restrittiva rispetto allo scopo perseguito;
- esigenze di unitarietà di trattamento sul territorio dello Stato.
Il TAR ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in particolare per le seguenti ragioni:
- la conclusione dell’Intesa raggiunta dalla Conferenza Unificata tra Governo Italiano, Regioni ed Enti Locali in data 7 settembre 2017, relativa ad una “Proposta di riordino dell’offerta del gioco lecito”, non può spiegare efficacia invalidante sull’ordinanza impugnata, considerato che l’Intesa è priva di valore cogente in quanto non recepita dal previsto decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- non è rilevante, ai fini della valutazione della legittimità dell’ordinanza in questione, la legge regionale del Veneto n. 38 del 2019, art. 8, in quanto tale disposizione, oltre ad essere entrata in vigore dopo l’adozione della contestata ordinanza sindacale, demanda ad un successivo provvedimento della Giunta regionale l’adozione di un provvedimento per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana dal gioco, secondo quanto previsto dall'Intesa;
- la giurisprudenza consolidata, avvallata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014, sostiene che il Sindaco, in forza della generale previsione dell’art. 50 comma 7 del TUEL, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installati gli apparecchi di gioco;
- l’ordinanza sindacale impugnata (attuativa del regolamento comunale) è adeguatamente motivata con riferimento all’esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo riscontrata dal Comune;
- la libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
- la normativa nazionale in tema di liberalizzazione delle attività economiche e degli orari dei pubblici esercizi consente alle autorità pubbliche di porre limiti e restrizioni all’attività economica per evitare danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale;
- l'ordinanza impugnata è da considerare rispettosa del principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo;
- scopo della disciplina impugnata non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco - obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune - ma solo quello di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica da gioco.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata. |
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Allegati: SENTENZA
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Somministrazione alimenti e bevandeVarie
Promemoria su adempimenti previsti dalla DGR 184/2017 per “Calendario regionale delle sagre e delle fiere con somministrazione” per anno 2020
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Centro Studi Amministrativi MT |
Come già riportato nella Newsletter n. 19 del 29.9.2019, si ricorda che, ai sensi della DGR n. 184 del 21.02.2017, deve essere predisposto entro il termine del 30 novembre 2019 il CALENDARIO delle sagre e delle fiere programmate per il 2020 nelle quali è prevista anche attività di somministrazione.
Il CALENDARIO dovrà poi essere inviato alla Regione Veneto ENTRO IL 15 DICEMBRE 2019, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it, utilizzando il modulo disponibile ad un apposito link. |
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Allegati: LINK REGIONE VENETOTorna agli argomenti
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Turismo e strutture ricettiveVarie
Con due DDR la Regione dà attuazione al Regolamento Regionale in materia di obblighi informativi relativi ad alloggi in LOCAZIONE TURISTICA
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Regione |
Come noto, gli alloggi in locazione turistica sono una tipologia particolare di strutture ricettive disciplinata dall’articolo 27 bis della L.R. n. 11/2013,“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, come modificato con L.R. n. 45/2014 e con L.R. n. 23/2019, e si caratterizzano perché: non è prevista la prestazione di servizi per gli ospiti durante il loro soggiorno; sono strutture ricettive non soggette a classificazione né a SCIA; i locatori turistici hanno attualmente solo obblighi di comunicazione alla Regione, riguardanti sia l’anagrafica di tale tipologia di alloggi, sia la movimentazione turistica; il Comune esercita sugli alloggi in locazione turistica la vigilanza, l’accertamento di eventuali violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei locatori, per inadempimento degli obblighi di comunicazione; viene prevista l'assegnazione, per ogni alloggio adibito a locazione turistica, del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) la cui disciplina dovrà essere adottata con Regolamento regionale.
Nel BUR n. 105 del 20 settembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento Regionale 10 settembre 2019 n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (art. 27 bis, comma 4, della L.R. 14 giugno 2013, n. 11)", che è entrato in vigore il 19 novembre 2019 e prevede in particolare:
- un modello regionale di comunicazione di locazione turistica;
- la registrazione in una apposita anagrafe degli alloggi destinati a locazione turistica;
- l'invio al locatore delle credenziali di accesso e delle indicazioni per accedere alla procedura regionale di rilevazione statistica;
- la possibilità per il Comune, al fine del controllo dei dati nelle comunicazioni di locazione turistica, nonché dei codici identificativi degli alloggi pubblicizzati, di chiedere l'accesso alle informazioni della banca dati anagrafica regionale, secondo le procedure individuate con decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo.
Come anticipato dalla Regione con nota prot. 985216 in data 11.11.2019, nel BUR n. 129 del 15.11.2019 sono stati pubblicati i seguenti Decreti della Direzione Turismo adottati in data 31.10.2019 in attuazione di quanto previsto dal sopra citato Regolamento:
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N. 238 con il quale è stato approvato il nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica, ai sensi dell'articolo 27 bis della L.R. n. 11/2013, obbligatorio dal 19.11.2019, ed è stato contestualmente revocato il precedente modello di comunicazione di locazione turistica approvato con Decreto Direttore Direzione Turismo n. 56 del 19.3.2019;
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N. 239 con il quale in attuazione del Regolamento regionale n. 2/2019, sono state approvate le disposizioni procedurali in materia di obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica, con efficacia dal 19.11.2019, per consentire ai locatori di accedere alla procedura regionale di rilevazione statistica e di aggiornare la banca dati, nonché per consentire ai Comuni di accedere alle informazioni della banca dati anagrafica regionale.
Per approfondimenti si rinvia alla lettura del REGOLAMENTO REGIONALE, dei DDR di attuazione e della nota regionale sopra citati. |
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Allegati: REGOLAMENTO DDR NOTA REGIONALE
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Altre categorieVarie
Il TAR Abruzzo conferma che una Associazione del Terzo Settore può svolgere la propria attività in qualsiasi immobile, area o zona del territorio comunale, a prescindere dalla destinazione urbanistica
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TAR |
Con sentenza n. 519 in data 23.10.2019, pubblicata il giorno 25.10.2019, il TAR ABRUZZO -L'Aquila ha esaminato il ricorso di una Associazione di Promozione Sociale che chiedeva l'annullamento del provvedimento del Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI in data 02.3.2018 con il quale era stato disposto "il divieto di prosecuzione dell'attività di sosta di camper" in una determinata area di sosta in quanto - trattandosi di struttura ricettiva all'aperto - non venivano rispettate le norme urbanistiche in materia di parcheggi e le quantità degli spazi pubblici previsti.
L'Associazione ricorrente contesta il provvedimento del Comune per varie ragioni e in particolare per:
- Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 32 della legge n. 383 del 2000 in riferimento all’art. 2 del D.M. n. 1444/1968;
- incompetenza del Comune, difetto di motivazione, irrazionalità ed illegalità manifesta dell’azione amministrativa;
- incompletezza dell’istruttoria ed erroneità della motivazione;
- violazione degli articoli 2, 3, 9, 18 Cost., violazione del principio di trasparenza e proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere.
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento del Comune e compensando le spese di lite, in particolare per le seguenti ragioni:
- gli articoli 2 e 32 della legge n. 383 del 2000, come aggiornati dall'art. 71 del codice del terzo settore, D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, prevedono che le associazioni di promozione sociale, che svolgono attività senza fini di lucro, possono svolgere la propria attività in qualsiasi immobile, area o zona del territorio comunale, a prescindere dalla destinazione urbanistica impressa all’area stessa e senza che ciò determini un mutamento della destinazione d’uso dell’immobile o dell’area utilizzati;
- la “gestione di attività turistiche di interesse sociale" rientra tra le attività incluse nell’elenco di cui all'art. 5 del d.lgs 117/2017 che possono essere localizzabili in tutte le parti del territorio urbano, essendo compatibili con ogni destinazione d'uso urbanistico;
- nel caso in esame, il camping non è una struttura ricettiva propriamente detta, non riservata ai soci e aperta al pubblico, ma è un’area messa a disposizione dei soli soci, il che consente di configurare l’attività svolta come attività di promozione sociale ovvero di attività turistica di interesse sociale;
- non avendo il Comune contestato che la ricorrente svolgesse attività di interesse generale ovvero attività turistica di interesse sociale, il provvedimento gravato è illegittimo, per violazione della fonte normativa gerarchicamente superiore (art. 32, comma 4, della legge n. 383 del 2000 e art. 71 del d.lgs 117/2017).
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata. |
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Allegati: SENTENZA
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La SOPRINTENDENZA fornisce alcune indicazioni sull'utilizzo e concessione a terzi di vie, pubbliche piazze o spazi urbani.
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Altro |
Con Circolare n. 27626 del 16.10.2019, indirizzata a 27 Comuni delle provincie di Venezia, Treviso, Padova e Belluno, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha fornito alcune indicazioni in merito all'utilizzo e alla concessione a terzi di vie, pubbliche piazze o spazi urbani delle città d'arte, precisando in particolare che:
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice BCP) dispone che le piazze pubbliche, le pubbliche vie e gli spazi aperti urbani sono beni culturali di importante interesse storico e artistico e non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio dispone che la concessione d'uso a terzi di spazi urbani, per lo svolgimento ad esempio di manifestazioni o di distribuzione di cibi e bevande, è soggetto al preventivo vaglio del Ministero;
- la Soprintendenza ha avviato delle verifiche sulla effettiva applicazione delle disposizioni del Codice BCP nei centri storici di rilevante interesse culturale.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata Circolare. |
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Allegati: CIRCOLARE
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Monitoraggio e aggiornamenti sulla modulistica unificata approvata con Accordo del 25.7.2019
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Altro |
Nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2019 è stato pubblicato l'ACCORDO n. 73/CU del 25.7.2019 con il quale la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha adottato i seguenti tre nuovi moduli in materia di attività commerciali: SCIA per apertura Autoscuole, SCIA per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate), DOMANDA autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate).
Nel sito www.italiasemplice.gov.it è pubblicato l'esito del Monitoraggio sull'adozione della modulistica unificata approvata con Accordo sopracitato, da cui emerge che alla data del 13.11.2019 sono 16 le Regioni che risultano avere adottato con propri provvedimenti la modulistica in questione mentre 3 Regioni (Basilicata, Lombardia e Puglia) non hanno ancora adottato alcun provvedimento e nulla risulta invece per il Trentino Alto-Adige.
Per quanto riguarda la REGIONE VENETO, si informa che la stessa ha aggiornato al 04.11.2019 nel proprio sito la MODULISTICA SUAP, recepita in base a vari Accordi intervenuti negli anni 2017, 2018 e 2019 e compreso quello del 25 luglio scorso.
Per un approfondimento si rinvia alla presa visione di quanto riportato nei siti sopracitati. |
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Allegati: LINK ITALIA SEMPLICETorna agli argomenti
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Per il CDS non è ammissibile un divieto generalizzato all'installazione di cartelli pubblicitari se non motivato da esigenze di pubblico interesse
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Consiglio di Stato |
Con sentenza n. 6416 del 19.9.2019, pubblicata il 24.9.2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il seguente caso:
- una società presenta domanda al Comune di Chiari per ottenere l'autorizzazione ad installare sei cartelli pubblicitari lungo una strada comunale;
- il Comune respinge la domanda ai sensi dell'art. 37 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, il quale vieta l’installazione di cartelli pubblicitari, salvo che in aderenza ai fabbricati e nella sede dell’attività di riferimento;
- la società ricorre al TAR per ottenere l'annullamento dell'articolo del Regolamento Comunale e dei relativi provvedimenti applicativi per vari motivi ed in particolare per eccesso di potere e per violazione art. 41 Costituzione;
- il TAr Lombardia-Brescia accoglie il ricorso per vari motivi ed in particolare per cattivo uso della potestà regolamentare comunale in materia pubblicitaria non essendo stata riconosciuta la facoltà - prevista dal legislatore - di ammissibilità ordinaria dell’installazione di mezzi pubblicitari e divieto eccezionale per specifici impianti, in presenza di superiori esigenze di pubblico interesse;
- il Comune impugna innanzi al CDS la sentenza del TAR sostenendo che la potestà comunale nella specie esercitata non concerneva tanto la sola regolamentazione della cartellonistica ai sensi del d. lgs. 507 del 1993, ma era espressione complessiva della potestà comunale nel disciplinare tale attività sia ai fini delle imposte dalla pubblicità, ma altresì per quanto riguardava tutti gli altri aspetti e principalmente quello della sicurezza stradale, quello paesaggistico e quello urbanistico, poteri questi pacificamente rientranti nelle competenze comunali e sostanzialmente riassunti in un unico atto.
Il CDS ha respinto il ricorso, confermando la sentenza del TAR in particolare per le seguenti ragioni:
- il divieto generalizzato posto dall’art. 37 del regolamento comunale non è rispettoso del dettato della norma attributiva del potere regolamentare poiché introduceva un divieto generalizzato di installazione senza dare conto delle esigenze di pubblico interesse che intendeva salvaguardare;
- la norma regolamentare comunale impugnata ha delineato una serie di divieti di carattere assoluto e tassativo che non trovano ragione nella regolamentazione della pubblicità, e che di conseguenza hanno dato luogo ad un uso distorto e sviato della potestà regolamentare.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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