Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 2 in data 19.01.2020
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Scade il termine per aderire al Progetto “UNICO PER L'IMPRESA” anno 2020
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si ricorda che il 31 gennaio 2020 scade il termine per l'adesione al Progetto “Unico per l’Impresa” per l’anno 2020, e pertanto dopo tale data – per i Comuni che non l'hanno confermata - verranno progressivamente disattivati i servizi previsti da tale Progetto, come di seguito sintetizzati:
- accesso riservato al sito www.unicoperlimpresa.it;
- newsletter quindicinale;
- prenotazioni delle Commissioni comunali;
- consulenza telefonica generale il lunedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio;
- consulenza telefonica per la materia del noleggio e sulle manifestazioni temporanee al martedì mattina (risponderà Rino Franceschi);
- attività di coordinamento e contatto;
- atti vari relativi alle procedure per le "pubbliche manifestazioni";
- approfondimenti in materia di "strutture sanitarie";
- schemi di atti e procedimenti in materia di "commercio su aree pubbliche";
- incontri autogestiti dal Gruppo di lavoro per le Attività Produttive;
- incontri vari di formazione (a pagamento);
- possibilità di sottoscrivere un pacchetto aggiuntivo per tre giornate di formazione.
Le quote di iscrizione al Progetto “Unico per l’Impresa” sono rimaste immutate rispetto al 2019 mentre l’eventuale quota aggiuntiva per le tre giornate di formazione tecnico-specialistica viene ridotta da 240 euro a 200 euro al fine di agevolare i Comuni a contenere i costi per la formazione del personale.
Si precisa che ENTRO IL 31 GENNAIO 2020 è importante inviare almeno la COMUNICAZIONE DI PREADESIONE mentre la determina di impegno potrà essere adottata anche successivamente.
La COMUNICAZIONE può essere inviata secondo una delle seguenti modalità:
- inviando via PEC a comunitrevigiani@pec.it l’apposito modulo allegato alla nota n. 386/2019;
- effettuando la Trattativa Diretta in MEPA (il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana è abilitato in Mepa per il Bando Servizi - Categoria “Servizi di supporto specialistico”).
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell’allegata proposta e della nota di trasmissione. |
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Allegati: NOTA PROPOSTA
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Legge Regionale 22/2002Varie
Approvato in Regione il PDL n. 462 contenente alcune modifiche alla L.R. 22/2002
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Regione |
In data 14.01.2020 è stato approvato dal Consiglio Regionale del Veneto (CRV) il PdL n. 462 contenente "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali", come riportato in un COMUNICATO STAMPA pubblicato nel sito del CRV.
Con questo Progetto di Legge, che modifica la LR 22/2002, la REGIONE prosegue la propria azione di semplificazione normativa, "intervenendo in questo caso nelle materie afferenti all’area sanità e sociale, adeguando e armonizzando la normativa vigente al fine di fare sistema, nonché disciplinando, attraverso nuove proposte, aspetti delle materie che hanno la necessità di essere aggiornati alla normativa sopravvenuta e alle specifiche esigenze del settore".
Il PDL prevede in particolare quanto segue:
- le disposizioni della LR 22/2002 vengono riconosciute come principi per integrazione delle attività di AGRICOLTURA SOCIALE di cui alla LR 14/2013; i criteri e le modalità di integrazione verranno definiti da apposito gruppo di lavoro;
- la competenza al rilascio delle Autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza residenziale a ciclo continuativo e/o diurno viene trasferita dalla Regione all'Azienda Zero;
- il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato alla positiva valutazione della COMPATIBILITA', e non più della RISPONDENZA, del progetto alla programmazione socio-sanitaria regionale;
- le funzioni di coordinamento e vigilanza sulle strutture accreditate di tipo sanitario, socio-sanitario e sociale, sono svolte Regione mentre le funzioni di controllo spettano alle Aziende ULSS.
In attesa della pubblicazione nel BUR della Legge Regionale si rinvia, per ulteriori dettagli, alla lettura del COMUNICATO STAMPA e del PDL. |
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Allegati: PROGETTO DI LEGGE
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SUAP (DPR 160/2010)Varie
Il 09 gennaio 2020 si è svolto l'incontro sulla gestione pratiche prevenzione incendi attraverso il SUAP camerale
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Camera di Commercio |
Come riferito nella Newsletter n. 25 del 22.12.2019, giovedì 09 gennaio 2020 si è svolto presso la sede in Piazza Borsa un interessante incontro organizzato dalla CCIAA in collaborazione con il Comando Provinciale VIGILI DEL FUOCO, su "Impresa in un giorno: la gestione degli adempimenti di prevenzione incendi attraverso il SUAP telematico” rivolto ai Comuni che utilizzano l'applicativo camerale per il SUAP.
L'incontro è stato suddiviso in due momenti: al mattino era rivolto ai funzionari dei SUAP in delega o in convenzione, al pomeriggio era rivolto ai professionisti dei vari ordini.
Nel corso dell'incontro sono stati illustrati i contenuti del Protocollo di Intesa sottoscritto da UNIONCAMERE con il CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, in base al quale le pratiche di prevenzione incendi transiteranno attraverso il SUAP - a partire dai primi mesi del 2020 - per i Comuni che utilizzano l'applicativo camerale.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Comunicato Stampa del 13.12.2019 rilasciato congiuntamente da UNIONCAMERE e CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. |
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Allegati: COMUNICATO STAMPA
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FormazioneUffici Attività Produttive
Promemoria incontro Autogestito di formazione per giovedì 20 febbraio 2020
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si ricorda che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza per GIOVEDI' 20 febbraio 2020, presso l'Auditorium della Provincia di Treviso, un “incontro autogestito” per le attività produttive, con l'intervento di alcuni funzionari del “Gruppo di Lavoro per le Attività Produttive” che approfondiranno la materia delle “MANIFESTAZIONI TEMPORANEE” (indicazioni conclusive sulla sperimentazione), le novità normative dell'anno 2019 ed altro.
La partecipazione sarà gratuita solo per gli Enti iscritti al Progetto UNICOPERLIMPRESA anno 2020 e prevede l’iscrizione obbligatoria da effettuarsi nella sezione formazione sul sito www.comunitrevigiani.it .
Si allega folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa. |
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Allegati: FOLDER
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Commercio fissoVarie
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli definisce le modalità di commercializzazione dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo
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AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI |
L’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha inserito nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), l’articolo 62-quinquies recante la disciplina dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo ( cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri utilizzati per arrotolare le sigarette) che, ai sensi dell’articolo 19 della legge stessa, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Con Determina Direttoriale n. 242266 del 31 dicembre 2019, pubblicata nella medesima data sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state definite, ai sensi del comma 5 del suddetto articolo, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti oggetto di imposizione nelle tabelle di commercializzazione, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.
Con Circolare n. 5678/RU del 07.01.2020 l'Agenzia ha fornito alcune precisazioni in ordine ai contenuti della determina direttoriale sopracitata ed ha evidenziato che la circolazione dei prodotti ossia il loro commercio (cartine, cartine arrotolate senza tabacco, filtri, confezioni miste) è legittimata dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione.
Con un COMUNICATO in data 10.01.2020 l'Agenzia informa che sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia le tabelle di commercializzazione dei prodotti accessori ai prodotti da fumo in base alle istanze pervenute fino all’8 gennaio 2020.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della Determina direttoriale, della Circolare e del Comunicato, allegati alla presente. |
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Allegati: DETERMINA CIRCOLARE COMUNICATO
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Altre categorieVarie
La Conferenza Unificata Regioni-province autonome fa il punto su questioni relative a quotidiani e periodici, commercio su aree pubbliche, home restaurant, consumo sul posto
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Conferenza Unificata |
Con il DOCUMENTO n. 19/213/CR13c/C11 del 18.12.2019, pubblicato in data 09.01.2020 nel proprio sito, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato una sintesi delle principali questioni che sono sul tappeto in materia di commercio, editoria e tutela dei consumatori e che dovranno essere necessariamente oggetto di un Tavolo di confronto e concertazione tra la Conferenza stessa ed il Ministero Sviluppo Economico.
Le questioni di nostro interesse affrontate dalla Conferenza sono:
VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI - Intese di cui al DL 50/2017 art.64bis:
A distanza di due anni non è ancora iniziato il percorso di cui all’articolo 64 bis del DL 50/2017 che prevede che in sede di Conferenza Unificata siano definiti i criteri e i parametri qualitativi per l’apertura di nuovi punti vendita, siano individuati criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, siano rimossi gli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l’intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni, aziende sanitarie e di promozione turistiche, sia limitato l'oligopolio.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Criticità:
Il comma 686 dell'art. 1 della legge 145/2018, ha disposto la non applicazione al commercio su aree pubbliche del decreto legislativo 59/2010 (di attuazione della Direttiva Bolkestein) ed ha abrogato l'art. 70 del decreto stesso.
E' urgente intervenire in modo celere a normare il settore in quanto oggi vi è un vuoto legislativo preoccupante; a far data dall’approvazione della legge finanziaria 2019 e del comma 686, tre Regioni (Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia) hanno legiferato in materia e ognuna diversamente dalle altre.
Inoltre vi è un vuoto legislativo determinato dall’abrogazione dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 al quale deve esserci subito messo mano.
HOME RESTAURANT:
Questa attività economica – “che si caratterizza per la preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio in giorni dedicati e per poche persone, trattate come ospiti personali però paganti” (cfr. Risoluzione Mise n. 50481 del 10 aprile 2015), è di competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto rientrante nella “tutela della concorrenza”, ma allo stato, non risulta regolamentata a livello nazionale da alcuna disciplina specifica.
Considerate le necessità di offrire un serio presidio alle esigenze igienico-sanitarie dei consumatori e di arginare possibili distorsioni nelle dinamiche concorrenziali del comparto della ristorazione, in attesa di una disciplina nazionale che regolamenti specificamente l’attività in questione, a quest’ultima dovrebbe essere applicata la disciplina della somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso l’esecuzione delle opportune attività ispettive che vengono svolte nei confronti degli esercizi di somministrazione tradizionali.
CONSUMO SUL POSTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI:
Le disposizioni legislative (art. 7 comma 3 del Decreto legislativo 114/1998 e art. 4 comma 2 bis del DL 223/2006 convertito con modifica dalla legge 248/2006 ) relative alle modalità del consumo sul posto per attività commerciali e artigianali sono state messe in crisi dalla sentenza del Tar Lazio del 08/4/2019 che di fatto ha liberalizzato il settore dando la possibilità di consentire il consumo sul posto (utilizzando i loro arredi quindi tavolo sedie ecc e non solo piano di appoggio ) anche agli esercizi non supportati da scia o autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Il problema è rilevante ed è necessario un intervento legislativo che chiarisca le metodologie di lavoro per attività che di fatto non sono di "somministrazione alimenti e bevande".
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del DOCUMENTO, allegato alla presente. |
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Allegati: DOCUMENTO
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Commercio fissoVendite straordinarie
La Polizia Postale dà alcuni consigli per acquisti sicuri in internet
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Altro |
Il 4 gennaio 2020 sono iniziate le vendite di fine stagione nel Veneto, che termineranno il 28 febbraio 2020.
In tale periodo si rileva un incremento particolare degli acquisti online, per i quali la POLIZIA POSTALE ha pubblicato nel proprio sito in data 03 gennaio 2020 un utile decalogo sui seguenti aspetti, con consigli pratici e suggerimenti utili a prevenire brutte sorprese ed evitare truffe:
1. Utilizzare software e browser completi ed aggiornati 2. Dare la preferenza a siti certificati o ufficiali 3. Un sito deve avere gli stessi riferimenti di un vero negozio 4. Leggere sempre i commenti e i feedback di altri acquirenti 5. Su smartphone o tablet utilizzare le app ufficiali dei negozi online 6. Utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili 7. Non cadere nella rete del phishing e/o dello smishing 8. Un annuncio ben strutturato è più affidabile 9. Non sempre è sempre un buon affare 10. Non fidarsi.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura del decalogo. |
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Polizia amministrativaGiochi leciti, sale giochi
Per il Consiglio di Stato il metodo del distanziometro è un valido strumento di tutela di fasce della popolazione esposte al rischio di dipendenza da gioco
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Consiglio di Stato |
Con sentenza n. 8563 in data 14.11.2019, pubblicata il 19.12.2019, il CONSIGLIO DI STATO, III Sezione, si è pronunciato sul seguente ricorso:
- il Questore di Macerata emette il 12.7.2018 nei confronti di una società un provvedimento di diniego di autorizzazione ad aprire una sala VLT in quanto non veniva rispettata la distanza minima da un luogo sensibile, misurata attraverso la polizia locale del Comune dove si voleva aprire la sala;
- la società ricorre al TAR Marche impugnando il diniego della Questura in quanto quest'ultima non ha tenuto conto del secondo calcolo della distanza effettuato dalla Polizia locale dal Comune dove voleva aprire la sala VLT, che in base ad un nuovo criterio, dava un risultato superiore alla distanza minima prevista; il criterio di calcolo che la società ritiene corretto è quello del "percorso pedonale più breve" e non quello usato dal Comune che è quello del "raggio in linea d'aria"; la società sostiene poi che il distanziometro previsto da una legge regionale sia inefficace "a contrastare il fenomeno del disturbo da gioco d’azzardo patologico e la sua idoneità ad aprire le porte all’offerta illegale, ben più dannosa" e ritiene che la legge regionale sia viziata da incostituzionalità per varie ragioni;
- il Tar con sentenza n. 131/2019 respinge in ricorso in particolare perchè ritiene manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge regionale in considerazione del principio di prevalenza della tutela della salute e della protezione dei soggetti più deboli rispetto al diritto di iniziativa economica;
- la società ricorre quindi al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR, sostenendone l'erroneità per svariate ragioni.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, compensando le spese, in particolare per le seguenti ragioni:
- la Regione ha adottato la disciplina che individua la distanza delle sale da gioco dai luoghi sensibili, a tutela delle categorie più esposte, senza violare palesemente le norme costituzionali a tutela dell’iniziativa economica, e senza eccedere dai limiti di ragionevolezza e proporzionalità;
- l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189, ha previsto la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante slot machines ubicate in prossimità di luoghi sensibili;
- con l’Intesa del 7 settembre 2017, la Conferenza ha rimesso alle Regioni e agli enti locali l'adozione di criteri che consentano una equilibrata pianificazione e distribuzione nel territorio;
- il metodo del distanziometro, rappresenta, a tutt’oggi, uno degli strumenti cui è affidata la tutela di fasce della popolazione particolarmente esposte al rischio di dipendenza da gioco.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Commercio aree pubblicheVarie
Per la AGCM una durata di 10 anni (come prevista dalla Regione Lazio) per le concessioni dei posteggi risulta eccessiva e in contrasto con i principi concorrenziali
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Autorità per la concorrenza |
Con Segnalazione n. AS1638 del 05.12.2019, pubblicato nel Bollettino dell'AGCM n. 2 del 13.01.2020, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari Regionali, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato le seguenti osservazioni sul TESTO UNICO DEL COMMERCIO approvato dalla Regione LAZIO con legge 22 del 06.11.2019, in riferimento principalmente alla durata delle concessioni dei posteggi per commercio su aree pubbliche:
- la legge stabilisce una durata decennale ( prevista già dall’art. 28 del d.lgs. 114/98) delle concessioni sui posteggi; tale termine appare eccessivamente lungo, anche tenuto conto della natura dell'attività che il soggetto aggiudicatario andrà a svolgere, la quale non richiede particolari investimenti, e si pone in contrasto con gli obiettivi di liberalizzazione e di apertura alla concorrenza;
- la durata eccessiva delle concessioni (10 anni) unita alla individuazione della maggiore professionalità acquisita, quale criterio prioritario per l’assegnazione delle medesime (non presente però nella legge in esame), rischia di pregiudicare il corretto dispiegarsi delle dinamiche di mercato, favorendo gli operatori uscenti ed ostacolando l’ingresso di nuovi concorrenti;
- la disposizione della L.R. Lazio n. 22/2019 in materia di concessione dei posteggi, appare presentare profili di contrasto con i principi costituzionali posti a tutela della concorrenza di cui agli artt. 41 e 117, comma 2, lett. e) in quanto la durata eccessiva delle concessioni per i posteggi integra una specifica violazione dei principi concorrenziali in violazione degli artt. 10 e 12 della Direttiva 2006/123/CE e degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 59/2010.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della Segnalazione dell'Autorità, allegata alla presente. |
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Allegati: SEGNALAZIONE
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FormazioneUffici Attività Produttive
Promemoria incontro di formazione su "SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO: LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E LA CESSIONE DI BENI E SERVIZI " per martedì 21.01.2020
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si ricorda che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza per MARTEDI' 21 gennaio 2020, presso l'Auditorium della Provincia di Treviso, un incontro rivolto a Funzionari degli Uffici Attività Produttive, Polizia Locale, Servizi Sociali e Culturali, sul tema "SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO: LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E LA CESSIONE DI BENI E SERVIZI ", con relatore il dott. Stefano Venturi, Segretario Generale presso i Comuni di Affi e Peschiera del Garda, professore a contratto presso l’Università degli studi di Verona, docente per formazione di pubblici dipendenti ed autore di pubblicazioni di interesse per gli Enti locali.
Per i Comuni che aderiscono al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2020 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questo incontro potrà avvenire utilizzando una di queste.
L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione sul sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi.
Si allega folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa. |
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Allegati: FOLDER
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Altre categorieVarie
Prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'adeguamento da parte dei Comuni del modulo di SCIA per Autoscuola
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Conferenza Unificata |
Come riportato nella Newsletter n. 15 del 04.8.2019, con provvedimento in data 25.7.2019 la Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di tre nuovi moduli, completi dei relativi schemi XML, di cui uno è quello di SCIA per apertura Autoscuole.
L'Accordo suddetto prevedeva il termine del 31 dicembre 2019 per l'adeguamento da parte dei Comuni della modulistica prevista per le attività di autoscuola, ma la Conferenza Unificata ha accolto la richiesta di ANCI e UPI di modificare tale termine, che è stato quindi prorogato al 31 marzo 2020, come da Accordo sottoscritto il 18.12.2019.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'Accordo di proroga, allegato alla presente. |
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Allegati: ACCORDO
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Polizia amministrativaGiochi leciti, sale giochi
Pubblicata nel BUR la DGR in materia di orari di INTERRUZIONE DEL GIOCO
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Regione |
Con DGR n. 2006 del 30 dicembre 2019, pubblicata nel BUR n. 5 del 10.01.2020, la REGIONE VENETO dà attuazione a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 38 del 10.9.2019 in materia di “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”, prevedendo orari di "interruzione del gioco" da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo.
Con questa DGR, i cui contenuti erano stati anticipati con il COMUNICATO STAMPA N° 1794 del 05/11/2019 pubblicato nel sito della Regione (vedi Newsletter n. 22 del 10.11.2019), vengono stabilite le seguenti tre fasce orarie di "interruzione del gioco" per complessive sei ore:
- dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate);
- dalle ore 13:00 alle ore 15:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani);
- dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione).
Si evidenzia che nelle premesse della DGR 2006, viene precisato che:
- “Nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l’utilizzo delle apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D.773/1931 e ss.mm. I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale.”;
- “La interruzione del gioco, per tutti gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D.773/1931 e ss.mm, è una azione di rinforzo delle norme regolamentari e/o ordinanze in materia di orari approvate dagli Enti Locali”.
Ne consegue che:
- le fasce orarie di interruzione disposte dalla Regione Veneto, non devono essere recepite o "ratificate" dai Comuni con ulteriori atti amministrativi ed entreranno in vigore il 26 gennaio 2020 ossia 15 giorni dopo la pubblicazione nel BUR della DGR 2006 che le ha approvate;
- i Comuni possono aggiungere alle tre fasce di interruzione stabilite dalla Regione ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale, purchè contenute negli appositi Regolamenti comunali e/o Ordinanze sindacali.
A mero titolo esemplificativo, prendendo in esame il Regolamento predisposto dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana che prevede l’apertura dei giochi dalle ore 8:00 alle ore 22:00, a seguito della delibera regionale il funzionamento dei giochi è permesso nei seguenti orari:
- dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- dalle ore 20:00 alle ore 22:00.
La DGR prevede inoltre che la competente Direzione regionale fornirà e aggiornerà le INDICAZIONI OPERATIVE alle istituzioni del territorio (e quindi anche ai COMUNI) ed effettuerà - attraverso il competente Gruppo Tecnico sul Gioco d'Azzardo istituito nel 2019 - il monitoraggio sugli effetti dell’applicazione della DGR ed in generale della normativa in materia con cadenza annuale, anche ai fini di eventuali integrazioni delle disposizioni.
In attesa quindi di ricevere indicazioni operative dalla Regione, si rinvia, per ulteriori dettagli, alla lettura dell'allegata DGR. |
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Allegati: DGR
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