Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 3 in data 02.02.2020

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Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

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Varie

E' scaduto il termine per aderire al Progetto “UNICO PER L'IMPRESA” anno 2020

Centro Studi Amministrativi MT

Si ricorda che il 31 gennaio 2020 è scaduto il termine per aderire al Progetto “Unico per l’Impresa” per l’anno 2020.

Pertanto a decorrere dal 03 febbraio 2020 SARANNO DISATTIVATI - per i Comuni che non hanno confermato l'adesione - i servizi previsti da tale Progetto (accesso riservato al sito www.unicoperlimpresa.it; newsletter quindicinale; prenotazioni delle Commissioni comunali; consulenza telefonica generale il lunedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio; consulenza telefonica per la materia del noleggio e sulle manifestazioni temporanee al martedì mattina; attività di coordinamento e contatto; atti vari relativi alle procedure per le "pubbliche manifestazioni"; approfondimenti in materia di "strutture sanitarie"; schemi di atti e procedimenti in materia di "commercio su aree pubbliche"; incontri autogestiti dal Gruppo di lavoro per le Attività Produttive; incontri vari di formazione (a pagamento); possibilità di sottoscrivere un pacchetto aggiuntivo per tre giornate di formazione).

Il ripristino dei servizi potrà successivamente avvenire solo previo invio della COMUNICAZIONE DI ADESIONE secondo una delle seguenti modalità:

  • inviando via PEC a comunitrevigiani@pec.it l’apposito modulo allegato alla nota n. 386/2019;
  • effettuando la Trattativa Diretta in MEPA (il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana è abilitato in Mepa per il Bando Servizi - Categoria “Servizi di supporto specialistico”).

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell’allegata proposta e della nota di trasmissione.

Allegati:
NOTA
PROGETTO

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Promemoria incontro Autogestito di formazione per giovedì 20 febbraio 2020

Centro Studi Amministrativi MT

Si ricorda che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza per GIOVEDI' 20 febbraio 2020, presso l'Auditorium della Provincia di Treviso, un “incontro autogestito” per le attività produttive, con l'intervento di alcuni funzionari del “Gruppo di Lavoro per le Attività Produttive” che tratteranno in particolare le NOVITA' NORMATIVE 2019, la proposta di REGOLAMENTO PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (a recepimento delle Linee Guida sperimentate in questi ultimi mesi), le STRUTTURE SANITARIE DI CUI ALLA L.R. 22/2002 (con presentazione di una raccolta tematica delle disposizioni normative e della prassi).

La partecipazione sarà gratuita solo per gli Enti iscritti al Progetto UNICOPERLIMPRESA anno 2020 e prevede l’iscrizione obbligatoria da effettuarsi nella sezione formazione sul sito www.comunitrevigiani.it .

Si allega folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa.

Allegati:
FOLDER

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Alcuni appunti sull'incontro di formazione del 21.01.2020 su "Soggetti senza scopo di lucro: lo svolgimento di manifestazioni e la cessione di beni e servizi"

Centro Studi Amministrativi MT

Martedì 21 gennaio 2020 si è svolto presso la Sala Corsi della Provincia, con la presenza di circa 60 persone,  l'incontro di formazione sul tema "SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO: LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E LA CESSIONE DI BENI E SERVIZI ", con relatore il dott. Stefano Venturi,  Segretario Generale presso i Comuni di Affi e Peschiera del Garda, professore a contratto presso l’Università degli studi di Verona, docente per formazione di pubblici dipendenti ed autore di pubblicazioni di interesse per gli Enti locali.

Nel corso della mattinata il relatore ha elencato le tre modalità con le quali possono essere organizzati eventi (direttamente dal Comune, con applicazione del Codice degli Appalti e stipula di un contratto,  oppure da una Associazione, con il solo sostegno economico del Comune, o da una Associazione che si rende disponibile a gestire stabilmente attività di interesse generale, con stipula quindi di un accordo amministrativo tra Comune ed Associazione).

Il relatore ha approfondito la seconda e la terza modalità di organizzazione di eventi, illustrando i princìpi che devono essere considerati, elencando e dettagliando le varie tipologie di Associazioni (Associazione semplice, Organizzazione di Volontariato, Associazione di Promozione Sociale, Ente filantropico, Pro Loco, Comitato, Organizzazione Non Governativa, Associazione Sportiva Dilettantistica, Fondazione), le condizioni che devono essere rispettate per legittimare il non ricorso al codice degli appalti, le finalità statutarie e le attività istituzionali o commerciali che possono essere svolte; la possibilità di stipulare convenzioni solo in caso di attività prive di rilevanza economica; i contenuti che deve avere la Convenzione; infine ha presentato delle utili tracce di "delibera di approvazione  Convenzione con una Associazione" nonché  "delibera  di concessione contributo ad una Associazione".

Per un approfondimento, si rinvia alle slides utilizzate durante l'incontro, che saranno a breve  disponibili nell’area riservata di UNICOPERLIMPRESA, link https://www.unicoperlimpresa.it, mentre, per  gli iscritti al corso,  sono già disponibili nell'area riservata alla formazione del sito www.comunitrevigiani.it .

 

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Agricoltura

Fattorie didattiche e turismo rurale

Turismo equestre: la Regione individua le caratteristiche dei recinti destinati alla movimentazione degli equidi

Regione

Con Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi" la Regione del Veneto promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.

Per "turismo equestre" s'intendono le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l'impiego di equidi.

Con DGR n. 2024 del 30 dicembre 2019, pubblicata nel BUR n. 11 del 28.01.2020, la REGIONE ha individuato le caratteristiche tecnico-costruttive, nonché i limiti temporali di utilizzo, delle coperture con tensostrutture o strutture similari, purché amovibili, dei recinti destinati alla movimentazione degli equidi.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata DGR.

Allegati:
DGR

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Commercio fisso

Varie

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli aggiorna le Tabelle di commercializzazione dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Come riportato nella Newsletter n. 2 del 19.01.2020, con l’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene introdotta e disciplinata l’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo ( cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri utilizzati per arrotolare le sigarette) che trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il commercio dei prodotti in questione (cartine, cartine arrotolate senza tabacco, filtri, confezioni miste) è legittimato dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione; a tal fine l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva pubblicato le prime Tabelle in data 08.01.2020.

Con un COMUNICATO in data 24.01.2020 l'Agenzia informa che sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia ulteriori Tabelle di commercializzazione dei prodotti accessori ai prodotti da fumo, in base alle istanze pervenute fino al 22 gennaio 2020.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Comunicato, allegato alla presente.

Allegati:
COMUNICATO

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Legge Regionale 22/2002

Varie

Pubblicata nel BUR la L.R. 1/2020 contenente alcune modifiche alla L.R. 22/2002

Regione

Come riportato nella Newsletter n. 2 del 19.01.2020, in data 14.01.2020 il Consiglio Regionale del Veneto (CRV) ha approvato il PdL n. 462 contenente "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali".

E' stata quindi emanata la conseguente LEGGE REGIONALE n. 1 del 24.01.2020, pubblicata nel BUR n. 11 del 28.01.2020, con la quale - come indicato nei dati informativi sulla L.R. 1/2020 - è stata modificata la L.R. 22/2002 allo scopo di riordinare il testo della legge adeguandolo sia alla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 istitutiva di Azienda Zero, che alla disciplina sopravvenuta in materia sanitaria di cui al DM 70/2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, nonché di rivedere alcuni istituti a seguito dell’abrogazione di leggi regionali ormai obsolete.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della legge regionale.

Allegati:
LEGGE REGIONALE

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Polizia amministrativa

Varie

Il GRUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE ha predisposto alcuni nuovi modelli tra cui quello di licenza per "sfilata carri allegorici"

Centro Studi Amministrativi MT

Informiamo che il Gruppo Attività Produttive del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana sta proseguendo il suo percorso aggiornamento della modulistica in conformità alle nuove Linee guida in materia di pubblico spettacolo o trattenimento.

Sono stati inseriti di recente nell'area riservata del portale Unico per l'Impresa, nella sezione MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, i seguenti modelli di back-office e di front-office - nuovi o aggiornati - che ci auguriamo possano essere d'ausilio ai colleghi nella gestione delle pratiche relative alle manifestazioni ed agli eventi temporanei:

  • Licenza sfilata carri allegorici - CAPPA51S
  • Accensione falò tradizionale: Domanda - CAPPA57C
  • Accensione falò tradizionale: Licenza -CAPPA54S

Si segnala in particolare il modello di licenza per la SFILATA CARRI ALLEGORICI, che in questo periodo è programmata in molti Comuni, per la quale - quando non sono previste strutture o impianti che necessitano di agibilità ex art. 80 TULPS - non è necessario l'intervento della CVLPS pur rimanendo l’obbligo di rispettare determinate normative ed in particolare quelle di safety e security.

Per dettagli si rinvia alla presa visione della modulistica sopracitata e allegata alla presente.

Allegati:
MODULISTICA

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Giochi leciti, sale giochi

Alcune indicazioni in materia di orari di INTERRUZIONE DEL GIOCO

Regione

Come noto, con DGR n. 2006 del 30 dicembre 2019, la REGIONE VENETO ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 38 del 10.9.2019 in materia di “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”, prevedendo orari di "interruzione del gioco" da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo.

Con nota prot. 44104 del 29.01.2020, la Regione ha chiesto a tutti i Comuni del Veneto la collaborazione nell’applicazione della DGR sopracitata e, con riferimento ai compiti di vigilanza e controllo, ha precisato che i Comuni possono utilizzare anche “i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa apposita richiesta” (vedi Newsletter n. 12 del 16.6.2019 e  n. 25  del 22.12.2019). 

Nella Newsletter n. 2 del 19.01.2020 si prendeva in esame l'ipotesi di un Comune che ha approvato il Regolamento predisposto dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana che prevede l’apertura dei giochi dalle ore 8:00 alle ore 22:00: in tale Comune, a seguito della delibera regionale sopraindicata, il funzionamento dei giochi sarà permesso nei seguenti orari:

  • dalle ore    9:00 alle ore  13:00 (e non 12:00 come erroneamente riportato)
  • dalle ore  15:00 alle  ore 18:00
  • dalle  ore 20:00 alle ore  22:00

Per i Comuni che non hanno ancora adottato il Regolamento e l'Ordinanza, si consiglia di approvare il  Regolamento e l’Ordinanza secondo gli schemi inoltrati dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana con nota prot. 59 del 01.10.2019, opportunamente combinati con le ultima novità della DGR 2006/2019.

Si coglie l’occasione per annunciare che alla fine del mese di marzo c.a. si svolgerà un convegno pubblico finalizzato a fornire ai Comuni ulteriori chiarimenti e sussidi operativi per il contrasto al gioco d’azzardo.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura degli allegati Legge Regionale, DGR, Nota regionale, schema di Regolamento e schema di Ordinanza.

Allegati:
LEGGE REGIONALE
DGR
NOTA REGIONE
SCHEMI REGOLAMENTO E ORDINANZA

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Varie

Circolare Ministero Trasporti su competizioni motoristiche in programma nel 2020

Ministero

Con Circolare n. 310 del 15.01.2020, pubblicata nella G.U. n. 20 del 25.01.2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato disposizioni in materia di competizioni motoristiche su strada da svolgersi nel corso del 2020.

La Circolare precisa in particolare che:

  • l'art. 9, comma 1 del Codice della Strada, d.to lgs 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche (che comportano lo svolgersi di una gara ed hanno quindi carattere agonistico), possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate dalle Regioni, Province, Comuni (a seconda del tipo di strada su cui si svolge la gara);
  • è prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma annuale delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
  • il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarita' amatoriali con velocita' per tutto il percorso inferiore a 80 km/h;
  • è necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del CONI, tranne alcune eccezioni;
  • nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla direzione generale per la sicurezza stradale;
  • l'ente competente può autorizzare, per sopravvenute e motivate necessità, debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma;
  • la richiesta di autorizzazione deve essere presentata dagli organizzatori all'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, allegando il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara;
  • la validita' della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, e al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti;
  • il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocita' medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico;
  • al termine di ogni gara l'ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti;
  • nell'Allegato A sono riportate le gare già svolte nell'anno precedente, per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse: tra queste rientrano due gare nella provincia di Treviso: il 28 giugno 2020 il "37^ Rally di Marca" ed il 20 dicembre 2020 il "22° Prealpi Master Show - 16° Ronde Prealpi Trevigiane".

Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura della Circolare ministeriale e relativi allegati.

Allegati:
CIRCOLARE
ALLEGATO A
ALLEGATO B

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Varie

Insegne pubblicitarie: per il Tar Friuli è legittimo lo stop del Comune se queste diventano troppe

TAR

Con sentenza n. 9 in data 03.12.2019, pubblicata il giorno 07.01.2020, il TAR Friuli ha esaminato il ricorso di una società, che chiedeva l'annullamento del provvedimento in data 11.8.2016 del Comune di Tavagnacco di diniego al rinnovo dell'autorizzazione per la permanenza di n. 1 installazione pubblicitaria su una Strada Provinciale per varie ragioni ed in particolare perché il susseguirsi di cartelli e mezzi pubblicitari limita la percezione dei segnali stradali e perché il mantenimento dell’installazione sulla fascia di pertinenza stradale avrebbe interferito con le esigenze della sicurezza del traffico veicolare.

La società ricorrente contesta il diniego del Comune per vari motivi ed in particolare per:

  • violazione della Legge n. 241/1990 e ss. mod. in quanto le valutazioni del Comune sono ritenute prive dei “requisiti di concretezza e verificabilità”;
  • violazione degli artt. 5 e ss. della L. 241/1990 in quanto il provvedimento di diniego sarebbe stato emanato dal Responsabile dell’ufficio e non dal soggetto designato quale responsabile del procedimento.

Il TAR ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, per le seguenti particolari ragioni:

  • in sede di rinnovo dell’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, l’Amministrazione è tenuta a dare corso ad una valutazione autonoma, connotata da ampia discrezionalità tecnica;
  • il diniego trova piena giustificazione nelle valutazioni condotte a seguito del sopralluogo della Polizia locale e nella pericolosità per la circolazione, insita nella permanenza del mezzo pubblicitario sulla fascia di pertinenza stradale;
  • ai sensi dell’art. 5, 1° comma, ultima parte, L. n. 241 del 1990, la competenza ad adottare il provvedimento finale va assegnata al soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione del Comune, risulta preposto alla gestione amministrativa, ossia al dirigente ovvero, come avvenuto nella fattispecie in esame, al responsabile del servizio individuato ai sensi degli artt. 70 ss. T.U.E.L..

Con tale sentenza viene quindi confermata la discrezionalità del Comune nel concedere il permesso all'installazione dell'insegna pubblicitaria sul bordo della strada; qualora infatti l'affollamento delle insegne, a causa per esempio del proliferare della attività commerciali, rischi di distrarre l'automobilista o comunque di ridurne il campo visivo, limitando così la visuale dei cartelli stradali, il Comune può decidere lo stop anche se le distanze sono rispettate e in precedenza il permesso era stato concesso.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata.

Allegati:
SENTENZA

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La legge di bilancio 2020 introduce alcune misure per l'innovazione nella P.A.

Legislazione

Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) sono state approvate anche alcune misure per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, come riportate nei commi da 399 a 411 dell'art. 1; in particolare, i commi 401, 402 e 407 prevedono quanto segue:

  • comma 401: per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri individua, promuove e gestisce, mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale.

  • comma 402: al fine di rendere piu' semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri sviluppa (attraverso la società PagoPA, la quale si avvarrà poi della società SOGEI) una piattaforma digitale per le notifiche.

  • comma 407: al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualita', la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuita' operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei commi sopracitati.

Allegati:
LEGGE DI BILANCIO - ESTRATTO

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La legge di bilancio 2020 introduce il CANONE UNICO dal 2021 per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie

Legislazione

Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) viene introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche, inclusa la concessione per l’occupazione nei mercati e la diffusione di messaggi pubblicitari: sostituisce quindi TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai Regolamenti comunali e provinciali.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria deve essere istituito con apposito Regolamento dai Comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, ed è disciplinato dai seguenti commi dell'art. 1:

  • i commi da 816 a 836 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
  • i commi da 837 a 845 disciplinano il del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati;
  • i commi 846 e 847 si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni.

Con NOTA DI LETTURA in data 20 gennaio 2020, l'ANCI ha richiamato e commentato le principali norme della legge di bilancio 2020 che incidono sui Comuni e sugli enti locali in modo diretto e indiretto, tra le quali rientrano anche quelle sopracitate.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della NOTA DI LETTURA dell'Anci. 

Allegati:
NOTA DI LETTURA

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Somministrazione alimenti e bevande

Varie

La legge di bilancio 2020 introduce l'obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale antiviolenza negli uffici e negli esercizi pubblici

Legislazione

Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) è stato introdotto l'obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale antiviolenza negli uffici e negli esercizi pubblici; come disciplinato nei commi da 348 a 354 dell'art. 1; in particolare, i commi 348, 349 e 350 prevedono quanto segue:

  • comma 348: le amministrazioni pubbliche espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all’utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking.

  • comma 349: con DPCM, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

  • comma 350: negli esercizi pubblici di cui all’articolo 86 del TULPS, nei presidi medico-ambulatoriali e nelle farmacie, è esposto il cartello di cui al comma 348 con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei commi sopracitati.

Allegati:
LEGGE DI BILANCIO - ESTRATTO

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