Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 7 in data 29.03.2020

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Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: aggiornamento

Centro Studi Amministrativi MT

Come riportato nella Newsetter n. 6 del 15.3.2020, a partire dal 31.01.2020 c'è stato un susseguirsi di provvedimenti contenenti misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) e relative indicazioni operative emessi da varie autorità (Governo, Presidente Consiglio dei Ministri, Regione, Ministero della Salute, Ministro dell'Interno, Prefettura, Questura, ecc.).

Dal 16 marzo 2020 sono pervenute ai Comuni o sono stati emessi a livello nazionale altri provvedimenti sulla questione, che hanno introdotto anche ulteriori restrizioni in materia di attività produttive.

Si riporta di seguito l'elenco aggiornato dei provvedimenti emessi, comprensivo anche dei primi 29 che sono stati riportati ed allegati alla precedente Newsletter:

  1. 31.01.2020: la Delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (G.U. 26 del 01.02.2020);

  2. 22.02.2020: la Circolare n. 5443 del Ministero della Salute contenente le prime indicazioni operative per la pulizia degli ambienti;

  3. 23.02.2020: il Decreto Legge n. 6 (G.U. 45 del 23.02.2020), convertito successivamente nella legge n. 13 del 05.3.2020 (G.U. 61 del 09.03.2020), con il quale sono individuate le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19;

  4. 23.02.2020: il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, contenente misure urgenti di prevenzione del contagio e alcune misure di informazione e prevenzione, in attuazione del DL 6/2020 (G.U. 45 del 23.02.2020);

  5. 23.02.2020: l'Ordinanza n. 1 del Ministro della Salute a firma congiunta con il Presidente della Regione Veneto, contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 47 del 25.02.2020);

  6. 24.02.2020: la Nota prot. 87906 della Regione Veneto, contenente chiarimenti all'Ordinanza n. 1;

  7. 25.02.2020: il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, contenente ulteriori misure urgenti di prevenzione del contagio e alcune misure di informazione e prevenzione (G.U. 47 del 25.02.2020);

  8. 27.02.2020: la Nota prot. 94914 della Regione del Veneto, contenente precisazioni sull'obbligo di disinfezione giornaliera dei mezzi di trasporto pubblico (treni, autobus, ecc.);

  9. 01.3.2020: il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, contenente misure urgenti di prevenzione del contagio e alcune misure di informazione e prevenzione (G.U. 52 del 01.3.2020);

  10. 02.3.2020: l'Avviso dell'Ufficio Sport della Presidenza Consiglio dei Ministri, contenente alcune precisazioni sulle misure previste dal DPCM 01.3.2020 in materia di sport;

  11. 02.3.2020: il Decreto Legge n. 9, contenente misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 53 del 02.3.2020);

  12. 02.3.2020: il Comunicato Stampa della Conferenza Episcopale Triveneto sull'emergenza Coronavirus;

  13. 04.3.2020: il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, con il quale sono aggiornate le misure previste dal DPCM del 01.3.2020, al fine di garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea (G.U. 55 del 04.3.2020);

  14. 08.3.2020: il Decreto Legge n. 11, contenente misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria (G.U. 60 del 08.3.2020);

  15. 08.3.2020: il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, con il quale vengono individuate ulteriori misure anche a carattere nazionale (G.U. 59 del 08.3.2020);

  16. 08.3.2020: la Nota prot. 109448 della Regione del Veneto, con la quale viene inviata al PCM e al Ministro della Salute una Relazione del Comitato Tecnico Scientifico Regionale in data 27.02.2020, con la quale viene chiesto che le province venete di Treviso, Venezia e Padova siano escluse dalla zona rossa;

  17. 08.3.2020: la Direttiva prot. n. 153501/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. del Ministro dell'Interno Lamorgese indirizzata a Prefetti, Ministri e Capi Dipartimento, contenente indirizzi per l'attuazione del DPCM 08.3.2020;

  18. 08.3.2020: la Circolare N. 555DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1316 del Capo della Polizia presso il Ministero dell'Interno (Gabrielli), con la quale è stato approvato il modulo di autocertificazione che dovrà essere compilato per giustificare ogni spostamento sul territorio;

  19. 08.3.2020: l’Ordinanza prot. 9176 del Questore di Treviso contenente i criteri di attuazione di quanto disposto dal DPCM 08.3.2020;

  20. 09.3.2020: il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, con il quale vengono estese all'intero territorio nazionale le misure previste dal DPCM del 08.3.2020 (G.U. 62 del 09.3.2020);

  21. 09.3.2020: l’Ordinanza prot. 9276 del Questore di Treviso che integra i criteri di attuazione contenuti nell’Ordinanza del 08.3.2020 (vedi punto 16);

  22. 09.3.2020: il Decreto Legge n. 14, con il quale sono state approvate "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", tra le quali l'art. 15 prevede la sanzione della chiusura da 5 a 30 giorni per i pubblici esercizi o le attività commerciali i cui gestori non rispettino le misure restrittive in vigore (G.U. 62 del 09.3.2020);

  23. 11.3.2020: la Nota prot. 20187 della Prefettura di Treviso, con la quale vengono fornite alcune precisazioni sui contenuti dei DPCM del 08 e 09 marzo 2020;

  24. 11.3.2020: il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, con il quale vengono individuate ulteriori misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (sospensione di alcune attività commerciali al dettaglio, servizi di ristorazione, servizi alla persona) (G.U. 64 del 11.3.2020);

  25. 12.3.2020: l'Ordinanza prot. 9854 del Questore di Treviso che integra i criteri di attuazione contenuti nell’Ordinanza del 08.3.2020 in base a quanto disposto dal DPCM dell’11.3.2020;

  26. 12.3.2020: la Direttiva n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno (Piantedosi), con la quale vengono fornite alcune precisazioni in ordine alle misure restrittive contenute nei recenti provvedimenti;

  27. 13.3.2010: la Nota prot. 20701 della Prefettura di Treviso, con la quale vengono fornite indicazioni sulla disciplina sanzionatoria introdotta da alcuni dei provvedimenti in precedenza elencati:

  28. 13.3.2020: la Circolare prot. 557/PAS/U/003496/12000A(1) del Capo della Polizia presso il Ministero dell'Interno (Gabrielli), che contiene indicazioni per lo svolgimento dei controlli di polizia amministrativa finalizzati a garantire l'osservanza delle misure di contrasto al Covid-19;

  29. 14.3.2020: la Nota prot. n. 20875 della Prefettura di Treviso, con la quale sono fornite ai Comuni le indicazioni per lo svolgimento dei controlli di polizia amministrativa.

  1. 16.3.2020: la Nota prot. n. 20722 del 13.3.2020 della Prefettura con la quale vengono fornite alcune precisazioni in merito ai contenuti del DPCM dell'11 marzo 2020;

  2. 16.3.2020: la Nota n. 120747 del 14.3.2020 della Regione con la quale vengono fornite, ai Comuni sedi di strutture ospedaliere, alcune precisazioni riguardo ai contenuti del DPCM dell'11 marzo 2020;

  3. 16.3.2020: la Circolare n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. in data 14.3.2020 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno (Piantedosi), contenente precisazioni in materia di regolamentazione delle attività commerciali;

  4. 16.3.2020: la Nota prot. 20952 della Prefettura di Treviso, con la quale si precisa che le MSV e GSV sono chiuse nei giorni festivi e prefestivi ed i supermercati e le farmacie-parafamacie sono aperti limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e generi alimentari;

  5. 17.3.2020: la Nota n. 21335 della Prefettura con la quale viene trasmesso il modello aggiornato di AUTOCERTIFICAZIONE da utilizzare per le autodichiarazioni sugli spostamenti;

  6. 17.3.2020: il Decreto Legge n. 18, altresì denominato “Cura Italia”, con il quale sono state approvate "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 70 del 17.3.2020);

  7. 17.3.2020: la Nota n. 92901/RU dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Tabacchi, con la quale vengono fornite precisazioni sull'apertura rivendite generi di monopolio;

  8. 17.3.2020: la Nota n. 52231 dell'Azienda Ulss 2, con la quale vengono fornite precisazioni sulla "gestione salme COVID19 positive";

  9. 18.03.2020: l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30, pubblicata nel BUR n. 35 del 18.3.2020), con la quale vengono approvate delle disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici;

  10. 18.03.2020: la Nota prot. n. 125661 della Regione Veneto – Area Infrastrutture e lavori pubblici – Direzione Infrastrutture e trasporti, con la quale è stata trasmessa l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30/2020;

  11. 18.3.2020: la Circolare n. 557/LEG/141.510/2020 del Ministero dell'Interno a firma del Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale (Gambacurta), con la quale si richiamano e si precisano i contenuti del Decreto CURA ITALIA;

  12. 18.3.2020: la Circolare n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. in data 18.3.2020 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno (Piantedosi), contenente alcune precisazioni sulle disposizioni contenute nel Decreto CURA ITALIA;

  13. 18.3.2020: la Nota n. 21623 della Prefettura con la quale vengono fornite indicazioni ai Comuni per un monitoraggio giornaliero dei servizi di controllo finalizzati all'osservanza delle misure di contenimento diffusione COVID-19;

  14. 18.03.2020: la Circolare n. 6579 del Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari ad oggetto: “Emergenza da Coronavirus – sanità pubblica veterinaria – chiarimenti trasporto animali”;

  15. 19.3.2020: la Nota n. 333A del Capo della Polizia presso il Ministero dell'Interno (Gabrielli), che contiene disposizioni applicative del Decreto CURA ITALIA;

  16. 19.3.2020: la Circolare del Ministero dell'Interno n. 557_3568_10089 a firma del Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale (Gambacurta), con la quale vengono forniti orientamenti interpretativi sulle disposizioni contenute nel DL 18/2020 in materia di "..tempo dei procedimenti e validità delle autorizzazioni di polizia";

  17. 20.03.2020: la Nota prot. n. 21996 della Prefettura di Treviso, con la quale viene trasmessa la circolare del Ministero della Salute indicata al punto 43 contenente "chiarimenti trasporto animali”

  18. 20.03.2020: l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 33, pubblicata nel BUR n. 37 del 20.3.2020, ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone”;

  19. 20.3.2020: la Nota prot. n. 22096 della Prefettura di Treviso, con la quale viene trasmessa ai Comuni l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20.3.2020;

  20. 20.03.2020: l'Ordinanza Ministero della salute con la quale vengono introdotte ulteriori misure restrittive (divieto accesso ai parchi, aree gioco, divieto attività ludica o ricreativa in prossimità proprio abitazione, chiusura P.E. nelle stazioni ferroviarie e aeroporti, vietato spostamento verse abitazioni diverse dalla principale) (G.U. n. 73 del 20.3.2020);

  21. 21.3.2020: la Determinazione n. 96788 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, che richiama vari provvedimenti governativi e la propria direttiva n. 89236 del 12.3.2020 e dispone la sospensione del gioco con "slot machines" e della raccolta dei giochi Superenalotto, Lotto ed altri;

  22. 22.03.2020: l'ORDINANZA del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU n.75 del 22-3-2020);

  23. 22.03.2020: il DPCM contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU n.76 del 22-3-2020);

  24. 23.3.2020: la Circolare prot.555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1562/20 del Capo della Polizia presso il Ministero dell'Interno (Gabrielli), con la quale è stato aggiornato il modulo di autocertificazione che dovrà essere compilato per giustificare ogni spostamento sul territorio;

  25. 23.3.2020: la Circolare n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno (Piantedosi), con la quale vengono richiamate le disposizioni restrittive per alcune attività produttive introdotte col DPCM del 22.3.2020;

  26. 24.3.2020: l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 34, pubblicata nel BUR n. 39 del 24.3.2020, con la quale si prorogano fino al 03.4.2020 le disposizioni urgenti per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, di cui alle precedenti ordinanze nn. 28 e 29 del 12.03.2020 e n. 30 del 18.03.2020;

  27. 24.3.2020: la Nota prot. n. 131986 della Regione Veneto, con la quale è stata trasmessa l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 34/2020;

  28. 25.3.2020: il Decreto Legge n. 19, con il quale sono state approvate "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. 79 del 25.3.2020);

  29. 25.3.2020: il Decreto del MISE con il quale è stato aggiornato l'elenco dei codici Ateco di cui all'allegato 1 al DPCM del 22.3.2020 e sono state approvate ulteriori prescrizioni per alcune attività produttive;

  30. 26.3.2020: la Circolare n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno (Piantedosi), con la quale vengono richiamate le ulteriori misure restrittive adottate con il Decreto Legge n. 19 del 25.3.2020 ed il Decreto del MISE del 25.3.2020;

  31. 26.3.2020: nel sito del Ministero dell’Interno è stato pubblicato il nuovo modello di autodichiarazione degli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19;

  32. 27.3.2020: la Nota prot. n. 1135771 della Regione Veneto, con la quale vengono fornite indicazioni sugli spostamenti relativi a soggetti con grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e patologie psichiatriche;

  33. 27.3.2020: la Nota n. 24124 della Prefettura con la quale viene trasmesso il modello aggiornato per il monitoraggio giornaliero dei servizi di controllo finalizzati all'osservanza delle misure di contenimento diffusione COVID-19, che i Comuni devono utilizzare in sostituzione di quello indicato al punto 42;

  34. 27.3.2020: la Nota prot. n. 136128 della Regione Veneto, con la quale sono forniti chiarimenti alle Aziende Ulss, alle Associazioni di Categoria ed ai SUAP dei Comuni relativamente alla consegna a domicilio di alimenti da parte degli operatori del settore alimentare;

  35. 29.3.2020: la Circolare n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno (Piantedosi), con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine agli organi accertatori delle violazioni delle misure statali, tra i quali possono rientrare anche le Polizie Locali.

Relativamente al punto 54, si allegano i modelli in formato editabile, sulla base di schemi pubblicati da alcune Prefetture, di “Comunicazione al Prefetto” e di “Richiesta autorizzazione al Prefetto” che devono essere inviate dai titolari di alcune attività individuate nel DPCM 22.3.2020 ed aggiornate con il Decreto MISE del 25.3.2020.

Relativamente al punto 60, si allega il file editabile dell'ultima versione del modulo di autodichiarazione degli spostamenti, così come pubblicato nel sito del Ministero dell’Interno.

Relativamente al punto 62, si allega il file editabile dell'ultima versione del modulo di monitoraggio che i Comuni devono utilizzare per segnalare i controlli giornalieri eseguiti. Si informa inoltra che i dati dei servizi di controllo sono consultabili nel sito del Ministero dell’Interno. 

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente limitatamente a quelli indicati dal punto 30 in poi, e che vengono resi disponibili, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nel sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli.

Allegati:
PROVVEDIMENTI da 30 a 48
PROVVEDIMENTI da 49 a 64

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Alcuni dettagli sulle norme introdotte con il DECRETO LEGGE "Cura Italia" n. 18 del 17.3.2020

Legislazione

Tra i vari provvedimenti adottati di recente per contrastare la diffusione del CORONAVIRUS c'è il DECRETO LEGGE n. 18 del 17.3.2020, noto come Decreto CURA ITALIA, con il quale, come riportato nel sito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, si interviene su quattro fronti principali :

  • finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  • sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  • supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  • sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tra le novità contenute nel Decreto, di maggiore interesse per gli Uffici Attività Produttive, si segnala:

  • l'art. 103 rubricato (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) che stabilisce la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in scadenza, pendenti dal 23 febbraio 2020, sino al 15 aprile 2020 e salvo future proroghe, come segue: "1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Come riportato nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 557_3568_10089 del 19.3.2020 a firma del Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale (Gambacurta), l'art. 103 del D.L. 18 "supera e sostituisce la disciplina del... art. 9, comma 1, del DL n. 9/2020, sancendone..l'abrogazione tacita", con il quale era stata introdotta la sospensione per trenta giorni dei "termini per la conclusione dei  procedimenti  amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni,  comunque  denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di  pubblica  sicurezza  in  materia  di  armi,  munizioni ed esplosivi,  esercizi  di  giochi  e  scommesse,  agenzie  di  affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di  vigilanza e investigazione privata,  soggiorno  degli  stranieri,  nonchè  dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri  o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi  di  controllo  nei luoghi di  pubblico  spettacolo  e  trattenimento  o  negli  impianti sportivi".

Sui contenuti di tale Decreto, la Conferenza delle Regioni ha pubblicato una interessante RELAZIONE TECNICA mentre l'UNIONE PROVINCE ITALIANE ha pubblicato una NOTA di lettura, con la selezione di articoli di interesse delle Province e una Tabella sintetica degli stessi articoli.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura degli atti sopracitati (Decreto Legge, Circolare ministeriale, Relazione Tecnica, Nota lettura UPI, Tabella sintetica UPI).

Allegati:
DECRETO LEGGE
CIRCOLARE MINISTERIALE
RELAZIONE TECNICA
NOTA LETTURA UPI
TABELLA UPI

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Alcuni dettagli sulle norme introdotte con il DECRETO LEGGE n. 19 del 25.3.2020

Legislazione

Tra i vari provvedimenti adottati di recente per contrastare la diffusione del CORONAVIRUS c'è il Decreto Legge n. 19 del 25.3.2020, pubblicato nella G.U. 79 del 25.3.2020, con il quale sono state approvate "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. 79 del 25.3.2020).

Il Decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso.

Il Decreto si compone di 6 articoli:

  • art. 1 - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
  • art. 2 - Attuazione delle misure di contenimento
  • art. 3 - Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
  • art. 4 - Sanzioni e controlli
  • art. 5 - Disposizioni finali
  • art. 6 - Entrata in vigore 

Le misure adottabili, come individuate all'art. 1 del Decreto, potranno essere modulate in aumento o in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, dovranno rispettare principi di adeguatezza e di proporzionalità al rischio effettivamente presente, e possono riguardare in particolare:

  • limitazione della circolazione delle persone,
  • chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico
  • limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • sospensione delle cerimonie civili e religiose
  • limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive,
  • possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • limitazione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • limitazione o sospensione delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti,
  • limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità;
  • limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo. 

Il decreto prevede che tali misure siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

Per quanto concerne le sanzioni, il Decreto prevede che il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e stabilisce che tale sanzione amministrativa sostituisca le sanzioni penali per le violazioni commesse anteriormente al 25 marzo 2020.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, viene invece prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del DECRETO LEGGE.

Allegati:
DECRETO LEGGE

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Polizia amministrativa

Giochi leciti, sale giochi

Chiarimento sulla Direttiva prot. ADMUC-89326/RU del 12/03/2020 e sulla determinazione n. 96788 del 21/03/2020 della Agenzia Dogane Monopoli - Gratta e vinci

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

L’Agenzia Dogane Monopoli interviene nell’emergenza Covid-19, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 11 marzo 2020, dapprima con Direttiva sui giochi per i tabaccai di prot. ADMUC-89326/RU del 12/03/2020, con la quale :

  • vengono ricordati il D.P.C.M. 8 marzo 2020 (poi integrato dal D.P.C.M. 9 marzo 2020) che ha previsto la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, ed il D.P.C.M. 11 marzo 202 che, per quanto concerne i pubblici esercizi, ha varato ulteriori misure, prevedendo la sospensione di numerose attività commerciali e di ristorazione ma escludendo i tabaccai, purchè sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • viene chiesto ai concessionari il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivo di gioco all’interno dei locali;
  • viene precisato che le disposizioni di tale Direttiva trovano applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Con successiva determinazione direttoriale n. 96788 del 21/03/2020, l’Agenzia Dogane Monopoli ha stabilito:

  • la sospensione con effetti immediato del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi di rivendita;
  • la sospensione della raccolta dei giochi sotto-descritti presso le “tabaccherie” e altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, con le seguenti decorrenze:
    • «SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto» «SuperEnalotto», «Lotto tradizionale»: dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; la sospensione per tali giochi è estesa alla modalità di raccolta online nonché alle conseguenti attività estrazionali al fine di ulteriormente limitare gli spostamenti ed il contatto dei soggetti la cui presenza risulterebbe necessaria per il corretto svolgimento delle citate attività;
    • «Eurojackpot»: la sospensione per tale gioco è estesa alla modalità di raccolta online ed ha effetto immediato (12/03/2020);
  • le scommesse che implicano una certificazione da parte di personale dell’Agenzia: dal giorno 22 marzo 2020;
  • la sospensione dei giochi di cui al presente provvedimento avrà efficacia per il perdurare dello stato di emergenza e sino a provvedimento di revoca.

Rispetto a quanto sopra riportato abbiamo chiesto all’avv. Osti Gigliola, coordinatore gruppo Ludopatia del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, se nella sospensione dei giochi rientri anche il "Gratta e vinci".

Non essendo individuato e citato nei provvedimenti dell’ADM, non si può considerare vietato giocare al "Gratta e vinci", e quindi è consentito tale gioco.

Ci siamo posti anche la domanda se possa un Sindaco limitarne con ordinanza la vendita, proprio a seguito di questa emergenza sanitaria, e la nostra referente è orientata verso un sì, purché l'ordinanza sia ben motivata e congrua.

Quindi in assenza di ordinanza il gestore/tabaccaio può vendere i "Gratta e vinci", ma con tutte le precauzioni che il Coronavirus impone (no assembramento, distanza minima, ecc).

Allegati:
DIRETTIVA
DETERMINAZIONE

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Commercio aree pubbliche

Varie

La proroga delle scadenze previste dal Decreto CURA ITALIA si applica anche ai DURC

Altro

Con specifico Avviso pubblicato nell'area dedicata del proprio sito, l'INPS informa che:

  • i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

  • nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di "Richiesta regolarità" che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta;

  • la funzione di "Consultazione", viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente.

Allegati:
LINK AL PORTALE INPS

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Altre categorie

Varie

Per il CDS il silenzio assenso non trova applicazione nel procedimento di rilascio della concessione per apertura rivendita generi di monopolio

Consiglio di Stato

Con sentenza n. 1788 in data 18.02.2020, pubblicata il 12.03.2020, il CONSIGLIO DI STATO, II Sezione, si è pronunciato sul seguente ricorso:

  • una società presenta nel 2007 all’Ufficio dei Monopoli di Stato una istanza per istituire una rivendita speciale di generi di monopolio;
  • l’Amministrazione, con nota del 30 novembre 2007, ha informato la società del proprio intendimento di avviare una procedura concorsuale per l’assegnazione della rivendita;
  • la società ricorre al TAR Lombardia impugnando la nota dei Monopoli;
  • il Tar con sentenza in data 27.9.2009 respinge in ricorso in particolare perchè il procedimento di cui all’art. 20 della Legge n. 241-1990, circa la formazione di un titolo abilitativo attraverso il meccanismo del silenzio assenso, non è configurabile allorché l’Amministrazione deve rilasciare una vera e propria concessione amministrativa;
  • la società ricorre quindi al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR, sostenendone l'erroneità per svariate ragioni.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, compensando le spese, in particolare per le seguenti ragioni:

  • la vendita dei generi di Monopolio può intervenire solo attraverso il rilascio di una apposita concessione amministrativa, per cui il predetto disposto legislativo è inapplicabile al caso di specie, non avendo l’appellante mai ottenuto la predetta concessione;
  • l’attività di rivendita di generi di monopolio, effettuata nella forma della rivendita ordinaria o speciale, è infatti una attività soggetta a regime di vera e propria concessione amministrativa, visto che si riferisce ad un’attività ancora oggetto di monopolio statale;
  • il procedimento di cui all’art. 20 della Legge n. 241-1990 circa la formazione di un titolo abilitativo attraverso il meccanismo del silenzio assenso non è pertanto configurabile allorché l’Amministrazione deve rilasciare una vera e propria concessione amministrativa;
  • non trovando applicazione nella presente fattispecie l’art. 20 citato, non può a maggior ragione trovare applicazione, nel procedimento di rilascio di provvedimenti per la rivendita speciale di generi di monopolio, il precedente art. 19 della Legge n. 241-1990. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Noleggio veicoli

NCC e TAXI

Per la Corte Costituzionale è illegittimo l'obbligo, previsto per i servizi di NCC dal D.L. 135/2018, di rientro in sede dopo ogni servizio

Corte Costituzionale

Con sentenza n. 56 del 26.02.2020, pubblicata il 26.3.2020, la Corte Costituzionale ha accolto parzialmente il ricorso della Regione Calabria contro lo Stato ed ha dichiarato incostituzionale il Decreto legge n. 135 del 14.12.2018 (Decreto Semplificazioni), che aveva imposto alcune limitazioni per differenziare il servizio di noleggio con conducente dal servizio di taxi, nella parte (articolo 10 bis, primo comma, lettera e), in cui prevede l’obbligo di rientrare in rimessa dopo ogni corsa.

Come riportato in un Comunicato pubblicato il 26.3.2020 dall'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale:

  • l’intervento legislativo di cui al DL 135/2018, con il quale si disciplinano i settori del servizio pubblico locale non di linea, ossia il servizio di noleggio con conducente ed il servizio di taxi, rientra nella materia di tutela della concorrenza, di competenza statale, ma ciò non esime il legislatore statale dall’osservanza dei limiti di adeguatezza e proporzionalità rispetto agli obiettivi attesi;
  • chi svolge il servizio di noleggio con conducente (NCC) non può essere obbligato a rientrare in rimessa prima di cominciare ogni prestazione in quanto tale obbligo "... comporta un irragionevole aggravio organizzativo e gestionale per il vettore, costretto sempre a compiere ‘a vuoto’ un viaggio di ritorno alla rimessa";
  • tale obbligo è sproporzionato rispetto all’obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, poiché la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì confluiscono può essere superata - senza interferire con il servizio di taxi - grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, di utilizzare gli strumenti tecnologici.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del COMUNICATO e della SENTENZA, allegati alla presente.

Allegati:
COMUNICATO
SENTENZA

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Polizia amministrativa

Spettacoli viaggianti

Per il TAR Marche un Regolamento Comunale non può prevedere un "divieto assoluto e generalizzato" di utilizzo nei circhi di determinate specie di animali selvatici o esotici

TAR

Con sentenza n. 117 del 05 febbraio 2020, pubblicata il 12.02.2020, il TAR Marche ha esaminato il ricorso di un titolare di un Circo che chiedeva l'annullamento del provvedimento del Comune di ANCONA in data 20.12.2019, con il quale era stata negata l’autorizzazione allo svolgimento di uno spettacolo circense in quanto era previsto "l’attendamento di esemplari di animali vietati dal ... regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali".

Il TAR ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato ed il Regolamento Comunale sul quale era fondato, compensando le spese, per le seguenti particolari ragioni:

  • l'Ente locale non può porre divieti assoluti e generalizzati impeditivi di un’attività che tradizionalmente si svolge con specifiche modalità;
  • l'art. 1 della legge n. 337/1968 riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo;
  • la legge 337/1968 consente alle Amministrazioni comunali di individuare adeguati spazi, nell’ambito dei loro territori, per l’installazione degli impianti per l’esibizione degli spettacoli circensi, ma in nessuna parte di tale legge o in altre normative vigenti è contenuto il divieto di impiego, in detti spettacoli, di animali appartenenti a particolari specie;
  • il legislatore ha mostrato un atteggiamento di favore per il mantenimento di spettacoli tradizionalmente incentrati sull’esibizione di animali selvatici, quali per l’appunto i circhi;
  • l'art. 6, comma 6, della legge n. 150 del 1992, ha limitato l’operatività dei divieti concernenti la detenzione di animali di specie selvatica, facendo salva – tra le altre – la categoria dei circhi e delle mostre faunistiche;
  • le Linee Guida elaborate nel 2000 dalla Commissione CITES (Commissione Scientifica per l’applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione) - a cui il Regolamento comunale fa riferimento per giustificare l’introduzione del divieto in parola - non escludono l’astratta possibilità, per i circhi, di detenere e di organizzare spettacoli con animali di specie selvatica o esotica.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata.

Allegati:
SENTENZA

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Turismo e strutture ricettive

Varie

La REGIONE approva le nuove LINEE GUIDA per contributi a sostegno di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive - anno 2020

Regione

Nel BUR n. 34 del 17 marzo 2020 è stata pubblicata la DGR n. 257 del 02 marzo 2020, avente ad oggetto “Approvazione delle Linee Guida per l'accesso ai contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale - PTA 2020, relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale in Italia e all'estero Definizione dei criteri per la valutazione dell'ammissibilità e la determinazione dei contributi. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.”.

Con la delibera in questione la Giunta regionale approva (vedi allegato A alla DGR) i criteri e le condizioni per l'ammissibilità delle istanze, da parte soprattutto di Comuni, Pro Loco o altre Associazioni senza fine di lucro, e per la determinazione dei contributi per la realizzazione di manifestazioni locali nell'ambito delle azioni ed interventi previsti dal Piano Turistico Annuale 2020.

Le nuove LINEE GUIDA sostituiscono le precedenti approvate con DGR N. 348 del 26.3.2018.

Si invitano i Comuni ad informare dell'opportunità in questione le PRO LOCO e le altre Associazioni che organizzano manifestazioni.

Per approfondimenti si rinvia alla consultazione della sopracitata DGR e relativo allegato.

Allegati:
DGR e ALLEGATO

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Varie

La Regione aggiorna l'elenco dei procedimenti amministrativi regionali

Regione

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 02 marzo 2020, pubblicata nel BUR n. 31 del 13.3.2020, la Regione ha approvato l'elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale indicando per ciascuno di essi il tipo di iniziativa (di parte o d'ufficio), il termine di conclusione e l'organo competente all'adozione del provvedimento finale.

L'Allegato A, formato da 96 pagine, riporta il dettaglio di 598 procedimenti, distinti per Area di competenza.

Si segnalano i procedimenti di competenza della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riportati da pagina 22 a pagina 31, che riguardano in particolare il settore carburanti, varie tipologie di contributi, le grandi strutture di vendita, il riconoscimento dei mercati.

I procedimenti di competenza della Direzione Turismo sono riportati da pagina 64 a pagina 65, tra i quali c'è il procedimento di "Rilascio classificazione strutture ricettive (alberghiere, complementari, all’aperto, in ambienti naturali). per il quale è previsto un termine di 60 giorni per la conclusione.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata deliberazione di Giunta Regionale e del relativo allegato.

Allegati:
DGR e ALLEGATO

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L'AGID ha approvato le LINEE GUIDA per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD

Altro

Con Determinazione n. 157/2020 del 23.3.2020, pubblicata nel sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale in data 23.3.2020, l'AGID ha approvato le LINEE GUIDA per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD, che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di apposito Avviso nella Gazzetta Ufficiale e che si caratterizzano come segue:

  • obiettivo delle Linee Guida è quello di favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti;

  • con l’entrata in vigore delle Linee Guida, sarà possibile firmare atti e contratti attraverso SPID con lo stesso valore giuridico della firma autografa, soddisfacendo, così, il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell’art. 2702 del codice civile;

  • i cittadini avranno così a disposizione un altro strumento digitale per sottoscrivere documenti con validità giuridica, oltre alla già esistente firma elettronica qualificata;

  • la nuova funzionalità potrà essere utilizzata dalle identità digitali della persona fisica e da quelle per uso professionale ma non dalle identità digitali delle persone giuridiche.

Per approfondimenti, si rinvia alla lettura delle LINEE GUIDA, allegate alla presente.

Allegati:
DETERMINAZIONE
LINEE GUIDA

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