Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 13 in data 14.06.2020
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Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: settimo aggiornamento
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Centro Studi Amministrativi MT |
Come riportato nelle Newsetter dalla n. 6 del 15.3.2020 alla n. 12 del 02.6.2020, a partire dal 31.01.2020 c'è stato un susseguirsi di provvedimenti contenenti misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) e relative indicazioni operative emessi da varie autorità (Governo, Presidente Consiglio dei Ministri, Regione, Ministero della Salute, Ministro dell'Interno, Prefettura, Questura, ecc.).
Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 155 già indicati nelle precedenti Newsletter:
- 29.5.2020: le LINEE GUIDA dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, relative alla gestione delle attività di centri estivi;
- 29.5.2020: la Nota prot. n. 213601 della Regione Veneto, con la quale sono state trasmesse ai Comuni le LINEE GUIDA regionali in data 29.5.2020 relative ai servizi per infanzia e adolescenza di cui all’allegato 2 all’OPGR n. 55 in pari data;
- 04.6.2020: l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 56, pubblicata nel BUR n. 83 del 04.6.2020, con la quale sono state approvate ulteriori misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti ed in particolare i servizi per l’infanzia 0/3 anni ed i servizi semiresidenziali per minori;
- 05.6.2020:la Legge n. 40 di conversione del D.L. n. 23 del 08.4.2020, noto come D.L. Salvaimprese (G.U. 143 del 06.6.2020);
- 06.6.2020: la Legge n. 41 di conversione del D.L. n. 22 del 08.4.2020, contenente disposizioni in materia scolastica (G.U. 143 del 06.6.2020);
- 09.6.2020: il Documento n. 20/83/CR01/COV19 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il quale sono state aggiornate le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative;
- 11.6.2020: il Documento n. 20/96/CR01/COV19 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il quale sono state aggiornate le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative;
- 11.6.2020: il DPCM che contiene nuove ed articolate disposizioni, di cui alcune valide per il periodo dal 15.6.2020 al 14.7.2020 in sostituzione di quelle del precedente DPCM del 17.5.2020 (G.U. n. 147 del 11.6.2020);
- 13.6.2020: l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 59, pubblicata nel BUR n. 88 del 13.6.2020, con la quale sono state approvate ulteriori misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti (allegati 1, 2 e 3).
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nel sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli. |
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Allegati: PROVVEDIMENTI DA 156 A 164 ELENCO PROVVEDIMENTI
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Disposizioni del DPCM 11 giugno 2020 relative alle attività produttive e commerciali
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Legislazione |
Con il D.P.C.M. del 11 giugno 2020, pubblicato nella G.U. n. 147 in pari data, sono state approvate nuove ed articolate disposizioni, valide per il periodo dal 15.6.2020 al 14.7.2020 in sostituzione di quelle del precedente DPCM del 17.5.2020.
Le disposizioni del DPCM che riguardano le attività produttive ed i servizi sono riportate agli articoli 1, 2 e 3, delle quali quelle di maggiore interesse per gli uffici comunali SUAP ed Attività Produttive sono le seguenti:
Articolo 1:
- c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
- e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva
- f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome;
- g) a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;
- i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo “sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività … e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili … nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
- m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
- p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti;
- z) le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che “le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili … nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
- dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; “le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida … adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome … in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10”. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
- ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che “le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività … e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili … nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
- ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che “le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività … e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili … nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
- hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19;
- nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
Articolo 2:
- Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
Articolo 3:
- Sull'intero territorio nazionale i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali.
Al DPCM sono allegati 16 documenti, come di seguito richiamati:
- Allegati da 1 a 7: protocolli sottoscritti con varie confessioni religiose;
- Allegato 8: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19
- Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (approvate dalla Conferenza Regioni il giorno 11.6.2020);
- Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
- Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali;
- Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (approvato il 24.4.2020);
- Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
- Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (approvato il 14 marzo 2020);
- Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (approvato il 14 marzo 2020);
- Allegato 16 - Misure igienico-sanitarie.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del DPCM e dei relativi allegati. |
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Allegati: DPCM ALLEGATI
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Principali contenuti dell’Ordinanza della Regione n. 56 del 04.6.2020
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Regione |
Con Ordinanza n. 56 del 04 giugno 2020, pubblicata nel BUR n. 83 in pari data, che trova applicazione dal 08 giugno 2020 al 27 giugno 2020 compresi, il Presidente della REGIONE VENETO ha disposto in particolare le seguenti misure per varie attività economiche, sociali e ricreative:
- Servizi per l’infanzia 0/3 anni: dall’8 giugno 2020 è consentito lo svolgimento di servizi per l’infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell’allegato 2 dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
- Sale giochi per bambini e adolescenti: è consentita l’attività delle sale gioco per bambini e adolescenti nel rispetto della scheda riguardante le aree giochi per bambini contenuta nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
- Servizi semiresidenziali per minori: è consentito lo svolgimento delle attività sociali delle comunità educative diurne che ospitano anche minori con problemi psicopatologici, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato n. 1, con le annesse dichiarazioni non vincolanti.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell’Ordinanza regionale sopracitata e dei relativi allegati soprarichiamati. |
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Allegati: ORDINANZA 56 ALLEGATO 1 ORDINANZA 56 ALLEGATO 1 ORDINANZA 55 ALLEGATO 2 ORDINANZA 55
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Principali contenuti dell’Ordinanza della Regione n. 59 del 13.6.2020
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Regione |
Con Ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020, pubblicata nel BUR n. 88 in pari data, che trova applicazione dal 15 giugno 2020 al 10 luglio 2020 compresi, il Presidente della REGIONE VENETO ha disposto in particolare le seguenti misure per varie attività economiche, sociali e ricreative:
- Ripresa delle attività di cinema e spettacoli, con applicazione delle linee guida di cui all’allegato 1 (che corrisponde alle LINEE GUIDA approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome del 11.6.2020), a partire dal 15 giugno 2020;
- Ripresa delle attività di sagre e fiere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo, discoteche e locali assimilabili, con applicazione delle linee guida di cui all’allegato 1, a partire dal 19 giugno 2020;
- Ripresa di attività sportive con contatto a partire dal 25 giugno 2020 nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali pubblicate sul predetto sito internet regionale; la data suddetta potrà essere anticipata in caso di raggiungimento dell’intesa con il Ministero della Salute;
- Prosecuzione delle seguenti attività con adeguamento della disciplina a partire dal 15 giugno 2020 secondo le nuove linee guida di cui all’allegato 1:
- ristorazione;
- attività turistiche (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree turistiche libere);
- attività ricettive (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ecc.)
- servizi alla persona (servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori);
- commercio al dettaglio;
- commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- uffici aperti al pubblico;
- piscine;
- palestre;
- manutenzione del verde;
- musei, archivi e biblioteche;
- attività fisica all’aperto (impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto, ecc.);
- noleggio veicoli e altre attrezzature;
- informatori scientifici del farmaco;
- aree giochi per bambini;
- circoli culturali e ricreativi;
- formazione professionale;
- parchi tematici e di divertimento;
- strutture termali e centri benessere;
- professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche.
- I servizi per l’infanzia e l’adolescenza (età 0/17 anni) sono svolti nel rispetto delle Linee di indirizzo riportate all’allegato 2, adeguate alle disposizioni dell’allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020.
- Le attività non specificamente regolate dalle disposizioni di cui sopra sono sottoposte alle linee guida relative all’attività più similare.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell’Ordinanza regionale sopracitata e dei relativi allegati. |
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Allegati: ORDINANZA E ALLEGATI
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Convertito in legge il DECRETO LEGGE "SALVA IMPRESE" n. 23 del 08.4.2020
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Legislazione |
Con legge n. 40 del 05.6.2020, pubblicata nella G.U. n. 143 del 06.6.2020, è stato convertito il DECRETO LEGGE n. 23 del 08.4.2020, noto come Decreto SALVA IMPRESE, adottato per contrastare gli effetti negativi causati dalla epidemia COVID-19 e contenente "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".
Si segnala che non ha subito modifiche ed è stato quindi confermato l'art. 37 del D.L. relativo ai "Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza", con il quale era stato prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dal comma 1 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Si riporta di seguito il testo dell'art. 103, comma 1, del DL 18/2020, come modificato dal DL 23/2020:
- Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento".
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del testo del DECRETO LEGGE n. 23/2020 coordinato con la legge di conversione. |
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Allegati: TESTO COORDINATO
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Alcuni appunti su incontro di formazione su "CONTRIBUTI e AFFIDAMENTO DI BENI ad ASSOCIAZIONI” di lunedì 05.6.2020
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Centro Studi Amministrativi MT |
Lunedì 05 giugno 2020 si è svolto l’incontro in modalità webinar rivolto a Funzionari ed Amministratori Comunali sul tema "L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI ED INDIRETTI ALLE ASSOCIAZIONI - L’AFFIDAMENTO DI BENI PUBBLICI AD ASSOCIAZIONI”.
Durante l’incontro, moderato da Gennj Chiesura, il relatore dott. Stefano Venturi ha illustrato e approfondito i vari argomenti indicati nel programma ed in particolare:
- ha affrontato ed illustrato la possibilità di erogare sussidi alle imprese in questo periodo di emergenza causata dal COVID-19 ed i vincoli a cui tali erogazioni devono sottostare, tra i quali rientra anche la necessità che l’attribuzione non deve confliggere con la disciplina sovranazionale c.d. degli Aiuti di Stato prevista dall’art. 107 del TFUE;
- è stata presentata una bozza di delibera di indirizzo volto alla predisposizione di un bando per elargire sussidi economici alle imprese del territorio del Comune;
- è stato affrontato l’argomento dell’affidamento di beni ad associazioni, con richiamo alla distinzione tra beni demaniali, beni patrimoniali disponibili e beni patrimoniali indisponibili, e alle procedure di affidamento oneroso oppure gratuito;
- è stata affrontata anche la problematica dell’attribuzione di contributi alle associazioni, con richiamo di specifica giurisprudenza ed indicazione degli elementi e delle procedure utili a gestire in modo corretto tali attribuzioni.
Per un approfondimento, si rinvia alle slides e al materiale utilizzati durante l'incontro, che saranno a breve disponibili nell’area riservata di UNICOPERLIMPRESA, link https://www.unicoperlimpresa.it, mentre, per gli iscritti al corso, sono già disponibili nell'area riservata alla formazione del sito www.comunitrevigiani.it . |
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FormazioneUffici Attività Produttive
Rinviato al 15 luglio 2020 l’incontro di formazione su "L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI"
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si segnala che l’incontro di formazione in materia di AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, inizialmente programmato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana per lunedì 15 giugno 2020 in modalità webinar, è stato rinviato a mercoledì 15 luglio 2020 a causa di un sopraggiunto impegno del relatore.
Si ricorda che all'incontro interverrà come relatore il dott. Stefano Venturi, Segretario Generale presso i Comuni di Affi e Peschiera del Garda, professore a contratto presso l’Università degli studi di Verona, docente per formazione di pubblici dipendenti ed autore di pubblicazioni di interesse per gli Enti locali, che in particolare illustrerà la natura giuridica degli impianti sportivi, l’affidamento di impianti sportivi a rilevanza economica e di quelli privi di rilevanza economica, l’affidamento diretto, la gestione di un impianto sportivo.
L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione sul sito www.comunitrevigiani.it .
Si allega folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa. |
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Allegati: FOLDER
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Noleggio veicoli NCC e TAXI
Per il TAR Veneto l’impugnazione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva va notificata anche al soggetto utilmente classificatosi nella graduatoria
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TAR |
Con sentenza n. 365 in data 08.4.2020, pubblicata il 24.4.2020, il TAR VENETO ha esaminato il ricorso di una ditta individuale che chiedeva in particolare l'annullamento del provvedimento emesso dal Comune di Galliera Veneta in data 12 aprile 2019 con il quale è stata revocata l'assegnazione dell'autorizzazione di Noleggio Auto con Conducente assegnata a seguito di bando di concorso pubblico, l’annullamento del provvedimento di assegnazione della licenza al terzo classificato, nonché la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
Il Comune aveva revocato l’assegnazione perché non riteneva idoneo come rimessa il locale indicato dalla Ditta, per il quale era stato depositato un contratto di comodato anziché di locazione e perché l’immobile non era in uso esclusivo della ditta ricorrente.
Il TAR non ha però valutato i motivi addotti dalla ricorrente in quanto ha dichiarato inammissibile il ricorso per la seguente particolare ragione:
- il ricorso non è stato notificato al terzo classificato nella graduatoria della procedura di assegnazione della licenza;
- nel caso di impugnazione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva, il soggetto utilmente classificatisi nella graduatoria, in quanto prossimo aspirante alla nuova aggiudicazione, è portatore di un interesse differenziato, uguale e contrario a quello del ricorrente, che lo qualifica come controinteressato.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell’allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Turismo e strutture ricettiveVarie
Scadenzario regionale su opportunità di finanziamenti o contributi in vari settori
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Regione |
Si ricorda che la REGIONE VENETO rende disponibile al seguente link https://bandi.regione.veneto.it/Public/Scadenzario le opportunità regionali che prevedono finanziamenti e contributi alle famiglie, alle imprese, agli enti locali, al mondo del volontariato etc..
La consultazione dello SCADENZARIO può essere fatta per distinti settori di intervento, per ciascuno dei quali è stata predisposta una specifica pagina web, come di seguito elencati: Agricoltura, Ambiente, Caccia e pesca, Commercio, Cooperazione internazionale, Cultura, Edilizia abitativa, Enti locali, Flussi migratori, Formazione, Istruzione, Industria e artigianato, Innovazione ricerca ed energia, Lavori pubblici, Lavoro, Protezione civile, Sicurezza urbana e polizia locale, Sociale, Sport, Sviluppo economico, Turismo.
All'interno di ogni pagina si trovano informazioni su tipologia di finanziamento o contributo, destinatari, scadenze, legge di riferimento, criteri e modalità, contatti per eventuali informazioni o chiarimenti.
Si segnala che nel suddetto SCADENZARIO è stata inserita, per il settore TURISMO, la DGR n. 707 del 04.6.2020, pubblicata nel BUR n. 87 del 12.6.2020, con la quale è stato approvato il Bando 2020 per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale realizzate dalle forme associate delle Pro Loco: il termine per la presentazione delle domande è il 27 luglio 2020 (si allega DGR e BANDO).
Per approfondimenti si rinvia alla consultazione delle varie pagine web attraverso il link sopraindicato. |
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Allegati: DGR 707 BANDO CONTRIBUTI PRO LOCO
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Altre categorieVarie
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale –SPID - supera i 7 milioni di utenti attivi
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Altro |
Come riportato in una specifica notizia pubblicata nel sito dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) in data 03.6.2020, "il 2020 segna una forte crescita della diffusione dell’identità digitale SPID”, che da 5 milioni e 400 mila circa identità rilasciate a fine 2019 registra un aumento di oltre 1,5 milioni nei primi cinque mesi del 2020, superando i 7 milioni di utenti attivi.
AgID informa che sono cresciuti in maniera esponenziale anche:
- il tasso medio di attivazione settimanale, che passa dalle 50 mila unità del 2019 alle oltre 80 mila nei primi mesi del 2020, con 25 mila rilasci al giorno nel mese di maggio;
- l'utilizzo dell'identità digitale per accedere ai servizi online, che nel solo mese di aprile raggiunge un valore di 7.682.335.
AgID precisa poi che con SPID è possibile:
- accedere all’offerta della Pubblica Amministrazione di servizi online e di bonus, anche in ragione dell’emergenza sanitaria (ad es. le domande per indennità 600 euro, i bonus per baby sitting e per colf e badanti, ecc.);
- autenticarsi per acquisire la firma remota: attualmente il servizio è disponibile presso due certificatori che consentono l’acquisizione, con autenticazione SPID di livello 2, della firma remota;
- accedere ai servizi pubblici di 18 stati membri dell’Unione europea che hanno aderito al nodo eIDAS (l’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di identità digitali (eID);
- accedere a servizi privati: sono 11 i fornitori già attivi, si può richiedere l’abilitazione come service provider sul sito dedicato a SPID.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla consultazione del sito dell’AgID. |
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