Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 14 in data 28.06.2020
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Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: ottavo aggiornamento
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Centro Studi Amministrativi MT |
Come riportato nelle Newsetter dalla n. 6 del 15.3.2020 alla n. 13 del 14.6.2020, a partire dal 31.01.2020 c'è stato un susseguirsi di provvedimenti contenenti misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) e relative indicazioni operative emessi da varie autorità (Governo, Presidente Consiglio dei Ministri, Regione, Ministero della Salute, Ministro dell'Interno, Prefettura, Questura, ecc.).
Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 164 già indicati nelle precedenti Newsletter:
- 12.6.2020: la Determinazione n. 180229/RU dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, con la quale viene disposta la riattivazione delle piattaforme per l’esercizio delle attività di gioco nonché la raccolta di tutti i giochi pubblici all’interno delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo e degli esercizi che raccolgono giochi tipici di tali sale, subordinandola a specifici adempimenti da parte di Regioni e province autonome;
- 13.6.2020: la Circolare n. 180383/RU dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, con la quale si sono adeguate le prescrizioni emanate in materia di apparecchi da intrattenimento, che avevano sospeso, per il periodo di emergenza, specifici termini di decadenza e procedimentali, in conseguenza di quanto stabilito con la Determinazione n. 180229;
- 13.6.2020: la Circolare n. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/2861/20 del Dipartimento di Sicurezza del Ministero dell'Interno, con la quale vengono fornite precisazioni e indirizzi operativi su modalità di svolgimento delle processioni religiose;
- 14.6.2020: l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 60, pubblicata nel BUR n. 89 del 14.6.2020, trasmessa dalla Regione con nota prot. 232838 in pari data, con la quale sono state approvate “Disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici”;
- 15.6.2020: la Nota prot. n. 234574 della Regione Veneto, con la quale sono forniti chiarimenti sull’Ordinanza Regionale n. 59 del 13 giugno 2020, con particolare riferimento agli spettacoli viaggianti;
- 19.6.2020: la Nota prot. n. 241847 della Regione Veneto, con la quale sono forniti ulteriori chiarimenti sull’Ordinanza Regionale n. 59 del 13 giugno 2020, con particolare riferimento agli spettacoli all’aperto;
- 22.6.2020: l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 61, pubblicata nel BUR n. 92 in pari data, con la quale viene disciplinata la gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale aventi sede nel territorio regionale, pubbliche o private, anche non accreditate secondo specifiche Linee Guida allegate all’Ordinanza (allegato 1);
- 26.6.2020: l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 63, pubblicata nel BUR n. 96 in pari data, con la quale sono state approvate alcune misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti e sono state approvate le Linee Guida per attività di trasporto pubblico, sport di contatto e di squadra, attività economiche nelle aree ospedaliere (allegati 1, 2 e 3).
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nel sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli. |
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Allegati: PROVVEDIMENTI da 165 a 172
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Principali contenuti delle Ordinanze della Regione n. 60 del 14.6.2020, 61 del 22.6.2020 e 63 del 26.6.2020
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Regione |
Con Ordinanza n. 60 del 14 giugno 2020, pubblicata nel BUR n. 89 in pari data, che trova applicazione dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020 compresi e che sostituisce la precedente ordinanza n. 49 del 18 maggio 2020, il Presidente della REGIONE VENETO ha approvato “Disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici”.
Con Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020, pubblicata nel BUR n. 92 in pari data, che trova applicazione dal 23 giugno 2020 e fino a diversa ordinanza, il Presidente della REGIONE VENETO ha stabilito che la gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale aventi sede nel territorio regionale, pubbliche o private, anche non accreditate, si svolge nel rispetto delle linee di indirizzo allegato A all’Ordinanza.
Con Ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020, pubblicata nel BUR n. 96 in pari data, che trova applicazione dal 27 giugno 2020 al 10 luglio 2020 compresi, il Presidente della REGIONE VENETO ha disposto in particolare le seguenti misure per varie attività economiche, sociali e ricreative:
- Servizi di trasporto: I servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico/tramviario e di navigazione interna, lacuale e lagunare ed i i servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi e noleggio con conducente, inclusi i servizi atipici, e il noleggio con conducente di autobus o senza conducente, anche a fini turistici, sono svolti, nel territorio della Regione del Veneto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 1, le cui previsioni sostituiscono le disposizioni in materia dell’allegato 15 del DPCM 11.6.2020 e dell’ordinanza n. 60 del 14.6.2020;
- Messa a disposizione di quotidiani in esercizi commerciali e di servizi e circoli ricreativi: Negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi è consentita la messa a disposizione di quotidiani a favore dell’utenza per l’uso comune possibilmente in più copie.
- Sport di contatto, di squadra e individuale: Lo sport di contatto, di squadra e individuale è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’allegato 2;
- Saune aperte al pubblico: E’ consentita l’apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°;
- Processioni religiose e manifestazioni con spostamento: E’ ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell’evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento di m. 1 o di utilizzo delle mascherine in caso di impossibilità di costante rispetto del distanziamento medesimo tra non conviventi e di igienizzazione delle mani
- Attività commerciali o di servizio alla persona all’interno delle aree ospedaliere: L’attività degli esercizi commerciali e di servizio alla persona inseriti nelle aree ospedaliere può riprendere nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 3.
- Ippodromi: L’attività degli ippodromi è svolta nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle politiche agricole per quanto riguarda la gestione degli animali e nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all’allegato n. 1 all’ordinanza n. 59 del 13.6.2020 per le altre attività svolte quali, esemplificativamente, spettacoli aperti al pubblico, ristorazione, sale scommesse.
- Formazione dei lavoratori dipendenti: La formazione dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, si svolge anche con attività in presenza nel rispetto delle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale, contenuta nell’allegato 1) dell’ordinanza n. 59 del 13.6.2020.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura delle Ordinanze regionali sopracitate e dei relativi allegati. |
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Allegati: ORDINANZA 60 ORDINANZA 61 E ALLEGATO ORDINANZA 63 E ALLEGATI
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Commercio aree pubblicheVarie
Proposto un emendamento alla legge di conversione del Decreto Rilancio per prorogare fino al 2032 le concessioni di posteggio
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Legislazione |
Come noto, con il dlgs 59/2010 di recepimento della direttiva Bolkestein sui servizi, era stato previsto il divieto della proroga per le concessioni all'utilizzo, a fini economici, delle aree demaniali.
La Conferenza unificata Stato-Regioni-Comuni aveva poi individuato nel 2012 i parametri che avrebbero dovuto essere utilizzati nei bandi per l'assegnazione dei posteggi, con una durata della concessione tuttavia limitata nel tempo.
Sono poi seguiti vari interventi legislativi di proroga delle concessioni ed in particolare l’art. 6, comma 8, della legge 244/2016 aveva disposto la proroga fino al 31.12.2020 delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in essere ed aventi scadenza anteriore al 31.12.2020.
Si segnala ora che al testo della legge di conversione del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, noto come Decreto Rilancio, attualmente all’esame del Parlamento, è stato proposto un Emendamento con il quale si vuole dare soluzione alle problematiche degli operatori del commercio su area pubblica disponendo l’inserimento dell’articolo 39 bis che rinnova fino al 2032 le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020.
Nel dettaglio, l’art. 39-bis proposto è formato dai seguenti due commi:
- Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, nel rispetto dell’articolo 1 comma 686 lettera b) della Legge 30 dicembre 2018 n.145, per la durata di 12 anni e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell’azienda sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività;
- Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.
Attendiamo ora l’approvazione del testo definitivo della legge di conversione per scoprire se sarà approvata questa proroga di 12 anni alle concessioni in scadenza. |
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Proposta di uno schema di DETERMINAZIONE per non computare le assenze degli operatori nei mercati durante il periodo di emergenza COVID-19
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Centro Studi Amministrativi MT |
Relativamente al commercio su aree pubbliche, il Gruppo di Lavoro per le Attività Produttive ritiene utile proporre l’adozione di una determinazione con cui sospendere il computo delle assenze degli operatori nei mercati settimanali maturate durante il periodo emergenziale legato al COVID-19.
Si allega quindi uno schema di DETERMINAZIONE con la quale ogni Comune potrà stabilire in modo preciso le giornate dei propri mercati per le quali non si conteggerà l’assenza, in modo da evitare possibili futuri contenziosi con gli operatori qualora il numero di assenze fosse tale da comportare la decadenza delle concessioni dei posteggi.
Il periodo che si suggerisce di considerare, per non conteggiare le assenze, è dal 23 febbraio 2020 fino alla data precedente al giorno di regolare riavvio delle attività mercatali, come individuata da ciascun Comune.
Sarà inoltre utile un confronto con i colleghi degli uffici Tributi per quanto riguarda l’applicazione della COSAP-TOSAP durante il periodo in questione. |
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Allegati: SCHEMA DETERMINA
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Legge Regionale 22/2002LR 22/2002 Strutture sociali
La Regione ha aggiornato un modulo relativo alla disciplina dei NIDI IN FAMIGLIA
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Regione |
Come noto (vedi Newsletter n. 5 del 04.3.2018, n. 22 del 18.11.2018 e n. 5 del 01.3.2020), il NIDO IN FAMIGLIA è una unità di offerta rivolta alla prima infanzia 0 - 3 anni, previsto dalla Regione Veneto ancora nel 1990 con la legge n. 32 come un servizio innovativo dedicato alla prima infanzia e successivamente ripreso da vari provvedimenti (DGR n. 84/2007, DGR nn. 674 e 4252 del 2008, DGR n. 1502/2011, DGR n. 2202/2016, DGR n. 153/2018, DDR n. 46/2018, DDR N. 1/2020).
Con il Decreto del DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE n. 1 del 5.2.2020 erano stati modificati i moduli per l'avvio e la gestione dei "Nidi in Famiglia" ma, successivamente a tale data la REGIONE ha riscontrato la necessità di modificare il modulo inerente alla richiesta di cancellazione dell' "Educatore di Nido in Famiglia" dal rispettivo elenco, allo scopo di intervenire “.. su alcuni aspetti di dettaglio quali, ad esempio, l’impegno a comunicare le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già trasmesse”.
Con Decreto del DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE n. 8 del 12 maggio 2020, pubblicato nel BUR n. 84 del 05.6.2020, la REGIONE ha quindi aggiornato l’allegato D al decreto numero 1 del 5.2.2020 sostituendolo con un nuovo modello, allegato A al DDR stesso, avente come oggetto “Dichiarazione di chiusura attività di NIDO IN FAMIGLIA e dichiarazione rispetto all’elenco degli Educatori di Nido in Famiglia”.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del DDR n. 8 del 12.5.2020 e relativo allegato. |
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Allegati: DDR e ALLEGATO
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IgieneIgiene veterinaria
Il Ministero della Salute fornisce indicazioni operative per le “macellazioni rituali” durante la Festa del Sacrificio 2020
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Ministero |
Con nota prot. 55732 del 24.6.2020 la Prefettura di TREVISO ha trasmesso ai Comuni la Circolare del MINISTERO DELLA SALUTE n. 133328 dell’11 giugno 2020, contenente “indicazioni operative riguardanti le misure da mettere in atto durante la Festa del Sacrificio. Macellazioni rituali”.
La Circolare ministeriale richiama il Regolamento CE n.1099/2009 e precisa che le “macellazioni rituali” vanno effettuate esclusivamente negli impianti di macellazione autorizzati ed invita i servizi veterinari locali a verificare il rispetto delle procedure previste soprattutto in occasione della “festa del sacrificio” (festa islamica durante la quale viene per tradizione sacrificato un caprino, un bovino, un ovino o un camelide), che quest’anno si terrà tra il 30 luglio 2020 ed il 03 agosto 2020.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata Circolare Ministeriale. |
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Allegati: CIRCOLARE
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Polizia amministrativaVarie
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana segnala a varie autorità il criterio che la Regione suggerisce per il posizionamento delle sedie nelle manifestazioni
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Centro Studi Amministrativi MT |
Con nota prot. 20 del 24.6.2020, indirizzata a Prefetto, Questore, Comandante VVF, Ulss 2, Arpav, Bim Piave, Unpli Veneto e Comuni della provincia, l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana richiama la proposta inoltrata a febbraio 2020 ai Comuni di approvare nella veste di Regolamento lo schema definitivo delle “Linee per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l’attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee” e la nota di chiarimenti della Regione n. 241847 del 19 giugno 2020 sui contenuti della Ordinanza regionale n. 59 del 13 giugno 2020, per indicare il criterio che i COMUNI ritengono di poter adottare al fine del posizionamento delle sedie durante le manifestazioni in modo da garantire correttamente il distanziamento previsto dalle disposizioni introdotte a causa dell’emergenza COVID-19.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura della nota dell’Associazione Comuni e degli atti in essa citati. |
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Allegati: NOTA ASSOCIAZIONE COMUNI NOTA REGIONE
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sospende fino al 31.12.2020 l’applicazione delle modifiche al DISCIPLINARE per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada
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Ministero |
Come riportato nella Newsletter n. 15 del 04.8.2019, con provvedimento in data 30.4.2019, pubblicato nella G.U. n. 142 del 19 giugno 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato alcune modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada di cui al decreto interdirigenziale, 27 novembre 2002, ed in particolare ha previsto quanto segue:
- sono state adattate le disposizioni alle manifestazioni che prevedono anche migliaia di concorrenti;
- viene previsto un più rigoroso riferimento alle norme sportive federali;
- il responsabile della scorta non potrà iniziare la scorta né consentirne la continuazione se non è costantemente garantita la presenza al seguito della corsa di un certo numero di ambulanze o veicoli sanitari equiparati, di personale medico;
- accanto al personale abilitato di scorta, dovrà essere garantita anche la presenza di persone in possesso della specifica tessera di moto-staffettista rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un ente di promozione sportiva;
- viene disciplinato meglio il tema delle barriere protettive, a sicurezza dei concorrenti;
- deve essere garantita - per eventi con oltre mille concorrenti - la presenza di personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva per tutte le intersezioni ed i punti sensibili del percorso;
- viene ridisegnata completamente la figura del responsabile dei servizi di scorta definendone compiti e ruolo e tenendola ben distinta da quella, di nuova definizione, del capo-scorta, a cui sono affidati compiti operativi di coordinamento del personale abilitato.
Con provvedimento del 28.5.2020, pubblicato nella G.U. n. 148 del 12.6.2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha deciso di sospendere fino al 31 dicembre 2020 l’applicazione delle modifiche introdotte col provvedimento del 30.4.2019 in quanto le stesse richiedono, per la loro completa attuazione, alcune “specifiche attività formative e la predisposizione di misure organizzative conseguenti”, che non è possibile svolgere nel 2020 a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza legata al COVID-19.
Il Ministero dell’Interno ha emanato al riguardo la Circolare n. 300/A/4249/20/116/1/1 del 17.6.2020, con la quale invita i Prefetti ad informare anche i servizi di Polizia Municipale sulla sospensione introdotta col provvedimento del 28.5.2020.
Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura dell'allegato provvedimento e della Circolare Ministeriale. |
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Allegati: PROVVEDIMENTO 30.4.2019 PROVVEDIMENTO 28.5.2020 CIRCOLARE MINISTERIALE
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Altre categorieVarie
Il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni sul REGOLAMENTO UE 2020/698 in materia di trasporti
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Ministero |
Con Circolare prot. 300/A/3977/20/115/28 del 05.6.2020, il MINISTERO DELL’INTERNO segnala che nella G.U.U.E. L 165 del 27.5.2020 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2020/698, entrato in vigore il 04 giugno 2020, con il quale sono state adottate varie misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze ed autorizzazioni nel settore dei trasporti in relazione all’emergenza COVID-19, tra le quali si segnalano in particolare le seguenti:
- proroga dei termini di scadenza della Carta di Qualificazione del Conducente;
- proroga validità della patente di guida;
- proroga termini scadenza revisione veicoli a motore;
- proroga di sei mesi alle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 01 marzo 2020 ed il 31 agosto 2020.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata Circolare Ministeriale. |
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Allegati: CIRCOLARE
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Polizia amministrativaFuochi d’artificio
Per il TAR Lombardia l’accensione di fuochi d’artificio non può essere vietata in termini assoluti
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TAR |
Con sentenza n. 355 del 22 aprile 2020, pubblicata il 14.5.2020, il TAR Lombardia-Brescia ha esaminato il ricorso di alcuni cittadini che hanno impugnato una serie di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Misano di Gera d’Adda tra il 2014 e il 2019 a una pluralità di pirotecnici per l’accensione di fuochi d’artificio nell’ambito di feste private svolte presso due ristoranti del territorio comunale, in quanto la frequente pratica di accensione dei fuochi d’artificio in un’area vicina alle loro abitazioni, turbava la quiete loro e degli animali domestici e di allevamento, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita e sulla salute degli abitanti, oltre che con grave rischio di incendio dei fienili presenti in loco, e ne chiedevano quindi l’annullamento per vari motivi:
- violazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Misano Gera d’Adda perché non sarebbero state rispettate le norme di cautela imposte per l’accensione dei fuochi nelle aree verdi, quelle a tutela degli animali e quelle volte a prevenire l’inquinamento acustico;
- violazione artt. 6, 9 e 14 L. 447 del 20/10/1995 perché le autorizzazioni allo svolgimento di fuochi pirotecnici violerebbero la zonizzazione acustica del territorio comunale;
- difetto di motivazione e di attività istruttoria, perché le autorizzazioni comunali ignorerebbero l’impatto ambientale provocato dai fuochi pirotecnici non solo sotto il profilo acustico ma anche in termini di inquinamento atmosferico;
- violazione art. 57 TULPS e circolare 11.1.2001 n. 559/C.25055.XV, L. 241/1990 e art. 97 Cost., per non avere il Comune effettuato alcuna attività di verifica e di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni qui impugnate.
Il Comune si è costituito in giudizio, eccependo:
- l’irricevibilità del ricorso principale, perché i ricorrenti sarebbero venuti a conoscenza dei provvedimenti impugnati con lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici, e non con l’accesso agli atti;
- l’inammissibilità del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti per carenza di interesse, avendo i provvedimenti impugnati esaurito i propri effetti prima della proposizione dei relativi gravami.
Il TAR ha respinto tutti i ricorsi, compensando le spese, per le seguenti particolari ragioni:
- gli spettacoli pirotecnici a scopo di svago costituiscono attività economica lecita, ancorché soggetta, per la sua intrinseca pericolosità, ad autorizzazioni preventive di pubblica sicurezza e a una serie di precauzioni nel suo concreto svolgimento. In particolare, l’accessione dei fuochi deve essere preventivamente autorizzata dal Comune ai sensi dell’articolo 57 R.D. n. 773/1931 e deve essere effettuata da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 101 R.D. n. 635/1940;
- l’accensione di fuochi d’artificio non può essere vietata in termini assoluti, ancorché il suo esercizio possa e debba essere assoggettato a prescrizioni e cautele, volte a contemperare gli interessi (alla quiete e all’incolumità pubblica) che possono essere negativamente incisi da siffatta attività;
- nel caso in esame il Comune non ha violato alcuna norma positiva ed ha, inoltre, operato un ragionevole bilanciamento tra l’interesse di ristoratori e pirotecnici al libero dispiegarsi dell’iniziativa privata e l’interesse alla incolumità e alla quiete dei residenti in prossimità dei luoghi di svolgimento degli spettacoli pirotecnici;
- i Comuni possono autorizzare lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile anche in deroga ai valori limite di immissioni sonore proprie della classificazione acustica operata in via generale;
- la prospettata inosservanza da parte dei pirotecnici delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni impugnate, così come la prospettata omissione da parte dell’Amministrazione dei controlli in ordine al rispetto delle prescrizioni, non incidono sulla legittimità dei provvedimenti, situandosi dette violazioni nella fase esecutiva di essi, anziché nella relativa fase genetica.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata. |
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Allegati: SENTENZA
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Giochi leciti, sale giochi
Il Tar Veneto non sospende l’Ordinanza del Sindaco con la quale sono state aggiunte fasce di chiusura degli apparecchi da gioco oltre i limiti orari previsti dalla L.R. 38/2019
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TAR |
Con Ordinanza n. 278 in data 17.6.2020, pubblicata il giorno 18.06.2020, il TAR VENETO ha esaminato l’istanza di sospensione cautelare presentata da una società, titolare di un punto gioco, che chiedeva l'annullamento:
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 2006 del 30.12.2019, avente ad oggetto “Adozione provvedimento di cui all’art. 8 “Limitazioni all’esercizio del Gioco” limitatamente alla parte in cui è stato disposto che “Nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l’utilizzo delle apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e ss.mm. I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale” e alla parte in cui si precisa che “La ‘interruzione del gioco’, per tutti gli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, R.D. 773/1931 e ss.mm. è una azione di rinforzo delle norme regolamentari e/o delle ordinanze in materia di orari approvate dagli Enti Locali”;
- dell’Ordinanza sindacale n. 1, prot. n. 5072 del 11.02.2020 del Comune di THIENE, con cui il Sindaco ha disposto di confermare in otto ore l’orario di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco.
Il Tar ha respinto l’istanza di sospensione cautelare, compensando le spese di lite, ritenendo infondati i motivi della ricorrente per varie ragioni ed in particolare perché:
- a differenza di quanto sostenuto in ricorso, “non pare che la legge regionale n. 39/2019, abbia obliterato il potere riconosciuto ai Comuni ai sensi dell’art. 50, comma 7, del TUEL”;
- non è condivisibile l’interpretazione, proposta in ricorso, dell’Intesa della Conferenza unificata ex art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015 e dell’inciso, in essa contenuto, relativamente alle fasce di interruzione del gioco, interpretazione che condurrebbe, nella prospettiva di parte ricorrente, ad una incomprimibile facoltà della sale giochi di esercitare la propria attività per un totale di 18 ore giornaliere;
- quanto al periculum, nell’ottica di un bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello di tutela della salute pubblica perseguito dagli enti resistenti.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata Ordinanza. |
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Allegati: ORDINANZA
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Turismo e strutture ricettiveVarie
La REGIONE aggiorna le LINEE GUIDA per contributi a sostegno di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive - anno 2020
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Regione |
Con la DGR n. 257 del 02 marzo 2020 (vedi Newsletter n. 7 del 29.3.2020), la REGIONE aveva approvato le LINEE GUIDA contenenti i criteri e le condizioni per l'ammissibilità delle istanze, da parte soprattutto di Comuni, Pro Loco o altre Associazioni senza fine di lucro, e per la determinazione dei contributi per la realizzazione di manifestazioni locali nell'ambito delle azioni ed interventi previsti dal Piano Turistico Annuale 2020.
Le misure adottate per contenere l’emergenza da COVID-19 ha purtroppo comportato una ridefinizione organizzativa e una nuova calendarizzazione delle manifestazioni in questione e questo ha reso necessario adottare alcune modifiche alle LINEE GUIDA sopracitate con riguardo in particolare a:
- requisiti di ammissibilità con riferimento alla tipologia delle iniziative finanziabili;
- entità del contributo concedibile;
- criteri di priorità;
- tipologia di spese ammissibili.
Nel BUR n. 80 del 29 maggio 2020 è stata quindi pubblicata la DGR n. 629 del 19 maggio 2020, con la quale la REGIONE ha modificato le Linee Guida approvate con DGR n. 257 del 2 marzo 2020, sostituendole integralmente con quelle riportate nell’allegato A alla DGR 629/2020.
Per approfondimenti si rinvia alla consultazione della sopracitata DGR 629/2020 e relativo allegato. |
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Allegati: DGR ALLEGATO
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