Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 15 in data 12.07.2020

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Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: nono aggiornamento

Centro Studi Amministrativi MT

Come riportato nelle Newsetter dalla n. 6 del 15.3.2020 alla n. 14 del 28.6.2020, a partire dal 31.01.2020 c'è stato un susseguirsi di provvedimenti contenenti misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) e relative indicazioni operative emessi da varie autorità (Governo, Presidente Consiglio dei Ministri, Regione, Ministero della Salute, Ministro dell'Interno, Prefettura, Questura, ecc.).

Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 172 già indicati nelle precedenti Newsletter:

  1. 03.7.2020: la Circolare n. 18/2020, prot. 230940/RU, dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, che contiene “Istruzioni operative conseguenti alla riapertura delle attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento. Maturazione della base imponibile forfetaria del prelievo erariale unico”;
  2. 06.7.2020: l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 64, pubblicata nel BUR n. 99 in pari data, con la quale sono state approvate alcune misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti e sono stati introdotti obblighi di isolamento, altri obblighi per chi fa ingresso da Paesi di cui all’allegato, ed obbligo di denuncia e segnalazione (allegato 1);
  3. 09.7.2020: aggiornamento, da parte della Conferenza delle Regioni, delle LINEE GUIDA relative a n. 26 tipologie di attività economiche e sociali (tali LINEE GUIDA saranno applicabili nel Veneto solo dopo la loro pubblicazione nel BUR);
  4. 09.7.2020: l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 64, pubblicata nel BUR n. 101 in pari data, con la quale è stata disposta la proroga dell’efficacia delle precedenti ordinanze n. 59 e 63 ed è stato stabilito che gli aggiornamenti, da parte della Conferenza delle Regioni, delle LINEE GUIDA allegate alle ordinanze 59 e 63, trovano applicazione dopo la loro pubblicazione nel BUR.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nel sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli.

Allegati:
ELENCO PROVVEDIMENTI
PROVVEDIMENTI DA 173 A 176

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Principali contenuti delle Ordinanze della Regione n. 64 del 06.7.2020 e n. 65 del 09.7.2020

Regione

Con Ordinanza n. 64 del 06 luglio 2020, pubblicata nel BUR n. 90 in pari data, che trova applicazione dal 07 luglio 2020 al 31 luglio 2020 compresi, il Presidente della REGIONE VENETO ha approvato ulteriori misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti, prevedendo in particolare quanto segue:

  1. Obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni, in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all'allegato 1, compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi;
  2. Isolamento in strutture extrabitative: l'Azienda Ulss che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legge n. 33 del 15.5.2020, in relazione al numero dei conviventi nell'abitazione, può disporre l'effettuazione dell'isolamento presso strutture alternative individuate dall'Azienda medesima (…) con oneri a carico dell'interessato;
  3. Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative: sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all'allegato 1 per comprovati motivi di lavoro (…) Il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda Ulss di riferimento (…);
  4. Obbligo di denuncia e segnalazione: è fatto obbligo per le direzioni generali delle Aziende Ulss e per ogni altro organo accertatore delle infrazioni alle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3, di presentare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p..;  E' obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell'elenco nominativo dei soggetti obbligati all'isolamento ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato;
  5. Rifiuto di ricovero: i servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi degli articoli 55 e ss. del codice di procedura penale. 

Con Ordinanza n. 65 del 09 luglio 2020, pubblicata nel BUR n. 101 in pari data, il Presidente della REGIONE VENETO ha approvato ulteriori misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti, prevedendo in particolare quanto segue:

  • è prorogata fino al 31 luglio 2020 l’efficacia dell’ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020 (Ripresa delle attività di cinema e spettacoli,  delle attività di sagre e fiere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo, discoteche e locali assimilabili, di attività sportive con contatto, prosecuzione di varie tipologie di attività in base a specifiche LINEE GUIDA, svolgimento di servizi per l’infanzia e l’adolescenza);
  • è prorogata fino al 31 luglio 2020 l’efficacia dell’ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020 (Servizi di trasporto, messa a disposizione di quotidiani in esercizi commerciali e di servizi e circoli ricreativi, sport di contatto, di squadra e individuale, saune aperte al pubblico, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, attività commerciali o di servizio alla persona all’interno delle aree ospedaliere ippodromi, formazione dei lavoratori dipendenti);
  • resta ferma fino al 31 luglio 2020 l’efficacia dell’ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020;
  • l’adozione da parte della Conferenza delle Regioni di linee di indirizzo aggiornate nelle materie oggetto delle ordinanze predette determinerà la sostituzione di quelle approvate con le ordinanze medesime a decorrere dalla pubblicazione sul Bur delle linee di indirizzo aggiornate. 

Le LINEE GUIDA relative a ventisei tipologie di attività economiche e sociali, aggiornate dalla Conferenza delle Regioni in data 09.7.2020, non risultano ad oggi pubblicate nel BUR e pertanto – in base a quanto stabilito dall’Ordinanza n. 65 sopracitata – non trovano ancora applicazione nella nostra regione. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura delle Ordinanze regionali sopracitate e dei relativi allegati.

Allegati:
ORDINANZA 64
ALLEGATO 1 ORDINANZA 64
ORDINANZA 65

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L’UNPLI pubblica le LINEE GUIDA da applicare alle attività delle pro loco nel periodo post COVID-19

Altro

Il Comitato Regionale UNPLI Veneto, che raccoglie in Associazione le oltre 530 Pro Loco del Veneto, ha pubblicato nel proprio sito le LINEE GUIDA da rispettare - nel periodo post COVID-19 - per organizzare manifestazioni ed anche attività non strettamente legate a quelle delle Pro Loco, come di seguito elencate:

  • Ristorazione
  • Personale addetto alle cucine
  • Sagre e fiere
  • Cinema e spettacoli dal vivo
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
  • Commercio al dettaglio
  • Misure a carico del titolare del posteggio
  • Uffici aperti al pubblico
  • Musei, archivi e biblioteche
  • Aree giochi per bambini
  • Parchi tematici e di divertimento
  • Attività fisica all’aperto
  • Manutenzione del verde
  • Circoli culturali e ricreativi
  • Attività ricettive. 

Le LINEE GUIDA, formulate in base all’Ordinanza Regionale n. 59 del 13.6.2020, sono state pubblicate sotto forma di TABELLA riepilogativa il cui schema “..redatto dagli uffici regionali con il supporto del … Responsabile sicurezza ….  ha avuto l’approvazione dell’Unità di Crisi della Regione Veneto”  e  sarà inviato, come precisato dall’UNPLI, dalla Direzione Turismo Regione Veneto a tutti i Sindaci. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della TABELLA in formato pdf ed excel nonché in versione power point.

Allegati:
LINEE GUIDA

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Note di lettura di ANCI–IFEL e di ANCI sui contenuti e sulle proposte di modifica del Decreto RILANCIO n. 34 del 19 maggio 2020

ANCI

In data 26 giugno 2020 l’ANCI e l’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) hanno emanato una interessante NOTA DI LETTURA sulle principali novità di interesse degli Enti Locali contenute nel DECRETO LEGGE n. 34 del 19 maggio 2020, conosciuto anche come Decreto RILANCIO, con il quale sono state approvate “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Successivamente, l’ANCI ha pubblicato in data 08 luglio 2020 una “nota di riepilogo” delle modifiche sulle norme di interesse introdotte dalla Commissione Bilancio della Camera, che in data 03 luglio aveva concluso i propri lavori sul Decreto Rilancio.

In attesa della conversione in legge del DECRETO in questione, prevista entro il 18 luglio 2020, si rinvia per un approfondimento alla lettura delle allegate note.

Allegati:
NOTA ANCI-IFEL
NOTA ANCI

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Carburanti

Varie

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato formula alcune osservazioni in materia di “distribuzione di carburanti” contenute in una legge regionale

AGCOM

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con parere n. AS1678 in data 15.6.2020, pubblicato nel proprio Bollettino n. 26 in data 30.6.2020, ha formulato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alcune osservazioni sulle disposizioni in materia di distribuzione di carburanti contenute nella legge n. 7/2020 della Regione Campania, evidenziando in particolare quanto segue:

  • la previsione contenuta in uno specifico articolo della legge regionale, che consente la modalità di funzionamento completamente automatizzata dei distributori (cioè senza alcun obbligo di assistenza, con gli impianti cd. “ghost”) solo “al di fuori dei centri abitati”, contrasta con la norma nazionale (legge 111/2011 modificata con legge 161/2014) che consente invece tale possibilità operativa a tutti gli impianti “ovunque siano ubicati".

Secondo l'AGCOM la disposizione suddetta risulta in contrasto con il diritto europeo e nazionale, in quanto idonea a restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio delle relative attività economiche e si pone in violazione degli artt. 41 e 117, lett. e), Cost., posti a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegato parere dell’AGCOM.

Allegati:
PARERE AGCOM

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Commercio aree pubbliche

Varie

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato formula alcune osservazioni in materia di commercio su aree pubbliche contenute in una legge regionale

AGCOM

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con parere n. AS1678  in data 15.6.2020, pubblicato nel proprio Bollettino n. 26 in data 30.6.2020,  ha formulato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alcune osservazioni sulle disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche contenute nella legge n. 7/2020 della Regione Campania, evidenziando in particolare quanto segue:

  • la durata delle concessioni di posteggio, prevista in 12 anni, appare sproporzionata e non giustificata dalla necessità di recuperare gli investimenti;
  • l’assenza di un limite massimo al numero di rinnovi possibili, unitamente alla mancata previsione di specifici presupposti per l’accoglimento delle relative domande, equivalgono a configurare lo stesso rinnovo come una proroga automatica della concessione, espressamente vietata da consolidata giurisprudenza;
  • il criterio prioritario di assegnazione delle concessioni in caso di pluralità di domande, individuato nella maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese del soggetto titolare dell’impresa partecipante alla selezione (sommata a quella dell’eventuale dante causa), risulta idoneo ad ostacolare l’ingresso di nuove imprese nel mercato ed a conferire indebiti vantaggi agli operatori esistenti.

Secondo l'AGCOM è quindi necessario prevedere una durata limitata alla concessione, evitare proroghe automatiche della stessa e seguire criteri di aggiudicazione trasparenti e non discriminatori, in modo da rispettare il principio generale dell’ordinamento europeo a tutela della creazione del mercato interno, volto a evitare ingiustificate preclusioni all’accesso al mercato e indebite restrizioni della concorrenza.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegato parere dell’AGCOM.

Allegati:
PARERE AGCOM

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La Regione risponde ad un quesito e precisa che il requisito della REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA è un requisito generale ed unitario ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche

Regione

In data 22 giugno 2020 il Comune di MOGLIANO VENETO ha formulato alla Regione il seguente quesito in materia di DURC per il COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: “…. Abbiamo ricevuto istanza da una ditta individuale che è già iscritta alla camera di commercio con agente di commercio.
Relativamente alla posizione di regolarità contributiva dichiara di "non aver ancora effettuato il primo versamento contributivo in quanto non è ancora scaduto il termine per l'adempimento", allegando una nota all'istanza in cui comunica di avere in sospeso con l'INPS dei contributi per l'anno 2018 e per l'anno 2019.
Si chiede se è possibile considerare come corretta la dichiarazione della ditta in quanto al momento non esercita il commercio su area pubblica. La ditta pertanto potrebbe essere autorizzata e verificherò la regolarità contributiva attesi 120 giorni dall'iscrizione in visura camerale del commercio ambulante…”.
 

La REGIONE VENETO con mail in data 25 giugno 2020 ha risposto al quesito suddetto precisando che "...con riferimento al quesito posto occorre in primo luogo fare riferimento all'articolo 4 bis della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni, e in particolare al comma 5, il quale assoggetta alla verifica di regolarità contributiva le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo.  

La citata disposizione regionale si applica dunque alle imprese non ancora iscritte al registro delle imprese al momento del rilascio dell'autorizzazione, fattispecie  non rinvenibile nel caso di specie, in cui, secondo quanto prospettato nel quesito, l'impresa risulta iscritta al suddetto registro e risulta altresì avere posizioni contributive in sospeso risalenti al 2018 e al 2019; tale ultima circostanza risulta peraltro contrastare con la citata previsione normativa relativa alla pendenza del termine per il primo versamento contributivo, poiché appare difficilmente ipotizzabile tale pendenza per contributi che dovevano essere versati nel 2018 e nel 2019.  

Ne consegue peraltro che non può trovare applicazione nel caso di specie la previsione, citata nel quesito, relativa al termine di 120 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, stabilito dal citato comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2001 ai fini della verifica contributiva da parte del Comune, in quanto tale termine può essere applicato solo alle imprese non ancora iscritte nel citato registro.  

Al riguardo occorre altresì chiarire che ai sensi del combinato disposto di cui al citato articolo 4, commi 1 e 4, della legge regionale n. 10 del 2001 il requisito della regolarità contributiva costituisce un requisito generale ed unitario ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, non rilevando la distinzione tra attività lavorative svolte in precedenza, per le quali dovevano essere versati i contributi.  

Si richiama in tal senso la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell'8 giugno 2015, recante prime indicazioni operative del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)", con particolare riferimento all'articolo 3 del decreto medesimo…”

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Polizia amministrativa

Giochi leciti, sale giochi

Il Consiglio di Stato ritiene che gli SPORTELLI BANCOMAT possono essere considerati luoghi sensibili ai fini dell'apertura di nuove SALE GIOCHI e riforma una sentenza del TAR VENETO

Consiglio di Stato

Nella Newsletter n. 11 del 02 giugno 2019 era stato segnalato che con sentenza n. 448 in data 27.3.2019, pubblicata il giorno 10.4.2019, il TAR VENETO aveva esaminato il ricorso di una società che chiedeva l’annullamento:

  • del provvedimento della Questura di Belluno in data 27.8.2018 con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio licenza ex art. 88 TULPS per aprire una sala giochi;
  • del Regolamento sulle sale giochi del Comune di Belluno, approvato il 01.3.2017, nella parte in cui prevede lo sportello bancomat quale luogo sensibile;
  • della nota in data 27.6.2018 con la quale il Comune di Belluno ha comunicato alla Questura che i locali dove la società intendeva aprire una sala giochi non rispettano la distanza di 300 metri dagli sportelli bancari e bancomat. 

La ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti per violazione di legge ed eccesso di potere atteso che nel giugno 2017 il Comune aveva risposto ad una richiesta di informazioni sull'insediamento di una nuova sala dedicata al gioco precisando che "le sale da gioco possono essere insediate all’interno delle zone territoriali omogenee D.." e che "..l’insediamento delle nuove sale da gioco risulta subordinato all’ottenimento del permesso di costruire" (permesso rilasciato a dicembre 2017).

Il Tar accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite, con conseguente annullamento del diniego della Questura e della previsione del Regolamento del Comune di Belluno che annovera il bancomat tra i luoghi sensibili, in particolare per le seguenti ragioni:

  • la previsione del Regolamento Comunale che annovera lo sportello bancomat tra i luoghi da ritenersi sensibili è illegittima perché violativa dell’art. 41 Cost, irragionevole e contraddittoria;
  • la locuzione “altri luoghi sensibili” contenuta nell’art. 20, co. 3, lett a) della L.R.V. n.6/2015, non può essere estesa a dismisura, sino a includere gli sportelli bancomat, atteso che.... gli sportelli bancomat non hanno alcuna similitudine o analogia con i luoghi sensibili individuati dal legislatore regionale (tutti centri di aggregazione: istituti scolastici, impianti sportivi, centri giovanili) ed inoltre, considerato l’elevato numero di luoghi sensibili già esistenti (scuole, impianti sportivi, centri di aggregazione giovanile, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, parchi pubblici, palestre), l’aggiunta degli sportelli bancomat finisce, di fatto, per impedire pressochè ovunque l’insediamento dell’attività di gioco lecito, con conseguente svuotamento della libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.;
  • il divieto di apertura di una sala da gioco ad una distanza inferiore a metri 300 da uno sportello bancomat introduce nell’ordinamento elementi di contradditorietà rispetto alla disciplina normativa e convenzionale che consente l’installazione dei “pos” per l’acquisto dei titoli da gioco all’interno delle medesime case da gioco;
  • Il Regolamento comunale, per l’eccessiva latitudine attribuita alla nozione di “luogo sensibile”, finisce col vietare l’apertura degli esercizi di cui trattasi in quasi tutto il territorio comunale, espropriando il diritto di iniziativa economica;
  • gli atti dell’Amministrazione comunale non possono arrivare a vietare tout court un’attività considerata lecita dall’ordinamento.

Il Comune di BELLUNO ha impugnato la sentenza del TAR innanzi al Consiglio di Stato in particolare per le seguenti ragioni:

  • erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado relativamente all’impugnazione del regolamento comunale per l’apertura delle sale gioco;
  • violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 3, delle ll. reg. Veneto n. 6/2015 e n. 30/2016, laddove il primo giudice ha ritenuto che l’art. 20, co. 3 lett. a) della l. reg. n. 6/2015 non potrebbe essere esteso sino ad includere gli sportelli bancomat tra i c.d. luoghi sensibili, in quanto privi di elementi in comune con gli altri luoghi di tal genere individuati dalla norma, alla luce dell’ampia discrezionalità spettante in materia ai comuni;
  • violazione del principio di buon andamento della p.a., dell’art. 97 Cost. e del principio di prevalenza della tutela della salute (art. 32 Cost.) sul diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), in quanto spetterebbe al Comune proprio il bilanciamento tra le diverse esigenze. 

Con sentenza n. 4464 del 25.6.2020, pubblicata il 10.7.2020, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune ed ha riformato la sentenza del TAR, respingendo quindi il ricorso iniziale della società e condannando quest’ultima al pagamento al Comune delle spese di giudizio, per le seguenti ragioni:

  • il Regolamento del Comune è riconducibile agli atti regolamentari denominati ‘volizione–azione’, che contengono previsioni destinate ad una immediata applicazione e quindi, come tali, capaci di produrre un immediato effetto lesivo nella sfera giuridica dei destinatari, che vanno impugnati immediatamente, a prescindere dalla adozione di atti applicativi;
  • con riferimento alle varie misure adottate dalle amministrazioni locali per circoscrivere l’attività delle sale da gioco, il Consiglio di Stato ha affermato in più occasioni il legittimo esercizio delle potestà regolamentari degli enti locali di intervenire per regolare la materia in questione;
  • anche la giurisprudenza della Corte di giustizia U.E. ammette le idonee restrizioni alla disciplina europea in tema di libertà d’impresa qualora giustificate da esigenze imperative connesse all’interesse generale;
  • la Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevoli le scelte regionali di ampliare il numero dei luoghi sensibili, includendovi persino luoghi adibiti ad “attività operative nei confronti del pubblico” che “si configurano altresì come luoghi di aggregazione, in cui possono transitare soggetti in difficoltà”; 
  • la distanza prescritta tra la sala giochi e uno sportello bancomat è solo un ulteriore mezzo per evitare che l’occasione del prelievo sia facilmente colta dal soggetto ludopatico per continuare o aggravare la sua condizione sociale, personale e patologica;
  • non si ritiene irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, o comunque tali da incidere negativamente sulla dignità umana, già assai colpita dai soggetti ludopatici proprio perché non si tratta di introduzione di divieti generalizzati, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari;
  • la misura adottata nel regolamento oggetto di contenzioso, che mira al distanziamento delle sala da gioco da luoghi di prelievo dei contanti, non viola il principio della ragionevolezza. 

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza del Consiglio di Stato.

Allegati:
SENTENZA

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Per il Tar Valle d’Aosta le Regioni possono inibire l’esercizio di sale da gioco, anche se già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale, ubicate al di sotto di una distanza minima da “luoghi sensibili” al fine di prevenire il fenomeno della “ludopatia”

TAR

Con sentenza n.  20 in data 09 giugno 2020, pubblicata il giorno 25 giugno 2020, il TAR Valle D’Aosta ha esaminato il ricorso di un soggetto, titolare di una licenza di sala giochi rilasciata dalla Questura di Aosta nel 2011, che chiedeva l'annullamento del Decreto della Questura in data 02.10.2019 con il quale era stata disposta la revoca della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. poiché la sala giochi era distante appena 81 metri da un istituto scolastico.

La Questura aveva adottato il provvedimento di revoca in applicazione della legge regionale n. 14/2015, che vieta l’attività di esercizi commerciali con licenza ex articolo 88 se esercitata a una distanza - da misurarsi in linea d’aria- inferiore a mt. 500 dai luoghi sensibili, distanza che – a partire dal 01 giugno 2019 (data anticipata di quattro anni rispetto alla previsione di legge iniziale) - va rispettata anche per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale. 

La società ricorrente contesta il provvedimento della Questura per varie ragioni ed in particolare:

  • per violazione del principio del legittimo affidamento nella certezza dei rapporti giuridici (art. 3 costituzione) e del principio di ragionevolezza (art. 3 costituzione);
  • perché la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Amministrazione, Ufficio per l’Amministrazione Generale del 19.03.2018, n. 557/PAS/U/003881/12001(1), ha previsto la competenza delle Questure a verificare il rispetto delle distanze da luoghi sensibili dei locali sede di attività di gioco lecito solo per le nuove richieste di autorizzazione e per i procedimenti in itinere alla sua data di emanazione;
  • per gli esercizi già operanti alla data del 19 marzo 2018 il controllo sul rispetto delle distanze sarebbe di competenza degli enti locali e non dell’Amministrazione degli interni;
  • per contrasto del decreto impugnato con la legislazione regionale e nazione in materia;
  • perché la disposizione dell’articolo 1, comma 1, della L.R. 10 del 2018, che ha anticipato l’applicazione dei limiti previsti dalla L.R. n. 14 del 2015 al 1° giugno 2019 (anticipazione di circa 4 anni) viola il principio del legittimo affidamento e della ragionevolezza non ravvisandosi alcun interesse pubblico sopravvenuto e alcuna esigenza inderogabile.

Il TAR ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite e confermando la legittimità del provvedimento impugnato, in particolare per le seguenti ragioni:

  • l’ordinamento giuridico è unico e ogni attività deve conformarsi al complesso delle norme che la riguardano, indipendentemente dalle autorità che tali norme abbiano prodotto;
  • l’entrata in vigore di norme legislative di fonte regionale che vietano (in modo retroattivo) lo svolgimento dell’attività delle sale da gioco (soggette a autorizzazione dell’Autorità di pubblica sicurezza) in prossimità di luoghi ritenuti sensibili implica che l’Autorità di pubblica sicurezza, che in base alla normativa precedente abbia rilasciato titoli che si pongano in contrasto con la normativa sopravvenuta, possa adottare le misure necessarie al ripristino della legalità;
  • le Regioni, al fine di prevenire il fenomeno della “ludopatia”, possono intervenire con misure tese a inibire l’esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati “sensibili”, esercitando in tal modo la propria potestà legislativa concorrente nelle materie della «tutela della salute» e del  «governo del territorio». 

Il TAR ha però riconosciuto al ricorrente il diritto ad un “indennizzo” per la seguente particolare ragione:

  • la revoca di un provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90 comporti l’obbligo di indennizzo, misurato in base “al solo danno emergente”,  da parte dell’amministrazione in favore dei soggetti che abbiano subito direttamente un pregiudizio dalla revoca di un atto legittimo. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata.

Allegati:
SENTENZA

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L’U.P.I. avvia un PROGETTO per sviluppare servizi a supporto dei COMUNI

Provincia

Come riportato nel proprio sito, l’Unione Province d’Italia (U.P.I.) ha avviato un Progetto, denominato “Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni”, attraverso il quale intende definire e sostenere le azioni e gli interventi necessari per promuovere un modello più efficiente di amministrazione locale. 

Il Progetto persegue la finalità generale di migliorare la capacità amministrativa degli enti locali e di razionalizzare la spesa pubblica, e si sviluppa su tre ambiti di intervento:

  • stazione unica appaltante su lavori, forniture e servizi, per razionalizzare la spesa pubblica negli enti locali;
  • progettazione e start up del Servizio Associato Politiche Europee, per supportare il territorio nel reperire risorse comunitarie;
  • servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dati, per la realizzazione dell’Agenda Digitale. 

Con Circolare n. 303 del 24.6.2020, l’U.P.I. ha informato le province sui contenuti di tale Progetto, illustrato con una specifica scheda sintetica e con una scheda di presentazione, e le ha invitate ad aderire tramite uno specifico “protocollo di adesione”.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei documenti dell’U.P.I., allegati alla presente.

Allegati:
DOCUMENTI U.P.I.

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