Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 17 in data 09.08.2020

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Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: undicesimo aggiornamento

Centro Studi Amministrativi MT

Come riportato nelle Newsletter dalla n. 6 del 15.3.2020 alla n. 16 del 26.7.2020, a partire dal 31.01.2020 c'è stato un susseguirsi di provvedimenti contenenti misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) e relative indicazioni operative emessi da varie autorità (Governo, Presidente Consiglio dei Ministri, Regione, Ministero della Salute, Ministro dell'Interno, Prefettura, Questura, ecc.).

Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 181 già indicati nelle precedenti Newsletter: 

  1. 29 luglio 2020: la delibera del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella GU n. 190 del 30.7.2020, con la quale è stata disposta la proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza per COVID-19;
  2. 30 luglio 2020: il Decreto Legge n. 83, pubblicato in GU n. 190 in pari data, con il quale è stata disposta la proroga dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 delle disposizioni dei decreti legge n.19, n. 33 del 2020 e di altre disposizioni;
  3. 31 luglio 2020: l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 81, pubblicata nel BUR n. 119 in pari data, con la quale è stata disposta la proroga dell’efficacia delle precedenti ordinanze n. 59, 63 e 64, ed è stato stabilito che gli aggiornamenti delle LINEE di indirizzo trovano applicazione dopo la loro pubblicazione nel sito internet della Regione;
  4. 01 agosto 2020: l’Ordinanza del Ministero della Salute contenente disposizioni in materia di uso di mascherine e di distanziamento, valide dal 01 agosto 2020 fino a successivo DPCM o comunque fino al 15 agosto 2020;
  5. 06 agosto 2020: aggiornamento, da parte della Conferenza delle Regioni, delle LINEE GUIDA relative a n. 26 tipologie di attività economiche e sociali (tali LINEE GUIDA sono applicabili nel Veneto dal 07 agosto 2020 essendo state pubblicate nel sito della Regione);
  6. 07 agosto 2020: il DPCM che approva misure di contenimento del contagio da COVID-19, valide per il periodo dal 09 agosto 2020 al 07 settembre 2020, che sostituiscono quelle del DPCM in data 11.6.2020 già prorogate col DPCM del 14.7.2020 (G.U. n. 198 del 08.8.2020).

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nel sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli.

 

Allegati:
ELENCO PROVVEDIMENTI
PROVVEDIMENTI DA 182 A 187

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Prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo “stato di emergenza” legato al Covid-19 ed approvato nuovo DPCM in data 07 agosto 2020

Legislazione

Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 29.7.2020 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 il termine inizialmente fissato al 31 luglio 2020 per lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

Conseguentemente, con Decreto Legge n. 83 in data 30 luglio 2020, pubblicato nella G.U. n. 190 in pari data ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, sono stati prorogati fino al 15 ottobre 2020 alcuni termini previsti:

  • dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
  • dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
  • da specifiche disposizioni indicate nell’allegato 1 al D.L. 83/2020.

Con il D.P.C.M. del 07 agosto 2020, pubblicato nella G.U. n. 198 del 08 agosto 2020, sono state adottate disposizioni e misure di contenimento del contagio da COVID-19 valide per il periodo dal 09 agosto 2020 al 07 settembre 2020, che sostituiscono quelle del DPCM in data 11.6.2020 già prorogate col DPCM del 14.7.2020.

Le disposizioni del nuovo DPCM che riguardano le attività produttive ed i servizi sono riportate agli articoli 1, 2 e 3, delle quali quelle di maggiore interesse per gli uffici comunali SUAP ed Attività Produttive sono le seguenti:

Articolo 1, comma 6, per le seguenti lettere:

  • c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
  • e) a decorrere dal 01 settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi con determinati limiti di capienza e a specifiche condizioni;
  • f) gli eventi e le competizioni sportive, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva;
  • g) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome;
  • h) è consentito lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili; 
  • l) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del TULPS di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  • m) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo “sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività … e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili … nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
  • n) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 01 settembre 2020  sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi;
  • q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti;
  • z) le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che “le regioni e  le  province  autonome  abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili … nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
  • dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; “le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida … adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome … in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10”. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
  • ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che “le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività … e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili … nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
  • ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che “le regioni e  le  province  autonome  abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività … e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili … nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
  • hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione  agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19;
  • nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10

Articolo 2, comma 1:

  • Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del  protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di  lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14

Articolo  3, comma 1:

  • d) sull'intero territorio nazionale i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
  • f) le aziende di trasporto pubblico adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. 

Al DPCM sono allegati 20 documenti, come di seguito richiamati:

  • Allegati da 1 a 7: protocolli sottoscritti con varie confessioni religiose;
  • Allegato 8: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19;
  • Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (approvate dalla Conferenza Regioni il giorno 11.6.2020 ed aggiornate il 06.8.2020);
  • Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
  • Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali;
  • Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (approvato il 24.4.2020);
  • Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
  • Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (approvato il 14 marzo 2020);
  • Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (approvato il 14 marzo 2020);
  • Allegato 16 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
  • Allegato 17 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera;
  • Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21;
  • Allegato 19 – Misure igienico-sanitarie;
  • Allegato 20 - Spostamenti da e per l’estero.

Tra le novità contenute nel DPCM 07 agosto 2020 rispetto a quello dell’11 giugno 2020, si evidenziano in particolare le seguenti:

  • la possibilità dal 01 settembre 2020 di partecipazione del pubblico ed eventi sportivi;
  • la possibilità dal 01 settembre 2020 di effettuare fiere e congressi;
  • l’approvazione di specifiche LINEE GUIDA per il trasporto scolastico (allegato 16), per le quali però non si trova alcuna disposizione specifica negli articoli del Decreto stesso;
  • l’approvazione di misure riguardo a navi da crociera, attività universitarie e spostamenti da e per l’estero.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della delibera del Consiglio dei Ministri del 29.7.2020, del D.L. 83/2020 con relativo allegato, e del  DPCM 07.8.2020 e dei relativi allegati.

Allegati:
DELIBERA C.M. 29.7.2020
DECRETO LEGGE 83/2020 ED ALLEGATO
DPCM 07.8.2020
ALLEGATI DPCM 07.8.2020

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Prorogate fino al 15 ottobre 2020 alcune Ordinanze della Regione Veneto

Regione

Con Ordinanza n. 81 del 31 luglio 2020, pubblicata nel BUR n. 119 in pari data, il Presidente della REGIONE VENETO ha approvato ulteriori misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti, prevedendo in particolare quanto segue:

  • è prorogata dal 01 agosto 2020 fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia dell’ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020 e relativi allegati (Ripresa delle attività di cinema e spettacoli,  delle attività di sagre e fiere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo, discoteche e locali assimilabili, di attività sportive con contatto, prosecuzione di varie tipologie di attività in base a specifiche LINEE GUIDA, svolgimento di servizi per l’infanzia e l’adolescenza);
  • è prorogata dal 01 agosto 2020 fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia dell’ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020 e relativi allegati (Servizi di trasporto, messa a disposizione di quotidiani in esercizi commerciali e di servizi e circoli ricreativi, sport di contatto, di squadra e individuale, saune aperte al pubblico, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, attività commerciali o di servizio alla persona all’interno delle aree ospedaliere ippodromi, formazione dei lavoratori dipendenti);
  • è prorogata dal 01 agosto 2020 fino al 15 ottobre 2020  l’efficacia dell’ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020 e relativi allegati (previsione e disciplina dell’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni, in caso di contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone, ingresso o rientro in Veneto da determinati paesi, compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; isolamento in strutture extrabitative; obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative; obbligo di comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell'elenco nominativo dei soggetti obbligati all'isolamento; rifiuto di ricovero);
  • eventuali nuove o aggiornate linee di indirizzo relative ad attività economiche, sociali e individuali rilevanti agli effetti della prevenzione del contagio da covid-19, saranno efficaci dalla pubblicazione delle medesime nel sito internet della Regione Veneto (la precedente ordinanza n. 65 del 09 luglio 2020 prevedeva invece la pubblicazione nel BUR per l’efficacia in Veneto delle LINEE GUIDA).

Le LINEE GUIDA relative a ventisei tipologie di attività economiche e sociali, aggiornate dalla Conferenza delle Regioni in data 06 agosto 2020, risultano pubblicate nel sito della Regione e pertanto trovano già applicazione in Veneto a partire dal 07 agosto 2020.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura delle Ordinanze prorogate e dei relativi allegati.

Allegati:
OPGR 81/2020 E ORDINANZE PROROGATE

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Proroga scadenza validità del DURC: precisazioni dell’Inps

Altro

Con specifico avviso pubblicato nell'area dedicata del proprio sito, l'INPS informa che:

  • i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line", che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020;
  • nella funzione "Consultazione" saranno resi disponibili i Durc On Line in corso di validità e, in mancanza, quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020;
  • il d.l. n. 76/2020 (art. 8, comma 10) ha stabilito che, in tutti casi in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo d.l. n. 76/2020 è richiesta l'acquisizione del Durc, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti non possono utilizzare il Durc On Line con validità prorogata. Pertanto, in questi casi, deve essere effettuata una richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.

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Commercio aree pubbliche

Varie

Per il Consiglio di Stato la concessione decennale per commercio e somministrazione in un chiosco comunale non può essere rinnovata automaticamente

Consiglio di Stato

Con sentenza n. 3521 del 23.01.2020, pubblicata il 04.6.2020, il CONSIGLIO DI STATO, V Sezione, si è pronunciato sul seguente ricorso:

  • il titolare ed il preposto di una attività di commercio e somministrazione su aree pubbliche su apposito chiosco chiedono nel 2010 al Comune il rinnovo della concessione in scadenza al 31.12.2010;
  • il Comune con provvedimento del 09.11.2010 comunica di non poter accogliere la richiesta di rinnovo, rilevando che “la vigente normativa in materia di concessione non consente il rinnovo diretto e … pertanto la suddetta autorizzazione avrà scadenza il 31 dicembre 2010”;
  • il titolare ed il preposto impugnano innanzi al TAR Lombardia il provvedimento di diniego per violazione legge 241/1990 (mancato preavviso di rigetto, carenza di motivazione,ecc.);
  • il Comune si costituisce in giudizio dichiarando anche la volontà di procedere ad un radicale rifacimento dell’area ed a lavori di manutenzione straordinaria (con adeguamento, demolizione e sistemazione) della struttura di proprietà comunale condotta in concessione dai ricorrenti;
  • il TAR con sentenza n. 166 del 2013 respinge il ricorso per varie ragioni ed in particolare perché, ai sensi del D.Lgs. n. 59 del 2010, non poteva trovare accoglimento l’istanza di rinnovo per una durata decennale della concessione di suolo pubblico e perché non si ravvisava la violazione dell’art. 10 bisdella L. n. 241 del 1990, posto che la decisione finale di diniego non avrebbe comunque potuto essere diversa sia in relazione al rinnovo che alla proroga;
  • i ricorrenti presentano quindi appello al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR per varie ragioni ed in particolare perché ritengono di avere titolo ad ottenere una ulteriore proroga in forza di quanto stabilito dalla Conferenza unificata in attuazione del D.lgs. n. 59 del 2010.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, compensando le spese e confermando la sentenza del TAR, per le seguenti particolari ragioni:

  • trova applicazione il D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 ("Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno") che, nel recepire la direttiva comunitaria, ha sancito che l’assegnazione delle aree di posteggio per il commercio su pubbliche debba avvenire in base a criteri trasparenti e non discriminatori, individuati con intesa in sede di Conferenza unificata;
  • a fronte dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione/concessione presentata dai concessionari il Comune ha giustamente rilevato che la normativa vigente non contemplava una siffatta possibilità, non potendo infatti, alla scadenza della durata decennale del titolo successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 59 del 2010, procedersi alla diretta assegnazione dell’area demaniale;
  • le ragioni di improrogabilità della concessione erano state adeguatamente esternate negli atti nel tempo adottati dal Comune;
  • ininfluente la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto il provvedimento con cui si comunicava l’impossibilità di accogliere l’istanza di rinnovo non avrebbe potuto avere contenuto diverso;
  • non sussiste difetto di motivazione in quanto il mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo è sorretto da ragioni adeguate, fondate sull’impossibilità di procedere, alla scadenza del titolo, ad un’assegnazione diretta con rinnovo automatico della concessione, o di accordare una proroga fino all’adozione dei criteri da parte della Conferenza unificata.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Commercio fisso

Varie

Per il Consiglio di Stato il Comune non può autorizzare attività commerciali in locali privi di agibilità e di registrazione sanitaria

Consiglio di Stato

Con sentenza n. 4774 del 09 giugno 2020, pubblicata il 27 luglio 2020, il CONSIGLIO DI STATO, II Sezione, si è pronunciato sul seguente ricorso:

  • una società presenta al Comune nel 2008 e nel 2009 le D.I.A. per iniziare attività di commercio;
  • il Comune emette successivamente vari provvedimenti di cessazione dell’attività commerciale avviata per mancanza della “notifica sanitaria” e per mancanza della “agibilità” dei locali;
  • la società ricorre al T.A.R. per ottenere l’annullamento dei provvedimenti comunali;
  • il TAR con sentenza del 2011 respinge il ricorso per svariate ragioni di inammissibilità, improcedibilità e infondatezza;
  • la società presenta quindi appello al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della sentenza del TAR sostenendo in particolare che quest’ultimo ha “ritenuto insussistente il requisito della destinazione d’uso commerciale dei locali in controversia”

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, compensando le spese e confermando la sentenza del TAR, in particolare per le seguenti ragioni:

  • l’appellante non può limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già fatte valere dinanzi al giudice di primo grado, ma ha l'onere di specificare i motivi di appello, contestando specificamente la sentenza impugnata;
  • non è sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
  • il Comune è da ritenersi “autorità competente” ad adottare - in caso di riscontrata non conformità alla normativa – azioni che assicurino, in caso di non conformità in materia di mangimi e di alimenti e di norme sulla salute e sul benessere degli animali, che l’operatore ponga rimedio alla situazione;
  • la circostanza che in passato l’immobile avesse già ospitato attività commerciali non può implicare l’avvenuto riconoscimento di una destinazione d’uso “di fatto”;
  • le Amministrazioni non possono autorizzare l’insediamento di un’attività commerciale in contrasto con la disciplina urbanistica. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Somministrazione alimenti e bevande

Varie

Per il Consiglio di Stato una pedana di pertinenza ad un pubblico esercizio non può occupare la carreggiata in quanto costituisce un ostacolo fisico alla circolazione dei veicoli

Consiglio di Stato

Con sentenza n. 3672 del 19.5.2020, pubblicata il 09 giugno 2020, il CONSIGLIO DI STATO, II Sezione, si è pronunciato sul seguente ricorso:

  • il Comune di Napoli con provvedimento dell’11 novembre 2010 ha negato ad una società titolare di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, il permesso di occupazione di area pubblica in quanto, come rilevato dalla Polizia municipale, la pedana di pertinenza del locale ad uso degli avventori occupava la carreggiata;
  • La società ricorre al T.A.R, affermando che dalla documentazione fotografica si evince invece che la pedana è posta in uno slargo separato dalla carreggiata;
  • Il TAR con sentenza del 2011 annulla il provvedimento del Comune ritenendolo illegittimo e considerando sufficiente la presenza di barriere di tipo new jersey, posizionate per separare fisicamente e in sicurezza la pedana dalla corsia;
  • Il Comune presenta appello al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della sentenza del TAR. 

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, compensando le spese, riformando la sentenza del TAR, per le seguenti particolari ragioni:

  • la visualizzazione del contesto “conferma inequivocabilmente l'ubicazione della piattaforma sulla carreggiata, ovvero in area ove ciò non è consentito, salvo l'avvenuta creazione di itinerari alternativi per il traffico, come tipicamente avviene mediante l'istituzione di un'area pedonale urbana”;
  • in mancanza di interventi strutturali e anche segnaletici, la pedana oggetto di controversia costituisce un vero e proprio ostacolo fisico alla circolazione, in quanto ricavata da una fetta di strada protetta dai veicoli con una barriera di cemento. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Turismo e strutture ricettive

Strutture non alberghiere

La REGIONE aggiorna il Regolamento in materia di alloggi oggetto di LOCAZIONE TURISTICA

Regione

Come noto, gli alloggi in locazione turistica sono una tipologia particolare di strutture ricettive disciplinata dall’articolo 27 bis della L.R. n. 11/2013, “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, come modificato con L.R.  n. 45/2014 e con L.R. 23/2019, e si caratterizzano perché  non è prevista la prestazione di servizi per gli ospiti durante il loro soggiorno; sono strutture ricettive non soggette a classificazione né a SCIA;  i locatori turistici hanno attualmente solo obblighi informativi (Regolamento Regionale 10 settembre 2019 n. 2), la registrazione in una apposita anagrafe degli alloggi destinati a locazione turistica; viene prevista l'assegnazione, per ogni alloggio adibito a locazione turistica, del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) (disciplinato dagli artt. 5, 8 e 9 del Regolamento n. 2/2019), che deve essere esposto attraverso una apposita targa; il Comune può  esercitare un controllo dei dati nelle comunicazioni di locazione turistica, nonché dei codici identificativi degli alloggi pubblicizzati, chiedendo anche l'accesso alle informazioni della banca dati anagrafica regionale; il Comune accerta eventuali violazioni ed applica le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei locatori, per inadempimento degli obblighi di comunicazione.

Nel BUR n. 117 del 31 luglio 2020 è stato pubblicato il Regolamento Regionale 28 luglio 2020 n. 7, che contiene “Modifiche al regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)" e prevede in particolare che:

  • l'obbligo della targa è comunque assolto se il codice identificativo è esposto nella pulsantiera presso la porta di ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio;
  • sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali.

Per approfondimenti si rinvia alla lettura del Regolamento Regionale n. 2/2019 come modificato dal Regolamento Regionale n. 7/2020, sopra citato.

Allegati:
REGOLAMENTO 2/2019
REGOLAMENTO 7/2020

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La REGIONE approva la modulistica relativa a contributi per manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive del 2020

Regione

Con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 94 del 22 luglio 2020, pubblicato nel BUR n. 117 del 31 luglio 2020, la REGIONE ha approvato la modulistica necessaria per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale 2020, giusta DGR n. 629 del 19/05/2020 che ha approvato le Linee Guida per l’accesso ai contributi.

La modulistica approvata si compone dei seguenti documenti:

  • Modello di domanda di contributo;
  • Modello di Relazione illustrativa;
  • Modello di Piano Finanziario;
  • Modello di Dichiarazione sostitutiva ex L.R. 16/2018. 

Le domande vanno presentate almeno 30 giorni prima dell’evento, nel rispetto di quanto stabilito dalle LINEE GUIDA approvate con la DGR 629/2020.

Per approfondimenti si rinvia alla consultazione delle LINEE GUIDA e del DDR 94/2020 con i relativi allegati.

Allegati:
LINEE GUIDA E MODULISTICA

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La REGIONE avvia il nuovo Portale Informativo delle Autonomie Locali (PIAL)

Regione

Con nota prot. 303113 del 30 luglio 2020, inviata a tutti i Comuni, la Regione ha comunicato che dal 03 agosto 2020 è disponibile online la nuova versione del Portale Informativo delle Autonomie Locali - PIAL Veneto 2.0, il portale finalizzato a supportare i Comuni nell’attività di riorganizzazione istituzionale.

Successivamente a ciascun Comune sono state inviate, dalla società sviluppatrice del sito, la USER e la PASSWORD per accedere al portale in questione.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla consultazione del portale.

Allegati:
NOTA REGIONALE

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