Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 19 in data 08.09.2020
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Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: tredicesimo aggiornamento
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Centro Studi Amministrativi MT |
Come riportato nelle Newsletter dalla n. 6 del 15.3.2020 alla n. 18 del 23.8.2020, a partire dal 31.01.2020 c'è stato un susseguirsi di provvedimenti contenenti misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) e relative indicazioni operative emessi da varie autorità (Governo, Presidente Consiglio dei Ministri, Regione, Ministero della Salute, Ministro dell'Interno, Prefettura, Questura, ecc.).
Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 195 già indicati nelle precedenti Newsletter:
- 27 agosto 2020: l’Ordinanza della Regione Veneto n. 92 della Regione Veneto, pubblicata nel BUR n. 132 in pari data, con la quale sono state approvate ulteriori misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti;
- 07 settembre 2020: il DPCM che approva misure di contenimento del contagio da COVID-19, valide per il periodo dal 08 settembre 2020 al 07 ottobre 2020, con proroga e adeguamento delle disposizioni contenute nel DPCM in data 07.8.2020 (G.U. n. 222 del 07.9.2020).
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nel sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli. |
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Allegati: ELENCO PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI DA 196 A 197
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Approvato nuovo DPCM in data 07.9.2020 che modifica e proroga fino al 07 ottobre 2020 il precedente DPCM 07.8.2020
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Legislazione |
Con il D.P.C.M. del 07 settembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 222 del 07.9.2020, sono state adottate disposizioni e misure di contenimento del contagio da COVID-19 come di seguito dettagliate:
- Conferma delle disposizioni contenute nel DPCM in data 07.8.2020 e proroga delle stesse fino al 07 ottobre 2020;
- Proroga fino al 07 ottobre 2020 delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 e 16 agosto 2020;
- Approvazione modifiche ad alcune disposizioni del DPCM 07.8.2020 relative alle attività scolastiche;
- Aggiornamento degli allegati n. 15 (trasporto pubblico), 16 (trasporto scolastico) e 20 (spostamenti da e per l’estero) del DPCM 07.8.2020;
- Approvazione di un nuovo allegato, il n. 21, contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
- Approvazione di un nuovo allegato, il n. 22, contenente “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie”.
Si evidenzia che con il nuovo DPCM non si riscontrano allentamenti per concerti, stadi e discoteche, viene confermato l’obbligo generale di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e – per quanto riguarda il trasporto scolastico – è stato deciso che la capienza massima di persone trasportabili viene aumentata all’80%.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei DPCM 07.8.2020 e 07.9.2020 e dei relativi allegati. |
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Allegati: DPCM 07.8.2020 ALLEGATI DPCM 07.8.2020 DPCM 07.9.2020 ALLEGATI DPCM 07.9.2020
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Polizia amministrativaVarie
Il Consiglio Di Stato respinge definitivamente la richiesta presentata da una società di sospensione degli effetti del DPCM 11 giugno 2020 relativi alle “attività di piscina”
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Consiglio di Stato |
Nella Newsletter n. 18 del 23.8.2020 era stato segnalato che:
- Una Società Cooperativa aveva presentato ricorso al TAR LAZIO per ottenere l’annullamento di alcune parti di vari DPCM adottati in data 10 aprile, 26 aprile, 17 maggio e 11 giugno 2020, ed in particolare dell’allegato 9 di quest’ultimo DPCM, relativo alle schede tecniche per “Piscine”, “Attività Turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)” e “Cinema e spettacoli dal vivo”, contenenti misure restrittive per la riapertura di tali attività, e contestualmente aveva chiesto la “sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato”;
- Il TAR Lazio con l’Ordinanza n. 4696/2020 respingeva la domanda di sospensione cautelare in quanto “sfornita del prescritto requisito del periculum in mora, in ragione del limitato orizzonte temporale di residua applicazione delle misure impugnate e tenendo conto, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, della prevalenza di quello alla salvaguardia della salute pubblica sotteso all’adozione del DPCM impugnato”;
- La società presentava quindi al Consiglio Di Stato istanza per ottenere la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 4696 del 10.7.2020;
- Con Decreto n. 4418 del 25/7/2020, il Consiglio di Stato, III Sezione, respingeva l’istanza, fissando la discussione collegiale in camera di consiglio per il 27 agosto 2020.
Con ORDINANZA n. 5129 del 27.8.2020, pubblicata il 31.8.2020, il CDS ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese, in quanto ha ritenuto che :
- sotto il profilo del fumus boni juris, le misure contestate, espressione di una discrezionalità assai ampia, non sembrano irragionevoli, visto, oltretutto, che la finalità di urgente contenimento dell’emergenza epidemiologica non pare agevolmente conciliabile con la predisposizione di una disciplina personalizzata;
- sotto il profilo del periculum in mora, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, è preminente il pubblico interesse alla salvaguardia della salute della collettività.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell’Ordinanza del TAR, del Decreto e dell’Ordinanza del Consiglio di Stato, allegati alla presente. |
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Allegati: ORDINANZA TAR DECRETO CDS ORDINANZA CDS
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FormazioneUffici Attività Produttive
Incontro di formazione il 22 settembre 2020 su "EMERGENZA COVID-19: IL PUNTO SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE; COMMERCIO AREE PUBBLICHE: NOVITA’ E PROSSIME SCADENZE; DL N. 76/2020 “SEMPLIFICAZIONI”
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si segnala che il giorno martedì 22 settembre 2020 si svolgerà l’incontro, con modalità di partecipazione in presenza, presso l’Auditorium della provincia di Treviso, oppure con modalità webinar, rivolto a Funzionari ed Amministratori Comunali sul tema “EMERGENZA COVID-19 E ATTIVITA’ PRODUTTIVE; COMMERCIO AREE PUBBLICHE: NOVITA’ E SCADENZE; DL N. 76/2020 SEMPLIFICAZIONI”.
All'incontro interverrà come relatore il dott. Simone Chiarelli, Dirigente di Ente Locale, esperto in diritto amministrativo, autore di saggi e pubblicazioni, che illustrerà le attività produttive nell’emergenza SARS-CoV2 con riguardo ai rapporti tra normativa statale e regionale, alle novità dell’ultimo DPCM, ai limiti ed agli obblighi per le attività produttive, il commercio su aree pubbliche con riguardo allo stato dell’arte in seguito alla sottrazione dalla disciplina del DLgs 59/2010 ed agli effetti dell’art. 181 del DL 34/2020, alla possibilità di assegnazione dei posteggi resisi liberi nelle more della definizione della disciplina nazionale/regionale, gli effetti del Decreto Legge n. 76/2020, noto come Decreto Semplificazioni, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale sui procedimenti in materia di attività produttive”.
L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione sul sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi.
Si allega folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa. |
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Allegati: FOLDER
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Commercio aree pubblicheVarie
La REGIONE ricorda ai Comuni di inviare entro il 15 ottobre 2020 i dati sui mercati e sui mercatini dell'antiquariato e collezionismo, al fine di aggiornare il CALENDARIO REGIONALE DEI MERCATI
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Regione |
L'articolo 12, comma 2, della LEGGE REGIONALE n. 10 del 06.4.2001 relativa a NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, stabilisce che "Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni devono inviare alla Regione, al fine della predisposizione di un calendario regionale dei mercati, una comunicazione che riporti per ogni mercato o per i posteggi isolati: a) dati identificativi, luogo e denominazione; b) giorno di svolgimento; c) settori merceologici con rispettivo numero di posteggi; d) orario di vendita; e) numero dei posteggi riservati agli agricoltori; f) servizi di mercato; g) i dati delle autorizzazioni itineranti concesse dal comune; h) ogni ulteriore elemento utile riguardante la situazione del commercio su aree pubbliche nel proprio territorio".
Con nota prot. 345986 in data 03.09.2020, la REGIONE VENETO ha quindi chiesto ai COMUNI di trasmettere entro il 15 OTTOBRE 2020 i dati di cui all'art. 12, comma 2, sopraindicato, distinti per mercati e mercatini dell'antiquariato e collezionismo, escludendo i dati relativi ai posteggi isolati singoli, ed utilizzando i moduli disponibili sul sito internet della Regione.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della nota regionale e relativi allegati. |
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Allegati: NOTA REGIONALE MODULO MERCATI MODULO MERCATINI
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La Regione risponde ad un quesito e conferma che le autorizzazioni per commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate anche a società di capitale
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Regione |
In data 31 luglio 2020 il Comune di CARBONERA ha formulato alla Regione il seguente quesito in materia di COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: “….Chiedo gentilmente un Vs. parere in merito alla possibilità di rilascio di una autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B) a favore di una società semplice a responsabilità limitata. L’art. 70 del D.Lgs. 59/2010, ora abrogato, prevedeva la possibilità di costituire le società di capitale anche nel settore del commercio su aree pubbliche (art. 70, comma 1); possibilità che sembra permanere per effetto dei decreti Monti 2011.”.
La REGIONE VENETO con mail in data 03 agosto 2020 ha risposto al quesito suddetto precisando che "... Con riferimento al quesito posto si condivide il parere sostenuto in ordine alla fattispecie rappresentata; infatti, l'intervenuta abrogazione dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni, per effetto dell'articolo 1, comma 686 della legge n. 145 del 2018, ha comportato che l'attuale formulazione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, che consentiva il rilascio di autorizzazioni commerciali su area pubblica anche alle società di capitali regolarmente costituite, risulta priva di contenuti; in altri termini il citato comma 2 ad oggi risulta soppresso.
Ne consegue che, stante il vuoto normativo così determinatosi, non si rinvengono diverse disposizioni normative statali o regionali che ostino al rilascio dell'autorizzazione commerciale anche ai predetti soggetti costituiti in forma di società di capitali, alla luce oltretutto dei principi generali in materia di liberalizzazione delle attività economiche contemplati dall'articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, meglio noto come decreto "Salva Italia", e in particolare del principio enunciato al comma 3, lettera e) del citato articolo, secondo cui sono abrogate le limitazioni all'esercizio dell'attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore.” |
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Legge Regionale 22/2002LR 22/2002 Strutture sociali
La Regione ha aggiornato due moduli relativi alla disciplina dei NIDI IN FAMIGLIA
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Regione |
Come noto (vedi Newsletter n. 5 del 04.3.2018, n. 22 del 18.11.2018, n. 5 del 01.3.2020 e n. 14 del 28.6.2020), il NIDO IN FAMIGLIA è una unità di offerta rivolta alla prima infanzia 0 - 3 anni, previsto dalla Regione Veneto ancora nel 1990 con la legge n. 32 come un servizio innovativo dedicato alla prima infanzia e successivamente ripreso da vari provvedimenti (DGR n. 84/2007, DGR nn. 674 e 4252 del 2008, DGR n. 1502/2011, DGR n. 2202/2016, DGR n. 153/2018, DDR n. 46/2018, DDR N. 1/2020, 8/2020).
Con Decreto del DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE n. 13 del 06 agosto 2020, pubblicato nel BUR n. 135 del 04.9.2020, la REGIONE ha aggiornato i seguenti due allegati del decreto n. 1 del 5.2.2020 sostituendoli con nuovi modelli:
- ALLEGATO A: modulo inerente alla comunicazione di avvio delle attività, modificato su alcuni aspetti di dettaglio quali, ad esempio, la specificazione inerente alla natura giuridica del soggetto che eroga la prestazione presso il "Nido in Famiglia";
- ALLEGATO B: modulo relativo alla trasmissione dell'elenco dei "Nidi in Famiglia" attivi nel territorio comunale, modificato su alcuni aspetti di dettaglio quali, ad esempio, la specificazione inerente alla natura giuridica del soggetto che eroga la prestazione presso il "Nido in Famiglia".
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell’ELENCO riepilogativo dei vari provvedimenti regionali e del DDR n. 13 del 06.8.2020, allegati alla presente. |
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Allegati: DDR ELENCO PROVVEDIMENTI
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Polizia amministrativaVarie
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha aggiornato l'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante
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Ministero |
Con Decreto in data 30 GIUGNO 2020, pubblicato nella G.U. n. 195 del 05.8.2020, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha aggiornato l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 con l'inserimento delle seguenti nuove attrazioni:
- Sezione I Medie attrazioni Piattaforma sollevabile con seggiolini girevoli «Attrazione composta da struttura portante metallica avente forma e dimensioni variabili sulla quale vengono fissati esternamente nn. 16/24 seggiolini girevoli sul proprio asse. La struttura viene sollevata da una gru diverse altezze e consente, per mezzo dei seggiolini girevoli, la visione del panorama circostante, facendo provare agli utenti la sensazione del volo sul vuoto.». Galleria del vento verticale «Attrazione con struttura composta da motori o turbine che creano una forte ventilazione verticale. Gli utilizzatori indossano una tuta ed un casco di protezione, ricevono adeguate indicazioni sul funzionamento del gioco, indossano il casco e accedono ad una struttura verticale con pareti trasparenti. La ventilazione dal basso permette agli utenti di elevarsi da terra in posizione orizzontale e provare l'esperienza del volo in sicurezza.»;
- Sezione I Medie attrazioni Slitta o Taboga Struttura metallica a forma di torre con salita alla cima mediante scale fisse, mobili o tappeto girevole (tapis roulant) o rampa posta parallelamente alle piste di scivolo, con un numero di piste inferiore o uguale a 4. La discesa avviene a mezzo di slittino o tappeto inserito in apposita guida o canale Grandi attrazioni Slitta o Taboga Struttura metallica a forma di torre con salita alla cima mediante scale fisse, mobili o tappeto girevole (tapis roulant) o rampa posta parallelamente alle piste di scivolo, con un numero di piste superiore a 4. La discesa avviene a mezzo di slittino o tappeto inserito in apposita guida o canale.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegato Decreto Ministeriale. |
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Allegati: DECRETO MINISTERIALE
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Altre categorieVarie
Nota VVF su partecipazione rappresentante del Comando nelle CCVLPS e nelle Commissioni Collaudo impianti carburanti
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Altro |
Con nota prot. n. 14702 in data 05.8.2020, indirizzata a tutti i Comuni della provincia di Treviso, il COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO di Treviso ha comunicato il cambiamento del Comandante, con l’ing. Giampiero Rizzo che sostituisce l’ing. Giuseppe Lomoro, nonché l’elenco di undici funzionari che possono sostituire il Comandante nelle Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) e di collaudo Impianti Distribuzione Carburanti.
Nella nota suddetta viene precisato che la stessa ha valore di DELEGA PERMANENTE e che l’indirizzo di PEC da utilizzare per convocare le Commissioni è com.treviso@cert.vigilfuoco.it .
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata nota dei VVF. |
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Allegati: NOTA VVF
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Noleggio veicoli Senza conducente / rimessa veicoli
Per il Tar Veneto una SCIA di subingresso non può essere considerata tale se la precedente attività risulta cessata a seguito di decesso del titolare e se l’attività riattivata è diversa da quella precedente
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TAR |
Con sentenza n. 634 in data 09 luglio 2020, pubblicata il giorno 21 luglio 2020, il TAR Veneto ha esaminato il ricorso di una società che aveva presentato al Comune di Jesolo in data 04.7.2015 una SCIA di subingresso per riprendere una attività di “parcheggio pubblico a pagamento”, che era stata cessata a gennaio 2015 da una precedente ditta a seguito decesso del titolare, e che chiedeva l'annullamento dell’ordinanza emanata dal Comune il 04.8.2015, con la quale era stato disposto il “divieto di prosecuzione attività e di rimozione dei suoi effetti a seguito presentazione della SCIA per subingresso in esercizio di rimessa veicoli all'aperto” per varie ragioni ed in particolare perché non sarebbe mai sussistito il requisito della compatibilità urbanistica.
La società ricorrente contesta l’Ordinanza del Comune per varie ragioni ed in particolare per:
- violazione art. 41 Cost., violazione del principio di libera prestazione di servizi di cui agli artt. 56 e ss. del TFUE, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
- violazione art. 3 legge 241/1990 per eccesso di potere per carenza di presupposto, per carenza di motivazione e illogicità manifesta.
Il TAR ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e confermando la legittimità del provvedimento impugnato, in particolare per le seguenti ragioni:
- correttamente il Comune ha inteso la SCIA come una “nuova” Scia relativa all’esercizio di una “nuova” attività di parcheggio a pagamento;
- per l’attività relativa alla precedente licenza, a seguito del decesso del titolare, era stata comunicata al Comune in data 30.1.2015 la cessazione dell’attività di parcheggio a pagamento;
- ancorché la parte ricorrente abbia indicato, nella nota allegata alla SCIA, di voler “riattivare” l’attività preesistente, a ben vedere ha sostanzialmente dato inizio ad una nuova attività, avente caratteristiche diverse da quella precedentemente esercitata, quest’ultima essendo annuale, mentre la prima avendo carattere stagionale;
- la SCIA oggetto di causa non può essere considerata in “prosecuzione” della precedente attività svolta dalla società (avente, peraltro, diversa ragione sociale), essendo tale attività cessata e non meramente sospesa;
- trattasi, quindi, di una “nuova attività” che, per essere esercitabile, deve essere compatibile e conforme con le previsioni normative, di natura anche secondaria, e con quelle di piano.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata. |
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Allegati: SENTENZA
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Pubblicati una NOTA DI LETTURA e un DOSSIER sui contenuti del DECRETO LEGGE n. 104 del 14.8.2020, noto come Decreto AGOSTO
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Legislazione |
Come riportato nella Newsletter n. 18 del 23.8.2020, con DECRETO LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020, conosciuto anche come Decreto AGOSTO, sono state approvate “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, al fine anche di fronteggiare la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si segnala che con specifica NOTA DI LETTURA del Senato N. 164 di agosto 2020 e con successivo DOSSIER di Senato e Camera in data 24 agosto 2020, sono state esaminate ed illustrate in dettaglio le disposizioni introdotte con il DECRETO LEGGE 104.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della NOTA e del DOSSIER, allegati alla presente. |
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Allegati: NOTA DI LETTURA DOSSIER VOLUME I DOSSIER VOLUME II
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