Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 22 in data 19.10.2020
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Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: quindicesimo aggiornamento
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Centro Studi Amministrativi MT |
Come riportato nelle Newsletter dalla n. 6 del 15.3.2020 alla n. 21 del 04.10.2020, a partire dal 31.01.2020 c'è stato un susseguirsi di provvedimenti contenenti misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) e relative indicazioni operative emessi da varie autorità (Governo, Presidente Consiglio dei Ministri, Regione, Ministero della Salute, Ministro dell'Interno, Prefettura, Questura, ecc.).
Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 202 già indicati nelle precedenti Newsletter:
- 07 ottobre 2020: La Delibera del Consiglio dei Ministri di proroga al 31 gennaio 2021 del termine dello stato di emergenza sanitaria (G.U. 7 ottobre 2020 n. 248);
- 07 ottobre 2020: il Decreto Legge n. 125 di approvazione misure urgenti connesse alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza con modifica ed integrazione di precedenti provvedimenti (G.U. 7 ottobre 2020 n. 248);
- 12 ottobre 2020: la Circolare n. 32850 del Ministero della Salute, contenente indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena;
- 13 ottobre 2020: il DPCM con il quale sono state approvate misure di contenimento del contagio da COVID-19, valide per il periodo dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, contenente 22 allegati (G.U. n. 253 del 13.10.2020);
- 16 ottobre 2020: la Circolare n. 63820 del Ministero dell’Interno, con la quale vengono richiamati e precisati i contenuti innovativi del DPCM 13.10.2020;
- 17 ottobre 2020: l’Ordinanza della Regione Veneto n. 141 della Regione Veneto, pubblicata nel BUR n. 155 in pari data, con la quale sono state approvate ulteriori misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti;
- 18 ottobre 2020: il DPCM con il quale sono state approvate ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19, valide per il periodo dal 19 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, contenente n. 1 allegato (G.U. n. 258 del 18.10.2020).
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nel sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli. |
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Allegati: ELENCO PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI DA 203 A 209
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Delibera Consiglio dei Ministri 07.10.2020, Decreto Legge 125 del 07.10.2020, DPCM 13 e 18 ottobre 2020: nuovi provvedimenti legati all’emergenza sanitaria da COVID-19
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Legislazione |
Di recente il GOVERNO è intervenuto nuovamente nella gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 mediante adozione di alcuni importanti provvedimenti: una delibera, un decreto legge e due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con Delibera Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 (G.U. 7/10/2020 n. 248) è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con Decreto Legge 7.10.2020 n. 125 (G.U. 7/10/2020 n. 248) avente per oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, sono stati modificati alcuni provvedimenti prevedendo in particolare quanto segue:
- prorogata fino al 31.01.2021 la possibilità di adottate misure tra quelle previste dall’art. 1, comma 2, del D.L. 19/2020, per periodi di durata non superiori a 30 giorni ciascuno, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
- viene aggiunta, tra le misure adottabili, anche la previsione dell’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie al chiuso e all’aperto ad esclusione di alcuni specifici casi (art. 1, comma 2, del D.L. 19/2020);
- la Regione può introdurre misure derogatorie ampliative di quelle disposte dal Governo, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai DPCM e d’intesa con il Ministro della salute;
- prorogata fino al 31.01.2021 la possibilità per il Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 9, del D.L. 33/2020);
- prorogati dal 15.10.2020 al 31.12.2020 i termini previsti dalle disposizioni di legge riportate nell'elenco di cui all'Allegato 1 al D.L. 83/2020 (che è stato aggiornato ed integrato in varie parti) e relative ai Decreti Legge n. 18, 22, 23, 28, 34 e 104 del 2020, di cui si riportano di seguito quelle che possono essere di maggiore interesse:
- TRATTAMENTO DATI PERSONALI: l’articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede deroghe particolari al trattamento dati durante il periodo di emergenza sanitaria;
- SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI; l'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede misure semplificate anche per gli organi dei Comuni;
- SEMPLIFICAZIONE SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI BANCARI E RELATIVE COMUNICAZIONI: l’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede delle misure specifiche in materia bancaria;
- SEMPLIFICAZIONE SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI FINANZIARI E ASSICURATIVI E RELATIVE COMUNICAZIONI: l’articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede delle misure specifiche in materia finanziaria ed assicurativa;
- ASSICURAZIONE per titolari licenza FUOCHI ARTIFICIALI: l'articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stablisce che i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del TULPS, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato;
- NOTIFICA SANZIONI: l'articolo 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che i termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.
Con DPCM 13 ottobre 2020, pubblicato nella G.U. n. 253 del 13.10.2020, sono state adottate nuove disposizioni che si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020, e che sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Con Circolare prot. 63820 del 16.10.2020, il MINISTERO DELL’INTERNO richiama l’attenzione sulle principali novità contenute in tale DPCM, che riguardano:
- Utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie e distanziamento interpersonale;
- Eventi e competizioni sportive;
- Sport di contatto;
- Spettacoli aperti al pubblico;
- Feste;
- Viaggi di istruzione e altre uscite didattiche;
- Servizi di ristorazione.
Al DPCM sono allegati 22 documenti, come di seguito richiamati:
- Allegati da 1 a 7: Protocolli sottoscritti con varie confessioni religiose;
- Allegato 8: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19;
- Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (approvate dalla Conferenza Regioni ed aggiornate al 08.10.2020);
- Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
- Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali;
- Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (approvato il 24.4.2020);
- Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
- Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (approvato il 14 marzo 2020);
- Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (approvato il 14 marzo 2020);
- Allegato 16 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
- Allegato 17 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera;
- Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21;
- Allegato 19 – Misure igienico-sanitarie;
- Allegato 20 - Spostamenti da e per l’estero;
- Allegato 21 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi (aggiornate al 28.8.2020)
- Allegato 22 - Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie.
Con DPCM 18 ottobre 2020, pubblicato nella G.U. n. 258 del 18.10.2020, sono state approvate ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19, valide per il periodo dal 19 ottobre 2020 al 13 novembre 2020 (ad eccezione di una misura in ambito scolastico che sarà valida dal 21 ottobre 2020).
Le principali novità contenute in questo DPCM sono di seguito riassunte:
- DIVIETI DI ASSEMBRAMENTO: I Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- CERIMONIE PUBBLICHE: Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
- RIUNIONI: Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; invito ad imprese, a studi professionali e ad ogni altra categoria di lavoratori di convocare le riunioni in video conferenza, limitando al minimo indispensabile i meeting dal vivo.
- SCUOLE (misure efficaci dal 21 ottobre 2020 al 13 novembre 2020): L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza; Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, modulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00;
- BAR E RISTORAZIONE: obbligo di chiusura dalle 24.00 fino alle 5.00, con un massimo di sei persone per tavolo; dalle ore 18.00 è consentito solo il consumo al tavolo; Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; Obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- SAGRE, FIERE: Sono sospese ad esclusione delle fiere a livello nazionale od internazionale;
- CONGRESSI E CONVEGNI: Sono sospesi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- SPORT: Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, entro certi limiti di capienza e con precise modalità; non sono consentite gare e competizioni per le attività sportive dilettantistiche;
- PALESTRE, PISCINE, CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI: L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport;
- SALE GIOCHI, SCOMMESSE E BINGO: Le attività sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 nel rispetto delle linee guida;
- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: Conferma limite capienza dell’80% e invito a favorire lo scaglionamento degli ingressi nelle scuole.
L’allegato 8 del DPCM 13.10.2020 contenente “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” è stato sostituito da una nuova versione come da allegato A al DPCM 18.10.2020.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dei provvedimenti sopracitati, allegati alla presente. |
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Allegati: DELIBERA C.M. DECRETO LEGGE DPCM 13.10.2020 ALLEGATI DPCM 13.10.2020 CIRCOLARE MINISTERO DPCM 18.10.2020 ED ALLEGATO
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La Conferenza delle Regioni ha aggiornato in data 08.10.2020 le LINEE GUIDA per le attività economiche, produttive e ricreative
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Conferenza Unificata |
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha aggiornato in data 08 ottobre 2020 le LINEE GUIDA per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, già approvate il 06 agosto 2020, ed in particolare ha aggiornato le schede relative a FORMAZIONE PROFESSIONALE e NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE.
Come riportato a pagina 2 del relativo documento, le LINEE GUIDA sono formate da SCHEDE TECNICHE che si caratterizzano perché:
- contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
- in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing;
- le indicazioni si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici;
- in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Le SCHEDE TECNICHE riguardano i seguenti 26 ambiti di attività:
- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
- ATTIVITÀ RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
- ATTIVITÀFISICA ALL’APERTO
- NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
- INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
- AREE GIOCHI PER BAMBINI
- CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
- FORMAZIONE PROFESSIONALE
- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
- PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
- SAGRE E FIERE LOCALI
- SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
- STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
- CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
- SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
- DISCOTECHE
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura delle allegate LINEE GUIDA. |
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Allegati: LINEE GUIDA
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Principali contenuti dell’Ordinanza della Regione Veneto n. 141 del 17.10.2020
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Regione |
Con Ordinanza n. 141 del 17 ottobre 2020, pubblicata nel BUR n. 155 in pari data, il Presidente della REGIONE VENETO ha approvato ulteriori misure - efficaci dal 17 ottobre al 13 novembre 2020, salvo diversi termini indicati nella lettera A del dispositivo - di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti, prevedendo in particolare quanto segue:
- Svolgimento di attività economiche e sociali:
- E' autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020 (ristorazione, attività turistiche e ricettive, servizi alla persona, commercio, ecc.);
- Fino al 02.11.2020 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi al chiuso si svolgono – nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM 13.10.2020 e relativi allegati - con una capienza massima di 700 persone; se all'aperto, si svolgono con una capienza massima di 1000 persone; gli eventi sportivi di sport individuali o di squadra, riconosciuti dal CONI, si svolgono nei limiti del 15% della capienza dell'impianto e comunque entro i limiti di 700 persone, se al chiuso, o di 1000 persone, se all'aperto.
L'Ordinanza prevede anche altre misure che riguardano il rientro a scuola a seguito di malattia, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, l'accesso alle residenze socio-sanitarie assistenziali.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della suddetta Ordinanza. |
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Allegati: ORDINANZA
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FormazioneUffici Attività Produttive
Rinviato l'incontro di formazione del 20 ottobre 2020 su "LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN EPOCA COVID-19”
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si segnala che l’incontro formativo programmato per martedì 20 ottobre 2020 e rivolto a Funzionari ed Amministratori Comunali, nonché ad Associazioni, Parrocchie e Comitati, sul tema “LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN EPOCA COVID-19”, è stato rinviato a data da destinarsi.
Le iscrizioni già raccolte vengono comunque mantenute valide.
Seguirà una pronta comunicazione non appena verrà individuata una nuova data. |
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Altre categorieVarie
Il GRUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE ha predisposto uno specifico modello di SCIA per spettacoli dal vivo con meno di 1000 persone, come prevista dall’art. 38bis del D.L. 76/2020
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Legislazione |
Come noto, con l’art. 38bis, introdotto nel Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020 dalla relativa legge di conversione n. 120 dell’11.9.2020, ha introdotto una “semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo” stabilendo in particolare che:
- Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, …, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla SCIA di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto;
- La SCIA indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
- L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
Informiamo che il Gruppo Attività Produttive del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana ha predisposto uno specifico modello di SCIA per gli spettacoli dal vivo con un numero di partecipanti inferiore a 1000, che si svolgono tra le ore 8 e le 23, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021 in base a quanto stabilito dall’art. 38bis sopra citato.
La SCIA è stata denominata CAPPA43C e viene allegata alla presente sia in formato rtf che pdf; inoltre è disponibile nel sito di UNICOPERLIMPRESA attraverso il seguente link https://www.unicoperlimpresa.it/Modelli_pdf/CAPPA43C.pdf . |
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Allegati: SCIA
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CarburantiVarie
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato le istruzioni per le denunce e per la presentazione telematica dei movimenti relativi agli impianti stradali di distribuzione carburante self-service
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AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI |
Come riportato nella Newsletter n. 7 del 07.4.2019, con Determinazione n. 724 in data 21.3.2019, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia www.adm.gov.it, l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha introdotto varie prescrizioni su “Impianti di distribuzione stradale di carburante funzionanti in modalità self – service” e relative in particolare a:
- Definizione di un impianto di distribuzione stradale operante in modalità self-service ed individuazione del soggetto obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico;
- Registro telematico di carico e scarico dell’esercente un impianto non presidiato e principi che ne regolano la tenuta;
- Caratteristiche e funzionalità della dotazione strumentale di un impianto non presidiato;
- Denuncia di un impianto non presidiato e rilascio licenza di esercizio;
- Gestione della fase di carico dei prodotti;
- Tempi e modalità per la presentazione dei dati rilevati presso un impianto non presidiato;
- Obblighi dell’esercente in caso di indisponibilità dei sistemi informatici e in caso di verifiche e di controlli;
- Obbligo per gli esercenti di impianti non presidiati già attivi alla data di pubblicazione della determinazione, di adeguarsi alle prescrizioni introdotte entro il 1° gennaio 2020.
Con Circolare n. 30/2020 del 01.9.2020, l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha fornito le istruzioni di dettaglio di cui all’art. 5, comma 2, della determinazione n. 724/2019, per la presentazione della denuncia per l’autorizzazione degli impianti non presidiati, introducendo semplificazioni per gli impianti già dotati di licenza di esercizio rispetto a quelli di nuova attivazione.
In particolare, nell’autorizzazione viene indicata anche la data di decorrenza del registro telematico dell’impianto che, per gli impianti già dotati di licenza di esercizio, corrisponde alla data di contestuale chiusura del preesistente registro cartaceo.
Al riguardo, con Circolare n. 38/2020 del 05.10.2020, l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha disposto che il prospetto riassuntivo delle movimentazioni effettuate nell’intero anno, anche se contabilizzate – per gli impianti già dotati di licenza - in parte nel registro cartaceo ed in parte in quello telematico, dovrà essere inviato dall’esercente entro il 31 gennaio dell’anno seguente, in forma esclusivamente telematica, secondo le disposizioni dell’art. 7, comma 4 della determinazione.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura della Determinazione e delle Circolari, allegate alla presente. |
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Allegati: DETERMINAZIONE CIRCOLARE 30 CIRCOLARE 38
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Polizia amministrativaSpettacoli viaggianti
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha aggiornato l'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante
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Ministero |
Con Decreto in data 03 agosto 2020, pubblicato nella G.U. n. 248 del 07.10.2020, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha aggiornato l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 con l'inserimento delle seguenti nuove attrazioni:
- Giostra a cavalletta: Giostra azionata a motore, composta da una piattaforma o struttura metallica circolare a cui sono agganciati più bracci. Ciascun braccio, mediante un giunto girevole attorno al proprio asse, è fulcrato al mozzo con una sua estremità, mentre l'altra estremità reca un soggetto polimorfo ospitante max. 2 passeggeri. Durante l'azionamento dell'attrazione, ogni braccio può avere repentini sollevamenti ed abbassamenti, ogni soggetto polimorfo può ruotare attorno al proprio asse, mediante dispositivo con il quale è fissato al braccio.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegato Decreto Ministeriale. |
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Allegati: DECRETO MINISTERIALE
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Altre categorieVarie
Per il TAR Puglia il Comune ha l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento per installazione cartelli pubblicitari.
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TAR |
Con sentenza n. 1015 del 22.9.2020, pubblicata il 24.9.2020, il TAR PUGLIA -Lecce ha esaminato il ricorso presentato da una società che ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto di un Comune sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 08/10/2018 per l’occupazione di suolo pubblico e per l’autorizzazione all’installazione di cinque cartelli pubblicitari.
La società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Il TAR ha accolto il ricorso, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite e ordinando allo stesso di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, per le seguenti particolari ragioni:
- l’art. 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce al comma 1 che “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso” e pertanto sancisce il principio fondamentale di certezza del tempo amministrativo;
- l’apposizione di cartelli pubblicitari lungo le strade richiede un pronunciamento esplicito dell’Autorità competente venendo in considerazione interessi sensibili, quali la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale degli impianti pubblicitari”;
- il Comune intimato ha l’obbligo di riscontrare espressamente l’istanza della Società ricorrente, non sussistendo alcun motivo che giustifichi il silenzio della P.A. protrattosi oltre il termine di trenta giorni.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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