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Con DPCM 03 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, sono state adottate nuove disposizioni che si applicano dalla data del 06 novembre 2020 fino al 03 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020.
Con questo DPCM vengono confermate varie disposizioni già introdotte da precedenti DPCM e relative in particolare ai seguenti ambiti:
- CERIMONIE PUBBLICHE: tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
- RIUNIONI: nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; viene raccomandato di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- SCUOLE: l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza;
- SAGRE, FIERE: sono sospese ad esclusione delle fiere a livello nazionale od internazionale;
- CONGRESSI E CONVEGNI: sono sospesi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- DISCOTECHE: continua la sospensione di tali attività;
- PARCHI DIVERTIMENTO: sospese tutte le attività;
- CINEMA E TEATRI: Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico anche all’aperto;
- FESTE: sono vietate le feste sia in luoghi al chiuso che all’aperto ed incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose;
- LOCALI PUBBLICI ED ESERCIZI COMMERCIALI: obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- PALESTRE, PISCINE, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI, CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E CENTRI RICREATIVI: le attività sono sospese;
- SPORT: gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici; l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
In base a questo DPCM le Regioni vengono suddivise in tre zone a seconda dello scenario di rischio in cui sono collocate e attualmente, in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, queste zono sono così composte:
- zona “gialla” (14 Regioni tra cui il Veneto)
- zona “arancione” (due Regioni)
- zona “rossa” (4 Regioni).
Le principali novità contenute nel DPCM 03.11.2020, che valgono per tutte le Regioni, si riferiscono in particolare ai seguenti ambiti:
- SCUOLE: Le scuole superiori adotteranno una Didattica a Distanza pari al 100% delle attività; Obbligo di usare sempre le mascherine nelle scuole primarie e secondarie di primo grado
- DIVIETI DI ASSEMBRAMENTO: può essere disposta la chiusura al pubblico, per intera giornata o per fasce orarie, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- SALE GIOCHI, SCOMMESSE E BINGO E CASINO’: sono sospese tutte le attività anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
- COMMERCIO: nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- MUSEI E MOSTRE: sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ridotta la capienza massima al 50%;
- BAR E RISTORAZIONE: attività consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; consentite le attività delle mense e del catering continuativo.
Il DPCM prevede ulteriori misure restrittive, riportate agli articoli 2 e 3, per quelle Regioni che il Ministro della Salute con propria ORDINANZA del 4 novembre 2020, efficace dal 06 novembre 2020 per 15 giorni, dopo aver sentito il Presidente di ciascuna Regione di riferimento, ha collocato in uno dei seguenti due scenari:
A. “scenario di tipo 3” con un livello di rischio “alto”, zona arancione, Regioni PUGLIA e SICILIA (ARTICOLO 2):
- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o di studio;
- vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze. All’interno del Comune si può però circolare liberamente;
- sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
B. “scenario di tipo 4” con un livello di rischio “alto”, zona rossa, Regioni CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA (ARTICOLO 4):
- vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all'interno del territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per accompagnare i figli a scuola;
- sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (dalla biancheria al sapone). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Ma anche barbieri, parrucchieri e lavanderie;
- sospesa l'attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
- sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all'aperto;
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale;
- attività scolastica in presenza per scuola dell'infanzia, elementare e prima media.
Al DPCM sono allegati 25 documenti, con aggiunta quindi di tre allegati a quelli dei precedenti DPCM (i nn. 23, 24 e 25) come di seguito richiamati:
- Allegati da 1 a 7: protocolli sottoscritti con varie confessioni religiose;
- Allegato 8: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19;
- Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (approvate dalla Conferenza Regioni ed aggiornate al 08.10.2020);
- Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
- Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali;
- Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (approvato il 24.4.2020);
- Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
- Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (approvato il 14 marzo 2020);
- Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (approvato il 14 marzo 2020);
- Allegato 16 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
- Allegato 17 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera;
- Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21;
- Allegato 19 – Misure igienico-sanitarie;
- Allegato 20 - Spostamenti da e per l’estero;
- Allegato 21 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi (aggiornate al 28.8.2020);
- Allegato 22 - Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie;
- Allegato 23 – commercio al dettaglio;
- Allegato 24 – servizi alla persona;
- Allegato 25 – Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dei provvedimenti sopracitati, allegati alla presente. |