Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 25 in data 15.11.2020

Stampa newsletter

Buona consultazione
Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

Argomenti newletter

Altre categorie

Varie

Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: diciassettesimo aggiornamento

Centro Studi Amministrativi MT

Come riportato nelle Newsletter dalla n. 6 del 15.3.2020 alla n. 23 del 01.11.2020, a partire dal 31.01.2020 c'è stato un susseguirsi di provvedimenti contenenti misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) e relative indicazioni operative emessi da varie autorità (Governo, Presidente Consiglio dei Ministri, Regione, Ministero della Salute, Ministro dell'Interno, Prefettura, Questura, ecc.).

Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 218 già indicati nelle precedenti Newsletter:

  1. 29 ottobre 2020: Circolare n. 44 dell’Agenzia Dogane e Monopoli contenente “Istruzioni operative conseguenti alla sospensione delle attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento a seguito di disposizioni adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”;
  2. 02 novembre 2020: la Circolare 15823 del Ministero dell’Interno, con la quale vengono fornite “raccomandazioni di carattere generale” in relazione alla pandemia da COVID-19 e relative alla conoscenza delle misure di comportamento vigenti, all’atteggiamento corretto davanti alle misure di contenimento dell’infezione, all’approccio psicologico dell’operatore di polizia;
  3. 03 novembre 2020: il DPCM (contenente 25 allegati) con cui sono state adottate nuove disposizioni che si applicano in aree differenziate per livello di rischio (vedi Tabella predisposta dal Governo), dalla data del 06 novembre 2020 fino al 03 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020 (G.U. 265 del 25.10.2020);
  4. 03 novembre 2020: il Modello di Autodichiarazione, predisposto dal Ministero dell’Interno, da utilizzare per giustificare gli spostamenti, sia che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata (area arancione e area rossa);
  5. 04 novembre 2020: l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale è stata fatta la prima individuazione di Regioni e Province Autonome da collocare nelle Aree arancione o rossa (G.U. 265 del 25.10.2020);
  6. 07 novembre 2020: la Circolare 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell’Interno, con la quale vengono fornite alcune precisazioni e chiarimenti sulle misure introdotte con il DPCM 03.11.2020 e con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020;
  7. 09 novembre 2020: il Decreto Legge n. 149, noto come Decreto Ristori-bis, con il quale sono state approvate “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 279 del 09.11.2020);
  8. 10 novembre 2020: l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale è stata fatta la seconda individuazione di Regioni e Province Autonome da collocare nelle Aree arancione o rossa (G.U. 280 del 10.11.2020);
  9. 12 novembre 2020: l’Ordinanza della Regione Veneto n. 151 della Regione Veneto, pubblicata nel BUR n. 168 in pari data, con la quale sono state approvate ulteriori misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti;
  10. 13 novembre 2020: l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale è stata fatta la terza individuazione di Regioni e Province Autonome da collocare nelle Aree arancione o rossa (G.U. 284 del 14.11.2020).

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nel sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli.

Allegati:
ELENCO PROVVEDIMENTI
PROVVEDIMENTI DA 219 A 228

Torna agli argomenti

Aggiornamenti sulle AREE con scenario di rischio “arancione” o “rosso” in base al DPCM 03.11.2020 e alle successive Ordinanze del Ministro della Salute

Regione

Come noto, con DPCM 03 novembre 2020, sono state adottate disposizioni in materia di contrasto al COVID-19 che si applicano dalla data del 06 novembre 2020 fino al 03 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020.

Con Circolare in data 07.11.2020, il Ministero dell’Interno ha richiamato i contenuti del DPCM evidenziando le principali misure restrittive introdotte con tale Decreto.

In base a questo DPCM le Regioni vengono suddivise in TRE AREE a seconda dello scenario di rischio in cui sono collocate e con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 04 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 276 in data 05.11.2020, efficace dal 06.11.2020 al 20.11.2020, queste AREE erano così composte:  

  • Area  “gialla” (13 Regioni tra cui il Veneto e le 2 Province Autonome di Trento e Bolzano)
  • Area “arancione” (2 Regioni: Puglia e Sicilia)
  • Area “rossa” (4 Regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta). 

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 280 in pari data, efficace dall’11.11.2020 al 25.11.2020, sono state collocate in Area “arancione” altre cinque Regioni e in Area “rossa” una Provincia autonoma, che prima erano tutte in Area “gialla”, con la seguente nuova suddivisione:

  • Area “gialla” (8 Regioni tra cui il Veneto e la Provincia Autonoma di Trento)
  • Area “arancione” (7 Regioni: Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria)
  • Area “rossa” (4 Regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, e la Provincia Autonoma di Bolzano). 

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 284 in data 14.11.2020, efficace dal 15.11.2020 al 29.11.2020, sono state collocate in Area “arancione” altre tre Regioni, che prima erano in Area “gialla”, e sono state collocate in Area “rossa” altre due Regioni, che prima erano una in Area “gialla” ed una in Area “arancione”, con la seguente nuova suddivisione:

  • Area “gialla”: 4 Regioni (Lazio, Molise, Sardegna, Veneto) e la Provincia autonoma di Trento;
  • Area “arancione”: 9 Regioni (Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche);
  • Area “rossa”: 6 Regioni (Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta) e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Le varie misure valide per le diverse Aree sono state riassunte dal Governo in una specifica Tabella. 

Si ricordano di seguito le limitazioni introdotte con il DPCM che valgono per tutte le Regioni:

  • SCUOLE: Le scuole superiori adotteranno una Didattica a Distanza pari al 100% delle attività; Obbligo di usare sempre le mascherine nelle scuole primarie e secondarie di primo grado
  • DIVIETI DI ASSEMBRAMENTO: può essere disposta la chiusura al pubblico, per intera giornata o per fasce orarie, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
  • SALE GIOCHI, SCOMMESSE E BINGO E CASINO’: sono sospese tutte le attività anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • COMMERCIO: nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • MUSEI E MOSTRE: sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ridotta la capienza massima al 50%;
  • BAR E RISTORAZIONE: attività consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;  Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; consentite le attività delle mense e del catering continuativo. 

Per le Regioni collocate in Area “arancione”, con scenario quindi di tipo 3 con un livello di rischio “alto”, si applicano le seguenti ulteriori limitazioni:

  • vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o di studio;
  • vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze. All’interno del Comune si può però circolare liberamente;
  • sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto. 

Per le Regioni collocate in Area “rossa”, con scenario quindi di tipo 4 con un livello di rischio “alto”, si applicano invece le seguenti ulteriori limitazioni:

  • vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all'interno del territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (dalla biancheria al sapone). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, barbieri, parrucchieri e lavanderie;
  • sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all'aperto;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale;
  • attività scolastica in presenza per scuola dell'infanzia, elementare e prima media.

Si segnala che in una specifica pagina del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulle misure adottate dal Governo, distintamente per Area GIALLA, Area ARANCIONE ed Area ROSSA.

Si segnala infine che in una specifica pagina del sito del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicate le risposte alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione del DPCM del 03 novembre 2020.  Si tratta di una pagina che viene costantemente aggiornata con nuove risposte, e che è suddivisa in quattro gruppi di FAQ: livello generale, sport di contatto, sport individuali, sport di squadra.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dei provvedimenti sopracitati, allegati alla presente, e alla presa visione delle FAQ.

Allegati:
DPCM
TABELLA
CIRCOLARE
ORDINANZA 04.11.2020
ORDINANZA 10.11.2020
ORDINANZA 13.11.2020

Torna agli argomenti

Principali contenuti dell’Ordinanza della Regione Veneto n. 151 del 12.11.2020

Regione

Con Ordinanza n. 151 del 12 novembre 2020, pubblicata nel BUR n. 168 in pari data, il Presidente della REGIONE VENETO ha prorogato fino al 22 novembre 2020 la precedente Ordinanza n. 141 del 17.10.2020, limitatamente a quanto previsto dalle lettere B, C e D del dispositivo della stessa (Misure per il rientro a scuola a seguito di malattia; Misure riguardanti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; Accesso alle residenze socio-sanitarie assistenziali) ed ha approvato ulteriori misure - efficaci dal 14 novembre al 22 novembre 2020 - di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti, prevedendo in particolare quanto segue:

A. Misure di carattere generale:

  1. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;
  2. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città;
  3. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni;
  4. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda perimetrazione, presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita, sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita, applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020;
  5. È raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso;
  6. Sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato;
  7. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati;
  8. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente.

 B. Misure relative ai giorni prefestivi e festivi:

  1. Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole;
  2. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;
  3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell’allegata Ordinanza Regionale.

Allegati:
ORDINANZA

Torna agli argomenti

Formazione

Uffici Attività Produttive

Promemoria incontri di formazione del 19 e 26 novembre 220 su “LE SANZIONI PECUNIARIE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE EX L. 689/1981”

Centro Studi Amministrativi MT

Si ricorda che nei giorni giovedì 19 e 26 novembre 2020 si svolgerà il corso organizzato dal CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI con modalità webinar, rivolto a Funzionari Comunali degli Uffici Attività Produttive, Suap, Polizia Locale sul tema “LE SANZIONI PECUNIARIE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE EX L.. 689/1981”. 

Agli incontri interverrà come relatore il dr. Domenico Trombino, Responsabile coordinamento SUAP, supporto giuridico e sanzioni amministrative del Comune di Firenze, che, partendo da brevi cenni sulla natura dell’illecito amministrativo, illustrerà le attività di accertamento e contestazione, gli elementi, le procedure e le criticità connesse all’’esecuzione delle sanzioni pecuniarie. 

L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione sul sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi.

Si allegano i folder illustrativi per ulteriori dettagli sull’iniziativa.

Allegati:
FOLDER 19.11.2020
FOLDER 26.11.2020

Torna agli argomenti

Commercio aree pubbliche

Commercio aree pubbliche

La Regione sta attendendo che il MISE adotti le LINEE GUIDA sul rinnovo delle concessioni in scadenza al 31.12.2020

Regione

Come noto, con l’art. 181, comma 4bis, della legge n. 77 del 17.7.2020, di conversione del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, noto come Decreto Rilancio, è stato previsto che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del D.to Lgs  26  marzo  2010,  n.  59,  sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida  adottate dal MISE  e  con  modalità  stabilite dalle Regioni  entro  il  30  settembre  2020, con  assegnazione  al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca  direttamente  sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa  verifica  della sussistenza  dei  requisiti  di   onorabilità e   professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri  camerali  quale  ditta attiva ove non sussistano gravi e  comprovate  cause  di  impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. 

La Regione Veneto, interpellata in merito dal Comune di Roncade in data 09.11.2020, ha precisato in pari data di essere “… ancora in attesa delle linee guida ministeriali in materia di rinnovi; dovrebbero essere emanate a breve; sarà nostra cura informare tutti i soggetti coinvolti”.

Restiamo quindi in attesa di ricevere informazioni dalla Regione.

Torna agli argomenti

Altre categorie

Varie

La Conferenza Permanente STATO-REGIONI ha approvato l’Accordo che istituisce la professione sanitaria di OSTEOPATA

Conferenza Unificata

Con provvedimento n. 185/CSR del 5 novembre 2020 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata. 

L’Accordo dovrà essere recepito con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e prevede in particolare quanto segue:

  • l’osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico;
  • l’osteopata pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
  • l’osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private;
  • con successivo accordo, stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'Accordo, allegato alla presente.

Allegati:
ACCORDO

Torna agli argomenti

Somministrazione alimenti e bevande

Varie

Promemoria della REGIONE sugli adempimenti previsti dalla DGR 184/2017 per “Calendario regionale delle sagre e delle fiere con somministrazione” per anno 2021

Regione

Come già segnalato nella Newsletter n. 21 del 04.10.2020, si ricorda che, ai sensi della DGR n. 184 del 21.02.2017, i Comuni predispongono entro il termine del 30 novembre 2020 il CALENDARIO delle sagre e delle fiere programmate per il 2021 nelle quali è prevista anche attività di somministrazione.

La REGIONE VENETO con nota prot. 474413 del 06.11.2020 ha richiesto ai Comuni di predisporre il CALENDARIO delle eventuali sagre e fiere programmabili per il 2021, utilizzando il modulo disponibile ad un apposito link, che andrà poi inviato alla Regione ENTRO IL 15 DICEMBRE 2020 all'indirizzo di posta elettronica ordinaria industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it .

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della DGR e della Nota regionale sopraindicate  e alla presa visione del modulo di comunicazione, entrambi allegati  alla presente.

Allegati:
DGR e atti collegati

Torna agli argomenti

Altre categorie

Varie

La Conferenza Unificata Regioni e Province autonome ha pubblicato la raccolta provvedimenti pubblicati in G.U. nel mese di OTTOBRE 2020

Conferenza Unificata

Nel sito www.regioni.it della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è online un servizio di monitoraggio della Gazzetta Ufficiale, con una directory dedicata in cui sono raccolti i provvedimenti di maggiore interesse per le Regioni e le autonomie locali.

Per le disposizioni che hanno avuto un iter concertativo, sono indicate le coordinate e i link agli atti della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza Unificata e le eventuali posizioni assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

In data 03 novembre 2020 è stata pubblicata la "rassegna di OTTOBRE 2020" e la relativa documentazione può essere consultata nel portale alla sezione "Segreteria Conferenza", voce Monitoraggio Gazzetta Ufficiale".

Allegati:
LINK

Torna agli argomenti



Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso
tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: info@comunitrevigiani.it