Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 1 in data 10.01.2021
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Promemoria per adesione al progetto “UNICO PER L'IMPRESA” per anno 2021
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Centro Studi Amministrativi MT |
Come riportato nelle ultime Newsletter, si ricorda che con nota prot. 410 del 09.12.2020 il CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ha proposto a tutti i Comuni l’adesione al Progetto “Unico per l’Impresa” per l’anno 2021, che si caratterizza per le seguenti particolari iniziative:
- accesso riservato al sito www.unicoperlimpresa.it, che verrà completamente rivoluzionato e riorganizzato nei contenuti;
- newsletter quindicinale;
- canale whatsapp di aggiornamento, relativamente ai provvedimenti legati all’emergenza COVID-19 (vedi dettagli in altro punto della presente Newsletter);
- prenotazioni delle Commissioni comunali;
- consulenza telefonica generale il lunedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio;
- attività di coordinamento e contatto;
- revisione bozza del Regolamento SUAP;
- approfondimenti in materia di "strutture sanitarie";
- supporto back office in materia di "commercio su aree pubbliche";
- Incontri autogestiti dal Gruppo di lavoro per le Attività Produttive;
- incontri vari di formazione (a pagamento);
- possibilità di sottoscrivere un pacchetto aggiuntivo per tre giornate di formazione.
Le quote di adesione al progetto “Unico per l’Impresa” sono rimaste immutate rispetto al 2020 per i Comuni della Provincia di Treviso mentre per i Comuni appartenenti ad altre Province sono state uniformate le condizioni di adesione; è rimasta immutata rispetto al 2020 anche l’eventuale quota aggiuntiva per le tre giornate di formazione tecnico-specialistica, al fine di agevolare i Comuni a contenere i costi per la formazione del personale.
Al fine di evitare eventuali interruzioni nei servizi forniti o usufruibili, e in particolare l'impossibilità di partecipare agli incontri autogestiti (a partire da quello previsto per marzo 2021), si invitano i Comuni che intendono aderire al Progetto, ma che non hanno ancora dato conferma, ad inviare ENTRO IL 31 GENNAIO 2021 la propria adesione al progetto attraverso il sito www.unicoperlimpresa.it, impegnandosi a inviare successivamente la determinazione di impegno di spesa.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell’allegata proposta progettuale. |
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Allegati: NOTA PROPOSTA
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Prosegue nel 2021 l’utilizzo del canale WHATSAPP per aggiornamenti su notizie relative al COVID-19
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Centro Studi Amministrativi MT |
Come già segnalato nelle Newsletter 8, 9 e 11 del 2020, si ricorda che dal 15 aprile 2020 è stato attivato in via sperimentale un canale whatsapp Unicoperlimpresa.it 2020 gestito dai componenti del Gruppo Attività Produttive, attraverso il quale si viene informati "in tempo reale" sulle disposizioni di legge statale, provvedimenti regionali e circolari applicative che stanno caratterizzando questa emergenza sanitaria a seguito della pandemia legata al virus COVID-19.
Per partecipare è sufficiente inviare un messaggio whatsapp al numero 391-7528051 (gestito dal coordinatore Vendrame Gianluca), indicando il vostro nome, cognome e il Comune di riferimento; chi invia il messaggio deve essere titolare del numero da cui invia le informazioni o possedere la disponibilità nell'utilizzo del numero da cui parte la suddetta richiesta.
Questo servizio non ha costi aggiuntivi rispetto alla proposta di Unicoperlimpresa.it 2021, è a partecipazione libera e volontaria, ha carattere sperimentale e non sostituisce la Newsletter. |
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Aggiornamenti sulle AREE con scenario di rischio “arancione” o “rosso” o "giallo" in base al DPCM 03.12.2020, ai successivi D.L. ed Ordinanze del Ministro della Salute
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Legislazione |
Come noto, con DPCM 03.12.2020, pubblicato nella G.U. 301 in pari data, sono state adottate disposizioni in materia di contrasto al COVID-19, in attuazione dei Decreti Legge n. 19 del 24 marzo 2020, n. 33 del 16 maggio 2020 e n. 158 del 02 dicembre 2020, che si applicano dal 04 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 in sostituzione di quelle del DPCM 03.11.2020.
Con Decreto Legge n. 172 in data 18.12.2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 313 in pari data, denominato DECRETO NATALE, sono state introdotte ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 durante il periodo delle festività natalizie e precisamente dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 compresi.
Con Decreto Legge n. 1 in data 05.01.2021, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 3 in pari data, sono state approvate ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, come dettagliate dal Ministero dell’Interno con Circolare n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 06.01.2021, ed in particolare:
- è stato previsto che nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 l’intero territorio nazionale è considerata area “arancione”;
- sono stati modificati i parametri in base ai quali il Ministro della Salute colloca le Regioni nelle aree “arancioni” o “rosse”;
- viene regolamentata la progressiva ripresa delle attività didattiche in presenza nelle istituzioni scolastiche.
In base al DPCM 03.12.2020 ed a quello precedente del 03.11.2020, le Regioni sono state suddivise in TRE AREE a seconda dello scenario di rischio in cui sono collocate e con le seguenti Ordinanze del Ministro della Salute e Decreti Legge 172/2020 e 5/2021 sono state individuate ed aggiornate le Regioni ricadenti in tali AREE:
- Ordinanza del 04 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 276 in data 05.11.2020, efficace dal 06.11.2020 al 20.11.2020, che individua le prime Regioni in area arancione e area rossa;
- Ordinanza del 10 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 280 in pari data, efficace dall’11.11.2020 al 25.11.2020, che effettua un primo spostamento di Regioni in area arancione e in area rossa;
- Ordinanza del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 284 in data 14.11.2020, efficace dal 15.11.2020 al 29.11.2020, che effettua ulteriori spostamenti di Regioni tra le varie aree;
- Ordinanza del 19 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 289 in data 20.11.2020, che proroga l’efficacia di quella del 04.11.2020 fino al 03 dicembre 2020;
- Ordinanza del 20 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 290 in data 21.11.2020, efficace dal 22.11.2020 al 03.12.2020, che sposta l’Abruzzo dall’Area “arancione” all’area “rossa”;
- Ordinanza del 24 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 292 in pari data, che proroga l’efficacia di quella del 10.11.2020 fino al 03 dicembre 2020;
- Ordinanza del 27 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 296 in data 28.11.2020, che proroga l’efficacia di quella del 13.11.2020 fino al 03 dicembre 2020;
- Ordinanza del 27 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 296 in data 28.11.2020, efficace dal 29.11.2020 al 03.12.2020, che sposta Calabria, Lombardia e Piemonte dall’area “rossa” all’area “arancione” e le regioni Liguria e Sicilia dall’area “arancione” all’area “gialla”;
- Ordinanza del 05 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n. 303 in pari data, efficace dal 06.12.2020, che sposta 5 Regioni, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria, dall’area “arancione” all’area “gialla”;
- Ordinanza del 05 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n. 303 in pari data, efficace dal 06.12.2020 al 19.12.2020, che sposta 3 Regioni, Campania, Toscana, Valle d'Aosta, e la Provincia autonoma di Bolzano, dall’area “rossa” all’area “arancione”;
- Ordinanza del 05 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n. 303 in pari data, efficace dal 06.12.2020 al 20 dicembre 2020, che sposta 4 Regioni, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, dall’area “rossa” all’area “arancione”;
- Ordinanza dell’11 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n. 308 del 12.12.2020, che sposta 4 Regioni, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, dall’area “arancione” all’area “gialla” e sposta la Regione Abruzzo (dal 13 dicembre 2020 al 26 dicembre 2020 compresi) dall’area “rossa” all’area “arancione”;
- Decreto Legge n. 172 in data 18 dicembre 2020, tutte le Regioni e Province autonome sono state collocate in area “rossa” nei giorni festivi e prefestivi e in area “arancione” negli altri giorni all’interno del periodo delle festività natalizie e precisamente dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 compresi;
- Decreto Legge n. 5 in data 05 gennaio 2021, tutte le Regioni sono state collocate in area “arancione” per i giorni 09 e 10 gennaio 2021;
- Ordinanze del 08 gennaio 2021, pubblicate in G.U. n. 6 del 09.01.2021, efficaci dal 10.01.2021 al 15.01.2021, che spostano 5 Regioni, Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Veneto, dall’area “gialla” all’area “arancione”.
Complessivamente, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree alla data di oggi 10 gennaio 2021 è la seguente:
- Area gialla: Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta;
- Area arancione: Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Veneto;
- Area rossa: //.
Per le Regioni ricadenti in area “arancione”, tra cui il VENETO, si applicano le seguenti misure particolari in aggiunta a quelle già previste per l’area “gialla”:
- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o di studio;
- vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze; all’interno del Comune si può però circolare liberamente;
- sospese attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura di DPCM, Decreti Legge, Circolare ed Ordinanze sopracitate, allegati alla presente. |
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Allegati: DPCM 03.12.2020 D.L. 172 del 18.12.2020 D.L. 5 del 05.01.2021 ORDINANZE CIRCOLARE
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Principali contenuti dell’Ordinanza della Regione Veneto n. 2 del 04.01.2021
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Regione |
Con Ordinanza n. 2 del 04 gennaio 2021, pubblicata nel BUR n. 1 in pari data, il Presidente della REGIONE VENETO ha adottato le seguenti misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti per la gestione dell’emergenza da virus COVID-19, efficaci da giovedì 07 gennaio 2021 a domenica 31 gennaio 2021 compresi:
- le scuole secondarie di secondo grado adottano la didattica digitale integrata per il 100% degli studenti, ad eccezione delle attività che richiedono l’uso di laboratori e di quelle relative ad alunni con disabilità;
- alle attività didattiche in presenza delle scuole di qualsiasi ordine si applicano le linee guida di cui all’Allegato 1 all’Ordinanza per la gestione dei contatti di casi Covid-19;
- gli enti di governo del trasporto pubblico locale rimodulano la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea, al fine di soddisfare l’effettiva domanda di tali servizi.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell’allegata Ordinanza Regionale e degli eventuali chiarimenti che la Regione pubblicherà nel proprio sito. |
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Allegati: ORDINANZA ALLEGATO
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AgricolturaVarie
La REGIONE approva deroghe ai requisiti per mantenere l’iscrizione all’elenco regionale delle FATTORIE SOCIALI per l’anno 2021
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Regione |
L'art. 2 della Legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" definisce FATTORIE SOCIALI le imprese agricole, come definite dall’articolo 2135 del codice civile o dall’articolo 1 del decreto legislativo 155 del 24 marzo 2006, ed i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 328 del 8 novembre 2000, che svolgono le attività dell’agricoltura sociale, coniugando l’utilizzo delle risorse dell’agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, e che sono iscritte in uno specifico elenco regionale.
L'art. 7 della L.R. 14/2013 prevede che le fattorie sociali siano iscritte in un apposito elenco regionale e con DGR N. 2334 del 09.12.2014 sono stati definiti il procedimento amministrativo per l’iscrizione e le modalità per la tenuta dell’elenco.
Per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale, il titolare della fattoria sociale deve adempiere a degli obblighi annuali (formazione, attività svolte, ecc.), ma considerato che l’emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 ha determinato difficoltà organizzative nella strutturazione dei corsi di formazione e che le varie limitazioni inserite a livello normativo, rispetto alle attività di socializzazione, hanno inciso sull'operatività delle fattorie sociali, con DGR n. 1793 del 22 dicembre 2020, pubblicata nel BUR n. 2 del 05 gennaio 2021, è stato stabilito di:
- derogare, ai fini del mantenimento dell’iscrizione per l’anno 2021, all’osservanza dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale per le fattorie sociali per le quali tale termine risulta in scadenza nell’anno 2020;
- non considerare, al fine dell'applicazione delle cause di cancellazione dall'elenco regionale, la mancata realizzazione delle attività nell'anno 2020.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della DGR. |
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Allegati: DGR
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Commercio aree pubblicheVarie
Con legge 176 del 18.12.2020 sono esonerati dal pagamento COSAP-TOSAP i commercianti su aree pubbliche per occupazioni di posteggio nel primo trimestre 2021.
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Legislazione |
Come noto, con il DECRETO LEGGE n. 34 del 19 maggio 2020, conosciuto anche come Decreto RILANCIO, convertito in legge n. 77 del 17.7.2020, sono state approvate “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e con il comma 1bis dell’art. 181 di tale Decreto sono state esonerate del pagamento di tasse e canoni per le occupazioni di suolo pubblico (Tosap-Cosap) dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, le imprese che effettuano commercio su aree pubbliche.
Con il DECRETO LEGGE n. 137 del 28.10.2020, conosciuto anche come Decreto RISTORI, convertito in legge n. 176 del 18.12.2020 (testo coordinato pubblicato in G.U. n. 319 del 24.12.2020, supplemento ordinario n. 43) sono state approvate “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e con l’art. 9ter di tale Decreto, introdotto con la legge di conversione, sono state estese a tutto il primo trimestre 2021 le misure di cui al comma 1bis dell’art. 181 sopracitato, e pertanto i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura delle norme sopra citate. |
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Allegati: ARTICOLO 9-TER
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Monitoraggio anno 2020 su autorizzazioni commercio su aree pubbliche.
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Regione |
Come noto, la Legge Regionale n. 10 del 06.4.2001, “NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, prevede all'art. 12, comma 1, che “I comuni trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente, gli elenchi dei provvedimenti autorizzatori emessi nell'anno precedente”.
Come riportato nel sito della Regione, i Comuni devono quindi trasmettere alla Regione Veneto ENTRO IL 31 GENNAIO 2021, tramite apposita COMUNICAZIONE, i dati 2020 relativi alle autorizzazioni rilasciate, alle eventuali cessazioni, cambi di residenza e subingressi degli operatori frequentanti il mercato e degli operatori itineranti.
Il modulo di COMUNICAZIONE è consultabile e scaricabile da apposito link e viene anche allegato alla presente. |
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Allegati: MODULO DI COMUNICAZIONE
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Commercio fissoVarie
Monitoraggio rete distributiva commercio in sede fissa al 31.12.2020.
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Regione |
Come noto, la Legge Regionale n. 50 del 28.12.2012, “POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO”, disciplina la materia del commercio al dettaglio su area privata e prevede all'art. 5 che “La Regione svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale veneto e verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge. A tal fine i Comuni, senza oneri a carico della Regione, trasmettono alle strutture regionali competenti i dati inerenti alla rete distributiva”.
Come riportato nel sito della Regione, i Comuni devono quindi trasmettere alla Regione Veneto ENTRO IL 31 GENNAIO 2021, tramite apposito modello di rilevazione (Tabella xls, allegata alla presente), i dati relativi alla consistenza della rete distributiva commerciale degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita, non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita in forma di centro o parco commerciale, aggiornati al 31 dicembre 2020. |
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Allegati: MODELLO DI RILEVAZIONE
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Somministrazione alimenti e bevandeEsercizi di somministrazione
Agevolazioni per i pubblici esercizi previste dalla legge 176 del 18.12.2020 per occupazioni di suolo pubblico nel primo trimestre 2021
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Legislazione |
Come noto, con il DECRETO LEGGE n. 34 del 19.5.2020, conosciuto anche come Decreto RILANCIO , convertito in legge n. 77 del 17.7.2020, erano state approvate “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e con l’art. 181 di tale Decreto si erano previste misure a sostegno delle imprese di pubblico esercizio (bar ristoranti, discoteche e altri pubblici esercizi) con esonero del pagamento di tasse e canoni per le occupazioni di suolo pubblico (Tosap-Cosap) dal 01 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020, e con previsione di procedure semplificate per il rilascio delle concessioni di suolo.
Con il DECRETO LEGGE n. 137 del 28.10.2020, conosciuto anche come Decreto RISTORI, convertito in legge n. 176 del 18.12.2020 (testo coordinato pubblicato in G.U. n. 319 del 24.12.2020, supplemento ordinario n. 43) sono state approvate “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e con l’art. 9ter di tale Decreto, introdotto con la legge di conversione, sono state estese a tutto il primo trimestre 2021 le misure di cui all’art. 181 sopracitato a sostegno delle imprese di pubblico esercizio ed è stato previsto in particolare quanto segue:
- Comma 2: (esonero pagamento COSAP-TOSAP per primo trimestre 2021) - al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- Comma 4: (domanda telematica con sola planimetria e senza marca da bollo) - dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
- Comma 5: (per la posa temporanea di strutture amovibili nel primo trimestre 2021 non si richiede autorizzazione del Ministero Beni Culturali né autorizzazione paesaggistica e non si applica il limite temporale previsto dal dpr 380/2001 per opere stagionali) - Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Si ricorda che riguardo a quanto stabilito dall’art. 181, con nota prot. 18 del 25.5.2020 l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana aveva proposto ai Comuni l’adozione di una specifica delibera di giunta con la quale regolamentare i dehors e disciplinare la procedura di rilascio delle concessioni di suolo pubblico, ed aveva trasmesso una relazione di sintesi insieme ad uno schema di delibera di giunta comunale e ad uno schema di istanza di concessione (Vedi Newsletter n. 12 del 02.6.2020).
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura delle norme sopra citate. |
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Allegati: ARTICOLO 9-TER
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Turismo e strutture ricettiveVarie
La Regione istituisce il Registro regionale dei percorsi cicloturistici previsto dalla L.R. 35/2019
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Regione |
Come riportato nella Newsletter n. 16 del 18.8.2019, con Legge Regionale n. 35 del 08.8.2019, pubblicata nel BUR n. 89 del 09.8.2019, sono state approvate norme sulla “Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike Lands", prevedendo in particolare quanto segue:
- la promozione da parte della Regione del turismo in bicicletta, di seguito denominato cicloturismo, quale strumento di diversificazione dell'offerta turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale, attraverso la valorizzazione di percorsi cicloturistici e lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta;
- la predisposizione di uno specifico Piano regionale di sviluppo del cicloturismo e l’istituzione entro il 05 febbraio 2020 del Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto;
- la possibilità di costituzione di Consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici, secondo le modalità che verranno stabilite dalla Giunta Regionale;
- la possibilità di realizzare - lungo i percorsi cicloturistici – dei punti di sosta e di ristoro, per il riparo e la sicurezza dei cicloturisti e ciclisti e per servizi di riparazione ed assistenza al mezzo;
- l’istituzione del logo "Venice bike lands", utilizzabile dalle strutture ricettive per il cicloturismo, delle attività turistiche connesse al settore primario e di qualsiasi altra attività connessa al settore "bike";
- la previsione di una specifica formazione degli operatori del settore turistico;
- l’istituzione dell’Elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 35/2019, con DGR 1788 del 22.12.2020, pubblicata nel BUR n 2 del 05.01.2021, è stato istituito il REGISTRO REGIONALE DEI PERCORSI CICLOTURISTICI DEL VENETO, nel quale sono stati subito iscritti i percorsi cicloturistici già individuati in applicazione della DGR n.1807/2010 afferenti alla Rete Escursionistica Regionale (REV) e precisamente:
- 5 itinerari tra cui la Treviso-Ostiglia;
- 7 escursioni tra cui il Girasile.
La DGR prevede che con successivo provvedimento verranno definite le norme tecniche ed i criteri per l’individuazione e la classificazione di altri itinerari attualmente non ricompresi nel Piano regionale di segnaletica turistica della Rete Escursionistica Veneta.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della L.R. 35/2019 e della DGR 1788/2020. |
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Allegati: LEGGE DGR
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Legge Regionale 22/2002LR 22/2002 Strutture sanitarie
Promemoria su adempimenti richiesti ai Comuni nell'ambito del Sistema TS (Tessera Sanitaria)
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Ministero |
Si ricordano gli adempimenti previsti in capo ai COMUNI relativamente all'obbligo previsto dalla legge 208 del 29.12.2015 per la trasmissione dati al Sistema TS (Tessera Sanitaria), da parte delle Strutture Sanitarie Non Accreditate, delle spese sanitarie detraibili nella dichiarazione dei redditi.
Gli adempimenti chiesti ai Comuni sono di:
- caricare nel sito del Sistema TS (accedendo con le proprie credenziali di accesso a PUNTO FISCO) alcuni dati relativi alle strutture sanitarie autorizzate nel proprio Comune; in tal caso se una delle strutture fa richiesta di autorizzazione al sistema TS otterrà subito le credenziali;
- aggiornare nel tempo l'elenco delle strutture sanitarie autorizzate;
- controllare nell'area riservata del sito i dati di eventuali richieste di strutture sanitarie e procedere alla loro approvazione (se risultano cioè regolarmente autorizzate e attive) o al loro rifiuto (se risultano cioé non autorizzate o non più attive, ad es. cessate); se il Comune approva, il sistema poi invierà le credenziali alla struttura per poter procedere all'invio dei dati di spese sanitarie, mentre se il Comune rifiuta, il sistema invierà una comunicazione di non accoglimento alla struttura indicando il motivo del rifiuto come riportato dal Comune.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla consultazione del sito del MEF su SISTEMA TS e delle "Istruzioni operative per i Comuni", predisposte nel 2016 dal Ministero e tuttora disponibili nel sito in esame, e agli altri atti allegati alla presente. |
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Allegati: ATTI VARI
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Altre categorieVarie
Con Segnalazione in data 03.11.2020 l’AGCOM chiede chiarimenti al Governo sulle modalità di pagamento che le PP.AA. possono accettare
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AGCOM |
Con Segnalazione n. AS1706 in data 03.11.2020, pubblicata nel Bollettino n. 44 del 09 novembre 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) ha formulato al Presidente del Consiglio dei Ministri e all’ANCI le seguenti osservazioni in merito alla disciplina delle modalità di pagamento alle Amministrazioni Pubbliche:
- In attuazione di quanto stabilito dall’art. 5 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) è stato realizzato il sistema PagoPA, consistente in una piattaforma per i pagamenti, che è gestita dalla omonima società per azioni partecipata dallo Stato, sotto l’indirizzo dalla Presidenza del Consiglio, che a sua volta si avvale del Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale;
- la disciplina delle modalità di pagamento alle Amministrazioni Pubbliche – soprattutto per quanto riguarda l’identificazione dei metodi di versamento veicolati attraverso la piattaforma PagoPA e la tempistica di attuazione – è stata oggetto di modifiche, deroghe e proroghe che hanno creato incertezza nei soggetti coinvolti;
- nonostante il Codice dell’Amministrazione Digitale preveda un obbligo generalizzato di utilizzo esclusivo della piattaforma PagoPA, le relative Linee Guida precisano che si possano affiancare anche altri metodi di pagamento, tra cui la domiciliazione bancaria (Sepa Direct Debit o SDD);
- il d.l. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) prevede che gli enti territoriali possano addirittura “premiare” i cittadini che per i pagamenti s’avvalgano della domiciliazione bancaria, applicando una riduzione fino al 20% dell’aliquota;
- ci sono state deroghe e proroghe relative al giorno di decorrenza dell’obbligo, che è stato dapprima prorogato al 30 giugno 2020 e poi al 28 febbraio 2021;
- la situazione delineata ha generato incertezza nelle Amministrazioni Pubbliche, tanto che alcune hanno ristretto al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti (escludendo, ad esempio, la domiciliazione bancaria per il pagamento di tasse come la TARI);
- si ritiene opportuno che vi sia un chiarimento circa le modalità di pagamento che le Amministrazioni pubbliche possono accettare.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della SEGNALAZIONE dell'Autorità, allegata alla presente. |
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Allegati: SEGNALAZIONE
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Il “Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione” ha pubblicato il Piano Operativo della Strategia Nazionale per le competenze digitali
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Ministero |
Con Comunicato pubblicato nel proprio sito in data 23.12.2020 il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione informa che è stato pubblicato PIANO OPERATIVO della Strategia Nazionale per le competenze digitali.
Il Piano si sviluppa nel quadro dell’iniziativa strategica nazionale “Repubblica Digitale”, promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri con l’obiettivo di “combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese”.
Come riportato nel sito del Ministero, le azioni del Piano si svilupperanno in quattro ambiti specifici (Istruzione e Formazione Superiore, Forza lavoro, Competenze specialistiche ICT, Cittadini) e tra gli obiettivi del Piano da realizzare entro il 2025 vengono evidenziati i seguenti:
- raggiungere il 70% di popolazione con competenze digitali almeno di base, con un incremento di oltre 13 milioni di cittadini dal 2019 e azzerare il divario di genere;
- duplicare la popolazione in possesso di competenze digitali avanzate (con il 78% di giovani con formazione superiore dimezzando il divario di genere, il 40% dei lavoratori nel settore privato e il 50% di dipendenti pubblici);
- triplicare il numero dei laureati in ICT, quadruplicare quelli di sesso femminile e duplicare la quota di imprese che utilizza i big data;
- incrementare del 50% la quota di PMI che utilizzano specialisti ICT;
- aumentare di cinque volte la quota di popolazione che utilizza servizi digitali pubblici, portandola al 64% e portare ai livelli dei Paesi europei più avanzati, l'utilizzo di Internet anche nelle fasce meno giovani della popolazione (l'84% nella fascia 65-74 anni).
Per maggiori informazioni si rinvia alla consultazione del PIANO e relative Appendici. |
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Allegati: PIANO E ALLEGATI
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