Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 4 in data 21.02.2021
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Inviata una richiesta di chiarimenti alla Regione sulla procedura di RINNOVO concessioni per commercio su aree pubbliche
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Centro Studi Amministrativi MT |
Come noto, con Decreto del MISE del 25 novembre 2020 sono state approvate le Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, scadute entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Con D.G.R. n. 1704 del 9 dicembre 2020 sono state recepite le Linee guida del MISE e sono state approvate le modalità attuative per il rinnovo delle concessioni.
Entro il 31 dicembre 2020 i Comuni hanno inviato la comunicazione di avvio procedimento e successivamente hanno iniziato le verifiche sulla sussistenza dei requisiti (morali, professionali, durc, ecc.).
Come anticipato agli incontri autogestiti del 15 dicembre 2020 e del 04 febbraio 2021, il Gruppo di Lavoro per le Attività Produttive ha raccolto dai vari Comuni aderenti a Unicoperlimpresa le principali problematiche e questioni legate al procedimento di “rinnovo concessioni” ed ha inviato alla Regione una richiesta di chiarimenti con nota prot. 153 del 17.02.2021.
In attesa di ricevere una risposta dalla REGIONE, si comunica che il Gruppo di Lavoro per le Attività Produttive sta predisponendo ulteriore modulistica utile per il procedimento di rinnovo, che verrà proposta a breve in aggiunta a quella già proposta per la fase iniziale (vedi Newsletter n. 29/2020).
Come Gruppo di Lavoro si forniscono invece subito, in allegato, alcune precisazioni in ordine alle verifiche dei requisiti, al fine di chiarire alcuni dubbi segnalatici da qualche collega.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura delle allegate note di richiesta chiarimenti alla Regione e di precisazioni su verifiche requisiti. |
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Allegati: RICHIESTA CHIARIMENTI VERIFICA REQUISITI
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Altre categorieVarie
Primo aggiornamento dello SCADENZARIO adempimenti degli uffici attività produttive
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Centro Studi Amministrativi MT |
Nella Newsletter n. 3 del 07 febbraio 2021 è stato proposto uno Scadenzario degli adempimenti che mese per mese i nostri Uffici devono effettuare.
Si pubblica ora la versione aggiornata della tabella Excel "Scadenzario ATTIVITA’ PRODUTTIVE" con la rettifica di un refuso normativo, segnalato dall'occhio attento della collega Roberta del comune di San Fior, che ringraziamo, e con l'inserimento di due nuovi adempimenti mappati, uno relativo alla verifica annuale del certificato di affiliazione dei circoli privati e uno relativo all’aggiornamento annuale dell’elenco comunale dei nidi in famiglia.
L'occasione è utile per alcune precisazioni relative all'adempimento "verifiche carburanti":
- entro il 31 gennaio di ogni anno si inviavano i dati alla Provincia per il "monitoraggio della rete distributiva". Tale adempimento è effettivamente in "disuso" da alcuni anni, ma ancora formalmente previsto all'art. 13 della LR 23/03, pertanto abbiamo ritenuto di lasciare la voce nella tabella non come monitoraggio ma come "verifica degli impianti esistenti" utile per individuare gli impianti che saranno soggetti al collaudo quindicennale;
- sentita informalmente, la Regione ha confermato che il monitoraggio dai dati può ritenersi superato dalla previsione dell'Anagrafe dei carburanti (anche se non è previsto l'inserimento dei distributori privati);
- in tema di Anagrafe dei carburanti, si ricordano i riferimenti di legge (L.124/2017, art. 1, commi da 100 e seguenti), la circolare Anci del 28/05/2018 con i chiarimenti operativi per i Comuni, e le Newsletter 7/2018, 12/2018 e 4/2019.
Si proseguirà con l’aggiornamento di questo strumento al fine di renderlo sempre più funzionale e di facile e quotidiana consultazione. |
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Allegati: SCADENZARIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
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Somministrazione alimenti e bevandeVarie
Misure restrittive per i pubblici esercizi previste dall'Ordinanza della Regione n. 11 del 09 febbraio 2021
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Regione |
Con Ordinanza n. 11 in data 09 febbraio 2021, pubblicata nel BUR n. 21 in pari data, che trova applicazione dal 10 febbraio 2021 al 05 marzo 2021, la REGIONE VENETO ha introdotto le seguenti misure restrittive per gli esercizi di ristorazione:
- è consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni;
- la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande;
- deve essere esposto all'ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale;
- è vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione;
- è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
Con questa Ordinanza viene inoltre previsto che i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della Ordinanza regionale. |
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Allegati: ORDINANZA
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Per il Consiglio di Stato le conseguenze della violazione della quiete e dell'interesse pubblico possano essere imputate al gestore del locale
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Consiglio di Stato |
Con PARERE n. 12 del 22 luglio 2020, pubblicato il 07 gennaio 2021, il CONSIGLIO DI STATO, I Sezione, ha espresso il proprio parere al MISE sul seguente caso:
- il Comune di Verona invita il titolare di una enoteca a porre in essere le attività utili alla riduzione del rumore e successivamente, con ordinanza sindacale n. 18 del 15 marzo 2018, impone la chiusura del pubblico esercizio entro le ore 24 nei giorni di venerdì, sabato e domenica e per trenta giorni consecutivi, a partire dal settimo giorno successivo a quello di notifica, allo scopo di contenere il disturbo alla quiete pubblica, rilevato dalla polizia municipale e fatto oggetto di segnalazioni, suffragate anche da rilievi fonometrici, da parte di alcuni residenti in zona;
- Il titolare presenta ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l’annullamento dell’ordinanza sindacale per varie ragioni ed in particolare per:
- eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsità dei presupposti, illogicità e manifesta irragionevolezza del provvedimento;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29; eccesso di potere per disparità di trattamento e per travisamento dei fatti e sviamento di potere; violazione dell'art. 97 Cost. e dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;
- non avere responsabilità per i comportamenti tenuti dalle persone al di fuori del proprio locale, come si desumerebbe da alcune decisioni della giurisprudenza amministrativa;
- la Presidenza della Repubblica chiede una relazione al MISE, il quale a sua volta richiede un parere al Consiglio Di Stato.
Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso non fondato per le seguenti particolari ragioni:
- l’art. 20 della legge regionale attribuisce al Sindaco il potere di disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico;
- a seguito dei citati accertamenti, il Comune ha, prima, coerentemente diffidato il ricorrente ad attivarsi al fine di evitare qualsiasi turbativa dell’ordine e della quiete pubblica e, poi, avviato la procedura fondata su quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 29/2007, una volta verificato che l’azione posta in essere dal gestore, volta a scoraggiare lo stazionamento all’esterno del locale, non si era rivelata sufficiente;
- non risulta che l’istruttoria svolta dall’amministrazione sia afflitta dai vizi lamentati; gli accertamenti della polizia municipale hanno evidenziato la situazione di fatto e le condizioni di contesto che hanno legittimato l’adozione del provvedimento impugnato;
- dalla documentazione in atti emerge l’esistenza di una situazione perdurante di pregiudizio per la quiete e la tranquillità pubblica in presenza della quale l’amministrazione era legittimata ad adottare il provvedimento impugnato;
- il provvedimento impugnato è stato adottato a conclusione di un procedimento in cui sono stati garantiti il contraddittorio con l’interessato, è stato ampiamente motivato in fatto e in diritto, con rinvio espresso alla giurisprudenza prevalente in materia, ai cui criteri l’amministrazione si è ispirata.
- la prevalente giurisprudenza ritiene che le conseguenze della violazione della quiete e dell’interesse pubblico possano essere imputate al gestore del locale frequentato da avventori che poi, in massa, stazionano davanti al locale medesimo producendo schiamazzi e confusione anche a tarda ora, in spregio della quiete e dell’interesse pubblico;
- circa l’asserita disparità di trattamento rispetto alla diversa condotta tenuta dall’amministrazione nei confronti dei gestori di altri locali nella stessa area, il Comune ha precisato che identica procedura è stata avviata, anche con esiti diversi, nei confronti di altri locali situati nelle vie oggetto delle ispezioni di polizia.
Il CONSIGLIO DI STATO precisa comunque che l’art. 20 della legge veneta n. 29/2007 presuppone che “la sussistenza e prevalenza dell’interesse pubblico deve essere verificata caso per caso e non può essere presunta né tantomeno essere considerata senza alcuna forma di specifica comparazione tra il sacrificio economico sopportato dal ricorrente e la concretezza dell’interesse pubblico alla tutela della tranquillità e della quiete”.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegato parere. |
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Allegati: PARERE
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Noleggio veicoli Autobus con conducente
Tabella evidenziante i casi di NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE differenziati in base al contributo dovuto alla Regione
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Centro Studi Amministrativi MT |
Come noto (vedi Newsletter n. 2 del 24 gennaio 2021), con l’articolo 19 della legge n. 39 del 29 dicembre 2020 di approvazione del “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”, la REGIONE VENETO ha stabilito che sino al 31 dicembre 2024 per gli autobus utilizzati per l'attività di noleggio iscritti alla data del 29.12.2020 al registro di cui all'articolo 8 della L.R. 3 aprile 2009, n. 11 in materia di noleggio autobus con conducente, il termine di quindici anni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (secondo il quale gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per l'attività di noleggio nella Regione del Veneto) è rideterminato in diciannove anni.
Come riferito all’incontro autogestito del 04 febbraio 2021, il Gruppo di Lavoro Attività Produttive ha predisposto una TABELLA di SINTESI, condivisa informalmente con la Regione, che evidenzia la casistica possibile di autobus adibiti a Noleggio Con Conducente con differenziazione in base al contributo annuale dovuto alla Regione per gli anni dal 2021 al 2024.
Per ulteriori dettagli si rinvia ad una presa visione dell’allegata TABELLA. |
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Allegati: TABELLA
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Altre categorieVarie
Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: ventitreesimo aggiornamento
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi per contrastare il CORONAVIRUS, di maggiore interesse per i nostri uffici, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 271 già indicati nelle precedenti Newsletter:
- 08 febbraio 2021: le LINEE GUIDA approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici;
- 09 febbraio 2021: l’Ordinanza n. 11 della Regione Veneto, pubblicata nel BUR n. 21 in pari data, con la quale vengono introdotte ulteriori misure restrittive per gli esercizi di ristorazione;
- 274. 09 febbraio 2021: l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 34 del 10.02.2021, che sposta dall’area “arancione” all’area “gialla” la Regione Puglia;
- 12 febbraio 2021: il Decreto Legge n. 12, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 36 in pari data, con il quale viene disposto il divieto di spostamenti tra Regioni o Province autonome nel periodo dal 16 febbraio 2021 al 25 febbraio 2021;
- 12 febbraio 2021: l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 37 del 13.02.2021, che colloca Regione Umbria e provincia autonoma di Bolzano in area “arancione” dal 15 febbraio 2021 al 01 marzo 2021, e colloca le Regioni Abruzzo, Liguria e Toscana e la Provincia autonoma di Trento in area “arancione” dal 14 al 28 febbraio 2021;
- 13 febbraio 2021: l’Ordinanza n. 15 della Regione Veneto, pubblicata nel BUR n. 24 in pari data, con la quale veniva disposta la riapertura degli impianti di risalita di stazioni e comprensori sciistici per il periodo dal 17.02.2021 al termine dello stato di emergenza Covid;
- 14 febbraio 2021: l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 38 del 15.02.2021, che sposta dal 15 febbraio al 05 marzo 2021 la data di riapertura degli impianti nei comprensori sciistici;
- 19 febbraio 2021: l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 43 del 20.02.2021, efficace dal 21 febbraio 2021 al 07 marzo 2021, che sposta dall’area “gialla” all’area “arancione” le Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nell’area riservata del sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli. |
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Allegati: ELENCO PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI DA 272 A 279
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Aggiornamenti sulle AREE con scenario di rischio “bianco”, “arancione”, “rosso” o "giallo" in base alle Ordinanze del Ministro della Salute
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Ministero |
Come noto, il DPCM 14.01.2021 prevede la suddivisione delle Regioni in QUATTRO AREE (con aggiunta quindi, rispetto ai DPCM precedenti, dell’area “bianca” avente uno scenario di rischio a livello basso) a seconda dello scenario di rischio in cui sono collocate e con vari provvedimenti, di cui si riportano di seguito le Ordinanze del Ministro della Salute adottate dal 08 febbraio 2021 ad oggi, con le quali sono state individuate ed aggiornate le Regioni ricadenti nelle varie AREE:
- Ordinanza 09 febbraio 2021, pubblicata in G.U. n. 34 del 10.02.2021, che sposta dall’area “arancione” all’area “gialla” la Regione Puglia;
- Ordinanza 12 febbraio 2021, pubblicata in G.U. n. 37 del 13.02.2021, che colloca Regione Umbria e provincia autonoma di Bolzano in area “arancione” dal 15 febbraio 2021 al 01 marzo 2021, e colloca le Regioni Abruzzo, Liguria e Toscana e la Provincia autonoma di Trento in area “arancione” dal 14 al 28 febbraio 2021;
- Ordinanza 19 febbraio 2021, pubblicata in G.U. n. 43 del 20.02.2021, efficace dal 21 febbraio 2021 al 07 marzo 2021, che sposta dall’area “gialla” all’area “arancione” le Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise.
Complessivamente, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree alla data del 21 febbraio 2021 è la seguente:
- Area bianca: //
- Area gialla: Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;
- Area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria;
- Area rossa: //
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura del DPCM 14.01.2021 e delle Ordinanze sopracitate, allegate alla presente. |
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Allegati: ORDINANZA 09.02.2021 ORDINANZA 12.02.2021 ORDINANZA 19.02.2021
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Il Ministero dell’Interno ricorda ai Comuni che entro il 28 febbraio 2021 tutti i servizi dovranno essere fruibili solamente con SPID, CIE e CNS
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Ministero |
Con nota prot. 11600 del 12.02.2021 la Prefettura di Treviso ha trasmesso ai Comuni la Circolare del Ministero dell’Interno n. 3/2021 in data 09.02.2021, con la quale viene precisato quanto segue:
- l’art. 64 del C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale), come modificato con l’art. 24 del D.L. n. 76/2020 (convertito con legge n. 120 dell’11.9.2020), prevede che ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2021 tutti i servizi delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere fruibili con SPID, CIE o CNS;
- eventuali altre credenziali rilasciate dalle PP.AA. saranno valide fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021;
- per agevolare l’uso della CIE sono disponibili per le PP.AA. un “Modulo per l’adesione” ed un Manuale, reperibili ad apposito link.
Per approfondimenti, si rinvia alla lettura della Circolare Ministeriale, allegata alla presente, e delle disposizioni e atti in essa richiamati. |
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Allegati: NOTA PREFETTURA CIRCOLARE MINISTERO MANUALE CIE
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La Conferenza delle REGIONI pubblica un DOSSIER sulla legge di bilancio 2021
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Conferenza Unificata |
Nella G.U. n. 13 del 18.01.2021, Supplemento ordinario n. 13, è stata ripubblicata la legge n. 178 del 30.12.2020, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in quanto – rispetto alla prima pubblicazione del 30.12.2020 nella G.U. n. 322, sono state aggiunte delle note esplicative utili per facilitarne la lettura.
In data 09 febbraio 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha pubblicato, nel n. 4001 del proprio periodico telematico Regioni.it, un DOSSIER sulla legge di bilancio 2021, articolato per “aree tematiche”, con una serie di note esplicative basate sulla documentazione predisposta dagli Uffici studio del Parlamento, al fine di agevolare la lettura della LEGGE DI BILANCIO e fornire così una “guida” nella fase attuativa.
Per approfondimenti si rinvia alla lettura dell’allegato DOSSIER. |
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Allegati: DOSSIER
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CATASTO: dal 10 febbraio 2021 le volture catastali vanno predisposte e presentate con la procedura informatica semplificata “Voltura 2.0 – Telematica”
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Altro |
Con Provvedimento n. 40468/2021 del 10.02.2021, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto che a decorrere dal 10 febbraio 2021 le domande di volture catastali dovranno essere predisposte e presentate attraverso la procedura telematica “Voltura 2.0 – Telematica”.
Il nuovo software disponibile nell'ambiente informatico "Scrivania del Territorio" semplifica le operazioni di dichiarazione e aggiornamento dei dati, grazie all'accesso controllato e all'utilizzo coerente delle informazioni, contenute nelle banche dati dell'Agenzia ed è riservato agli iscritti a categorie professionali abilitate alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale.
Successivamente, con una comunicazione ad hoc verrà data notizia dell'eventuale estensione ad altre categorie di soggetti abilitati.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della allegato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. |
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Allegati: PROVVEDIMENTO
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