Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 5 in data 07.03.2021

Stampa newsletter

Buona consultazione
Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

Argomenti newletter

Altre categorie

Varie

AVVISO ESPLORATIVO per la ricerca di nuovi collaboratori a supporto delle attività del Gruppo di Lavoro per le Attività Produttive

Centro Studi Amministrativi MT

Al fine di incrementare le possibilità di intervento a favore dei Comuni da parte del Gruppo di Lavoro Attività Produttive, si avvia con la presente un sondaggio per raccogliere la disponibilità di qualche collega che abbia maturato una adeguata esperienza lavorativa negli Uffici Commercio, Attività Produttive/Suap e che desideri mettere a disposizione una parte del proprio tempo libero per eventuali attività di collaborazione in alcune materie specifiche.

Il presente avviso è a carattere esplorativo e quindi non presuppone l’accoglimento delle proposte pervenute.

Chi desidera proporsi è invitato a comunicare la disponibilità inviando una mail a info@unicoperlimpresa.it entro il 31 marzo 2021, allegando alla stessa il proprio curriculum-vitae oppure una breve descrizione delle proprie esperienze lavorative.

Torna agli argomenti

Igiene

Alimenti

AVVISO IMPORTANTE: comunicazioni relative ai distributori automatici di alimenti e bevande

Regione

Come già riportato nella Newsletter n. 9 del 26.4.2020, con DGR 394 del 31 marzo 2020, pubblicata nel BUR n. 50 del 13.4.2020, avente come oggetto “Aggiornamento delle procedure di notifica e registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 ed introduzione della comunicazione ai sensi del D.lgs. n. 29/2017. Modifica alla DGR n, 3710 del 20 novembre 2007”, sono state introdotte varie semplificazioni in materia di procedure di notifica sanitaria.

Al riguardo, si ricorda che con l’Allegato A alla DGR suindicata è stata introdotta una modifica al procedimento relativo ai distributori automatici di alimenti e bevande ed al punto 5.3 Casi particolari (pag. 13) di tale Allegato è riportato quanto segue:

Distributori automatici di alimenti e bevande - “…. - L’operatore (impresa) comunica altresì per il tramite del Suap del comune ove ha sede legale l’AULSS  il prospetto cumulativo (elenco) delle aree e dei locali dove sono installati i distributori automatici ubicati in tutti i comuni su cui l’AULSS ha competenza; il SUAP trasmette la documentazione ricevuta all’AULSS competente sul territorio dei comuni in cui sono ubicati i distributori.  Ogni 12 mesi l’operatore (impresa) procede alla comunicazione relativa all’aggiornamento di tale elenco secondo la medesima procedura. La modulistica da utilizzare è quella approvata con DDR n. 102 del 28 giugno 2017. -…….”.  

Pertanto le comunicazioni iniziali ed i successivi aggiornamenti annuali dovranno essere inviati al Suap dei seguenti Comuni:

  • Treviso, dove ha sede l’Ulss 2 Marca Trevigiana, per tutti i Comuni della provincia di Treviso;
  • Belluno, per tutti i Comuni della provincia di Belluno;
  • Venezia, per i 24 Comuni dell’ULSS n. 3 (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino – Treporti, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo);
  • San Donà di Piave per i 20 Comuni dell’Ulss n. 4 (Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto);
  • Padova, per tutti i Comuni della provincia di Padova;
  • Vicenza, per 61 Comuni della provincia di Vicenza appartenenti alla Ulss n. 8 (tra cui Grisignano di Zocco).

Per quanto riguarda la nostra provincia, il portale IMPRESAINUNGIORNO, utilizzato dai SUAP di vari Comuni, è già allineato con questo adempimento specifico, che si trova ora inserito solamente per il Suap del Comune di Treviso. Non è quindi più presente la procedura per l’invio della comunicazione del prospetto iniziale e delle successive comunicazioni di aggiornamento annuale dei distributori di alimenti all’interno dei Suap di altri Comuni trevigiani che hanno IMPRESAINUNGIORNO e nemmeno nei Suap di Comuni che hanno UNIPASS.

Si consiglia di inserire un avviso nel sito comunale per rendere note le nuove modalità di invio del prospetto cumulativo iniziale e dei successivi aggiornamenti annuali.

Per approfondimenti si rinvia alla lettura della DGR, del relativo allegato A e del DDR di approvazione modulistica. 

Allegati:
DGR, ALLEGATO A, DDR

Torna agli argomenti

Commercio aree pubbliche

Varie

RINNOVO CONCESSIONI: FAQ della Regione, proposta di modulistica e precisazioni del Centro Studi Amm.vi

Regione

Con riferimento alle procedure di RINNOVO CONCESSIONI di aree pubbliche, nella Newsletter n. 4 del 21.02.2021 è stato segnalato l’invio alla Regione in data 17.02.2021 di una richiesta di chiarimenti su alcune problematiche ed è stata trasmessa anche una Nota di PRECISAZIONI che come Gruppo Lavoro Attività Produttive abbiamo ritenuto opportuno formulare per diramare alcuni dubbi.

La Regione non ha al momento dato riscontro specifico ai nostri quesiti, però ha pubblicato nel proprio sito le risposte alle FAQ più frequenti in materie di rinnovo di concessioni, come segnalato con nota prot. 90462 del 25.02.2021, pervenuta ai Comuni in pari data.

In base alle indicazioni fornite dalla REGIONE, il Gruppo di Lavoro Attività Produttive ha predisposto e propone la seguente MODULISTICA:

  • comunicazione di avvio procedimento per dichiarare la decadenza della concessione in caso di riscontrata carenza di uno o più dei requisiti previsti per il rinnovo della concessione;
  • comunicazione di avvio procedimento per la sospensione della concessione in caso di riscontrata irregolarità del DURC;
  • provvedimento di rinnovo concessione fino al 31.12.2032 a seguito conclusione con esito positivo del procedimento di verifica possesso requisiti. 

Inoltre, dopo aver preso contatti con la CCIAA di Treviso per avere altri chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti delle verifiche sui requisiti, e tenuto conto anche delle FAQ regionali, si è provveduto ad aggiornare la Nota di PRECISAZIONI con ulteriori indicazioni.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura delle FAQ regionali, della Nota di PRECISAZIONI (con gli aggiornamenti evidenziati in blu), e alla PROPOSTA di MODULISTICA sopraindicata che, insieme a quella già predisposta e presentata in precedenza, è disponibile anche nell'area riservata di UNICOPERLIMPRESA, https://www.unicoperlimpresa.it, con il percorso area ATTIVITA' PRODUTTIVE, ramo COMMERCIO AREE PUBBLICHE, procedimento 058- Rinnovo concessioni, Modulistica.

 

Allegati:
FAQ Regione
NOTA di PRECISAZIONI
PROPOSTA DI MODULISTICA

Torna agli argomenti

Carburanti

Varie

CARBURANTI: modifica introdotta con il DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Legislazione

La “legge annuale per il mercato e la concorrenza” n. 124 del 04 agosto 2017,  entrata in vigore il 29.8.2017, stabilisce all’art. 1, comma 115, che “Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2023 si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui  per  le  stesse  aree  esistano  o  vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica  amministrazione in merito al loro ripristino”.  

Il termine del 31 dicembre 2023 è stato aggiunto con l’art. 52bis del Decreto Legge 76 in data 16 luglio 2020, noto come Decreto Semplificazioni, convertito con legge 120 in data 11.9.2020, con il quale è stato disposto che “Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

Il termine previsto inizialmente dalla norma in questione era scaduto il 29.8.2020 e con la modifica introdotta il termine stesso viene prorogato di oltre tre anni e fissato al 31 dicembre 2023.

Allegati:
ARTICOLO 52BIS

Torna agli argomenti

Polizia amministrativa

Varie

Autorimesse: Circolare Ministeriale su requisiti anticendio e Linee Guida su caratteristiche dimensionali

Altro

Con nota prot. 705 in data 11.02.2021, indirizzata alle varie Amministrazioni periferiche dello Stato (Tribunale, Questura, Prefettura, ecc.) e a tutti i Comuni della provincia, l’ORDINE DEGLI INGEGNERI della provincia di Treviso  richiama l’attenzione su una recente Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco  in materia di “Requisiti di sicurezza antincendio per le autorimesse con superficie non superiore a 300 mq” e trasmette – quale utile strumento informativo – le LINEE GUIDA SULLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLE AUTORIMESSE, predisposte a cura della Rete Professioni Tecniche.               

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della Circolare Ministeriale e delle Linee Guida, allegate alla presente.

Allegati:
CIRCOLARE e LINEE GUIDA

Torna agli argomenti

Noleggio veicoli

Varie

NOLEGGIO CON CONDUCENTE: alcune modifiche introdotte con il DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Legislazione

Come noto, la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 è la “legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, e l’art. 8 della stessa disciplina le modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e, in particolare, al comma 1 stabilisce che “La  licenza  per   l'esercizio   del   servizio   di   taxi   e l'autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà  o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata”.

La fattispecie, evidenziata in grassetto, della disponibilità ad uso “noleggio a lungo termine” è stata aggiunta con l’art. 49, comma 5bis, del Decreto Legge 76 in data 16 luglio 2020, noto come Decreto Semplificazioni, convertito con legge 120 in data 11.9.2020, con il quale è stato disposto che  al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole «che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine».

Il noleggio a lungo termine prevede la stipula di un contratto, che solitamente va da un minimo 1 anno fino a un massimo di 5, in base al quale è possibile utilizzare un veicolo o un natante dietro il pagamento di una rata mensile fissa volta a coprire non solo le spese per l’affitto del veicolo o natante ma anche i costi legati alla RC e quelli della manutenzione ordinaria del mezzo.

Con l’art. 49, comma 5ter, lettera f, del Decreto Semplificazioni è stato invece modificato l’art. 75, comma 4, del Codice della Strada (d.to legislativo n. 285 del 30.4.1992), che è stato sostituito dal seguente: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2».

Le parti aggiunte sono quelle evidenziate in grassetto; mentre prima di tale modifica tutti i veicoli adibiti a NCC o TAXI o a TRASPORTO DI LINEA erano sottoposti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla   circolazione, con tale modifica viene previsto che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a individuare, con proprio decreto, quali veicoli sottoporre ad accertamento.

Allegati:
ARTICOLO 49 Decreto Semplificazioni

Torna agli argomenti

Altre categorie

Varie

Con Parere in data 25.11.2020 l’AGCOM esprime al MISE alcune osservazioni su norme straniere in materia di pubblicità sanitaria

AGCOM

Con Parere n. AS1716 in data 25.11.2020, pubblicata nel Bollettino n. 2 dell’11.01.2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) ha formulato al MISE le seguenti osservazioni su Norme in materia di pubblicità sanitaria:

  • in sei progetti di “regola tecnica” della Francia a contenuto identico e rivolti a sei categorie di professionisti sanitari, sono presenti alcune disposizioni che appaiono in contrasto con i principi di tutela della concorrenza;
  • nell’articolo dei progetti che contiene la lista delle informazioni che il medico può comunicare non è specificato che la lista stessa non ha carattere esaustivo; tale lista dovrebbe avere carattere solo esemplificativo e dovrebbe essere consentita anche la pubblicità del prezzo, importante fattore di confronto concorrenziale;
  • l’articolo in questione contiene un “divieto di pubblicità comparativa”, che esprime un carattere ingiustamente restrittivo della concorrenza;
  • il riferimento alla “dignità professionale” quale parametro vincolante di valutazione dei messaggi pubblicitari, è un criterio che non consente di individuare chiaramente l’esatto contenuto prescrittivo ed è suscettibile di interpretazioni e applicazioni ingiustificatamente restrittive: pertanto è idoneo a produrre effetti anticoncorrenziali. 

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura del PARERE dell'Autorità, allegato alla presente.

Allegati:
PARERE

Torna agli argomenti

Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: ventiquattresimo aggiornamento

Centro Studi Amministrativi MT

Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi per contrastare il CORONAVIRUS, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 279 già indicati nelle precedenti Newsletter:

  1. 23 febbraio 2021: il Decreto Legge n. 15, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 45 in pari data, con il quale viene modificato il Decreto Legge 33/2020 prevedendo la suddivisione del territorio nazionale in quattro zone: bianca, gialla, arancione, rossa;
  2. 27 febbraio 2021: cinque Ordinanze del Ministro della Salute, pubblicate in G.U. n. 50 del 28.02.2021, efficaci dal 01 marzo 2021, che spostano dalla zona gialla alla zona bianca la Regione Sardegna, dalla zona arancione alla zona rossa la regione Molise e dalla zona gialla alla zona rossa la regione Basilicata fino al 15 marzo 2021, dalla zona gialla alla zona arancione le regioni Marche, Lombardia e Piemonte fino al 15 marzo 2021, e confermano in zona arancione le regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e le provincie di Trento e Bolzano;
  3. 02 marzo 2021: il DPCM, pubblicato nella G.U. n. 52 in pari data, Suppl. Ord. N. 17, con il quale vengono adottate ulteriori disposizioni attuative di vari Decreti Legge contenenti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  4. 05 marzo 2021: due Ordinanze del Ministro della Salute, pubblicate in G.U. n. 56 del 06.3.2021, che spostano per il periodo dal 08.3.2021 al 22.3.2021 dalla zona arancione alla zona rossa la Regione Campania, spostano dal 08.3.2021 dalla zona gialla alla zona arancione le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, confermano in zona arancione la regione Emilia Romagna;
  5. 06 marzo 2021: la Circolare n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell’Interno, con la quale vengono fornite alcune precisazioni e chiarimenti sulle misure introdotte con il  DPCM 02.3.2021.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nell’area riservata del sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli.

Allegati:
ELENCO PROVVEDIMENTI
PROVVEDIMENTI da 280 a 284

Torna agli argomenti

D.L. 15/2021, DPCM 02.3.2021 e Ordinanze Ministero Salute: aggiornamenti sulle ZONE in base allo scenario di rischio

Legislazione

Con DECRETO LEGGE n. 15 in data 23 febbraio 2021, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 45 in pari data, viene modificato il Decreto Legge 33/2020 prevedendo la suddivisione del territorio nazionale in quattro zone: bianca, gialla, arancione, rossa, differenziate in base alla tipologia di scenario (1, 2 o 3) e al livello di rischio (basso, moderato o alto), e regolamentando gli spostamenti sul territorio nazionale fino al 27 marzo 2021.

Con DPCM 02.3.2021, pubblicato nella G.U. n. 52 in pari data, Suppl. Ord. N. 17, vengono adottate ulteriori disposizioni in materia di contrasto al COVID-19, attuative di vari Decreti Legge, che si applicano dal 06 marzo 2021 al 06 aprile 2021 in sostituzione di quelle del DPCM 14.01.2021.

Al DPCM sono inoltre allegati 28 documenti, dei quali i primi 25 erano già presenti nel precedente DPCM (unica modifica apportata è quella all’allegato 24 dove sono stati tolti i servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere) e gli ultimi tre sono stati invece aggiunti col Decreto del 02 marzo 2021; si richiamano di seguito quelli che più interessano i nostri uffici:

  • Allegato 9 -  Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (approvate dalla Conferenza Regioni ed aggiornate al 08.10.2020);
  • Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali;
  • Allegato 16 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
  • Allegato 19 – Misure igienico-sanitarie;
  • Allegato 23 – Commercio al dettaglio;
  • Allegato 24 – Servizi alla persona;
  • Allegato 26 -  Spettacoli dal vivo;
  • Allegato 27 – Cinema.

Con Circolare n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. in data 06.3.2021 il Ministero dell’Interno ha fornito  alcune precisazioni e chiarimenti sulle misure introdotte con il  DPCM 02.3.2021 precisando che il nuovo d.P.C.M. conferma in larga parte le misure attualmente in vigore (proponendo tuttavia un nuovo ordine espositivo dei precetti, in quanto le varie disposizioni risultano ora declinate in 56 articoli, suddivisi in 8 Capi e riassunti nei rispettivi contenuti da rubriche descrittive dei singoli ambiti applicativi) ed evidenziando le seguenti novità introdotte nelle zone gialla, arancione e rossa:

  • ZONA GIALLA: riapertura di musei, istituti e luoghi della cultura (art. 14), possibilità di svolgimento di spettacoli aperti al pubblico (art. 15); possibilità di corsi di formazione in presenza (art. 25); ampliate le attività commerciali che possono restare aperte nei giorni festivi e prefestivi (art. 26); escluse le enoteche ed esercizi similari dal divieto di asporto dopo le ore 18.00, e indicazioni operative per le attività delle mense e del catering su base contrattuale (art. 27).
  • ZONA ARANCIONE: sospensione dei servizi museali e degli spettacoli aperti al pubblico; al pari della zona gialla le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, possono essere svolte anche da quei pubblici esercizi che instaurino, un rapporto contrattuale con un’azienda, ai fini dell'erogazione del servizio in favore dei relativi dipendenti. Si segnala l'opportunità, al fine di agevolare gli organi accertatori nella verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio dell'attività di mensa o di catering continuativo, che a cura dell'esercente sia resa disponibile in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con le aziende, nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio. Diversamente, non si ritiene consentita, in quanto non riconducibile alle succitate attività di mensa o catering continuativo, la possibilità per il titolare di partita IVA o libero professionista di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande, non essendo in questi casi configurabile un connotato indefettibile del servizio di mensa o catering, rappresentato dalla ristorazione collettiva.
  • ZONA ROSSA: sono sospese le attività dei saloni di barbiere e di parrucchiere,

Con vari provvedimenti del Ministero della Salute le REGIONI vengono collocate nelle varie ZONE previste dal D.L. 15/2021 o spostate di zona in base a vari parametri, e di seguito si richiamano le Ordinanze del Ministro della Salute adottate al riguardo dal 22 febbraio 2021 ad oggi:

  • Ordinanze del 27 febbraio 2021: cinque Ordinanze del Ministro della Salute, pubblicate in G.U. n. 50 del 28.02.2021, efficaci dal 01 marzo 2021, che spostano dalla zona gialla alla zona bianca la Regione Sardegna, dalla zona arancione alla zona rossa la regione Molise e dalla zona gialla alla zona rossa la regione Basilicata fino al 15 marzo 2021, dalla zona gialla alla zona arancione le regioni Marche, Lombardia e Piemonte fino al 15 marzo 2021, e confermano in zona arancione le regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e le provincie di Trento e Bolzano;
  • Ordinanze del 05 marzo 2021: due Ordinanze del Ministro della Salute, pubblicate in G.U. n. 56 del 06.3.2021, che spostano per il periodo dal 08.3.2021 al 22.3.2021 dalla zona arancione alla zona rossa la Regione Campania, e spostano dal 08.3.2021 dalla zona gialla alla zona arancione le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e confermano in zona arancione la regione Emilia Romagna.

Complessivamente, la ripartizione delle Regioni nelle diverse ZONE alla data del 08 marzo 2021 sarà la seguente:

  • Zona bianca: Sardegna;
  • Zona gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta;
  • Zona arancione: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Veneto;
  • Zona rossa: Basilicata, Campania, Molise. 

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura del D.L. 15/2021, del DPCM 02.3.2021 e relativi allegati, della Circolare Ministeriale e delle Ordinanze sopracitate, allegati alla presente.

Allegati:
DECRETO LEGGE
DPCM
ALLEGATI DPCM
CIRCOLARE MINISTERIALE
ORDINANZA MINISTERIALE per VENETO

Torna agli argomenti

L’AGID comunica che è online il nuovo Portale dati.gov.it

AGID

Il Portale dati.gov.it è il catalogo nazionale, gestito da AGID, dei metadati relativi ai dati di tipo aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e costituisce lo strumento di ricerca e il punto di accesso ai dati resi disponibili secondo il paradigma dell'open data, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del D.to Lgs 36/2006 (recepimento della Direttiva europea sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico).

In data 24 febbraio 2021 l’AGID ha pubblicato nel proprio sito un comunicato con il quale informa che è online il  nuovo Portale  dati.gov.it, che si caratterizza per l'offerta di “un servizio di ricerca più efficace e variegato”, un unico punto di accesso ai due cataloghi (Basi di dati della PA e Catalogo dei dati aperti), ecc.

Per approfondimenti, si rinvia alla consultazione del nuovo Portale dati.gov.it.

Torna agli argomenti



Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso
tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: info@comunitrevigiani.it