Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 7 in data 21.03.2021

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Formazione

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Promemoria ciclo di tre incontri su GLI AIUTI DI STATO: regime “de minimis” e RNA

Centro Studi Amministrativi MT

Nell’ambito dell’articolata offerta formativa proposta per quest’anno, abbiamo intercettato l’esigenza di una formazione specifica in tema di aiuti di stato

Tale esigenza è quanto mai attuale per i dipendenti comunali, in quanto legata al particolare periodo storico che stiamo vivendo, nel quale anche le amministrazioni comunali si trovano ad erogare contributi o altre forme di agevolazioni alle imprese ed hanno l’esigenza di inquadrare correttamente le diverse forme di aiuto concesse, assolvere ai precisi adempimenti previsti dalla legge e garantire, mediante la trasmissione delle informazioni al Registro Nazionale degli Aiuti e l’interrogazione dello stesso, l’efficacia legale dei provvedimenti agevolativi. 

L'inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 52 della L. 234/2012 comporta, oltre alla inefficacia dei provvedimenti, la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. 

Per rispondere a tale richiesta, come anticipato nella precedente Newsletter, abbiamo organizzato un ciclo di tre incontri di formazione in modalità a distanza, di cui due giornate (25 marzo 2021 e 13 aprile 2021) di natura teorica, sulla definizione, inquadramento, trattamento e relative eccezioni degli aiuti di stato e del regime de minimis, ed una terza giornata (20 aprile 2021) di carattere prettamente operativo, inerente l’utilizzo del Registro Nazionale degli Aiuti. 

La formazione teorica sarà tenuta da un esperto in materia, l’avv. Andrea Cevese, membro cofondatore del comitato scientifico dell’Osservatorio europeo sugli aiuti di Stato; consulente della Regione Veneto per il progetto OSAIS (Observatory on State Aid Impact), il quale svolge attività di formazione e consulenza in materia di diritto UE segnatamente in tema di aiuti di Stato, ed è co-autore del Manuale sugli aiuti di Stato per le Camere di Commercio Venete, affiancato dalla collega avv. Fiorella Dal Monte

La formazione pratica sul RNA sarà invece a cura del funzionario della camera di commercio di Treviso, sig.  Mario Cocco

Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2021 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questa iniziativa potrà avvenire utilizzando una di queste per ciascuna giornata. Il terzo appuntamento è gratuito per chi partecipa all’intero ciclo di incontri

Per maggiori informazioni si allega il folder del corso, oppure si può visitare il sito del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana all’indirizzo https://www.comunitrevigiani.it/, dal quale ci si può  direttamente iscrivere al corso.

Allegati:
FOLDER

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Igiene

Varie

DECRETO LEGISLATIVO n. 27 del 02 febbraio 2021 in materia sanitaria: principali novità

Legislazione

Il Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. 

Con Decreto Legislativo n. 27 del 02 febbraio 2021, pubblicato nella G.U. n. 60 in data 11.3.2021, che entra in vigore il 26 marzo 2021, sono state approvate “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12 (comma 3), lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” e viene previsto in particolare quanto segue: 

  • AUTORITA’ COMPETENTI (art. 2) - Il Ministero della salute, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali sono le Autorità competenti designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli e le altre attività ufficiali, ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei settori degli alimenti, mangimi, salute animale, benessere degli animali, prodotti fitosanitari;
  • CONTROLLI e NON CONFORMITA’ (artt. 4 e 5) - Le Autorità competenti effettuano regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività, valutano le non conformità e procedono al sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali;
  • OBBLIGHI DEGLI OPERATORI (art. 6) - Gli operatori dei settori assicurano alle Autorità competenti l’accesso ad attrezzature, ai propri sistemi informatici, animali, documenti, assistenza e collaborazione;
  • CONTROPERIZIA (art. 7) - In sede di prelievo di campioni, le Autorità competenti assicurano la disponibilità della quantità necessaria all’operatore per l’eventuale controperizia;
  • CONTROVERSIA (art. 8) - L’operatore può attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle Autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanità;
  • ANAGRAFE DEGLI STABILIMENTI E DEGLI OPERATORI (art. 12) - Le Autorità competenti assicurano che gli stabilimenti e gli operatori riconosciuti, registrati o comunque autorizzati, siano inseriti nel sistema informativo del Ministero della salute o in altri sistemi in uso alle Autorità competenti regionali o locali;
  • MACELLAZIONE PER USO PRIVATO (art. 16) - E’ consentita da parte di privati la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti, secondo la disciplina che ogni Regione deve adottare sulla base di determinati principi e previa comunicazione all'Autorità competente locale del luogo e della data di macellazione. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del Decreto Legislativo, allegato alla presente.

Allegati:
DECRETO LEGISLATIVO

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Altre categorie

Farmacie e parafarmacie

FARMACIE e Notifica Sanitaria: la precisazione dell’ULSS

Centro Studi Amministrativi MT

Il Comune di RESANA (si ringrazia la collega per la condivisione) ha chiesto di recente all’ULSS se per le farmacie serve la presentazione della notifica sanitaria per la vendita di prodotti del settore alimentare ed il funzionario dell’ULSS ha precisato che NON è necessario presentarla in quanto, essendo le farmacie già censite nei loro archivi, dispongono già delle informazioni necessarie per eseguire eventuali controlli, come previsto dalla DGR n. 394 del 31.3.2020  (Aggiornamento delle procedure di notifica e registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 ed introduzione della comunicazione ai sensi del D.Lgs. n 29/2017. Modifica alla D.G.R. n.3710 del 20 novembre 2007).

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Varie

La Regione ricorda ai Comuni l'obbligo di versamento di un terzo delle sanzioni in materia di igiene introitate nel 2020

Regione

Con Circolare prot. 108120  in data 08.3.2021, indirizzata a tutti i Comuni del Veneto, la REGIONE informa che entro il 30 aprile 2021 i Comuni devono  versare alla Regione stessa  l'importo di un terzo delle somme introitate nel 2020 da sanzioni amministrative in materia di igiene sanità pubblica, igiene alimenti nutrizione e igiene veterinaria. 

L'obbligo di versare un terzo delle sanzioni alla Regione è previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 23 del 16 agosto 2007. 

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della Circolare regionale, allegata alla presente.

Allegati:
CIRCOLARE

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Acconciatori ed estetisti

Estetisti

TAR Emilia Romagna: l’attività di NATUROPATA non è attività di estetica

TAR

Con sentenza n. 207 del 23 febbraio 2021, pubblicata il 04 marzo 2021, il TAR Emilia Romagna ha esaminato il ricorso con cui una società, titolare di un esercizio di vicinato-erboristeria, chiedeva l’annullamento del verbale della Polizia Municipale del Comune di Bologna emanato nel 2015 con il quale veniva accertata “la presenza di un lettino e cartelli che pubblicizzavano riflessologia plantare, massaggi orientali, linfodrenaggio e trattamenti cinesi e per il collo..” e contestata “la violazione del Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di estetista in carenza di SCIA” con applicazione di sanzione pecuniaria, e la successiva Ordinanza sindacale di cessazione attività.

La società ricorrente sostiene che l’attività esercitata non sarebbe quella di estetista bensì quella nettamente distinta di effettuazione di trattamento olistici o bio naturali, che diversamente dalla prima è completamente liberalizzata.

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente all’impugnazione dell’ordinanza, che è stata quindi annullata, mentre ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso contro il verbale sanzionatorio, per le seguenti particolari ragioni:

  • le attività di estetista (definite dall’art. 1 L.1/90) non sono assimilabili a quelle che comportano l'esercizio di discipline bio-naturali, essendo queste ultime caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico da ritenersi diversamente dalle prime non regolamentate e completamente liberalizzate;
  • il naturopata non è una figura professionale giuridicamente legittimata, non esistendo un albo o scuole di formazione legalmente riconosciute, potendo comunque operare nei centri estetici o termali, nei centri fitness o, come nel caso di specie, nelle erboristerie;
  • compete al giudice ordinario la giurisdizione sull’opposizione al verbale con cui è stata applicata la sanzione amministrativa. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. 

Allegati:
SENTENZA

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Commercio fisso

Varie

APRILE 2021: presentazione domande per iscrizione nell’Elenco Regionale dei LUOGHI STORICI COMMERCIO

Regione

Come noto, l’art. 11 della legge regionale n. 50 del 28.12.2012 relativa a “POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO”, tratta dei LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO e prevede che la Giunta regionale aggiorni un apposito elenco regionale di tali luoghi.

Come riportato anche dalla Regione nel proprio sito, sono considerati "luoghi storici del commercio" tutti gli esercizi commerciali aperti al pubblico da almeno quaranta anni. La Regione precisa che “la condizione vale anche nel caso in cui, nel corso del tempo, il luogo storico abbia subito l'alternarsi di gestioni diverse, o nel caso in cui sia risultato per alcuni periodi o risulti attualmente chiuso al pubblico, purché siano state preservate le caratteristiche architettoniche e di arredo originali, la tipologia di attività e il settore merceologico”. 

Nel sito della REGIONE è pubblicato l’elenco dei luoghi storici del commercio, aggiornato alla data del 17 marzo 2021.

Con DGR n. 696 del 13 maggio 2014 sono state approvate le modalità operative di individuazione luoghi storici e di iscrizione nell’elenco regionale. L’iscrizione nell’elenco regionale consente ai soggetti interessati la partecipazione ai bandi di finanziamento destinati alla valorizzazione del luogo storico.

Per il 2021 le domande per l’iscrizione nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio sono presentate dai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014,  esclusivamente tramite modalità telematica dal 01 al 30 aprile 2021  direttamente alla Regione del Veneto, Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi–Unità Organizzativa Commercio e servizi, pec dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it, e, per conoscenza, ai Comuni.

Si ricorda ai Comuni di segnalare alla Regione eventuali cessazioni definitive o variazioni sostanziali di tipologia delle attività già iscritte nell'elenco in questione.

Allegati:
ELENCO REGIONALE al 17.3.2021

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Altre categorie

Varie

Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: venticinquesimo aggiornamento

Centro Studi Amministrativi MT

Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi per contrastare il CORONAVIRUS, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 284 già indicati nelle precedenti Newsletter:

  1. 09 marzo 2021: l’Ordinanza del Presidente Regione Veneto n. 36, pubblicata nel BUR n. 35 in pari data, con la quale vengono adottate ulteriori disposizioni in materia scolastica, valide dal 09 marzo 2021 e fino al 06 aprile 2021, al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;
  2. 12 marzo 2021: tre Ordinanze del Ministro della Salute, pubblicate in G.U. n. 62 del 13.3.2021, efficaci dal 15 al 29 marzo 2021, che confermano la Regione Molise in zona rossa, spostano la regione Puglia dalla zona gialla alla zona rossa, si spostano dalla zona arancione alla zona rossa le regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, si sposta la regione Lazio dalla zona gialla alla zona rossa;
  3. 13 marzo 2021: il Decreto Legge n. 30, pubblicato nella G.U. n. 62 in pari data, con il quale sono state adottate altre misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19, valide per il periodo dal 15 marzo 2021 al 02 aprile 2021 e per il giorno 06 aprile 2021, e sono stati previsti interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
  4. 13 marzo 2021: una Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 63 in pari data, che sposta per il periodo dal 15 al 29 marzo 2021 dalla zona arancione alla zona rossa la Regione Marche e la provincia autonoma di Trento;
  5. 18 marzo 2021: la legge n. 35, pubblicata in G.U. n. 67 in pari data, con la quale viene istituita, per il giorno 18 marzo di ogni anno, la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus” e viene prevista la possibilità per enti e scuole di promuovere iniziative specifiche volte a commemorare la memoria dei deceduti a causa del Covid;
  6. 19 marzo 2021: tre Ordinanze del Ministro della Salute, pubblicate in G.U. n. 69 del 20.3.2021, efficaci dal 22 marzo 2021, che spostano dalla zona rossa alla zona arancione la regione Molise, confermano la regione Campania in zona rossa fino al 05 aprile 2021, spostano dalla zona bianca alla zona arancione la regione Sardegna;
  7. 19 marzo 2021: la nota della Regione Veneto di aggiornamento sulle principali regole da osservare nelle zone rosse per le attività economiche e sociali, per gli spostamenti e per le attività di servizio pubblico.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nell’area riservata del sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli.

Allegati:
ELENCO PROVVEDIMENTI
PROVVEDIMENTI DA 285 A 291

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DECRETO SOSTEGNI: alcune anticipazioni

Legislazione

Il Governo ha approvato in data 19 marzo 2021 il Decreto Legge, noto come DECRETO SOSTEGNI, in fase di pubblicazione nella G.U., che contiene varie misure di aiuto alle imprese e agli operatori economici, di lavoro e contrasto alla povertà, di salute e sicurezza, di sostegno agli enti territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

I contenuti di tale decreto di maggiore interesse per i Comuni, come anticipati da ANCI con apposita infografica, riguardano:

  • Incremento del fondo per funzioni COVID anno 2021 degli enti territoriali;
  • Istituzione di un fondo per l’anno 2021 a ristoro dei Comuni per minori introiti da imposta di soggiorno;
  • Proroga al 30 giugno 2021 della esenzione di COSAP-TOSAP per pubblici esercizi e ambulanti;
  • Proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di richiedere con procedura semplificata l’occupazione di suolo pubblico (utile soprattutto per i pubblici esercizi);
  • Previsione di un fondo per copertura indennità di ordine pubblico al personale delle Polizie Locali. 

Si attende comunque la pubblicazione del Decreto per conoscere in dettaglio le disposizioni introdotte a sostegno di imprese ed istituzioni.

Allegati:
INFOGRAFICA ANCI

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CCIAA: canale di comunicazione per le imprese per emergenza sanitaria COVID

Camera di Commercio

La CCIAA Treviso e Belluno rende noto che è attivo un canale di comunicazione con il quale le imprese possono dialogare con la Camera di Commercio su questioni legate a disposizioni introdotte per contrastare il COVID.

Le imprese possono scrivere una mail a coronavirus@tb.camcom.it ed in questo modo saranno raccolte le osservazioni per problematiche legate all'emergenza sanitaria, in particolar modo all'interpretazione dei provvedimenti normativi, così da creare un filo diretto anche con le Prefetture, le Ulss, ecc..

E' inoltre disponibile una sezione dedicata del sito camerale, attraverso la quale è possibile per le imprese essere tempestivamente aggiornate sulla materia (misure organizzative, contatti per urgenze, azioni a sostegno per le imprese, servizi digitali online, approfondimenti e normative).

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Accesso ai servizi online tramite CIE: è disponibile un portale di federazione

Ministero

Con nota prot. 18483 in data 09.3.2021, la Prefettura di Treviso ha trasmesso a tutti i Comuni la circolare n. 7 in data 03.3.2021 del Ministero dell’Interno, contenente indicazioni su “Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali”, che richiama anche la precedente circolare n. 3 del 09.02.2021 (vedi Newsletter n. 4 del 21.02.2021). 

Con la suddetta Circolare il MINISTERO precisa che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa ha realizzato un sistema automatizzato di federazione, disponibile sul portale https://federazione.servizicie.interno.gov.it/, attraverso il quale le PPAA possono integrare l’accesso ai propri servizi online con l’uso della CIE. 

Per approfondimenti si rinvia alla consultazione del portale.

Allegati:
CIRCOLARE

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La Camera dei Deputati pubblica un Documento sulla RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Legislazione

In data 11 marzo 2021 la Camera dei Deputati ha pubblicato un interessante Documento sulla “Riforma del Terzo Settore”, ossia sul complesso di norme che ha ridisciplinato il no profit e l’impresa sociale.

Tra le varie disposizioni di questa Riforma, si segnala l’art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), il quale stabilisce che “Sino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 marzo 2021. …... 

Il termine previsto dall’art. 101 sopra indicato era originariamente fissato al 03 agosto 2019, poi è stato prorogato varie volte e con la legge di conversione del D.L. 125/2020 è stato rinviato al 31 marzo 2021

Fino a quando non adeguano il proprio Statuto, gli Enti non potranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) e quindi non potranno usufruire dei vantaggi, anche fiscali, riconosciuti agli Ets (Enti Terzo Settore).

Si ricorda che tale Registro non è ancora pienamente operativo e che le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso sono contenute nel Decreto n. 106/2020 in data 15.9.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Newsletter n. 23 del 01.11.2020). 

Per un approfondimento si rinvia alla lettura dell’allegato Documento della Camera dei Deputati.

Allegati:
DOCUMENTO

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