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Proroga “stato di emergenza” e decreto “RIAPERTURE”: le novità a partire dal 26 aprile 2021

Legislazione

Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.4.2021, in fase di pubblicazione nella G.U., è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Con Decreto Legge n. 52 in data 22 aprile 2021, pubblicato nella G.U. n. 96 in pari data, noto come DECRETO RIAPERTURE, sono state adottate “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. 

Le principali misure introdotte con questo Decreto Legge, come riportate anche in apposita Circolare emessa dal Ministero dell’Interno in data 24.4.2021 e indirizzata alle Prefetture, sono le seguenti:

Articolo 1 - ZONE:

  • confermato il limite agli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00, come previsto dal DPCM del 02.3.2021.
  • dal 26 aprile 2021 è ripristinata la zona gialla e la relativa disciplina delle restrizioni.
  • i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano collocate in zona bianca, gialla o arancione, possono disporre l’applicazione delle misure previste nelle zone rosse ed eventuali motivate misure più restrittive per determinate province o aree. 

Articolo 2 - SPOSTAMENTI:

  • dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
  • dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (attualmente dalle 5:00 alle 22:00) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.
  • dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona arancione è consentito lo spostamento in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (attualmente dalle 5:00 alle 22:00) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.
  • nella zona rossa non sono consentiti gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata.
  • nella zona arancione e in quella rossa sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione o per i soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19.

Articolo 3 – SCUOLA E UNIVERSITA’:

  • svolgimento delle lezioni in presenza dal 26 aprile 2021 fino alla fine dell’anno scolastico per servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
  • per la scuola secondaria di secondo grado l’attività didattica in presenza deve essere assicurata per almeno il 70% degli studenti e fino ad un massimo del 100% in zona gialla o arancione o per almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% in zona rossa.
  • per l’università, dal 26 aprile 2021 al 31 luglio 2021 le attività didattiche sono svolte prioritariamente in presenza nelle Regioni poste in zona gialla e arancione. 

Articolo 4 - BAR E RISTORANTI:

  • dal 26 aprile 2021 nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e cena. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  • circa la possibilità di esercitare al chiuso il servizio mensa, la Regione Veneto ha emanato al riguardo una nota di chiarimenti precisando che nella relazione illustrativa del Decreto legge si afferma che "Resta fermo quanto previsto dal DPCM in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso" e quindi “Per esercitare legittimamente questa possibilità, ..  gli esercenti dovranno esibire in occasione dell'eventuale controllo il contratto stipulato con l'azienda e l'elenco dei dipendenti che fruiscono della mensa”.
  • a titolo di contributo interpretativo di tale norma, si richiama anche la nota della Regione Marche con la quale viene ritenuto che tale disposizione riguardi qualsiasi tipo di attività di ristorazione, incluse quindi quelle “svolte come attività secondaria, stagionale o temporanea”; inoltre viene ritenuto che l’attività all’aperto possa essere svolta anche “sotto portici, tettoie e coperture, verande, loggiati, balconate, dehors o mediante utilizzo di ombrelloni o similari, almeno aperti sui tre lati; se la veranda o portico utilizzata è circondata da vetrate scorrevoli, queste devono necessariamente essere sempre aperte almeno su tre lati..”.
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutte conviventi.
  • l’asporto rimane consentito fino alle ore 18.00, come già previsto dal DPCM 02.3.2021.
  • dal 01 giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione potranno riaprire anche al chiuso solo a pranzo, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri. 

MUSEI:

  • con il ripristino delle zone gialle, dal 26 aprile 2021 riaprono automaticamente i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura secondo le modalità indicate all’art. 14 del DPCM 02.3.2021: le visite sono disciplinate secondo le modalità indicate nei siti web istituzionali dei singoli istituti; nei fine settimana l’apertura sarà solo su prenotazione online o telefonica (che deve avvenire almeno un giorno prima). 

Articolo 5 - SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO:

  • dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.
  • restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 

Articolo 5 - EVENTI SPORTIVI:

  • dal 1° giugno 2021, in zona gialla ripartono eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.
  • la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. 

Articolo  6 - PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA:

  • dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto (rimane interdetto l'uso degli spogliatoi).
  • dal 15 maggio 2021, in zona gialla, riapriranno piscine solo all’aperto, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
  • dal 1° giugno 2021, in zona gialla, riapriranno le palestre, sempre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 

Articolo 7 - FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI:

  • in zona gialla, dal 15 giugno 2021 è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere e dal 1° luglio 2021 anche dei convegni e dei congressi, sempre nel rispetto di protocolli e linee guida. 

Articolo 8  - CENTRI TERMALI E PARCHI DIVERTIMENTO:

  • dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento. 

Articolo 9 – Certificazioni verdi COVID-19:

  • trattasi delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; i contenuti di tali certificazioni sono riportati nell’Allegato 1 al Decreto Legge. 

Articoli 10 e 11 – PROROGA TERMINI VARI:

  • vengono prorogati al 31 luglio 2021 i termini previsti da 26 disposizioni di legge richiamate nell’Allegato 2 al Decreto Legge e relative in particolare a: disposizioni sanitarie, trattamento dati personali nel contesto emergenziale, semplificazioni in materia di organi collegiali, disposizioni in materia di istruzione, forme di sottoscrizione contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato, smart working, edilizia scolastica.

Con la Circolare il Ministero evidenzia l’esigenza di coinvolgere le POLIZIE LOCALI nella predisposizione dei servizi di vigilanza e controllo. 

Con tre Ordinanze in data 23.4.2021, pubblicate nella G.U. n. 98 del 24.4.2021, il Ministro della Salute ha aggiornato la distribuzione delle Regioni e province autonome nelle zone gialla, arancione e rossa, che alla data del 26 aprile 2021 sarà la seguente:

  • Zona bianca: //;
  • Zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano (dal 26.4.2021);
  • Zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta (dal 26.4.2021 al 10.5.2021);
  • Zona rossa: Sardegna (dal 26.4.2021 al 10.5.2021). 

I contenuti del Decreto Legge sono stati riassunti anche da ANCI, con apposita Infografica, e dal GOVERNO con alcune SLIDES. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei documenti soprarichiamati.

Allegati:
DECRETO LEGGE
NOTA REGIONE VENETO
CIRCOLARE MINISTERO INTERNO
INFOGRAFICA ANCI
SLIDES GOVERNO
ORDINANZE MINISTRO SALUTE
NOTA REGIONE MARCHE

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