Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 14 in data 13.06.2021
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Aggiornamenti in materia di procedura rinnovo concessioni su aree pubbliche
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Centro Studi Amministrativi MT |
L’art. 26-bis del D.L. 41/2021 (come modificato dalla legge di conversione n. 69/2021) ha ulteriormente prorogato la validità delle concessioni di posteggio su area pubblica (si veda in merito la Newsletter n. 13 del 30/05/2021).
Come discusso durante l’incontro autogestito del 25 maggio 2021, il clima di incertezza sulla gestione del procedimento di rinnovo si è ulteriormente complicato.
Le questioni che richiedono opportune valutazioni sono ormai molteplici e riguardano principalmente i TERMINI DEL PROCEDIMENTO; in particolare non è chiaro come si coordina la norma sul procedimento di rinnovo emanata a fine 2020, in base alla quale abbiamo avviato il procedimento in corso, con l’ulteriore proroga introdotta a fine maggio 2021; ad oggi non c’è formale riscontro né a livello nazionale né a livello regionale.
Al riguardo si sono delineate due diverse e alternative soluzioni:
SOLUZIONE A: attendere la scadenza delle concessioni (al momento 29 ottobre 2021). Tale orientamento è supportato dalla poca chiarezza in merito a:
- le verifiche e i termini del procedimento di rinnovo stabiliti dal DM del 25/11/2020 e recepiti dalle regioni, si devono applicare dalla data di scadenza delle concessioni?
- rimane non risolta la questione della disapplicazione della Direttiva servizi;
- si devono ricalcolare i dodici anni dal nuovo termine di scadenza della concessione oppure rimane invariato – come sembrerebbe – quello del 31.12.2032?
SOLUZIONE B: concludere comunque il procedimento nel termine previsto del 30/06/2021 per le ditte che sono in possesso dei requisiti. Tale orientamento è supportato dalle seguenti considerazioni:
- non si rilevano, al momento, incongruenze nel rinnovare la concessione prima della scadenza e comunque fino al 31/12/2032 in applicazione del DM del 25/11/2020 e della DGR 1704/2020, tranne il rischio di un possibile ricorso da parte dell’AGCM;
- le verifiche sono state correttamente concluse e non ci sono motivi ostativi al rinnovo.
Si ritiene opportuno, al momento, tenere in sospeso alcuni rinnovi nei casi di:
- cessioni successive al 31/12/2020, per le quali si pone il dubbio riguardo al soggetto a cui debba essere rilasciato il rinnovo. Prima della proroga era chiaramente indicato il titolare al 31/12/2020 (data di scadenza delle concessioni), ma ora che le concessioni sono prorogate?
- Durc irregolari: in tal caso si applica la sospensione di 120 gg stabilita dalla L.R. 10/2001 ma è dubbia la sostenibilità di una decadenza.
Rimangono inoltre da valutare attentamente:
- comunicazioni da inviare agli affittuari: abbiamo infatti considerato che eventuali questioni di privacy possono confliggere con l’inserimento dell’affittuario nelle comunicazioni al titolare, che possono riguardare ad esempio la mancanza di requisiti soggettivi (nota: si potrebbe però ovviare con una comunicazione ad hoc per l’affittuario nella quale non sia indicato il requisito carente); la Regione invece suggerisce di inviare le comunicazioni di avvio del procedimento anche al soggetto cointeressato;
- mancata acquisizione della comunicazione antimafia inserita in BDNA: prendendo spunto da una domanda fatta dalla collega Chiara del Comune di Asolo, che ringraziamo, abbiamo inviato alla Prefettura di Treviso il seguente quesito, per il quale siamo in attesa di risposta:
“Premesso che relativamente alla COMUNICAZIONE ANTIMAFIA – Dlgs 59/2011:
- L’art. 83 prevede che la documentazione antimafia deve essere acquisita prima di rilasciare i provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, di cui all’art. 67;
- L’ufficio attività produttive deve acquisire la “comunicazione” antimafia (art. 84 comma 2) che consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
- La comunicazione viene acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica – BDNA – (art. 87) e viene rilasciata dal prefetto nel termine di 30 giorni (art. 88);
- La comunicazione è sostituita da autocertificazione nei casi previsti dall’art. 89 come provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti e SCIA;
- La comunicazione richiesta mediante BDNA viene rilasciata dal prefetto nel termine di 30 giorni (art. 88); decorso inutilmente tale termine le amministrazioni possono comunque procedere, però devono acquisire l’autocertificazione art. 89 e qualora emerga una condizione di decadenza, sospensione o divieto, revocano le autorizzazioni e concessioni.
Dato atto che nel corso del procedimento di rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica, come previsto dalla norma nazionale art. 181 4-bis DL 32/2020 e DM 25/11/2020, questo servizio:
- ha avviato d’ufficio il procedimento di rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica a favore della ditta titolare della concessione alla data del 31/12/2020;
- non ha acquisito “autocertificazioni antimafia”;
- ha richiesto mediante BDNA la comunicazione antimafia per il rilascio di licenze/autorizzazioni (solitamente veniva indicato “verifica auto cert”).
Essendo decorsi più di 30 giorni senza il rilascio della comunicazione antimafia da parte della competente Prefettura, dovendo procedere con il rilascio del rinnovo della concessione, SI CHIEDE se prima del rilascio del provvedimento conclusivo, si debba acquisire dalle ditte l’autocertificazione art. 89”;
- marca da bollo: l’Agenzia delle Entrate REGIONALE ha informato la collega Francesca del Comune di Nervesa della Battaglia, che ringraziamo, in merito all’interpello, riferendo che GIURIDICAMENTE non sussiste alcun dubbio circa la necessità della marca da bollo in quanto trattasi di provvedimento. Tuttavia, l’interpello sarà trasmesso alla sede NAZIONALE per verificare che non sussistano POLITICAMENTE delle valutazioni diverse, in considerazione del periodo di emergenza da Covid, che giustifichino un’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo. La risposta dovrebbe pervenire entro 89 gg dalla data di interpello, quindi circa tra 2 mesi e mezzo;
- attesa di eventuali chiarimenti in merito alla nuova proroga della scadenza delle concessioni: come già anticipato nella precedente Newsletter, ci è stato riferito dalla Regione che il Coordinatore della Conferenza delle Regioni ha già inviato al MISE una questione interpretativa sui termini di scadenza delle concessioni e del relativo procedimento di rinnovo, atteso che sul punto le Regioni hanno formulato interpretazioni diverse. Su questo aspetto non ci sono aggiornamenti;
- modulistica: come gruppo di lavoro stiamo cercando di tenere aggiornata (anche solo indicando le questioni dubbie) la modulistica messa a disposizione dei colleghi, quale utile spunto per gli atti da adottare.
Riguardo alla Modulistica, si riepilogano di seguito i documenti fino ad oggi inseriti nell'area riservata di UNICOPERLIMPRESA, https://www.unicoperlimpresa.it, con il percorso area ATTIVITA' PRODUTTIVE, ramo COMMERCIO AREE PUBBLICHE, procedimento 058- Rinnovo concessioni, Modulistica:
AVVIO PROCEDIMENTO
[2020/12] Rinnovo - schema - CAPAP44S
[2020/12] Delibera di giunta - indirizzi per rinnovo CAPAP45S
[2020/12] Avviso pubblico di avvio procedimento collettivo rinnovo - CAPAP47S
[2020/12] Comunicazione individuale avvio procedimento rinnovo - CAPAP46S
REVOCA PER ASSENZE
[2021/03] Comunicazione avvio procedimento decadenza-revoca per assenze -CAPAP51S
[2021/03] Provvedimento decadenza - revoca per assenze - CAPAP52S
SOSPENSIONE E REVOCA PER DURC NON REGOLARE
[2021/03 - agg.2021/04 - agg.2021/06] Com. avvio proc. sospensione durc irregolare - CAPAP49S
[2021/04 - agg.2021/06] Sospensione attività per durc irregolare - CAPAP53S
[2021/04 - agg.2021/06] Provv. revoca aut._decadenza_concessione durc irregolare - CAPAP54S
REVOCA PER MANCANZA DI ALTRI REQUISITI
[2021/03] Comunicazione avvio procedimento decadenza per mancanza requisiti - CAPAP48S
[2021/04] Provv. revoca aut. decadenza_concessione_mancanza requisiti - CAPAP55S
CHIUSURA PROCEDIMENTO
[2021/06] Comunicazione di conclusione procedimento di rinnovo (*) - CAPAP56S
[2021/03 - agg.2021/06] Provvedimento rinnovo concessione fino al 31.12.2032 - CAPAP50S
(*) Come riportato comunque nel modello, indicare all’operatore le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo (se dichiarazione di assolvimento con l’indicazione di numero e data, se invio fotocopia con marca da bollo annullata o altro). Avendo “testato” il modello, onde evitare tante telefonate dai commercialisti, si suggerisce di precisare che è sufficiente l’invio della scansione della marca da bollo. |
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Precisazioni su proroga validità Tesserini per gli hobbisti rilasciati nel 2020
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Regione |
A parziale rettifica di quanto riportato nella Newsletter n. 13 del 30.5.2021, relativamente alla proroga della validità dei TESSERINI PER HOBBISTI (che consentono, a chi li richiede, di partecipare fino ad un massimo di sei volte in un anno solare ad altrettanti mercatini dell’antiquariato e del collezionismo), si precisa che tutti i tesserini rilasciati nel 2020, compresi quindi anche quelli rilasciati nel mese di gennaio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi allo dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 luglio 2021) e quindi fino al 29 ottobre 2021, in attuazione i quanto disposto dall’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, e s.m.i.. |
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L’INPS precisa che per le società la verifica del DURC va fatta anche per ogni singolo socio iscritto ad una gestione previdenziale
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Altro |
In data 31 maggio 2021 il Comune di MAROSTICA (ringraziamo la collega per la condivisione) ha formulato all’INPS di Belluno il seguente quesito in materia di DURC:
- “Il DURC di una società snc va verificato sulla società inserendo la P.I./C.F. o, nel caso non sia iscritta (a volte esce : "non iscritto INPS"), sui singoli soci?
L’INPS di Belluno, con mail in data 31 maggio 2021, ha risposto al quesito suddetto precisando che:
- “.. immagino che per SNC “non iscritta all’INPS” significhi che la stessa non ha una posizione aperta come ditta con dipendenti. In ogni caso, sia in presenza di società con dipendenti o assenza dei medesimi, ai fini del corretto rilascio del DURC va esaminata la posizione di ogni singolo socio iscritto alla gestione previdenziale artigiani, commercianti, gestione separata oltre che la posizione relativa ai contributi versati per i dipendenti.”.
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La Regione precisa che l’autorizzazione e concessione di posteggio vale anche come licenza per la “vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio”
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Regione |
In data 14 aprile 2021 il Comune di PORTOGRUARO (ringraziamo la collega per la condivisione) ha formulato alla Regione un quesito in materia di “strumenti da punta e da taglio in posteggio mercato” chiedendo:
- “…. chiedo se sia necessario fare una scia per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, per ogni posteggio dei vari mercati cui un soggetto partecipa. La norma di riferimento è il R.D. del 18/06/31 n. 773 - art. 37 dove viene richiamato l'art. 163 comma 2 lett. a) D. Lgs 31/03/1998 n. 112 per la competenza ai Comuni. L'interessato (subentro di qualche giorno fa) sembra avere la licenza della Questura di UDINE (stante al residenza in San Vito al Tagliamento). Quindi deve essere presentata la SCIA per ogni mercato in cui esercita? ... In effetti si tratta di una SCIA che mira a verificare il possesso di requisiti personali per cui, in astratto, fatta una volta sola, potrebbe essere sufficiente per esercitare la vendita in forma itinerante e su tutti i posteggi di cui l'operatore dispone. Tuttavia, il SUAP ..… sembra legarla comunque al titolo autorizzativo (di tipo A o B), inteso forse come presupposto, di cui la SCIA diventa titolo accessorio….”.
L’articolo 37 del RD 773/1931 stabilisce che “E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore”. L’art. 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito ai Comuni la competenza al rilascio di tale tipo di licenza.
La REGIONE VENETO, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, con mail in data 03 maggio 2021, ha risposto al quesito suddetto precisando che:
- con riferimento al quesito posto si evidenzia che sulla base delle disposizioni regionali vigenti, in particolare l'articolo 3, comma 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma di posteggio è subordinato al rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione dal Comune nel quale si trova il posteggio; parimenti il subingresso è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentarsi, nei termini prescritti dall'articolo 6 della medesima legge regionale, al comune sede del posteggio. Per effetto della SCIA il subentrante acquisisce altresì il diritto all'esercizio dell'attività per le restanti annualità della concessione cui è subentrato. La contestualità del titolo autorizzatorio e di quello concessorio risulta confermata dalla Tabella A, paragrafo 2, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sulla base del principio della concentrazione dei regimi amministrativi.
- La richiamata normativa regionale stabilisce al contempo che il rilascio dell'autorizzazione/concessione o il subentro ad essa attribuiscono all'operatore il diritto ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante su tutto il territorio regionale.
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CarburantiVarie
Nota ULSS su procedura componenti Ulss per collaudo impianti carburanti e richiesta pareri SPISAL
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ULSS |
Con nota prot. n. 109751 in data 10.6.2021, indirizzata a tutti i Comuni della provincia di Treviso, l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana comunica un aggiornamento della procedura di individuazione dei propri componenti nelle Commissioni Collaudo Impianti Carburante.
Tale aggiornamento decorre dal 10 giugno 2021 e prevede in particolare quanto segue:
- Le richieste di collaudo devono essere inviate alla Direzione SPISAL di Treviso in tempi congrui;
- Al rappresentante dell’ULSS che partecipa al collaudo, il Comune deve rilasciare copia del verbale oppure attestazione dell’avvenuta presenza;
- Il Comune dovrà acquisire l’autorizzazione che l’Ulss rilascia al proprio operatore per partecipare al collaudo;
- Il Comune erogherà l’indennità direttamente all’operatore che partecipa alla Commissione, assoggettando l’indennità a ritenuta d’acconto e ad eventuali contributi previdenziali;
- Il Comune dovrà trasmettere il modello Allegato 5 (unito alla nota in questione), debitamente compilato, al Servizio Personale dell’ULSS per l’inserimento nell’Anagrafe delle Prestazioni.
Con la nota suddetta l’ULSS precisa inoltre che le richieste di pareri autorizzativi di competenza dello SPISAL vanno inviate direttamente tramite PEC all’indirizzo protocollo.aulss2@pecveneto.it .
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della Nota Ulss e relativo allegato. |
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Allegati: NOTA ULSS
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Commercio fissoVendite straordinarie
La Regione precisa che i saldi estivi iniziano il 03 luglio 2021 e terminano il 31 agosto 2021
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Regione |
Con DGR n. 707 del 31.5.2021, pubblicata nel BUR n. 77 in data 11.6.2021, i cui contenuti sono stati anticipati ai Comuni con nota prot. 248744 del 31.5.2021, la REGIONE VENETO ha aggiornato la disciplina delle vendite di fine stagione estiva con il recepimento della decisione assunta dalla Commissione Sviluppo Economico presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 17 maggio 2021, che è sostanzialmente conforme a quanto già previsto dalla normativa regionale.
Pertanto, i saldi inizieranno sabato 03 luglio 2021 (primo sabato di luglio) e termineranno martedì 31 agosto 2021.
Anche per questa estate la Regione ha deciso di consentire le vendite promozionali anche nei trenta giorni precedenti i saldi, ossia dal 03 giugno 2021 al 02 luglio 2021, in deroga quindi al divieto ordinariamente previsto.
Si invitano i Comuni ad assicurare ampia diffusione alle suddette informazioni (sito istituzionale, ecc.). |
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Allegati: DGR NOTA
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Altre categorieVarie
Principali contenuti dell’Ordinanza della Regione Veneto n.83 del 05.6.2021
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Regione |
Con Ordinanza n. 83 del 05 giugno 2021, pubblicata nel BUR n. 75 in pari data, il Presidente della REGIONE VENETO ha adottato alcune misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti per la gestione dell’emergenza da virus COVID-19, anticipando da lunedì 07 giugno 2021, diversamente da quanto previsto dai D.L. n. 52/2021 e 65/2021, la riapertura delle seguenti attività economiche e sociali, nel rispetto delle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 28 maggio 2021:
- parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d'intrattenimento per famiglie);
- piscine e centri natatori in impianti coperti;
- centri benessere e termali;
- feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso;
- attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
- fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
- eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
- sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
- centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- corsi di formazione.
E’ stato inoltre previsto che dal 07 al 21 giugno 2021, in zona bianca, il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, come già disposto, per le Regioni in zona bianca, con Ordinanza del Ministro della Salute in data 21.5.2021, pubblicata in G.U. n. 128 del 31.5.2021.
Per quanto riguarda invece sale da ballo e discoteche, l’Ordinanza conferma quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 52/2021, il quale al comma 1 prevede che “restano sospese … le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”.
Sono però consentite le attività di ristorazione e bar all’interno di questi locali, in quanto equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.
L’Ordinanza prevede infine un rafforzamento delle misure di sanità pubblica e una disciplina della riapertura degli impianti di risalita.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell’Ordinanza Regionale e relativo allegato e degli eventuali chiarimenti che la Regione pubblicherà nel proprio sito. |
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Allegati: ORDINANZA ALLEGATO ORDINANZA
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FormazioneUffici Attività Produttive
Promemoria incontro di formazione su “manifestazioni a carattere temporaneo” in tempo di COVID
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si informano i colleghi che è stato spostato a mercoledì 16 giugno 2021 l’incontro di formazione sul tema delle manifestazioni temporanee, inizialmente programmato per il 10 giugno 2021, rivolto a funzionari degli uffici Attività Produttive, Suap, Polizia Locale, nonché ad Associazioni, Parrocchie e Comitati.
All’incontro, cui si potrà partecipare con modalità webinar oppure in presenza, a scelta dell’iscritto, interverranno come relatori la collega Laura Rizzo e il p.i. Mauro Canal, che faranno il punto sulle iniziative a carattere temporaneo che potranno realizzarsi nel rispetto delle disposizioni nazionali riguardanti il contenimento della diffusione del Covid 19 e delle relative linee guida.
La proposta avrà un taglio pratico con la presentazione anche di un “Piano di emergenza tipo” per le manifestazioni, integrato con le norme anticovid, predisposto dal p.i. Mauro Canal.
Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2021 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questa iniziativa potrà avvenire utilizzando una di queste.
L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione dedicata nel sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi.
Si invitano i colleghi ad informare dell’incontro in questione le Associazioni di volontariato del proprio territorio che ordinariamente organizzano eventi o manifestazioni.
Si allega il folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa. |
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Allegati: FOLDER
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Polizia amministrativaPubblico spettacolo
Alcune riflessioni della rappresentanza di Governo sulla riapertura delle discoteche
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Regione |
In data 08 giugno 2021 nel sito della Conferenza Unificata delle Regioni e Province autonome è stato pubblicato un articolo che riporta alcune considerazioni in merito alla riapertura delle discoteche, espresse del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il quale ritiene necessario quanto segue:
- prevedere la ripartenza delle discoteche cominciando dai locali all'aperto già da luglio 2021;
- individuare dei parametri oggettivi e tener conto delle specificità (ad es. il ballo liscio potrebbe essere trattato in modo diverso dal ballo in discoteca);
- considerare il parametro della “superficie”, come già applicato ad es. per le piscine, in modo da determinare in base alla superficie del locale una percentuale di capienza massima”;
- non usare il criterio del distanziamento in quanto la discoteca è il luogo in cui per definizione è impossibile mantenerlo;
- garantire un monitoraggio rigido per avere una tracciabilità reale di chi frequenta;
- prevedere l’utilizzo del Green pass quale utile strumento per tornare a ballare in sicurezza;
- dovranno esserci controlli seri per garantire che il tutto funzioni.
Occorre ora attendere gli sviluppi della questione, che vedranno probabilmente un successivo confronto tra Ministero della Salute, Regioni e Comitato Tecnico Scientifico. |
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FormazioneUffici Attività Produttive
Convegno su "Gioco d'azzardo: dimensioni del fenomeno e possibili azioni di contrasto”
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Associazione Comuni MT |
Con nota prot. 336 del 08 giugno 2021, l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed il Centro Studi Amministrativi propongono agli Amministratori Comunali ed ai funzionari degli uffici Attività Produttive, Polizia Locale e Servizi alla persona, un interessante convegno per la mattinata di martedì 22 giugno 2021, sul tema “GIOCO D'AZZARDO: DIMENSIONI DEL FENOMENO E POSSIBILI AZIONI DI CONTRASTO”.
All'incontro interverranno come relatori il dr. Marcello Mazzo e la dott.ssa Amelia Fiorin dell’Azienda Ulss 2, l’avv. Gigliola Osti, referente Gruppo lavoro ludopatie del Centro Studi, ed il collega dr. Gianluca Vendrame, referente del Gruppo lavoro attività produttive, i quali affronteranno il tema del gioco d’azzardo con approfondimenti vari e con un aggiornamento su:
- i nuovi servizi che l’Azienda Ulss ha creato per fornire adeguato supporto ai cittadini che sviluppano disturbi patologici da gioco d’azzardo;
- le concrete azioni di contrasto al gioco d’azzardo, che gli enti locali possono mettere in atto;
- le sanzioni applicabili, con illustrazione delle violazioni sanzionabili in riferimento alle vigenti disposizioni.
La partecipazione è gratuita e potrà avvenire in modalità webinar oppure in presenza, presso l’auditorium della Provincia, con iscrizione obbligatoria da effettuarsi nella sezione formazione sul sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi .
Si allega folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa. |
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Allegati: FOLDER INVITO
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Altre categorieVarie
Aggiornamento su LINEE GUIDA per vari settori di attività e suddivisione dell’Italia in zone bianca e gialla
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Centro Studi Amministrativi MT |
Con il Decreto Legge n. 65 in data 18 maggio 2021, noto come DECRETO RIAPERTURE BIS, è stata disposta una graduale ripresa delle attività economiche e sociali, e per varie attività è previsto l’obbligo di rispettare specifiche Linee Guida o Protocolli.
In ordine alle LINEE GUIDA o PROTOCOLLI, si evidenzia quanto segue:
- attività in palestra e piscina: in data 01 giugno 2021 la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport ha aggiornato le LINEE GUIDA adottate il 07 maggio 2021 per lo svolgimento delle attività sportive e motorie sia all’aperto che in luoghi chiusi come palestre o piscine;
- attività educative non formali e informali e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19: il Ministro della Salute con ordinanza in data 21.5.2021, pubblicata nella G.U. n. 128 del 31.5.2021, ha adottato delle specifiche LINEE GUIDA per lo svolgimento in sicurezza di tali attività, che includono anche i centri estivi;
- ambienti di lavoro: il Ministro della Salute con ordinanza in data 21.5.2021, pubblicata nella G.U. n. 128 del 31.5.2021, ha approvato il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che deve essere rispettato da tutte le attività produttive industriali e commerciali;
- manifestazioni fieristiche: con ordinanza del Ministro della Salute in data 28.5.2021, pubblicata nella G.U. n. 135 del 08.6.2021, è stato approvato il Protocollo AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane), che regolamenta questo tipo di manifestazioni ed eventi;
- varie attività economiche e sociali: con Ordinanza del Ministro della Salute in data 29.5.2021, pubblicata nella G.U. n. 136 del 09.6.2021, sono state approvate le LINEE GUIDA adottare dalla Conferenza delle Regioni in data 28.5.2021.
Per quanto riguarda la distribuzione delle Regioni e province autonome nelle zone bianca, gialla, arancione e rossa, con Ordinanze adottate in data 04 e 10 giugno 2021, il Ministro della Salute ha aggiornato la situazione e, di conseguenza, dal 14 giugno 2021 lo scenario sarà il seguente:
- Zona bianca: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Provincia autonoma di Trento, Sardegna Umbria, Veneto;
- Zona gialla: Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Provincia autonoma di Bolzano, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta;
- Zona arancione: //;
- Zona rossa: //.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei documenti soprarichiamati. |
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Allegati: LINEE GUIDA ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI PROTOCOLLO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE LINEE GUIDA ATTIVITA' RICREATIVE LINEE GUIDA ATTIVITA' SPORTIVE PROTOCOLLO AMBIENTI LAVORO ORDINANZA 04.6.2021 ORDINANZA 10.6.2021
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Decreto “SEMPLIFICAZIONI”: le principali novità
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Legislazione |
Con Decreto Legge n. 77 in data 31 maggio 2021, pubblicato nella G.U. n. 129 in pari data, noto come DECRETO SEMPLIFICAZIONI, sono state approvate norme relative a “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Le principali novità di interesse per i Comuni contenute nel suddetto Decreto sono state evidenziate dall’ANCI con una interessante NOTA DI LETTURA pubblicata il 04.6.2021, delle quali si riportano di seguito alcuni cenni:
- Transizione digitale (artt. 38-41): vengono introdotte misure semplificative in materia di “notifica digitale”; viene di fatto reso obbligatorio il possesso di un “domicilio digitale”; viene introdotta una esenzione da imposta di bollo per tutti i certificati rilasciati nel 2021 al cittadino direttamente dal Ministero dell’Interno; la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) conterrà i dati di tutte le banche dati di interesse nazionale e diventerà il punto di accesso istituzionale a tutti i dati pubblici;
- Contratti pubblici (artt. 47-56): tempi di stipula, appalti informatici, pubblicità, proroga di varie norme di semplificazione già introdotte con precedenti decreti;
- Legge 241/1990 (artt. 61-63):
- Potere sostitutivo: il Responsabile del potere sostitutivo, individuato dall’organo di governo dell’Amministrazione, può essere un soggetto o anche un’unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia;
- Silenzio assenso: l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare in via telematica, un’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000;
- Autotutela: È possibile l’annullamento d’ufficio in autotutela fino a 12 mesi (non più 18) dall’efficacia del provvedimento;
- Codice Terzo Settore (art. 66): viene prorogato al 31 maggio 2022 il termine entro il quale Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, devono adeguare i propri Statuti alle disposizioni del Codice (d.to lgs 117 del 03.7.2017).
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del D.L. e della NOTA ANCI soprarichiamati. |
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Allegati: DECRETO LEGGE NOTA ANCI
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Turismo e strutture ricettiveVarie
La Regione informa i Comuni sulle novità in materia di classificazione di strutture ricettive
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Regione |
Come riportato nella Newsletter n. 13 del 30.5.2021, con Legge Regionale n. 15 del 25 maggio 2021, pubblicata nel BUR n. 70 in pari data, la Regione Veneto ha modificato alcuni articoli della L.R. N. 11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, relativi alla durata della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, al fine di alleggerire adempimenti e scadenze e rendere più flessibile l’orizzonte programmatorio degli operatori.
Con nota prot. 0250737 del 01.6.2021, la REGIONE precisa che:
- a partire dal 26 maggio 2021 la durata delle future classificazioni di strutture ricettive sarà pari a sette anni;
- sono aumentate di due anni le classificazioni quinquennali in scadenza nel 2020 e 2021 e quelle rilasciate, modificate o rinnovate nel 2020 e 2021;
- verranno informate le strutture ricettive sulle nuove scadenze delle classificazioni.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della legge regionale e della nota informativa. |
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Allegati: LEGGE REGIONALE NOTA
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