Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 16 in data 11.07.2021

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Carburanti

Varie

La REGIONE VENETO “sopprime” le Commissioni Comunali collaudo impianti distribuzione carburanti e semplifica la relativa procedura

Regione

Con gli articoli 12, 13 e 14 della LEGGE REGIONALE N. 17 del 25 giugno 2021, pubblicata nel BUR n. 84 in pari data, la REGIONE VENETO ha semplificato le procedure di collaudo degli impianti distribuzione carburanti approvando le seguenti modifiche alla L.R. 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti":

  • Il collaudo dei nuovi impianti, di quelli trasferiti, ristrutturati o potenziati, non verrà più effettuato dalla Commissione Comunale ma viene ora sostituito da un “certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato” che il titolare dell’autorizzazione dovrà trasmettere al SUAP;
  • gli Enti competenti potranno svolgere controlli in qualsiasi momento;
  • il collaudo quindicennale viene sostituito da una “perizia giurata di un professionista abilitato”, con la quale viene attestata l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale; se non viene presentata la perizia, l’autorizzazione verrà revocata.

Con nota prot. 298971 in data 02.7.2021, la Regione ha precisato che le suddette disposizioni si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione pendenti al 26 giugno 2021, data di entrata in vigore della legge 17/2021.

Allegati:
LEGGE REGIONALE
NOTA REGIONE

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Per il TAR VENETO il Comune deve revocare l’autorizzazione dopo 24 mesi di sospensione dell’esercizio di un impianto stradale distribuzione carburanti

TAR

Con sentenza n. 233  in data 10.02.2021, pubblicata il 17.02.2021, il TAR VENETO ha esaminato il seguente caso:

  • Il Comune di ESTE emette nel 2015 vari provvedimenti con i quali – ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 23/2003 - revoca l’autorizzazione per un impianto distribuzione carburanti a seguito di sospensione attività per oltre 24 mesi;
  • La società titolare dell’autorizzazione ricorre al TAR per ottenere l’annullamento dei provvedimenti comunali per varie ragioni ed in particolare per violazione dell’affidamento ingenerato per non aver dato risposta alla richiesta di proroga e perché il Comune avrebbe dovuto comunicare apposita diffida alla riattivazione dell’impianto.

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando quindi i provvedimenti del Comune, per varie ragioni ed in particolare perché:

  • L’art. 17 della L.R. 23/2003 prevede che i Comuni possono autorizzare la sospensione dell’esercizio di impianti stradali carburanti per massimo 12 mesi, prorogabili a 24; se per la sospensione non è stata chiesta l’autorizzazione, il Comune deve diffidare il titolare dell’impianto a riattivarlo;
  • Esaurito il tempo massimo di sospensione di 24 mesi, si configura l’ipotesi di “revoca oggettiva e vincolata” ed il Comune deve quindi adottare il provvedimento di revoca;
  • La violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento non inficia la legittimità del provvedimento vincolato di revoca;
  • La mancata previa diffida del Comune non determina l’illegittimità del provvedimento in quanto la ricorrente si era sostanzialmente autoimposta la pronta riapertura dell’attività;
  • Anche se venisse dimostrata la lesione dell’affidamento della ricorrente conseguente ad un comportamento scorretto della P.A., questa non può condurre ad un annullamento dei provvedimenti impugnati. 

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Commercio aree pubbliche

Varie

La REGIONE VENETO elimina l’obbligo del riconoscimento regionale per modifiche o variazioni di mercati già esistenti

Regione

Con l’articolo 11 della LEGGE REGIONALE N. 17 del 25 giugno 2021, pubblicata nel BUR n. 84 in pari data, la REGIONE VENETO ha semplificato le procedure di riconoscimento dei mercati approvando le seguenti modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”:

  • Viene soppresso l’obbligo di sottoporre a riconoscimento della Regione le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti;
  • Rimane quindi l’obbligo del riconoscimento da parte della Regione solamente per i “mercati di nuova istituzione”.

Con nota prot. 298971 in data 02.7.2021, la Regione ha precisato che non darà corso ai procedimenti di riconoscimento di modifiche a variazioni a mercati che risultino ancora pendenti.

Con la nota suddetta viene anche ricordato che ogni anno entro il 15 ottobre i Comuni devono comunicare alla Regione le eventuali modifiche apportate ai mercati.

Allegati:
LEGGE REGIONALE
NOTA REGIONE

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Commercio fisso

Varie

Con L.R. 17/2021 la REGIONE VENETO interviene anche in materia di commercio fisso

Regione

Con l’articolo 6 della LEGGE REGIONALE N. 17 del 25 giugno 2021, pubblicata nel BUR n. 84 in pari data, la REGIONE VENETO ha modificato una disposizione sui luoghi storici del commercio e precisamente l’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" prevedendo quanto segue:

  • Riduzione da 10 a 3 del numero di anni per i quali i luoghi storici del commercio che hanno ricevuto contributi in conto capitale dalla Regione devono mantenere i requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale.

Con l’art. 15 della LEGGE REGIONALE suddetta viene anche previsto il sostegno della Regione al sistema commerciale ed in particolare ai “distretti del commercio”, grazie all’inserimento di tale fattispecie tra quelle per le quali la Giunta Regionale interviene ai sensi dell’art. 34 della L.R. 11/2001.

Allegati:
LEGGE REGIONALE

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Igiene

Igiene veterinaria

Il Ministero della Salute fornisce indicazioni operative per le “macellazioni rituali” durante la Festa del Sacrificio 2021

Ministero

Con nota prot. 280643 del 22.6.2021 la REGIONE VENETO ha trasmesso ai Comuni la Circolare del MINISTERO DELLA SALUTE n. 14748 del 16.6.2021, contenente “indicazioni operative riguardanti le misure da mettere in atto durante la Festa del Sacrificio. Macellazioni rituali”. 

La Circolare ministeriale richiama il Regolamento CE n.1099/2009 e precisa che le “macellazioni rituali” vanno effettuate esclusivamente negli impianti di macellazione autorizzati ed invita i servizi veterinari locali a verificare il rispetto delle procedure previste soprattutto in occasione della “Festa del sacrificio” (festa islamica durante la quale viene per tradizione sacrificato un caprino, un bovino, un ovino o un camelide), che quest’anno si terrà tra il 19 ed il 23 luglio 2021. 

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata Circolare Ministeriale.

Allegati:
NOTA REGIONE E CIRCOLARE MINISTERO

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Turismo e strutture ricettive

Varie

Il Ministero dell’Interno ricorda la proroga al termine per adeguamenti alla prevenzione incendi per strutture ricettive all’aperto

Ministero

Con circolare n. 9858 in data 22.6.2021, il MINISTERO DELL'INTERNO ricorda che con l’art. 11 duodecies della legge n. 87 del 17.6.2021 è stato prorogato al 07 ottobre 2021 il termine entro il quale le strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, devono adeguarsi a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lettera a, e comma 2, lettera a, del Decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2014, con il quale era stata approvata la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio..” di questa tipologia di strutture.
 
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura del testo coordinato del Decreto Ministeriale 28.02.2014 pubblicato dal Dipartimento dei  Vigili del Fuoco a giugno 2021.

Allegati:
CIRCOLARE
DECRETO MINISTERIALE

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Altre categorie

Varie

La Conferenza Unificata esprime parere favorevole alle LINEE GUIDA per l’Indice dei Domicili Digitali

Conferenza Unificata

Come riportato in data 28.6.2021 nel sito della Conferenza Unificata delle Regioni e Province autonome, con parere n. 21/61/CU03/C14 del 20.5.2021 la Conferenza Unificata si è espressa favorevolmente in merito allo “schema di linee guida relative all’indice dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro imprese (Inad)”, ed ha formulato anche alcune raccomandazioni:

  • chiarire i benefici del nuovo domicilio digitale in termini di riduzione di costi, risparmi di tempo, riduzione dell’impatto ambientale, celerità e certezza dei processi amministrativi,
  • tutelare il bilinguismo ed il multilinguismo;
  • prevedere la possibilità di attivare un presidio fisico presso una PA territoriale, che supporti i cittadini e le imprese nelle fasi di registrazione e di gestione del domicilio digitale. 

Per un approfondimento si rinvia alla lettura dello schema di  LINEE GUIDA e del parere sopracitato.

Allegati:
PARERE

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La posizione delle Regioni in materia di semplificazione delle procedure amministrative per avvio attività di impresa

Conferenza Unificata

Come riportato nel sito della Conferenza Unificata delle Regioni e Province autonome, in data 17.6.2021 si è tenuta una audizione di rappresentanti della Conferenza presso la “Commissione parlamentare per la semplificazione”, nell’ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa.

Durante l’audizione è stato depositato anche il Documento n. 21/76/CR6/C1-C11 del 03.6.2021 con il quale le Regioni evidenziano la necessità di un’accelerazione e di un impegno di tutte le istituzioni su almeno i seguenti 8 fronti:

  1. Interoperabilità tra i sistemi informativi delle amministrazioni coinvolte, in particolare, tra SUAP ed enti terzi.
  2. Semplificazione e standardizzazione dei regimi amministrativi e della modulistica.
  3. Riduzione del numero di enti pubblici coinvolti nel medesimo procedimento tramite una riorganizzazione delle competenze.
  4. Integrare SUAP e SUE (sportello unico per l’edilizia) in un unico sportello.
  5. Rendere più efficace la gestione delle procedure complesse potenziando la collaborazione tra i soggetti pubblici territoriali.
  6. Migliorare gli aspetti di supporto alle imprese, sia dal punto di vista consulenziale che attraverso una base dati informativa comprensiva di tutte le tipologie di attività.
  7. Dare attuazione al Fascicolo informatico d’impresa e accesso gratuito alle banche dati,prevedendo in particolare una interoperabilità tra gli applicativi in uso dalle Camere di Commercio per la gestione della Comunicazione Unica e le piattaforme regionali SUAP esistenti.
  8. Molti dei contenuti dell’Agenda della semplificazione sono stati ripresi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sono in linea con quanto previsto dal recente Regolamento UE 2018/1724 sul Single digital gateway.

Per un approfondimento si rinvia alla lettura del Documento della Conferenza Regioni e Province autonome.

Allegati:
DOCUMENTO REGIONI

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