Come riportato nella Newsletter n. 17 del 25 luglio, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine dello stato di emergenza (Decreto Legge 105/2021) ed è stato introdotto nel Decreto Sostegni-bis l’art 56-bis relativo ai termini di conclusione dei procedimenti di rinnovo di cui al D.M. 25 novembre 2020 (Legge 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021).
Relativamente alla proroga delle concessioni la Regione Veneto, con prot. n. 336283 del 27.07.2021, ha trasmesso a tutti i Comuni del Veneto, ad Anci e alle Associazioni di categoria, la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 219986 del 22.07.2021 in cui viene evidenziato che l’art. 26-bis del D.L. 41/2021 (dove si prevede che le concessioni conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza) è applicabile a tutte le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma stessa e non pare applicabile, invece, alle concessioni con scadenza entro il 31.12.2020.
L’uso di termini dubitativi anche da parte del Ministero fa intendere come la questione sia stata oggetto di controversie e fraintendimenti che avevano portato a considerare tutte le concessioni prorogate fino al novantesimo giorno dalla cessazione dello stato di emergenza.
Conseguentemente a tale orientamento, viste le numerose incertezze, alcuni Comuni hanno concluso i rinnovi ed altri hanno ritenuto di attendere quella che sembrava l’ennesima proroga della scadenza.
Sul rinnovo interviene quindi l’art. 56-bis introdotto dalla conversione del Decreto Sostegni bis, che proroga il termine di conclusione del procedimenti di rinnovo delle concessioni in scadenza al 31.12.2020 al 31.03.2022, come ci comunica la nostra Regione con la nota di cui sopra.
Ci sembra interessante a tal proposito la nota della Regione Toscana che esplicita in modo puntuale “in conclusione, i Comuni, nell’esercizio delle proprie competenze, potranno utilizzare il termine ulteriore loro concesso per la conclusione dei procedimenti oppure concludere anche prima i procedimenti stessi, già avviati, rinnovando le concessioni scadute fino al 31 dicembre 2032, secondo quanto indicato al punto 6 delle linee guida ministeriali del 25 novembre 2020”.
Infine l’Agenzia delle Entrate, in risposta al Comune di Nervesa della Battaglia - che ha gentilmente condiviso l’interpello n. 956-1982/2021 - e alla Regione Veneto, conferma che i provvedimenti di rinnovo sono soggetti all’imposta di bollo.
Per maggiori dettagli si allegano note Regione Veneto e MISE, nota Regione Toscana ed Interpello Agenzia Entrate. |