Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 19 in data 22.08.2021
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La REGIONE VENETO fornisce alcuni chiarimenti sulle norme che hanno soppresso le Commissioni Comunali collaudo impianti distribuzione carburanti
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Regione |
Come riportato nella Newsletter n. 16 in data 11.7.2021, con gli articoli 12, 13 e 14 della LEGGE REGIONALE N. 17 del 25 giugno 2021, pubblicata nel BUR n. 84 in pari data, la REGIONE VENETO ha semplificato le procedure di collaudo degli impianti distribuzione carburanti approvando le seguenti modifiche alla L.R. 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti":
- Il collaudo dei nuovi impianti, di quelli trasferiti, ristrutturati o potenziati, non verrà più effettuato dalla Commissione Comunale ma viene ora sostituito da un “certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato” che il titolare dell’autorizzazione dovrà trasmettere al SUAP;
- gli Enti competenti potranno svolgere controlli in qualsiasi momento;
- il collaudo quindicennale viene sostituito da una “perizia giurata di un professionista abilitato”, con la quale viene attestata l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale; se non viene presentata la perizia, l’autorizzazione verrà revocata.
In data 21 luglio 2021 il Comune di PAESE (ringraziamo la collega per la condivisione) ha inviato alla Regione una richiesta di vari chiarimenti sulle modifiche sopracitate e la REGIONE, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, ha risposto con nota in data 02 agosto 2021 precisando quanto segue:
- al settore della distribuzione carburanti si applica la disciplina statale del SUAP di cui al DPR 160/2010;
- la trasmissione del certificato di collaudo tramite SUAP consente l’esercizio immediato dell’attività;
- non è più richiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio degli impianti di distribuzione di carburanti;
- il parere preventivo dell’ULSS può essere acquisito dal Comune in sede di conferenza di servizi, anche se con legge 134 del 2012 tale parere è stato sostituito dall’asseverazione di tecnico abilitato;
- non è previsto l’inoltro automatico delle pratiche all’ULSS; valuterà quindi il Comune se fare tale invio, quando lo reputerà necessario;
- il modello di certificato di collaudo da considerare è quello del collaudo di impianti produttivi in genere;
- la Regione sta predisponendo un modello aggiornato di perizia giurata, prevista per le verifiche quindicennali.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della nota regionale allegata. |
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Allegati: NOTA REGIONE
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Commercio aree pubblicheVarie
Il TAR Puglia respinge il ricorso dell’AGCM contro una delibera comunale in materia di proroga concessioni demaniali
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TAR |
Con sentenza n. 981 in data 09 giugno 2021, pubblicata il 29.6.2021, il TAR PUGLIA ha esaminato il seguente caso:
- ll Comune di MANDURIA adotta il 19.11.2020 una delibera di giunta con la quale viene approvato un “Atto di indirizzo per l'applicazione dell'estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti”;
- l’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO impugna innanzi al TAR la delibera suddetta ritenendo che la stessa integrasse la violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE ed evidenziando l’esigenza di previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica al fine di assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento anche in ambito transfrontaliero, significando in particolare che la normativa nazionale di proroga delle concessioni di cui trattasi risulterebbe in contrasto con la direttiva 2006/123/CE, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte di tutti gli organi dello Stato, sia giurisdizionali che amministrativi.
Il TAR ha respinto il ricorso, condannando l’AGCM al pagamento delle spese processuali, per varie ragioni ed in particolare perché:
- l’atto con cui l’amministrazione comunale ha recepito la proroga disposta direttamente dalla legge in via automatica non ha natura di provvedimento, in quanto privo di contenuto volontaristico o negoziale, trattandosi di mero atto ricognitivo o di presa d’atto della proroga disposta in via automatica direttamente dalla legge;
- la statuizione della Corte di Giustizia, secondo cui la primazia del diritto unionale deve essere assicurata dalla Stato membro in tutte le sue articolazioni, ovvero sia giurisdizionali che amministrative, non può che logicamente essere intesa come riferita all’ipotesi in cui entrambe le norme – quella nazionale e quella unionale – risultino immediatamente applicabili ed efficaci, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame;
- la direttiva servizi non risulta immediatamente applicabile, in quanto non possiede i requisiti oggettivi dell’ auto-esecutività e non è pertanto immediatamente applicabile, in assenza di una normativa nazionale di attuazione;
- le direttive richiedono di regola il recepimento nell’ordinamento interno a mezzo di apposita legge nazionale (art. 249 del Trattato), in quanto obbligano lo Stato al conseguimento di un determinato risultato, lasciando tuttavia allo Stato medesimo di determinare autonomamente e liberamente gli strumenti e le norme necessari per il raggiungimento del fine, prevedendo all’uopo un congruo termine per l’adeguamento;
- risulta illogico rimettere alla soggettiva e personale valutazione del Dirigente la qualificazione della direttiva come autoesecutiva o meno, in quanto in tal modo si consentirebbe all’amministrazione di violare la norma di legge nazionale, salvo che nell’ipotesi in cui la natura self executing della direttiva risulti dichiarata con provvedimento giurisdizionale efficace erga omnes.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della sentenza, allegata alla presente. |
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Allegati: SENTENZA
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Altre categorieVarie
Interventi legislativi per contrastare il COVID-19 e conseguenti atti esecutivi: trentesimo aggiornamento
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi per contrastare il COVID-19, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 335 già indicati nelle precedenti Newsletter:
- 02 luglio 2021: l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 158 del 03.7.2021, che sospende fino al 31 luglio 2021 anche nelle zone bianche l’apertura di istituti e luoghi di cultura nella prima domenica del mese;
- 23 luglio 2021: il Decreto Legge n. 105, pubblicato nella G.U. n. 175 in pari data, con il quale sono adottate misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (proroga al 31.12.2021 del termine stato di emergenza, impiego certificazioni verdi, ecc.);
- 23 luglio 2021: la legge n. 106, di conversione del DL 73/2021, il cui testo coordinato è stato ripubblicato nella G.U. n. 186 del 05.8.2021, con cui sono state adottate misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali; ANCI ha successivamente pubblicato una Nota informativa;
- 26 luglio 2021: un Dossier di Camera e Senato contenente interessanti Schede di lettura sui contenuti del DL 105 del 23.7.2021;
- 28 luglio 2021: la Circolare n. 1278 del Ministero dell’Interno, contenente indicazioni su misure di contrasto al Covid-19 nell’ambito di celebrazioni religiose pubbliche o di processioni religiose;
- 29 luglio 2021: l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 181 del 30.7.2021, che proroga al 30 agosto 2021 le ordinanze del 22 giugno e del 02 luglio 2021;
- 02 agosto 2021: la Nota ANCI contenente indicazioni sulle misure per l’esercizio in sicurezza delle attività economiche introdotte dal DL 105/2021;
- 03 agosto 2021: la pubblicazione di Camera e Senato contenente informazioni sulle “misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) nell'ambito dello sport”;
- 05 agosto 2021: la circolare prot. 4073 del Ministero dell’Interno con la quale vengono fornite indicazioni sull’applicazione delle norme del DL 105/2021 in materia di certificazioni verdi ed accesso a mense di servizio, attività di bar-ristorazione e circoli ricreativi;
- 10 agosto 2021: la Circolare n. 15350/117/2/1 del Ministero dell’Interno, con la quale vengono fornite indicazioni in materia di verifica delle Certificazioni verdi Covid-19;
- 13 agosto 2021: la Nota prot. 362304 della Regione Veneto, contenente informazioni sul progetto “Mafie e coronavirus: strumenti di prevenzione e contrasto.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nell’area riservata del sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli. |
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Allegati: ELENCO PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI DA 336 A 346
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Green pass: indicazioni sulle modalità di effettuazione delle verifiche
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Legislazione |
Come già riportato nella Newsletter n. 17 del 27.7.2021, il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, denominato DECRETO SOSTEGNI BIS, ha introdotto l’art. 9bis al DL 52/2021, con il quale si prevede l’obbligo della certificazione verde, cosiddetto GREEN PASS, a decorrere da VENERDI’ 06 AGOSTO 2021 per accedere, salvo specifiche eccezioni, ai seguenti servizi ed attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter; concorsi pubblici.
Con Circolare prot. 4073 in data 05.8.2021 del Ministero dell’Interno, sono state fornite indicazioni sull’applicazione delle norme del DL 105/2021 in materia di certificazioni verdi ed accesso a mense di servizio, attività di bar-ristorazione e circoli ricreativi.
Con Circolare n. 15350/117/2/1 in data 10.8.2021 del Ministero dell’Interno, sono state fornite indicazioni in materia di verifica delle Certificazioni verdi Covid-19, ed è stato in particolare precisato che i soggetti deputati alle verifiche (es. società sportive, i titolari di pubblici esercizi, ecc.) possono avvalersi di delegati, ai quali l’incarico dovrà essere conferito con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
Si ritiene utile proporre uno “schema di modello di incarico per le verifiche della certificazione verde” relativo alle Pro Loco e adattabile anche ad altri casi. |
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Allegati: CIRCOLARE 05.8.2021 CIRCOLARE 10.8.2021 FAC-SIMILE DELEGA
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La REGIONE promuove un ciclo di seminari su “Mafie e coronavirus. Strumenti di prevenzione e contrasto”
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Regione |
Con nota prot. 362304 del 13.8.2021 l’Assessore Corazzari della REGIONE VENETO informa i Sindaci sul Progetto “Mafie e coronavirus. Strumenti di prevenzione e contrasto”, consistente in una serie di seminari formativi rivolti anche a personale degli Enti Locali e delle Polizie Locali, che si svolgeranno tra settembre e dicembre 2021.
Con la nota suddetta vengono invitati i Sindaci a sensibilizzare la partecipazione ai seminari in questione del personale delle Polizie Locali e degli uffici attività produttive, anche perché tra i numerosi temi che saranno affrontati sono inclusi il gioco d’azzardo, la sicurezza urbana, la prevenzione ed il controllo del territorio.
Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura della nota regionale. |
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Allegati: NOTA
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NOTA Anci sulle principali novità del Decreto 73/2021, SOSTEGNI-BIS, convertito con legge 106/2021.
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ANCI |
Come riportato nella Newsletter n. 17 del 27.7.2021, con legge n. 106 del 23 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 176 del 24.7.2021, è stato convertito – con modificazioni - il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, noto come Decreto Sostegni-bis, con il quale erano state approvate varie “misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali di aiuto”.
In data 27 luglio 2021 l’ANCI ha pubblicato una Nota informativa sintetica sulle principali novità di interesse dei Comuni contenute nel D.L. 73/2021 convertito con legge 106/2021 e relative a:
- Contratti pubblici
- IMU e TARI
- Sostegno settore turistico, economico e commerciale,
- Trasporto pubblico locale
- Misure di sostegno alle famiglie
- Contributi ai Comuni per mancato incasso imposta di soggiorno
- Utilizzo nel 2021 dei ristori concessi per il 2020
- Misure per la scuola con contributi a scuole d’infanzia e a scuole primarie e secondarie paritarie
- Fondo per centri estivi e per politiche giovanili
- Fondo per l’edilizia scolastica.
A quanto evidenziato da ANCI si ricordano anche le seguenti novità contenute nel DL sopracitato:
- proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche;
- proroga termine conclusione procedimento di RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE;
- esenzione dalla Canone unico per le giostre fino al 31.12.2021.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del testo del Decreto Legge, coordinato con la legge di conversione, ripubblicato nella G.U. n.186 del 05.8.2021, nonché alla Nota informativa ANCI. |
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Allegati: DL COORDINATO CON LEGGE NOTA ANCI
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NOTE Anci sulle principali novità del D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021, e del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021
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ANCI |
In data 03 agosto 2021 l’ANCI ha pubblicato una Nota informativa sintetica sulle principali novità di interesse dei Comuni contenute nel D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021, noto come Decreto Semplificazioni e Governance, e relative in particolare a:
- PNRR: coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR;
- Piattaforma notifiche digitali;
- Modifiche al CAD: obbligo del domicilio digitale, comunicazioni digitali e sistema delle deleghe, modifiche in materia di referendum e proposte di legge, ecc;
- Contratti pubblici;
- Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
In data 12 agosto 2021 l’ANCI ha pubblicato una Nota informativa sintetica sulle principali novità di interesse dei Comuni contenute nel D.L. 80/2021 convertito con legge 113/2021, noto come Decreto Rafforzamento PA e Giustizia, e relative in particolare a:
- Disposizioni varie in materia di personale;
- Piano integrato di attività e organizzazione, la cui concreta definizione dei contenuti sarà possibile per gli Enti solo dopo l’adozione di specifica Intesa in Conferenza Unificata (entro il 10 ottobre p.v.) che dovrà individuare gli adempimenti ed i Piani da abrogare con DPR in quanto assorbiti da tale nuovo Piano.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del testo dei Decreti Legge, coordinati con la legge di conversione, nonché alle Note informative ANCI. |
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Allegati: D.L. 77 D.L. 80 NOTA ANCI SU D.L. 77 NOTA ANCI SU D.L. 80
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Polizia amministrativaVarie
Il CONSIGLIO DI STATO ritiene legittima l’ordinanza con la quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 9, l. 26 ottobre 1995, n. 447, limita l’orario di esercizio di un bar per disturbo della quiete pubblica.
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Consiglio di Stato |
Con Atto n. 1245 in data 14 aprile 2021, pubblicato il 19 luglio 2021, il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere, su richiesta del Ministero dell’Interno, relativamente al ricorso presentato al Presidente della Repubblica da una ditta che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza sindacale del Comune di Salgareda in data 06.3.2019, con la quale era stata disposta una limitazione orari di apertura di un bar per evitare “disturbo alla quiete pubblica”.
La ricorrente contesta l’ordinanza sindacale in quanto ritenuta illegittima perché l’area dove è collocato il bar non è un’area della città interessata da afflusso particolarmente rilevante di persone, né un’area comunque interessata da fenomeni di aggregazione notturna, né il Comune ha comunque concretamente motivato il provvedimento con riferimento all'esistenza di una di dette circostanze, essendosi limitato, genericamente, a motivare la limitazione di orario per un asserito disturbo della quiete pubblica; inoltre la limitazione d'orario è stata disposta sine die; infine non è stata garantita alcuna partecipazione procedimentale. Inoltre le verifiche sarebbero erronee perché sono state fatte solo a finestre chiuse e quindi non è stato verificato se il rumore ambientale fosse comunque trascurabile (a finestre aperte) perché rientrante nella soglia prevista dalla norma.
Per il CDS il ricorso è infondato e va respinto per varie ragioni ed in particolare perché:
- il Comune ha esercitato il potere conferito dall’art. 9 della 1. n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), il quale prevede che “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, […], con provvedimento motivato, [possa]ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. […].”;
- il potere di cui all’art. 9 della L. n. 447/1995 è qualificabile come ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico;
- la quiete costituisce un bene collettivo ed è una condizione necessaria affinché sia garantita la salute;
- i provvedimenti contingibili non si possono considerare automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia, ma possono essere reputati legittimi quando, come nel caso di specie, siano razionalmente collegati alla concreta situazione di pericolo accertata rapportata alla situazione di fatto;
- per gli spazi esterni la difficoltà di impiegare strumenti tecnici di riduzione delle emissioni può richiedere l’adozione di provvedimenti più radicali come quello dell’anticipazione dell’orario di chiusura;
- è rispettato il principio di proporzionalità in quanto il dovere di vigilanza dell’esercente attività di somministrazione riguarda sia gli spazi interni che quelli esterni, gli episodi di disturbo si erano verificati ripetutamente, idonee misure di prevenzione non erano state adottate, l’esito del sopralluogo Arpav aveva accertato il superamento del livello ammesso di emissioni sonore;
- il livello di emissione deve essere verificato sia a finestre chiuse sia a finestre aperte, ma il superamento di uno solo di questi due limiti non rende necessaria la verifica dell’altro, come accaduto nel caso in questione;
- spetta all’esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande un dovere di vigilare sul comportamento di clienti ed avventori al fine di assicurare il rispetto delle norme di igiene e decoro e quelle relative al rispetto delle emissioni acustiche.
Per approfondimenti, si rinvia alla lettura dell'allegato parere. |
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Allegati: PARERE
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Altre categorieFarmacie e parafarmacie
Per il TAR LAZIO l'utilizzo della denominazione PARAFARMACIA e di una croce di colore diverso dal verde non è vietata dalle fonti normative e non genera alcuna confusione con le FARMACIE
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TAR |
Con sentenza n. 8297 in data 22.6.2021, pubblicata il 12.7.2021, il TAR LAZIO ha esaminato il seguente caso:
- la titolare di una farmacia chiede nel 2010 al Comune di Roma l’autorizzazione ad installare una insegna a bandiera con il simbolo della croce a colore blu contenente la scritta "parafarmacia”;
- il Comune di ROMA rigetta con determinazione del 26.5.2010 la richiesta in quanto in contrasto con la normativa regionale che prevede l'uso del simbolo della croce riservato solo alle farmacie;
- la titolare ricorre al TAR per ottenere l’annullamento della determinazione per vari motivi ed in particolare per violazione dell’art. 5 d. lgs. n. 153/09 e per eccesso di potere per carenza di motivazione in quanto per le attività diverse dalle farmacie sarebbe preclusa la sola collocazione di un’insegna con colore verde mentre nel caso in questione l’insegna prevedeva una croce di colore blu, estranea quindi all’ambito applicativo del divieto.
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando la determina e condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio, per le seguenti ragioni:
- l'utilizzo della denominazione "parafarmacia" e di una croce di diverso colore, come il colore blu, da un lato, non è vietata dalle fonti normative, e dall'altro, non risulta nemmeno idonea ad ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell'individuazione della esatta tipologia di servizio;
- indicativo delle sole farmacie è il simbolo "croce" di colore verde e non il simbolo "croce" di altri colori, tanto più quando lo stesso sia unito, come nel caso di specie, alla denominazione "parafarmacia".
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Varie
Per il Consiglio Di Stato le FAQ orientano i comportamenti degli interessati e hanno quindi una loro particolare rilevanza
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Consiglio di Stato |
Con parere n. 1275 del 16.6.2021, pubblicato il 20.7.2021, il CONSIGLIO DI STATO si è espresso su un ricorso presentato al Presidente della Repubblica da un soggetto che chiedeva l’annullamento di un provvedimento della Regione Calabria, ed ha formulato delle interessanti considerazioni in ordine alle FAQ precisando in particolare quanto segue:
- occorre prendere atto del sempre maggiore ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alle Frequently Asked Questions (FAQ), ossia delle risposte alle domande che sono state poste più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio;
- con le FAQ viene data risposta pubblica, su un sito web, a interrogativi ricorrenti, sì da chiarire erga omnes e pubblicamente le questioni poste con maggiore frequenza;
- Il ricorso alle FAQ è normalmente da ricondurre a esigenze di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione e di economicità della medesima;
- le FAQ sono tuttavia sconosciute all’ordinamento giuridico, in particolare all’art. 1 delle preleggi al codice civile;
- le FAQ svolgono una funzione eminentemente pratica né, in genere, indicano elementi utili circa la loro elaborazione, la procedura o i soggetti che ne sono i curatori o i responsabili;
- le risposte alle FAQ non possono essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria, né possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi, e quindi non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica;
- tuttavia, non può essere sottovalutato l’effetto che le risposte alle FAQ producono sui destinatari, a partire dall’affidamento nei confronti di chi fornisce le risposte;
- si può agevolmente riconoscere che le risposte alle FAQ non costituiscono un'indebita e perciò illegittima, modifica delle regole ma una sorta d'interpretazione autentica;
- Per quanto non vincolanti, le FAQ orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate “tamquam non essent”.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell'allegato parere. |
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Allegati: PARERE
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Approvato il Regolamento per l’individuazione delle attività diverse da parte degli Enti del Terzo Settore
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Ministero |
La Riforma del Terzo Settore ha introdotto un’importante novità riguardante le attività che un Ente del Terzo Settore può e non può svolgere: la suddivisione di queste attività in “attività di interesse generale” e “attività diverse”:
- Le “attività di interesse generale” sono quelle che un Ente del Terzo Settore deve svolgere, in via esclusiva o principale, per essere riconosciuto come tale e sono indicate nell’articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- Le “attività diverse” sono quelle individuabili con i criteri stabiliti dal decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19 maggio 2021, pubblicato nella G.U. 177 del 26.7.2021, con il quale è stato approvato il Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 03 luglio 2017.
Il decreto 107/2021 precisa in particolare quanto segue:
- le “attività diverse” possono svolgersi solo nel caso in cui siano previste dall’atto costitutivo o dallo statuto e devono essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;
- si considerano strumentali le attività che vengono svolte per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale che l’ente si propone;
- il carattere secondario è ritenuto tale quando in ciascun esercizio i ricavi delle “attività diverse” non siano superiori al 30% delle entrate complessive oppure al 66% dei costi complessivi dell’ente: questi limiti sono tra loro alternativi, è quindi sufficiente che si verifichi una delle due condizioni, purché il criterio adottato venga esplicitato dall’organo di amministrazione nella Relazione di missione, in un’annotazione al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il superamento di tali soglie potrà determinare l’esclusione dal RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Per un approfondimento si rinvia alla lettura dell’allegato Decreto Ministeriale. |
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Allegati: DECRETO
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AGID comunica che è online il nuovo sito dedicato allo SPID.
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AGID |
In data 04 agosto 2021 l’AGID ha pubblicato nel proprio sito un comunicato con il quale informa che è online il sito internet dedicato al Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID, e ricorda in particolare che:
- lo SPID fornisce a cittadini e imprese la chiave per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti in modo semplice, veloce e sicuro attraverso una credenziale unica che si attiva una sola volta ed è sempre valida;
- ad oggi sono oltre 23 milioni le identità SPID rilasciate;
- tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si punta a far utilizzare l'identità digitale, per accedere ai servizi online, da almeno il 70% della popolazione italiana entro il 2026;
- obiettivo principale del nuovo sito è continuare a fornire a cittadini, amministrazioni e aziende tutte le utili informazioni su SPID, attraverso un portale di facile navigazione e con contenuti puntuali e mirati a soddisfare le esigenze degli utenti;
- è stata arricchita con nuovi contenuti la sezione delle domande frequenti (FAQ) per rispondere a tutte le domande più frequenti su SPID;
- usabilità e accessibilità sono alla base della progettazione del nuovo sito.
Per approfondimenti, si rinvia alla consultazione del nuovo sito https://www.spid.gov.it/. |
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