Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 22 in data 03.10.2021

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Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Ciclo di tre incontri su legge 241/1990, Suap e Single Digital Gateway

Centro Studi Amministrativi MT

Si segnala che il CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI organizza un interessante ciclo di tre incontri formativi con modalità webinar, in orario pomeridiano, rivolto a Funzionari Comunali, su legge 241/1990, Suap e Single Digital Gateway. 

Agli incontri interverrà come relatore il dr. Domenico Trombino, Responsabile coordinamento SUAP, supporto giuridico e sanzioni amministrative del Comune di Firenze, che illustrerà varie tematiche ed in particolare:

  • Lunedi 11 ottobre 2021: le recenti modifiche della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e le evoluzioni del modus operandi dello sportello unico, nel quadro dei processi di semplificazione amministrativa che stanno orientando da decenni il nostro ordinamento giuridico; le semplificazioni amministrative in generale e le modifiche alla disciplina del procedimento amministrativo; la digitalizzazione e la telematica nel procedimento amministrativo;
  • Lunedi 18 ottobre 2021: la propensione al cambiamento del SUAP del d.P.R.160/2010; dal SUAP al SU; l’allegato tecnico al D.P.R. 160/2010 e la sua riforma;
  • Lunedi 25 ottobre 2021: risposte ai quesiti di carattere generale emersi nelle prime due giornate di formazione, inerenti i temi trattati; lo sportello unico digitale europeo; il Regolamento europeo 2018/1724. 

Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2021 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione all'intero ciclo di incontri potrà avvenire utilizzando una di queste.

L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione dedicata nel sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi

Si allegano i folder illustrativi per ulteriori dettagli sull’iniziativa.

Allegati:
11.10.2021
18.10.2021
25.10.2021

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Commercio aree pubbliche

Varie

Aggiornamento 2021 del calendario regionale dei mercati e dei mercatini dell’antiquariato

Regione

Come noto, l’articolo 12, comma 2, della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, prevede che i Comuni trasmettano alla Regione entro il 15 ottobre di ogni anno, al fine della predisposizione di un calendario regionale dei mercati, una comunicazione che riporti per ogni mercato o per i posteggi isolati i seguenti dati: dati identificativi, luogo e denominazione; giorno di svolgimento; settori merceologici con rispettivo numero di posteggi; orario di vendita;  numero dei posteggi riservati agli agricoltori; servizi di mercato; i dati delle autorizzazioni itineranti concesse dal comune; ogni ulteriore elemento utile riguardante la situazione del commercio su aree pubbliche nel proprio territorio.

Con nota prot. 0395250 del 08 settembre 2021, la REGIONE VENETO ricorda agli Uffici Commercio di tutti i Comuni di trasmettere entro il 15 ottobre 2021 i dati previsti dall’art. 12, comma 2, della L.R. 10/2001 sopracitato, utilizzando l’apposita modulistica da inoltrare esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it.

La Regione chiede un riscontro anche in caso di assenza di mercati e precisa che non vanno inviati i dati relativi a posteggi isolati singoli.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla modulistica e ad una presa visione dei calendari mercati e mercatini dell’antiquariato attualmente pubblicati nel sito della Regione.

Allegati:
NOTA REGIONE
CALENDARIO MERCATINI ANTIQUARIATO
CALENDARIO MERCATI
MODULISTICA MERCATI
MODULISTICA MERCATINI ANTIQUARIATO

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Noleggio veicoli

Varie

La Regione Veneto approva alcune modifiche ed integrazioni alle norme in materia di NCC, TAXI, Autoservizi atipici, Noleggio autobus

Regione

Con gli articoli da 12 a 18 della legge regionale n. 27 del 21 settembre 2021 di approvazione del “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente”, pubblicata nel BUR 128 del 24.9.2021, in vigore dal 25.9.2021, la REGIONE VENETO ha introdotto le seguenti modifiche ed integrazioni alla normativa in materia di noleggio e taxi, autoservizi atipici e noleggio autobus:

 NCC E TAXI – L.R. 22 DEL 30.7.1996:

  • i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono sospendere l’esercizio dell’attività sino al termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all’alienazione del mezzo a cui si riferisce l’autorizzazione. L’alienazione del mezzo e l’eventuale venir meno della disponibilità della rimessa non comportano la revoca dell’autorizzazione e sono contestualmente comunicate dal titolare al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
  • tale possibilità viene riconosciuta anche ai titolari di licenza di taxi, previa acquisizione, su istanza dell’interessato, del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui all’articolo 13 della LR 22/1996. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza senza diversa comunicazione all’interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.
  • i titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza di taxi, al cessare della sospensione dell’esercizio dell’attività e comunque entro il 01 marzo 2023, provvedono al ripristino dei requisiti previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo autorizzativo.
  • queste disposizioni prevalgono sui regolamenti comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità di sospensione delle autorizzazioni.
  • durante il periodo di sospensione dell’esercizio dell’attività di NCC o TAXI non è consentito il conferimento del titolo né la trasferibilità dello stesso.
  • i soggetti che si avvalgono di queste disposizioni non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.

AUTOSERVIZI ATIPICI – L.R 46 DEL 14.9.1994:

  • Tra le condizioni e requisiti previsti per il rilascio della autorizzazione per “autoservizi atipici” viene ora prevista “la costituzione di una unità locale ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359..” per le imprese non aventi sede legale nel territorio regionale, e la dimostrazione da parte dell’impresa della “disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stanziamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui alla presente legge;”.
  • L’utilizzo, per le attività di autoservizi atipici, di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, comporta la revoca dell’autorizzazione.
  • Viene previsto che la verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla LR 46/1994 sia effettuata con cadenza annuale.

NOLEGGIO AUTOBUS – L.R. 11 DEL 03.4.2009:

  • Tra i requisiti previsti per il rilascio della autorizzazione viene prevista “la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stazionamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui la presente legge; le imprese non aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto dovranno costituire una unità locale, ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359”; prima era invece prevista “la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o rimessa per lo stazionamento degli autobus, anche in comune diverso da quello in cui l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, avente una superficie non inferiore a 20 metri quadrati per ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio;”.
  • Viene previsto che la verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla LR 11/2009 sia effettuata con cadenza annuale.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura delle leggi regionali sopraindicate, aggiornate con le modifiche introdotte.

Allegati:
ESTRATTO LR 27-2021
LR 22-1996
LR 46-1994
LR 11-2009

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Turismo e strutture ricettive

Varie

La Regione approva il nuovo simbolo per strutture ricettive complementari BED & BREAKFAST

Regione

Con DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO N. 378 del 17 settembre 2021, pubblicato nel BUR n.  131 del 01.10.2021, la REGIONE VENETO ha approvato il nuovo simbolo distintivo di classificazione per le strutture ricettive complementari del tipo BED & BREAKFAST.

Il nuovo simbolo ha un livello di classificazione da due a cinque leoni e contiene anche il marchio turistico regionale “The Land of Venice”.

Il nuovo simbolo sarà obbligatorio a partire dal 30 novembre 2021 solamente per le strutture che – successivamente al 01 ottobre 2021 - ottengono per la prima volta la classificazione oppure ottengono una modifica alla classificazione precedente. 

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Decreto regionale e del relativo allegato.

Allegati:
DDR
ALLEGATO DDR

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La Regione approva la modulistica per il riconoscimento dei CAMMINI VENETI

Regione

I CAMMINI VENETI sono una forma di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all'aria aperta, che la REGIONE VENETO ha riconosciuto con legge regionale n. 4 del 30.01.2020, con la quale:

  • è stata istituita la RETE dei CAMMINI VENETI, intesi come itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico;
  • è stato istituito presso la Giunta Regionale il Registro della RCV, al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti dal Consiglio d'Europa, dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo, da intese con altre Regioni o da accordi con enti locali, dalla Regione.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1261 del 01.9.2020, pubblicata nel BUR n. 139 del 15.9.2020, sono state individuate procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale.

Con Decreto Del Direttore Della Direzione Turismo N. 379 del 20 settembre 2021, pubblicato nel BUR n.  131 del 01.10.2021, è stata approvata la modulistica ai fini della domanda di riconoscimento dei Cammini locali di interesse regionale (modulo di domanda e relazione tecnica da allegare).

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della L.R. 4/2020, della DGR e del DDR sopra indicati, allegati alla presente.

Allegati:
ATTI VARI

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Altre categorie

Varie

Nota Prefettura di Treviso su controlli Antimafia sulle autocertificazioni rese per avviare determinate attività

Prefettura

Con nota prot. n. 70750 del 28.9.2021, indirizzata a tutti i Comuni della nostra provincia, la Prefettura di Treviso invita ad intensificare i controlli antimafia sulle autocertificazioni rese da privati ai sensi dell’art. 89 del d.to lgs 159/2011, ai fini dell’avvio di attività sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese con SCIA o che sono sottoposte al regime di silenzio-assenso, come riportate nella Tabella C allegata al Regolamento di cui al DPR 300 del 26.4.1992. 

Nella Tabella C richiamata nella nota prefettizia, sono elencate le attività sottoposte al regime del silenzio-assenso e tra queste, quelle dal punto 49 al punto 81 sono di competenza dei Comuni e riguardano in particolare:

  • attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • installazione ed esercizio impianti distribuzione automatica di carburante;
  • nuove aperture o trasferimenti di farmacie;
  • apertura locali di pubblico spettacolo;
  • riprese fotografiche e filmate;
  • taxi, rimessa, noleggio senza conducente e noleggio con conducente.

 La Prefettura  evidenzia in particolare che:

  • non tutti i Comuni effettuano costanti verifiche attraverso la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia);
  • tali verifiche sono importanti e utili a salvaguardare da tentativi di infiltrazione criminale, citati all’art. 89bis del d.to lgs 159/2011;
  • verrà valutata l’opportunità di organizzare incontri di approfondimento e confronto con i referenti degli Uffici Comunali. 

Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura della nota sopracitata, allegata alla presente.

Allegati:
NOTA PREFETTURA

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Somministrazione alimenti e bevande

Varie

Il Consiglio di Stato si esprime in materia di locali dove si può svolgere attività di somministrazione al domicilio del consumatore (CATERING)

Consiglio di Stato

Con parere n. 1438 del 20.01.2021 e 07.7.2021, il CONSIGLIO DI STATO, I Sezione, si è espresso – su richiesta del MISE - sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da una ditta di Verona, titolare di una attività di commercio alimenti e di una attività di somministrazione al domicilio del consumatore (CATERING), che chiedeva in particolare l’annullamento dell’ordinanza comunale del 23.5.2018 con la quale era stata ordinata la cessazione dell’attività di somministrazione esercitata abusivamente poiché era stato riscontrato che l’attività di catering veniva svolta anche nella medesima sede. 

La questione centrale attorno a cui ruota la controversia riguarda quindi la possibilità, sulla base della normativa vigente – e in particolare della legge regionale del Veneto n. 29/2007 - che il catering possa essere effettuato presso il domicilio del committente, anche nel caso in cui questi scelga a tal fine un locale nella disponibilità del somministratore di alimenti e bevande. 

La ricorrente sostiene che la somministrazione al domicilio del consumatore ricomprende varie fattispecie, in cui il consumatore sceglie il luogo di somministrazione e non vi è motivo per cui tale luogo non possa essere il locale attiguo a quello in cui vengono lavorati i prodotti alimentari. 

Con nota del 2 dicembre 2020 il Ministero dello sviluppo economico, interpellato dal CDS, evidenzia invece che “sembrerebbe non potersi ammettere, quale unico tratto distintivo tra l’attività ordinaria di somministrazione di alimenti e bevande e la medesima attività al domicilio del consumatore (catering) la sola individuazione di una clientela predefinita ex ante quale beneficiaria del servizio e che il tratto distintivo che dovrebbe caratterizzare l’attività di catering o banqueting, rispetto all’attività ordinaria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dovrebbe restare quello dell’effettuazione del servizio di ristorazione in un luogo diverso dai locali di produzione degli alimenti o dai locali ad essi attigui”.  

A parere del CDS il ricorso deve invece essere accolto per varie ragioni ed in particolare perché:

  • il servizio di catering si distingue dalla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale del Veneto n. 29/2007 per il solo fatto di essere rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate, secondo la specifica e distinta definizione contenuta nel medesimo art. 3, comma 1, lettera e) della LR 29;
  • il domicilio del consumatore consiste nella privata dimora del consumatore/committente, nonché nel luogo in cui egli/ella si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari, come chiaramente definito nella LR 29/2007;
  • il divieto della fornitura del catering presso locali nella disponibilità del soggetto fornitore del servizio, ove prescelto dal committente, non è previsto dalla legge regionale del Veneto;
  • non pare supportato da solide ragioni, testuali o logiche, la scelta di consentire al committente di scegliere liberamente il luogo in cui fruire del servizio di catering, con la sola eccezione dei locali nella disponibilità di chi fornisce il servizio. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegato parere.

Allegati:
PARERE

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Polizia amministrativa

Giochi leciti, sale giochi

La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la norma che prevede una sanzione rigida e sproporzionata per violazioni alle disposizioni in materia di GIOCHI E SCOMMESSE

Corte Costituzionale

Con sentenza n. 185 in data 10.6.2021, depositata il 23.9.2021, la CORTE COSTITUZIONALE è intervenuta in materia di “giochi o scommesse con vincite in denaro” e precisamente sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui, al secondo periodo, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, le quali prevedono, a carico di coloro che offrono giochi o scommesse con vincite in denaro, una serie di obblighi a carattere informativo, intesi a porre sull’avviso il fruitore riguardo ai rischi di dipendenza da una simile pratica. 

La questione è stata sollevata dal Tribunale Ordinario di Trapani  in relazione al seguente caso:

  • l'Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua una ispezione in un BAR riscontrando che pur essendo presente nell’esercizio commerciale materiale informativo sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, e sebbene sull’apparecchio da gioco fossero applicate formule di avvertimento sul medesimo rischio, non risultavano esposte, all’interno della sala, apposite targhe contenenti analogo avvertimento;
  • l’Agenzia delle dogane e dei monopoli irroga al titolare di un bar, nel quale era ubicato un apparecchio da gioco, la sanzione amministrativa pecuniaria di cinquantamila euro per la violazione dell’art. 7, commi 5 e 6, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito;
  • il titolare impugna il provvedimento dell’Agenzia Dogane innanzi al Tribunale ordinario di Trapani eccependo in particolare l’illegittimità costituzionale della norma sulla cui base era stato emesso il provvedimento impugnato, a fronte del carattere sproporzionato e fisso della sanzione da essa prevista;
  • a parere del Tribunale la sanzione apparirebbe irragionevole in quanto sproporzionata rispetto a quella prevista per fattispecie di non minore gravità, e la norma che la prevede non rispetterebbe il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito e si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. 

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione ed ha dichiarato quindi l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, per varie ragioni ed in particolare perché:

  • anche per le sanzioni amministrative si prospetta l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato;
  • viene ritenuta costituzionalmente illegittima la previsione di sanzioni amministrative rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell’interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all’illecito commesso
  • la scelta operata dal legislatore con la norma contestata è irragionevole in quanto le sanzioni amministrative introdotte dal legislatore per contrastare la diffusione dei disturbi da gioco d’azzardo sono improntate a marcata severità, ma risultano in genere graduabili;
  • spetterà al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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L'Agenzia delle Dogane e Monopoli fornisce indicazioni su termine decadenziale dei titoli autorizzatori per le attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Con Circolare n. 34/2021 del 21 settembre 2021, prot. n. 350834/RU, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli fornisce indicazioni sui termini di decadenza per le attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento, in relazione al mancato utilizzo degli stessi in questi periodi di limitazioni varie imposte al fine di contrastare l’emergenza da COVID19, precisando in particolare che:

  • si è osservato un aumento pari al triplo dell’ordinario degli apparecchi posti in magazzino o in manutenzione, per i quali, nel perdurare della situazione emergenziale, non è possibile assicurare il collegamento alla rete telematica con conseguenze in termini di decadenza dei relativi titoli autorizzatori ove il mancato collegamento si protragga “per un periodo superiore a novanta giorni, anche non consecutivi”;
  • viene prevista l’adozione, in via straordinaria, della misura di azzeramento, ai soli fini della decadenza dei titoli autorizzatori, dei giorni di mancato funzionamento finora maturati dagli apparecchi presenti nel territorio nazionale e sino al termine del periodo emergenziale.

Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura della suddetta Circolare, allegata alla presente.

Allegati:
CIRCOLARE

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Varie

Pubblicato il DPR di recepimento dell’Accordo tra Governo-Regioni e Province Autonome di istituzione della professione sanitaria di Osteopata

Legislazione

Con DPR n. 131 del 07 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 233 del 29 settembre 2021, che entrerà in vigore il 14 ottobre 2021, è stato recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 05 novembre 2020 con Rep. Atti n. 185/CSR (vedi Newsletter n. 25 del 15.11.2020), successivamente rettificato, relativamente al comma 1 dell'articolo 2, con Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 con Rep. Atti n.190/CSR.

L’Accordo in questione disciplina questa nuova figura professionale ed in particolare:

  • definisce “osteopata” come il professionista sanitario “.. in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge … interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie ,nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico”;
  • chiarisce gli ambiti di attività e competenza ed il contesto operativo;
  • prevede che con successivo accordo sono individuati i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia;
  • precisa che l’ordinamento didattico alla laurea universitaria in osteopatia è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del DPR e dell’Accordo allegato allo stesso.

Allegati:
DPR e ALLEGATI

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L’AGID ha pubblicato LINEE GUIDA sull’Indice Nazionale Domicili Digitali di alcune categorie di soggetti

AGID

In data 16 settembre 2021 l’AGID ha pubblicato nel proprio sito le “Linee guida  sull'Indice  nazionale  dei   domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non  tenuti  all'iscrizione  in  albi,  elenchi  o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui  all'art. 6-quater del CAD”, approvate con determina n. 529 del 15.9.2021, con le quali vengono definite le regole e le funzionalità disponibili per l'elezione, la  modifica e la cancellazione del domicilio digitale nell'elenco INAD  da  parte delle persone fisiche, dei  professionisti  e  degli  altri  enti  di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Per approfondimenti, si rinvia alla lettura delle LINEE GUIDA allegate alla presente.

Allegati:
DETERMINA AGID
LINEE GUIDA

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Documento ANCI-Regioni su notifica dei requisiti previsti a livello locale: procedure e modalità

Conferenza Unificata

Come riportato nel proprio sito in data 17.9.2021, con Documento n. 21/130/CR10/C1-C11 in data 29.7.2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l’ANCI hanno espresso il proprio orientamento relativamente alle procedure della notifica dei requisiti previsti a livello locale dalla Direttiva Servizi.

Nel Documento suddetto, che è stato inviato al Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza Consiglio dei Ministri, viene precisato in particolare quanto segue:

  • il processo di notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 7 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (tale paragrafo prevede che “Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 6, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all’occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottarle o di sopprimerle. ….”) deve essere effettuato esclusivamente in relazione alle disposizioni che introducono requisiti di carattere generale;
  • i singoli atti amministrativi di programmazione urbanistica e di programmazione degli insediamenti commerciali ordinariamente adottati dai Comuni in attuazione della legislazione nazionale e regionale, non devono essere oggetto di notifica alla Commissione europea;
  • per i Regolamenti adottati ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del d. lgs n. 222/2016 (tale comma prevede che “… il Comune,  d'intesa  con  la  regione,  sentito  il competente soprintendente del Ministero dei beni  e  delle  attività culturali  e  del  turismo,  può  adottare  deliberazioni  volte   a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree  aventi particolare valore archeologico, storico, artistico  e  paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59, l'esercizio di una o più  attività  … individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale..”) è ipotizzabile l’applicazione della procedura di notifica di cui all’art. 15, par. 7 della Direttiva, in considerazione della rilevanza degli stessi; la notifica dovrebbe essere effettuata direttamente dal Comune che adotta l’atto, eventualmente avvalendosi del supporto operativo della propria Regione;
  • la Conferenza delle Regioni si impegna a garantire assistenza tecnica ai Comuni nel processo di notifica.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura del Documento suddetto.

Allegati:
DOCUMENTO REGIONI-ANCI

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