Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 24 in data 31.10.2021
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Alcuni appunti su ciclo di tre incontri su legge 241/1990, Suap e Single Digital Gateway
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Centro Studi Amministrativi MT |
Nei pomeriggi di lunedì 11, 18 e 25 ottobre 2021 si è svolto il ciclo di formazione, con modalità a distanza, su legge 241/1990, Suap e Single Digital Gateway.
Il relatore dr. Domenico Trombino, Responsabile coordinamento SUAP, supporto giuridico e sanzioni amministrative del Comune di Firenze, ha illustrato e approfondito i vari argomenti indicati nel programma ed in particolare:
- ha evidenziato le principali norme che hanno tracciato il percorso della semplificazione amministrativa, confrontando poi quest’ultima con la liberalizzazione ed illustrando gli strumenti della semplificazione; ha precisato come viene considerata dalla giurisprudenza la DIA o SCIA, e le posizioni soggettive che ne derivano, nonché la distinzione tra SCIA e silenzio-assenso; sono state poi illustrate le principali modifiche introdotte alla legge 241/1990, dai “Decreti Madia” sino al “Decreto Semplificazioni”, ed in particolare le novità in materia di digitalizzazione e telematica nel procedimento amministrativo;
- è stata posta molta attenzione alla propensione al cambiamento del SUAP, dal d.P.R.160/2010 al SU (Sportello Unico); è stato anche illustrato in anteprima il nuovo allegato tecnico al D.P.R. 160/2010 nonché la riforma del SUAP in un’ottica di Sportello Unico Digitale Europeo (Regolamento Europeo 2018/1724); sono state richiamate le varie scadenze in termini di adempimenti legati allo Sportello Unico Digitale Europeo;
- rispondendo ai vari quesiti dei partecipanti sono stati forniti chiarimenti su vari aspetti: ruolo del Suap in caso di pratiche aventi come destinatari enti terzi; pagamento oneri e diritti di una pratica Suap, anche con enti terzi; controlli a campione; differenze tra art. 17bis e art. 20 della legge 241/1990.
Alla luce delle molteplici riflessioni emerse durante questi incontri, si è constatato che potrebbe risultare non così necessario aggiornare il Regolamento Suap vigente nei vari Comuni e da noi proposto circa 10 anni fa.
Per un approfondimento, si rinvia alle slides e al materiale utilizzati durante gli incontri che, solo per gli iscritti al corso, sono disponibili nell'area riservata alla formazione del sito www.comunitrevigiani.it .
Si informa inoltre che la videoregistrazione degli incontri è acquistabile prendendo accordi direttamente con la Segreteria del Centro Studi info@comunitrevigiani.it. |
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IgieneIgiene veterinaria
La Regione e l’AULSS 2 forniscono indicazioni in materia di macellazione per consumo domestico
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Regione |
Con nota prot. 048757 del 22.10.2021, la REGIONE VENETO ha fornito alle AULSS, ai Comuni e ad altri organismi della Regione, alcune indicazioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato al di fuori del macello in applicazione dell’art. 16 del D. Lgs n. 27 del 02 febbraio 2021.
La procedura applicata fino alla precedente stagione 2020-21 per la macellazione per il consumo domestico privato subisce ora varie ed importanti modifiche.
L’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, con nota n. 197415 del 28.10.2021, ha fornito a tutti i Comuni della nostra provincia alcuni chiarimenti e precisazioni su quanto comunicato dalla Regione con la nota sopraindicata.
A partire dalla “stagione” 2021-22 si applicano le disposizioni riportate nelle note della Regione e dell’Uls 2, nelle quali viene precisato in particolare quanto segue:
- l’art. 16 del D. LGS 27/2021 contiene principi, criteri e limiti entro cui consentire la macellazione con i metodi ed i consumi tradizionali, la cui disciplina deve essere adottata dalla Regione;
- non viene più prevista l’adozione della annuale ordinanza sindacale sulla macellazione a domicilio dei suini per autoconsumo delle famiglie;
- al posto della autorizzazione viene prevista ora una comunicazione all’Ulss da parte del privato interessato, di cui viene proposto un facsimile;
- è consentita la macellazione di due suini per ogni titolare di allevamento, da effettuarsi nel periodo dal 15 ottobre al 31 marzo;
- non c’è più l’obbligo dell’ispezione preventiva dei veterinari dell’Ulss, che effettueranno ora solo controlli a campione;
- le AULSS mantengono la vigilanza sugli agenti zoonotici (Trichinella, ecc.) e viene previsto l’invio di un campione di muscolo (di cui viene allegato il modulo di trasmissione) all’Aulss al fine della ricerca di Trichinella presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
- le AULSS attuano azioni di informazione e formazione delle persone interessate;
- vengono fornite specifiche disposizioni per la macellazione al di fuori del macello per consumo domestico privato di vari tipi di animali (animali da cortile, suini, ovini e caprini);
- vengono fornite indicazioni sulla normativa in materia di benessere animale e sulla protezione alla macellazione, sulla sicurezza e sull'igiene degli alimenti, sulla gestione dei sottoprodotti di origine animale, sull’aggiornamento dell’anagrafe degli animali;
- viene precisato il divieto di cessione o commercializzazione dei prodotti derivanti dalla macellazione;
- vengono richiamate le sanzioni previste in caso di violazione delle varie disposizioni richiamate.
Per un approfondimento, si rinvia alla lettura delle note della Regione e dell’Ulss 2 e dei relativi allegati. |
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Allegati: NOTE REGIONE e ULSS ed ALLEGATI
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Altre categorieVarie
La Regione istituisce l’elenco regionale dei Comandanti e dei Responsabili di Polizia Locale
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Regione |
Con LEGGE REGIONALE n. 31 del 25 ottobre 2021, pubblicata nel BUR n. 142 del 26.10.2021, che è entrata in vigore dal 27 ottobre 2021, la REGIONE VENETO ha modificato la L.R. 24/2020 in materia di “polizia locale e politiche di sicurezza” introducendo l’art. 10bis con il quale viene previsto quanto segue:
- viene istituito l’elenco regionale dei comandanti e dei responsabili di polizia locale;
- la Giunta regionale stabilirà le sezioni e le modalità di iscrizione e di tenuta dell’elenco;
- gli enti locali possono servirsi dell'elenco per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle rispettive attività di polizia locale del Veneto.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della L.R. 24/2020 come sopra modificata. |
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Allegati: LR 24/2020
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Somministrazione alimenti e bevandeVarie
Promemoria su adempimenti previsti dalla DGR 184/2017 per “Calendario regionale delle sagre e delle fiere con somministrazione” per anno 2022
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Regione |
La Regione Veneto con nota prot. 499858 del 29.10.2021 ha richiesto ai Comuni di predisporre entro il termine del 30 novembre 2021 il CALENDARIO delle sagre e delle fiere programmate per il 2022 nelle quali è prevista anche attività di somministrazione.
Il CALENDARIO è previsto dalla DGR n. 184 del 21.02.2017 e va predisposto utilizzando il modulo disponibile ad un apposito link, che andrà poi inviato alla Regione ENTRO IL 15 DICEMBRE 2021 all'indirizzo di posta elettronica ordinaria industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it .
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della DGR sopraindicata e alla presa visione del modulo di comunicazione, entrambi allegati alla presente. |
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Allegati: DGR 184 e ATTI RELATIVI
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Polizia amministrativaGiochi leciti, sale giochi
Per la Corte d’Appello di Venezia il divieto di oscuramento vetrine delle sale giochi, previsto dall’art. 7 della L.R. 38/2019, si applica direttamente in forza di legge regionale e non necessita di una norma comunale di attuazione
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Giudice ordinario |
Con sentenza n. 1129 in data 28.9.2021, la CORTE D’APPELLO di Venezia ha esaminato il ricorso di una società che gestisce una sala giochi, la quale chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 667/2021 e la dichiarazione di illegittimità, nullità, invalidità dell’ordinanza n. 143/2020 del Comune di Mira, con la quale era stata applicata una sanzione di 26.000 euro per violazione degli artt. 7 e 14 della L.R. 38/2019 in quanto la Polizia Locale aveva accertato che le vetrine del locale erano state oscurate mediante l’applicazione di pellicole, in modo tale da impedire totalmente la visibilità degli ambienti interni dall’esterno.
La società appellante contesta la legittimità dell’ordinanza comunale per le seguenti ragioni:
- l’art. 7, comma 3, della L.R. n. 38/2019 avrebbe natura di norma programmatica, non immediatamente precettiva, e quindi il divieto di oscurare le vetrine necessiterebbe, per divenire attuale, di una normazione comunale di attuazione, che nel caso in questione manca;
- la società ha agito in buona fede, nella convinzione di non essere tenuta a rispettare il divieto di cui all’art. 7 LR n. 38/2019 prima che fosse adottata una normativa comunale di attuazione;
- l’art. 14 LR n. 38/2019 è stato applicato in modo errato in quanto la norma, nel collegare la misura della sanzione al numero degli apparecchi da gioco presenti nei locali interessati dalla violazione relativa all’oscuramento delle vetrine, prevedrebbe la rilevanza dei soli apparecchi funzionanti;
- spetterebbe un trattamento sanzionatorio più mite in quanto, dopo l’accertamento dell’infrazione, la società si è attivata per adeguarsi alla normativa regionale in tema di vetrine.
La CORTE D’APPELLO ha respinto il ricorso, confermando integralmente la sentenza appellata, per varie ragioni ed in particolare perché:
- l’art. 7, comma 3, della L.R. è una norma immediatamente precettiva e quindi il divieto opera direttamente in forza della legge regionale;
- da un operatore di settore è legittimo attendersi una specifica competenza nella materia della disciplina dell’esercizio delle sale giochi, cosicché un errore derivato da un lettura superficiale della normativa non può essere reputato scusabile;
- la norma regionale non distingue tra apparecchi funzionanti e apparecchi spenti o scollegati e quindi è coerente con la finalità di tutela che ispira la legge regionale una norma sanzionatoria che commisuri la sanzione alle dimensioni dell’operatore;
- la sanzione è stata correttamente applicata dal Comune nel minimo edittale.
Ringraziamo la collega del Comune di MIRA per aver condiviso con noi questa sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Somministrazione alimenti e bevandeVarie
Per la Cassazione non è sufficiente sensibilizzare ed informare la clientela per contenere il disturbo della quiete pubblica
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Corte di Cassazione |
Con Ordinanza n. 21097 pubblicata il 22.7.2021, la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un titolare di un pubblico esercizio, il quale chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 20975/2018 con la quale erano state confermate tre ordinanze emesse dal Comune di Bologna per violazione del regolamento comunale di polizia urbana in quanto non aveva adottato tutte le misure idonee a contenere il fenomeno del disturbo della quiete pubblica, arrecato dagli avventori che stazionando all'uscita dello stesso e nelle immediate vicinanze emettevano urla e schiamazzi.
Il ricorrente contesta la legittimità delle ordinanze comunali per le seguenti ragioni:
- violazione e falsa applicazione delle norme a tutela della quiete pubblica e cioè l'art. 659, comma 1 cod. penale;
- non aver ritenuto idonea l’esposizione di cartelli informativi all'esterno per assolvere all'obbligo in capo al gestore del pubblico esercizio di adottare tutte le misure idonee a contenere il disturbo della quiete.
La CORTE di CASSAZIONE ha respinto il ricorso, confermando integralmente la sentenza impugnata, per varie ragioni ed in particolare perché:
- il regolamento comunale di polizia prevede l’obbligo a carico del gestore di sensibilizzare gli avventori e svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno;
- al fine di escludere la responsabilità del titolare, occorrevano comportamenti quali l'aver chiamato le Forze dell'Ordine e l'essersi avvalso dello ius excludendi nei confronti dei clienti che non si attengono alla condotta richiesta;
- non è stata provata la circostanza che il ricorrente aveva incaricato alcuni suoi collaboratori di svolgere i controlli per evitare i comportamenti dei clienti lesivi della quiete pubblica.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza. |
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Allegati: ORDINANZA
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Turismo e strutture ricettiveVarie
La Regione approva i nuovi simboli per strutture ricettive complementari UNITA’ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO e CASE VACANZE
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Regione |
Con DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 388 in data 11 ottobre 2021 e n. 391 in data 13 ottobre 2021, pubblicati nel BUR n. 140 del 22.10.2021, la REGIONE VENETO ha approvato i nuovi simboli distintivi di classificazione per le strutture ricettive complementari del tipo UNITA’ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO (denominate anche appartamenti vacanze) e CASE VACANZE.
I nuovi simboli hanno un livello di classificazione da due a quattro leoni e contengono anche il marchio turistico regionale “The Land of Venice”.
I nuovi simboli saranno obbligatori a partire dal 21 dicembre 2021 solamente per le strutture che – successivamente al 22 ottobre 2021 - ottengono per la prima volta la classificazione oppure ottengono una modifica alla classificazione precedente.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dei Decreti regionali e dei relativi allegati. |
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Allegati: DDR 388 ALLEGATO DDR 388 DDR 391 ALLEGATO DDR 391
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Altre categorieVarie
Dal 23 novembre 2021 sarà attivo il Registro Unico Nazione degli enti del Terzo Settore (RUNTS)
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Ministero |
Con Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha disposto l’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) a partire da martedì 23 novembre 2021.
Il RUNTS, previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore.
A partire dal 23 novembre 2021 inizierà quindi il trasferimento sul nuovo Registro dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore a cui seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti.
Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l'iscrizione nel RUNTS osservando le procedure previste dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 (vedi Newsletter n. 23 del 01.11.2020), con il quale sono state indicate anche le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.
Per un approfondimento si rinvia alla lettura dell’allegato Decreto 561/2021. |
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Allegati: DECRETO
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Il Ministero dell’Interno ha approvato le norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela
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Ministero |
Con D.M. in data 14 ottobre 2021, pubblicato nella G.U. n 255 del 25.10.2021, il MINISTERO DELL'INTERNO ha approvato le “Norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela…aperti al pubblico contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi”.
Il D.M. entra in vigore il 24 novembre 2021 (30^ giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.).
Per approfondimenti, si rinvia alla lettura del Decreto Ministeriale e del relativo allegato. |
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Allegati: D.M.
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