Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 25 in data 14.11.2021
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Incontro di formazione su “somministrazione non assistita e gastronomia domestica”
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Centro Studi Amministrativi MT |
Si informa che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza un interessante incontro nella mattinata di venerdì 03 dicembre 2021, in modalità webinar, sul tema “somministrazione non assistita e gastronomia domestica”.
Relatore dell’incontro sarà il dr. Michele Deodati, Responsabile SUAP di Unione di Comuni e Vicesegretario comunale, autore di numerose pubblicazioni in materia, il quale approfondirà vari argomenti ed in particolare:
- Somministrazione non assistita o consumo sul posto (esercizi di vicinato, artigiani alimentaristi, agricoltori, ecc.): Il quadro normativo (D.L. n. 223/2006, D.Lgs. n. 228/2001, L.R.29/2007); Le ultime evoluzioni giurisprudenziali; quesiti;
- Home restaurant & dintorni: ristorazione domestica, laboratori domestici, home catering, cuoco a domicilio, social eating, ecc.; Requisiti professionali, requisiti strutturali, tipologie di prodotti, adempimenti burocratici; la DGR n. 394 del 31 marzo 2020, procedure HACCP semplificate, distinzioni tra Home restaurant e Social eating, quesiti.
Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2021 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questa iniziativa potrà avvenire utilizzando una di queste.
L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione dedicata nel sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi.
Si allega il folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa. |
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Allegati: FOLDER
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Commercio aree pubblicheVarie
Nuova segnalazione dell'AGCM in materia di proroga validità concessioni demaniali marittime
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AGCOM |
Con SEGNALAZIONE AS1799 del 22.10.2021, pubblicata nel Bollettino n. 43 del 02.11.2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene nuovamente in tema di proroga fino al 31.12.2033 della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere in ambito regionale, con riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 47/34 del 24 settembre 2020, avente ad oggetto “Prosecuzione delle attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale oggetto di concessione demaniale. Art. 182 del D.L. n. 34/2020, nella versione modificata dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020”, precisando in particolare quanto segue:
- le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime contenute nei provvedimenti amministrativi in parola integrano specifiche violazioni dei principi concorrenziali, nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere;
- gli atti amministrativi regionali in questione si pongono in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto suscettibili di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’articolo 12 della Direttiva Servizi;
- auspica che la Regione Sardegna provveda a modificare le proprie disposizioni, eliminando le distorsioni concorrenziali e subordinando la proroga fino al 2033 ad una preventiva procedura pubblica competitiva trasparente, ed invita la Regione a comunicare entro 30 giorni le determinazioni assunte riguardo alle criticità evidenziate.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della segnalazione sopra richiamata. |
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Allegati: SEGNALAZIONE
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Il Consiglio di Stato dice no alla proroga automatica delle concessioni demaniali marittime fino al 2033
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Consiglio di Stato |
Con sentenze n. 17 e 18 in data 20 ottobre 2021, pubblicate il 09.11.2021, il CONSIGLIO DI STATO, Adunanza plenaria, si è espresso su due ricorsi relativi alla materia della proroga delle concessioni demaniali marittime, ed ha precisato in particolare quanto segue:
- le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rappresentano autorizzazioni di servizi ai sensi dell’art. 12 della Direttiva Servizi, e come tali sono sottoposte all’obbligo di gara;
- le norme legislative nazionali (Art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 30.12.2018) che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, e pertanto non devono essere applicate né dai giudici né dalla Pubblica Amministrazione;
- ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciati dalla PA, deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari;
- la non applicazione della legge implica che gli effetti da essa prodotti con la proroga delle concessioni già rilasciate debbano ritenersi tamquam non esset (come se non si fossero mai prodotti);
- al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023;
- dopo il 31 dicembre 2023, anche in assenza di una disciplina legislativa, le concessioni cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione europea.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura delle allegate sentenze. |
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Allegati: SENTENZA 17 SENTENZA 18
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Commercio fissoVarie
Per il Consiglio di Stato la vendita di pane sfuso deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento.
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Consiglio di Stato |
Con SENTENZA n. 6677 del 30.9.2021, pubblicata il 07.10.2021, il CONSIGLIO DI STATO, III Sezione, ha esaminato il seguente caso:
- una società, titolare di un esercizio di vendita al dettaglio di alimenti, ricorre al TAR Puglia per ottenere l’annullamento di un provvedimento dell’Azienda Ulss di Lecce in data 30.01.2020 con il quale era stata disposta – a seguito di un verbale dei Carabinieri NAS - «l’immediata sospensione della vendita self-service di pane e prodotti da forno sfusi e posti in vendita in appositi scaffali erogatori del tipo a cassetto, in assenza di un operatore addetto alla vigilanza sulle corrette modalità di prelievo/acquisto da parte dei clienti»;
- il TAR con sentenza del 14.7.2020 respinge il ricorso ritenendo infondati i vari motivi sollevati dalla ricorrente;
- la società ricorre quindi al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR per varie ragioni ed in particolare perché la disciplina della vendita del pane precotto sarebbe rispettata, non solo attraverso il preconfezionamento, ma “anche mediante l’impiego di imballaggi preconfezionati posti nel luogo di vendita ed utilizzati dal cliente che apprende il pane sfuso dagli appositi contenitori”.
Il CDS ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo anche infondato nel merito, per varie ragioni ed in particolare perché:
- l’art. 14, comma 4, della legge n. 580/1967 stabilisce che “Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ...”;
- l’art. 1 del “Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane …”, approvato con d.P.R. 30 novembre 1998, n. 502, stabilisce che “… il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati”;
- la vendita del pane parzialmente cotto deve quindi essere posta in essere, di regola, previo confezionamento e neppure la disposizione che deroga all’obbligo di preconfezionamento in area separata da quella della vendita consente la vendita di pane non confezionato;
- non è pertanto conforme a tale disciplina una modalità, quale quella accertata in concreto, che consente al singolo consumatore, prima di procedere al confezionamento, di toccare il pane per poi riporlo nell’espositore, a danno dei futuri (e ignari) clienti.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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Noleggio veicoli Varie
Con legge 156/2021 viene disciplinata in dettaglio la disciplina dell’uso dei monopattini elettrici
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Legislazione |
Con legge n. 156 in data 09.11.2021, pubblicata nella G.U. n. 267 in pari data, è stato convertito il D.L. 121 del 10.9.2021, contenente “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale ….”.
All'articolo 1ter del D.L. 121/2021 convertito con la legge 156, vengono aggiornati in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che si riferiscono alla disciplina dell’uso dei monopattini elettrici:
- 75ter: prevede che i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti:
- il numero delle licenze attivabili;
- il numero massimo dei dispositivi in circolazione;
- l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città;
- 75-sexiesdecies: prevede che gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono prevedere l'obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via;
- 75-septiesdecies: prevede che gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i Comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a coadiuvare il rispetto delle regole.
Per approfondimenti si rinvia alla lettura del Decreto Legge 121 coordinato con la legge di conversione. |
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Allegati: D.L. 121 COORDINATO CON LEGGE 156
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Turismo e strutture ricettiveVarie
Con il D.L. 152/2021 viene previsto un aggiornamento degli standard minimi, uniformi sul territorio nazionale, per le strutture ricettive
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Legislazione |
Con Decreto Legge n. 152 in data 06.11.2021, pubblicato in G.U. n. 265 in pari data, sono state approvate “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Tra le varie disposizioni del Decreto Legge, si segnala la seguente disposizione in materia di turismo:
- al comma 15 dell’art. 1 viene previsto che “il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale”.
Per approfondimenti si rinvia alla lettura del Decreto Legge. |
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Allegati: DECRETO LEGGE
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Strutture non alberghiere
La Regione approva il nuovo modello di domanda classificazione per MARINA RESORT
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Regione |
Con DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 403 in data 29 ottobre 2021, pubblicato nel BUR n. 149 del 12.11.2021, la REGIONE VENETO ha approvato il nuovo modello regionale di domanda, presentabile alla Regione, nei casi di rilascio, modifica e rinnovo di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort, in base a quanto previsto dall’art. 32 della L.R. 14 giugno 2013 n. 11 e nel rispetto dei requisiti previsti dalla DGR n. 1662 del 21 ottobre 2016, in sostituzione di quello approvato con precedente Decreto n. 69 del 28 marzo 2019.
La REGIONE VENETO definisce Marina resort quelle “strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno delle … unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica”.
Il nuovo modello sarà caricato nel portale SUAP www.impresainungiorno.gov.it ed è utilizzabile a partire dal 12.11.2021.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Decreto regionale e del relativo allegato. |
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Allegati: DDR ALLEGATO
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Altre categorieVarie
Approvate dalla Conferenza Stato-Regioni le nuove LINEE DI INDIRIZZO sull’attività fisica
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Conferenza Unificata |
Con Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano n. Rep. 219/CSR del 3 novembre 2021, è stato approvato l’aggiornamento delle “LINEE DI INDIRIZZO sull’attività fisica” contenenti “raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie”.
Con le nuove LINEE si aggiornano le precedenti, approvate il 07 marzo 2019, sulla base delle nuove indicazioni dell’OMS e si cerca di costruire possibilità e opportunità di pratica dell’attività fisica tenendo conto anche degli ostacoli e delle restrizioni imposte dalla situazione emergenziale.
Le LINEE DI INDIRIZZO approfondiscono in particolare il tema dell’importanza dell’attività fisica nella prevenzione e nella gestione delle principali malattie croniche non trasmissibili (malattie cardio-cerebrovascolari, oncologiche, respiratorie e psichiatriche) quale “strumento terapeutico” necessario per migliorare lo stato di salute fisica e mentale, nonché per garantire un maggiore benessere della popolazione e una migliore qualità della vita.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura delle nuove LINEE DI INDIRIZZO, allegate alla presente. |
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Allegati: LINEE DI INDIRIZZO
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Con D.L. 152/2021 viene disciplinata la procedura dell’autorizzazione unica per progetti inerenti le ZES, con possibile coinvolgimento del SUAP
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Legislazione |
Con Decreto Legge n. 152 in data 06.11.2021, pubblicato in G.U. n. 265 in pari data, sono state approvate “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Con riferimento alle ZES (Zone Economiche Speciali, previste dal DL 91/2017, che possono essere istituite dalle Regioni e vengono amministrate da un Comitato di indirizzo presieduto da un Commissario Straordinario del Governo), al comma 1 dell’art. 11 il DL 152 prevede che la domanda di rilascio dell’autorizzazione unica per i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, deve essere presentata ad uno SPORTELLO UNICO DIGITALE operativo presso il Commissario straordinario; fino a quanto lo SPORTELLO UNICO DIGITALE non sarà pienamente operativo, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario.
Per approfondimenti si rinvia alla lettura del Decreto Legge. |
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Allegati: DECRETO LEGGE
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