Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 26 in data 29.11.2021Clicca qui per la versione stampabile e smartphone Buona consultazione Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi Altre categorieVarie
Proposta del CENTRO STUDI di adesione per l’anno 2022 al progetto “UNICO PER L'IMPRESA” Leggi e stampa il documento |
Centro Studi Amministrativi MT |
Si informa che il CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA propone anche per l’anno 2022 l’adesione al Progetto “Unico per l’Impresa”, che si caratterizza per le seguenti particolari iniziative:
- accesso riservato al sito www.unicoperlimpresa.it, nella sua nuova versione che – rispetto alla precedente – è totalmente riorganizzata nei contenuti;
- newsletter quindicinale;
- canale whatsapp di aggiornamento, relativamente ai provvedimenti legati all’emergenza Covid-19;
- prenotazioni delle Commissioni comunali;
- consulto telefonico generale il lunedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio;
- attività di coordinamento e contatto;
- funzionamento del SUAP e accompagnamento verso il Single Digital Gateway;
- supporto back office in materia di "commercio su aree pubbliche";
- approfondimenti in materia di "strutture sanitarie";
- dossier su varie tematiche;
- approfondimenti tematici su emergenza sanitaria per Covid-19;
- Incontri autogestiti dal Gruppo di lavoro per le Attività Produttive;
- incontri vari di formazione (a pagamento);
- possibilità di sottoscrivere un pacchetto aggiuntivo per tre giornate di formazione.
Le quote di adesione al progetto “Unico per l’Impresa” sono rimaste immutate rispetto al 2021, e varranno per un primo profilo utente, come pure rimane immutata l’eventuale quota aggiuntiva per le tre giornate di formazione tecnico-specialistica, al fine di agevolare i Comuni a contenere i costi per usufruire di questi utili servizi. Per ogni ulteriore profilo utente, dopo il primo, la quota di adesione dovrà essere maggiorata di euro 150,00 +iva. Si invitano tutti i Comuni a confermare ENTRO IL 31.12.2021 la propria adesione al progetto comunicandola attraverso il sito www.unicoperlimpresa.it ed inserendo appena possibile la determinazione di impegno di spesa. Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell’allegata proposta progettuale. |
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Allegati: PROPOSTA UNICO 2022
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FormazioneUffici Attività Produttive
Promemoria incontro di formazione su “somministrazione non assistita e gastronomia domestica” Leggi e stampa il documento |
Centro Studi Amministrativi MT |
Si ricorda che nella mattinata di venerdì 03 dicembre 2021 si svolgerà un interessante incontro, in modalità webinar, organizzato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana sul tema “somministrazione non assistita e gastronomia domestica”. Relatore dell’incontro sarà il dr. Michele Deodati, Responsabile SUAP di Unione di Comuni e Vicesegretario comunale, autore di numerose pubblicazioni in materia, il quale approfondirà vari argomenti ed in particolare:
- Somministrazione non assistita o consumo sul posto (esercizi di vicinato, artigiani alimentaristi, agricoltori, ecc.): Il quadro normativo (D.L. n. 223/2006, D.Lgs. n. 228/2001, L.R.29/2007); Le ultime evoluzioni giurisprudenziali; quesiti;
- Home restaurant & dintorni: ristorazione domestica, laboratori domestici, home catering, cuoco a domicilio, social eating, ecc.; Requisiti professionali, requisiti strutturali, tipologie di prodotti, adempimenti burocratici; la DGR n. 394 del 31 marzo 2020, procedure HACCP semplificate, distinzioni tra Home restaurant e Social eating, quesiti.
Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2021 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questa iniziativa potrà avvenire utilizzando una di queste. L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione dedicata nel sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi. Si allega il folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa. |
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Allegati: FOLDER
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Acconciatori ed estetistiEstetisti
Per la REGIONE l’attività di massaggi “del benessere” rientra tra le “professioni non organizzate” di cui alla legge 4/2013 e non necessita di requisiti professionali specifici Leggi e stampa il documento |
Regione |
In data 27 ottobre 2021 il Comune di MOGLIANO VENETO (ringraziamo la collega per la condivisione) ha inviato alla REGIONE VENETO il seguente quesito in materia di “riconoscimento requisito professionale per attività di massaggio”: “… un'utente … intende aprire uno studio di massaggi in modo autonomo. Il requisito professionale che l'interessata ci ha dichiarato di possedere è di "operatrice del benessere" a seguito di un corso presso la DIABASI (scuola professionale di massaggio), di cui all'attestato allegato alla presente mail. Da detto attestato si evince il riferimento alla L. 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate". All'articolo 1 comma 2 di questa legge viene definita la "professione non organizzata" quale attività economica, anche organizzata, volta alla prestazioni di servizi a favore di terzi, esercitata prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali... disciplinati da specifiche normative. Chiediamo cortesemente un confronto sulla possibilità dell'interessata di svolgere in modo autonomo l'attività di studio di massaggi, non essendo in possesso di titolo di studio di estetista di cui alla L. 1/1990 e L.R. 29/1991 e di fisioterapista o di altra professione sanitaria legittimata”. La REGIONE VENETO, Ufficio Attività Riconosciute- U.O. Programmazione e Gestione Formazione Professionale della Direzione Formazione e Istruzione, con mail in data 28 ottobre 2021, ha risposto al quesito suddetto precisando che: “..Con riferimento alla richiesta pervenuta, sentito anche il parere della Direzione Artigianato Commercio Industria, si conferma che la figura professionale del massaggiatore non è stata definita nel panorama dell'offerta di formazione professionale nazionale. Le figure operative nel settore del massaggio sono sostanzialmente due:
- il fisioterapista, ovvero il professionista sanitario che pratica la fisioterapia, eseguendo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione principalmente nell’area della motricità. In Italia si diventa fisioterapista con la Laurea triennale in Fisioterapia, che è titolo abilitante alla professione;
- l’estetista, ovvero il professionista che esegue le prestazioni ed i trattamenti sulla superficie del corpo umano (tra cui il massaggio), il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorare e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Si diventa estetista principalmente attraverso la partecipazione ad un percorso biennale o triennale, in obbligo formativo, di formazione professionale approvato dalla Regione
L'attività di massaggio è prevista anche all'interno della figura dell'Operatore di Assistenza Termale, che però potrà operare solo in ambito termale. In merito ai massaggi cd. "del benessere" che non rientrano tra quelli estetici, sportivi o fisioterapici, si conferma, che nelle more di una disciplina nazionale riferita agli operatori delle discipline del benessere, tale attività possa essere esercitata nel rispetto della Legge 4/2013 (Professioni non organizzate) senza, al momento, particolari requisiti professionali”. |
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Commercio aree pubblicheVarie
Nuova segnalazione dell'AGCM in materia di proroga validità concessioni demaniali marittime e necessità di applicare i principi eurounitari Leggi e stampa il documento |
AGCOM |
Con SEGNALAZIONE AS1801 del 16.11.2021, pubblicata nel Bollettino n. 46 del 22.11.2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene nuovamente in tema di proroga fino al 31.12.2033 della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere in ambito regionale, con riferimento alla Circolare n. 370854 del 25 ottobre 2019 della Regione Calabria, avente ad oggetto “Legge 30 dicembre 2018, n° 145. Adempimenti in materia di concessioni demaniali marittime - Chiarimenti Circolare prot. 365002 del 22.10.2019”, precisando in particolare quanto segue:
- in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici, l’individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l’espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica;
- la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative deve considerarsi in violazione degli articoli 49 e 56 del TFUE, che impongono agli Stati Membri l’abolizione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi;
- la Direttiva 2006/123/CE prevede, all’articolo 12, che “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati Membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”;
- ove la normativa interna non rispetti le disposizioni della Direttiva suddetta, contrastando di riflesso con i principi di libera circolazione e di libertà di stabilimento, se ne impone la relativa disapplicazione;
- eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero eccedere le reali esigenze delle Amministrazioni, per consentire quanto prima l’allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive.
- invita la Regione a disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento del citato atto amministrativo per contrarietà della stessa alla disciplina e ai principi euro-unitari, ed a comunicare, entro il termine di trenta giorni le determinazioni assunte riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.
Si ricorda che su questo argomento si è recentemente pronunciata l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (vedi Newsletter n. 25 del 14.11.2021), la quale ha precisato che "Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.". Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della segnalazione sopra richiamata. |
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Allegati: SEGNALAZIONE
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Altre categorieVarie
Le principali novità del D.L. 172/2021 noto come Decreto Super Green Pass Leggi e stampa il documento |
Legislazione |
Con DECRETO LEGGE n. 172 del 26.11.2021, pubblicato nella G.U. n. 282 del 26.11.2021, in vigore dal 27 novembre 2021, noto come DECRETO SUPER GREEN PASS, sono state introdotte “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, e viene previsto in particolare quanto segue:
- estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre 2021, e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse;
- estensione dell’obbligo vaccinale, a decorrere dal 15 dicembre 2021, per personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia locale), personale del soccorso pubblico;
- riduzione della durata di validità del GREEN PASS dagli attuali 12 mesi a 9 mesi;
- estensione dell’obbligo di Green Pass a partire dal 06 dicembre 2021 per alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale;
- introduzione del cosiddetto Green Pass rafforzato, il quale vale per coloro che sono vaccinati o guariti, e sarà indispensabile in zona gialla o arancione per accedere a determinati luoghi o attività; dal 06 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022 sarà necessario anche in zona bianca per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche;
- rafforzamento dei controlli da parte delle Prefetture, che devono prevedere entro il 02 dicembre 2021 un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli e sono altresì obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Viminale.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del DECRETO LEGGE, allegato alla presente. |
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Allegati: DECRETO LEGGE
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Turismo e strutture ricettiveVarie
Il Ministero del Turismo approva il Regolamento sulla BANCA DATI delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi Leggi e stampa il documento |
Ministero |
Con Decreto n. 161 del 29.9.2021, pubblicato nella G.U. n. 273 del 16.11.2021, il Ministero del TURISMO ha approvato il “Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi”. In questa BANCA DATI verranno raccolte le seguenti informazioni: la tipologia di alloggio, l’ubicazione, la capacità ricettiva, gli estremi titoli abilitativi richiesti dalla normativa in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, il soggetto che esercita l’attività ricettiva, il codice identificativo regionale, ove adottato, oppure un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa. Le Regioni e le province autonome dovranno trasmettere i dati in loro possesso alla BANCA DATI. Entro il 24 febbraio 2022 dovrà essere sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il quale si stabiliranno i parametri tecnici per la gestione ed aggiornamento della BANCA DATI. Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura del Decreto Ministeriale. |
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Allegati: DECRETO MINISTERIALE
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La Regione aggiorna il SIRT semplificando alcune procedure per le strutture turistiche ricettive e prevedendo la piattaforma ROSS 1000 in alternativa al SUAP Leggi e stampa il documento |
Regione |
Con nota prot. 554473 del 25.11.2021 la Direzione Turismo della Regione ha trasmesso a tutti i Comuni la DGR n. 1615 del 19.11.2021 ed il relativo Allegato, pubblicati nel BUR n. 157 del 23.11.2021, con cui è stato approvato un “Aggiornamento del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT) …. Art.13 della L.R. n.11/2013. Art.17 del D.lgs.n.79/2011”, semplificando alcune procedure informatiche relative alle strutture turistiche ricettive; conseguentemente è stata revocata la precedente DGR n.2794/2008, disciplinante le suddette procedure. Con la DGR 1615 vengono disciplinate le procedure informatiche regionali di classificazione delle strutture ricettive, prevedendo forme di semplificazione più avanzata rispetto alle procedure informatiche del SUAP, e l’utilizzo a partire dal 01 dicembre 2021 di una nuova piattaforma di servizio denominata ROSS 1000, in alternativa al SUAP, che consente di raccogliere, analizzare e sintetizzare le caratteristiche e l'andamento dei flussi turistici, restituire agli operatori turistici i dati statistici in forma anonima ed aggregata da tradurre in politiche di promozione e valorizzazione delle destinazioni turistiche, gestire le principali pratiche amministrative e i processi organizzativi delle strutture ricettive. La piattaforma ROSS 1000 presenta vari vantaggi ed in particolare:
- il titolare della struttura ricettiva da classificare, entra nella piattaforma con Spid, Cie o Cns, senza bisogno di pec;
- il titolare della struttura ricettiva quando carica direttamente i dati della struttura in ROSS 1000 manda contestualmente anche una email con gli stessi dati al Comune;
- in ROSS 1000 non è richiesta una preliminare istruttoria formale del SUAP;
- in ROSS 1000, a differenza del SUAP, non sono previsti dei pagamenti a carico dell'operatore turistico per l'avvio della pratica di classificazione;
- in ROSS 1000 sono semplificati gli obblighi comunicativi dei dati delle persone alloggiate nei confronti della Questura, perché per i soggetti che non hanno il software gestionale, in gran parte locazioni turistiche e ricettività complementare, in fase di adempimenti dell'invio dei dati per check in e check out possono generare un file da inviare alla Questura tramite il collegamento al link "Alloggiati web".
La DGR prevede l’utilizzo della piattaforma ROSS 1000 o del SUAP a partire dal 01 dicembre 2021 come segue:
- ROSS 1000: strutture ricettive di minore interesse turistico per istanze di rinnovo di classificazione, per comunicazioni di variazione dei periodi di apertura e di chiusura temporanea, ecc., nonché le locazioni turistiche per le comunicazioni di competenza, secondo le modalità indicate nell’Allegato A della DGR;
- SUAP: da parte di strutture ricettive di maggiore interesse turistico ed agriturismi ricettivi per pratiche di rilascio di prima classificazione, modifica del livello di classificazione, modifica della capacità ricettiva, cambio di denominazione, segnalazione certificata di inizio attività e chiusura definitiva.
Per un approfondimento si rinvia alla lettura della DGR e relativo Allegato. |
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Allegati: DGR ALLEGATO DGR NOTA REGIONE
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Polizia amministrativaVarie
La Corte di Cassazione Penale si pronuncia sulla necessità dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per poter effettuare un intrattenimento danzante in un esercizio di ristorazione Leggi e stampa il documento |
Corte di Cassazione |
Con SENTENZA n. 34128 del 07.7.2021, depositata il 15.9.2021, la CORTE DI CASSAZIONE, prima sezione penale, ha esaminato il seguente caso:
- il gestore di un locale di ristorazione organizza nel 2016 in modo occasionale una serata di intrattenimento danzante senza le prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza;
- con sentenza di primo grado del Tribunale il gestore viene condannato all’arresto e all’ammenda;
- il gestore ricorre in appello contro la sentenza di primo grado;
- la Corte d’appello con sentenza in data 08.10.2020 conferma la sentenza di primo grado;
- il gestore ricorre in Cassazione per riformare la sentenza della Corte d’Appello per varie ragioni.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché:
- la relazione tecnica sostitutiva dell’attività di verifica della CVLPS, prevista dall’art. 141, comma 2, del TULPS, non esime dall’acquisire la licenza ex art. 68;
- il regime autorizzatorio vale anche per eventi occasionali o complementari rispetto all’attività principale.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza. |
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Allegati: SENTENZA
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SUAP (DPR 160/2010)Varie
Approvato con Decreto Interministeriale il nuovo Allegato Tecnico al DPR 160/2010 per il SUAP Leggi e stampa il documento |
Ministero |
Come riportato anche nello specifico comunicato pubblicato nel sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione in data 15.11.2021, sono state approvate le nuove regole per le modalità telematiche di collegamento agli Sportelli unici per le attività produttive (Suap); tali regole sono contenute nel Decreto Interministeriale firmato in data 11.11.2021 dai ministri dello Sviluppo economico, per la Pubblica amministrazione, per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, con il quale è stato approvato il nuovo allegato tecnico al DPR 160/2010. Nel comunicato suddetto viene precisato in particolare che:
- le nuove regole puntano a completare la piena digitalizzazione del front office e del back office e ad assicurare regole standard per pratiche digitali finalmente più rapide;
- si intende realizzare l'obiettivo di offrire davvero al cittadino e all'impresa un'interfaccia unica – once only - a prescindere dalla suddivisione delle competenze tra amministrazioni diverse, superando la frammentazione dei soggetti pubblici che intervengono nelle procedure autorizzative dell'attività d'impresa e la mancanza di interoperabilità tra i sistemi informatici, che fino ad oggi hanno frenato la piena operatività dei Suap;
- viene avviata la standardizzazione dei procedimenti amministrativi prevista dai progetti di semplificazione nell'ambito del PNRR, che destina oltre 320 milioni proprio ai sistemi informativi degli sportelli per le attività produttive e a quelli per l'edilizia;
- con le nuove regole tecniche si vogliono rendere pienamente compatibili con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, le informazioni e i servizi dei diversi sportelli unici per le attività produttive e si intende avviare anche la digitalizzazione delle pratiche per l'edilizia.
Per un approfondimento si rinvia alla lettura del Decreto Interministeriale e relativo allegato. |
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Allegati: DECRETO ALLEGATO
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