Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 27 in data 12.12.2021
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Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro StudiAltre categorie
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Promemoria adesione al progetto “UNICO PER L'IMPRESA” anno 2022
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Si ricorda che il CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA propone anche per l’anno 2022 l’adesione al Progetto “Unico per l’Impresa”, il cui programma di attività - trasmesso a tutti i Comuni con nota prot. 637 del 09.12.2021 - si caratterizza per le seguenti particolari iniziative:
- accesso riservato al sito www.unicoperlimpresa.it, nella sua nuova versione che – rispetto alla precedente – è totalmente riorganizzata nei contenuti;
- newsletter quindicinale;
- canale whatsapp di aggiornamento, relativamente ai provvedimenti legati all’emergenza Covid-19;
- prenotazioni delle Commissioni comunali;
- consulto telefonico generale il lunedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio;
- attività di coordinamento e contatto;
- funzionamento del SUAP e accompagnamento verso il Single Digital Gateway;
- supporto back office in materia di "commercio su aree pubbliche";
- approfondimenti in materia di "strutture sanitarie";
- dossier su varie tematiche;
- approfondimenti tematici su emergenza sanitaria per Covid-19;
- Incontri autogestiti dal Gruppo di lavoro per le Attività Produttive;
- incontri vari di formazione (a pagamento);
- possibilità di sottoscrivere un pacchetto aggiuntivo per tre giornate di formazione.
Le quote di adesione al progetto “Unico per l’Impresa” sono rimaste immutate rispetto al 2021, e varranno per un primo profilo utente, come pure rimane immutata l’eventuale quota aggiuntiva per le tre giornate di formazione tecnico-specialistica, al fine di agevolare i Comuni a contenere i costi per usufruire di questi utili servizi.
Per ogni ulteriore profilo utente, dopo il primo, la quota di adesione dovrà essere maggiorata di euro 150,00 +iva.
Si invitano tutti i Comuni a confermare a partire da giovedì 16.12.2021 (fino al 15 dicembre le iscrizioni sono sospese per aggiornamento del sito web) ed entro il 31.12.2021 la propria adesione al progetto comunicandola attraverso il sito www.unicoperlimpresa.it ed inserendo appena possibile la determinazione di impegno di spesa.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell’allegata proposta progettuale.
Allegati:
PROPOSTA UNICO 2022
NOTA CENTRO STUDICommercio aree pubbliche
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CERTIFICATO MEDICO giustificativo di assenze al mercato settimanale: indicazioni dell’Ordine Provinciale dei Medici di Venezia
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In data 22 novembre 2021 un Comune della nostra provincia (ringraziamo il collega per la condivisione) ha inviato all’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA i seguenti quesiti in materia di “certificati medici che pervengono … da parte di alcuni medici di base per giustificare le assenze di alcuni operatori del mercato settimanale…”:
- i certificati medici devono essere sottoscritti dal medico di base su foglio con fondo bianco e con il timbro del medico stesso e firma finale? O esistono altri formati validi?
- quale è la durata massima del certificato stesso? In data odierna mi hanno inoltrato un certificato datato 01/07/2021 con prognosi al 31/12/2021 s.c..;
- se l’assistito (paziente) durante il certificato presenzia al mercato settimanale, si può ritenere “nullo” o comunque “scaduto” quel certificato e come dobbiamo comportarci verso il medico? Dobbiamo avvisarlo?
L’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA, con nota in data 29 novembre 2021, ha risposto ai quesiti suddetti precisando che:
- i certificati vanno redatti su carta intestata, in genere bianca, devono contenere i dati formali e identificativi del medico (nominativo, titoli eventuali, indirizzo, recapito telefonico, C.F. e partita IVA) e devono essere ovviamente datati e firmati. Devono poi contenere i dati del paziente, la diagnosi e la prognosi, che deve essere congrua alla diagnosi. In questo senso non esiste una durata predefinita della prognosi, dipendendo questa dalla diagnosi;
- l’assistito che contravviene alla prescrizione medica, recandosi al mercato, lo fa a suo rischio e pericolo ma ciò non annulla la validità del parere medico e quindi della certificazione. In questo caso, mettere il medico a conoscenza del comportamento del suo assistito è sicuramente utile, apprezzabile e opportuno ai fini della tutela della salute del paziente ma anche per portare nuovi elementi al curante per una precisa valutazione del caso.
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Decreto SUPER GREEN PASS: primi provvedimenti che chiariscono ed evidenziano le novità introdotte
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Come indicato nella Newsletter n. 26/2021, con DECRETO LEGGE n. 172 del 26.11.2021, pubblicato nella G.U. n. 282 del 26.11.2021, in vigore dal 27 novembre 2021, noto come DECRETO SUPER GREEN PASS, sono state introdotte “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, ed in particolare è stato esteso l’obbligo vaccinale, ridotta la validità del green pass, esteso l’obbligo del green pass a determinate attività, introdotto il cosiddetto green pass rafforzato e intensificati i controlli da parte delle Prefetture.
Come utili approfondimenti sul tema, si richiamano di seguito alcuni documenti emessi e pubblicati successivamente all’entrata in vigore del D.L. 172/2021:
- Dossier a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, adottato in data 30.11.2021, che evidenzia la successione di atti normativi che sono stati adottati a partire dal 2020 ad oggi al fine di contenere l’epidemia da Covid-19, ed illustra in dettaglio i contenuti delle disposizioni del DL 172/2021;
- Circolare del Ministero dell’Interno prot. 82362 in data 02.12.2021, che evidenzia a Prefetti e Regioni le principali novità introdotte con il DL 172/2021;
- comunicato in data 03.12.2021 del Ministero della Cultura, che evidenzia le nuove regole di accesso a musei, archivi e biblioteche a partire da lunedì 06 dicembre 2021;
- Tabella delle attività consentite, pubblicata dal Governo nel proprio sito in data 05.12.2021, con la quale sono evidenziate le attività e le situazioni non soggette a obbligo di green pass, quelle in cui occorre il “green pass base” e quelle in cui è necessario il “green pass rafforzato”.
Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei documenti sopraindicati e delle FAQ aggiornate disponibili nel sito del Governo.
LINEE GUIDA per la ripresa delle attività economiche e sociali: nuova versione
Leggi e stampa il documentoConferenza Unificata
Con Ordinanza del Ministro della Salute in data 02 dicembre 2021, pubblicata nella G.U. 290 del 06.12.2021, sono state adottate le nuove LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIAL nel testo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 02.12.2021.
Le nuove LINEE GUIDA sostituiscono quelle approvate con Ordinanza ministeriale del 29.5.2021 (vedi Newsletter n. 11/2021), che vengono ora aggiornate con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, come la vaccinazione o la certificazione verde, confermando misure di prevenzione sicuramente efficaci in luogo di misure che non aggiungono elementi di maggiore sicurezza, ed accorpando molteplici settori economici e ricreativi in macro-aree, affini per profilo di rischio o per attività.
Come riportato nelle premesse del relativo documento, le LINEE GUIDA sono formate da SCHEDE TECNICHE che si caratterizzano per:
- individuazione dei principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing;
- riconoscimento alle associazioni di categoria e ad altri soggetti rappresentativi della prerogativa di redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di principi generali contenuti in queste Linee Guida, la cui attuazione deve essere garantita e deve essere soggetta a verifiche puntuali da parte delle competenti autorità locali;
- possibilità di rimodulazione delle misure, anche in senso più restrittivo, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico.
- Necessità di tener conto delle previsioni del DL 172/2021 relativamente all’accesso alle attività economiche e ricreative con il green pass.
Le SCHEDE TECNICHE riguardano i seguenti 15 macro-ambiti di attività (5 in più rispetto a quelle di maggio 2021):
- RISTORAZIONE e CERIMONIE
- ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
- PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE
- SERVIZI ALLA PERSONA
- COMMERCIO
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE, LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE
- PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
- CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI
- CONVEGNI E CONGRESSI
- SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO’
- SAGRE E FIERE LOCALI
- CORSI DI FORMAZIONE
- SALE DA BALLO E DISCOTECHE
- GRANDI EVENTI FIERISTICI
Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura delle allegate LINEE GUIDA.
Allegati:
LINEE GUIDANoleggio veicoli
Autobus con conducente
Convertito il DL 139/2021: limitazione all’accesso su autobus adibiti a NCC
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Con legge n. 205 del 03 dicembre 2021 è stato convertito il DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2021, n. 241), recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.». (Testo coordinato in GU Serie Generale n.291 del 07-12-2021)
Si segnala in particolare l’art. 2 bis (inserito dalla legge di conversione) che contiene le seguenti disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente:
“Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID 19, come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento”.
NCC di autobus: MODELLO dichiarazione autobus con più di 15 anni
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Ricordato il divieto di utilizzo, nell’attività di noleggio autobus con conducente, dei mezzi per i quali siano decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione nel territorio della Regione Veneto (prescritto dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11), l'art 36, comma 4, della L.R. 5 aprile 2013, n. 3 introduce un’eccezione a questo principio generale.
L'allegato A della DGR 598/2014 detta indirizzi applicativi in riferimento a tali disposizioni prevedendo che entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento le aziende presentino una dichiarazione qualora, impiegando in maniera esclusiva i mezzi interessati nello svolgimento degli autoservizi atipici, intendano essere esentate dal pagamento di un contributo annuo pari ad euro 250,00 per ciascun autobus.
Viene proposto un modello che le ditte possono utilizzare per tale dichiarazione, in formato rtf e pdf.
Il modello è stato aggiornato nel 2021 a seguito dell'entrata in vigore della LR n. 39/2020 - per gli autobus gia? iscritti nel Registro Regionale delle Imprese all’entrata in vigore della norma (29/12/2020), il termine di cui all’art. 5, comma 3 della LR 11/2009 e? stato rideterminato, fino al 2024, in 19 anni. Qualora la ditta intenda avvalersi di tale rideterminazione la quota fissa del contributo annuo versato ai sensi dell’art. 10, comma 1, della LRV n. 11/2009 e? prevista nella misura di 60,00 euro.
Con l'aggiornamento viene proposto un quadro completo delle eccezioni e delle temporanee "rideterminazioni" al fine di chiarire l'utilizzo e gli adempimenti per gli autobus immatricolati da più di 15 anni.
NCC di autobus: MODELLO per verifica mantenimento requisiti
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L' articolo 4, comma 1, lettera d) della L.R. 3 aprile 2009, n. 11 prevede tra le funzioni che spettano ai comuni "l’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 6" ossia quelli necessari per l'autorizzazione.
Per ottemperare a tale adempimento proponiamo un modello, sia in formato pdf che rtf, con cui le ditte potranno autocertificare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 6 agevolando la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti.
Il modello è stato aggiornato nel 2021 a seguito delle modifiche dell'art. 6, lettera b), della LR 11/2009 introdotte dalla LR 27/2021.
Formazione
Uffici Attività Produttive
Somministrazione non assistita e gastronomia domestica: le ultime novità affrontate nel corso del 03/12/2021
Leggi e stampa il documentoCentro Studi Amministrativi MT
Venerdì 03 dicembre 2021 si è svolto l’incontro di formazione, tenuto dal dr. Michele Deodati, sul tema “somministrazione non assistita e gastronomia domestica: le ultime novità”.
Durante l’incontro sono state affrontate le seguenti due tematiche:
- Home restaurant, ristorazione domestica, cuoco a domicilio, ecc.;
- Somministrazione non assistita e consumo sul posto.
Rispetto all’home restaurant, sono stati esaminati i requisiti professionali, i requisiti strutturali (destinazione d’uso, presenza dei bagni, requisiti igienico sanitari), si è fatto un breve accenno alla modulistica (SCIA unica) e sono stati forniti chiarimenti in merito ai requisiti di sorvegliabilità.
È stata poi evidenziata la differenza tra home restaurant e attività di laboratorio domestico, per la quale viene richiesta la sola notifica sanitaria, e attività di cuoco a domicilio che si configura invece come lavoro autonomo senza necessità di presentazione di una SCIA.
Alcune riflessioni in merito ai requisiti igienici e alla corretta prassi operativa hanno portato poi ad una disamina della DGRV n. 394 del 31/03/2020, che all’allegato B approfondisce il tema degli alimenti preparati in locali utilizzati principalmente come abitazione privata; è stata sottolineata l’importanza di tale DGR in quanto ci fornisce la conferma normativa delle procedure da attuare.
Infine è stato affrontato l’argomento del consumo sul posto e della somministrazione non assistita, partendo dal D.lgs 114/1998, art. 7 comma 3, per arrivare poi al DL 223/2006, convertito con legge 248/2006, con la quale è emersa la dibattuta questione degli arredi al fine di distinguere un “esercizio di vicinato” da un “esercizio di somministrazione”. La giurisprudenza in merito è sempre stata altalenante: durante l’incontro sono state richiamate alcune sentenze (TAR Lazio 11546/2018, Consiglio di Stato 2280/2019 e 8011/2019 e Tar Lazio 1116/2020), nelle quali vengono evidenziati dei criteri utili per distinguere la somministrazione dal consumo sul posto.
Il materiale dell’incontro è disponibile, per i partecipanti, nell’area riservata - sezione formazione - nel sito del CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI (clicca qui), selezionando “I tuoi corsi”.
Per un approfondimento sulla tematica della somministrazione non assistita si segnala un interessante articolo del dr. Deodati pubblicato in data 28.02.2020.
Turismo e strutture ricettive
Varie
TURISMO: gli ultimi provvedimenti della Regione
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Si richiamano di seguito alcuni recenti provvedimenti della Regione in materia di turismo, pubblicati nel BUR n. 165 del 10.12.2021, efficaci dal 01 dicembre 2021:
- DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 442 DEL 26.11.2021, con cui è stato approvato il modello di comunicazione di chiusura definitiva delle strutture ricettive classificate, che deve essere presentata alla Regione ed al Comune, esclusivamente tramite lo Sportello Unico Attività produttive (SUAP), come previsto dalla DGR n. 1615 del 19 novembre 2021.
- DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 443 DEL 26.11.2021, con cui sono stati aggiornati 8 modelli regionali di domanda di rilascio o modifica classificazione di varie tipologie di strutture ricettive, da presentare alla Regione tramite SUAP.
- DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 444 DEL 26.11.2021, con cui è stato revocato il modello regionale di comunicazione preventiva di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive e degli agriturismo ricettivi, in quanto la DGR 1615/2021 prevede l’obbligo di usare esclusivamente la nuova piattaforma informatica ROSS 1000, dandone comunicazione al Comune.
Altre categorie
Varie
Il Ministero dell’Interno ha approvato alcune modifiche all’allegato tecnico del DM 03.8.2015 in materia di prevenzione incendi
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Con D.M. in data 24 novembre 2021, il MINISTERO DELL'INTERNO ha approvato alcune modifiche all'allegato 1 del proprio precedente decreto del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (Vedi il provvedimento GU Serie Generale n.287 del 02-12-2021).
Il D.M. entra in vigore il 02 gennaio 2022 (30^ giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.).
Per approfondimenti, si rinvia alla lettura del Decreto Ministeriale e del relativo allegato.
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